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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 14538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14538 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: Di OT ZI, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 18/09/2025 del Tribunale del riesame di Caltanissetta udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuno è presente per la parte ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Gela del 4 agosto 2025, applicava a Di OT ZI la misura cautelare della custodia in carcere, in luogo di quella degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Osservava che la misura gradata degli arresti domiciliari applicata dal GIP non era idonea a contenere le esigenze cautelari tenuto conto sia della gravità della condotta tenuta dall’odierno ricorrente, sia della personalità dello stesso, riottoso all’osservanza delle regole del vivere civile, come desumibile dai plurimi e gravi precedenti penali, sia dalla constatazione che la misura non è idonea a recidere i Penale Sent. Sez. 1 Num. 14538 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 legami di Di OT con i circuiti criminali attraverso i quali si procura la armi, elementi sulla base dei quali poteva ritenersi elevato il pericolo che la propensione criminosa potesse trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo di quello contestato.
2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Assume che l’ordinanza impugnata non si sia confrontata con le argomentazioni difensive, ma abbia fondato la propria decisione su argomentazioni generiche, presuntive ed inidonee a giustificare l’applicazione della più grave delle misure custodiali. In particolare, lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con l’argomentazione del GIP che, applicando la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico e con prescrizione di non comunicare in nessun modo con persone diverse dai coabitanti o legate da vincoli di stretta parentela, aveva valorizzato l’assenza di precedenti per evasione. Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia attribuito valore sintomatico del pericolo di recidiva alle caratteristiche soggettive del ricorrente, ritenuto “riottoso” alle regole, in assenza di elementi da cui desumere le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; che non abbia valutato il tempo già trascorso in misura, in corso dal 4 agosto 2025 senza che si siano verificate violazioni delle prescrizioni e senza che il corso del procedimento abbia indotto rischio di condotte vendicative;
che non abbia considerato la risalenza nel tempo dei precedenti penali, nonché la circostanza che Di OT abbia espiato la pena derivante dal cumulo di anni 7, mesi 3 e giorni 13 di reclusione in affidamento, con declaratoria di estinzione della pena detentiva e che abbia beneficiato della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche in relazione all’ultima condanna per furto, conseguendo, anche in questo caso, la declaratoria di estinzione della pena, in tal modo smentendo la valutazione del Tribunale in ordine alla riottosità al rispetto delle regole e alla esistenza di collegamenti con circuiti criminali;
che non abbia valutato che Di OT aveva una attività lavorativa. Inoltre, ha osservato che il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto ed attuale, ove la concretezza deve essere intesa in termini di alta probabilità di recidiva, sicché occorre verificare se permane la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione dei reati per i quali si procede, verifica che, nel caso di specie, non sarebbe stata compiuta.
3. Con memoria depositata il 31.1.2026, il difensore riferiva che «Il 28 Gennaio ultimo scorso, il GIP del Tribunale di Gela (preso atto dell'istanza avanzata dal P.M., istanza di sostituzione della misura custodiale degli arresti domiciliari) adottava, nell'ambito del procedimento penale in questione, ordinanza ex articolo 299 c.p.p. di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico, con l'applicazione congiunta delle misure coercitive dell'obbligo di dimora in Gela e dell'obbligo di 2 presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il Giudice della cautela considerava che le esigenze cautelari indicate nell'ordinanza genetica permangono immutate e che tuttavia l'applicazione cumulativa delle misure non custodiali possa essere proporzionata al fatto ed alla pena irroganda. Pertanto, il prevenuto non risulta più essere sottoposto a misura custodiale, lo stesso Ufficio del P.M. che aveva interposto appello ex articolo 310, c.p.p. ha manifestato carenza di interesse ad eseguire l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del riesame di Caltanissetta. Voglia, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione adottare le statuizioni del caso».
4. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. dispone che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. L’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da chi non ha interesse. È, pertanto, pacifico che le norme pongano come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare, con ciò intendendo che la finalità di perseguire la rimozione di un effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, deve persistere sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024, Rv. 286753-01; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397). Costituisce espressione di orientamento consolidato «il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; v. anche Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694)» (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024, Rv. 286753-01).
2. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente, con memoria depositata nelle more della celebrazione dell’udienza, rappresentava che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, il Gip del Tribunale di Gela, su istanza del pubblico ministero, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella non detentiva dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La modifica della posizione giuridica del ricorrente, il quale è stato rimesso in libertà, determina il venir meno dell’interesse ad impugnare, avendo egli conseguito il risultato processuale che intendeva perseguire, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 3. Non essendovi soccombenza delle parti, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla proposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289223-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Nessuno è presente per la parte ricorrente RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18 settembre 2025, il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo ex art. 310 cod. proc. pen., in parziale accoglimento dell’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del Gip del Tribunale di Gela del 4 agosto 2025, applicava a Di OT ZI la misura cautelare della custodia in carcere, in luogo di quella degli arresti domiciliari per il delitto di cui agli artt. 110, 61 n. 2 cod. pen., 2, 4 e 7 legge n. 895 del 1967. Osservava che la misura gradata degli arresti domiciliari applicata dal GIP non era idonea a contenere le esigenze cautelari tenuto conto sia della gravità della condotta tenuta dall’odierno ricorrente, sia della personalità dello stesso, riottoso all’osservanza delle regole del vivere civile, come desumibile dai plurimi e gravi precedenti penali, sia dalla constatazione che la misura non è idonea a recidere i Penale Sent. Sez. 1 Num. 14538 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 17/02/2026 legami di Di OT con i circuiti criminali attraverso i quali si procura la armi, elementi sulla base dei quali poteva ritenersi elevato il pericolo che la propensione criminosa potesse trovare ulteriore sfogo in altri fatti illeciti dello stesso tipo di quello contestato.
2. Avverso la menzionata ordinanza propone ricorso per cassazione la difesa del ricorrente articolando un unico motivo di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Assume che l’ordinanza impugnata non si sia confrontata con le argomentazioni difensive, ma abbia fondato la propria decisione su argomentazioni generiche, presuntive ed inidonee a giustificare l’applicazione della più grave delle misure custodiali. In particolare, lamenta che il Tribunale non si sia confrontato con l’argomentazione del GIP che, applicando la misura degli arresti domiciliari con il presidio del braccialetto elettronico e con prescrizione di non comunicare in nessun modo con persone diverse dai coabitanti o legate da vincoli di stretta parentela, aveva valorizzato l’assenza di precedenti per evasione. Inoltre, lamenta che il Tribunale abbia attribuito valore sintomatico del pericolo di recidiva alle caratteristiche soggettive del ricorrente, ritenuto “riottoso” alle regole, in assenza di elementi da cui desumere le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; che non abbia valutato il tempo già trascorso in misura, in corso dal 4 agosto 2025 senza che si siano verificate violazioni delle prescrizioni e senza che il corso del procedimento abbia indotto rischio di condotte vendicative;
che non abbia considerato la risalenza nel tempo dei precedenti penali, nonché la circostanza che Di OT abbia espiato la pena derivante dal cumulo di anni 7, mesi 3 e giorni 13 di reclusione in affidamento, con declaratoria di estinzione della pena detentiva e che abbia beneficiato della misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali anche in relazione all’ultima condanna per furto, conseguendo, anche in questo caso, la declaratoria di estinzione della pena, in tal modo smentendo la valutazione del Tribunale in ordine alla riottosità al rispetto delle regole e alla esistenza di collegamenti con circuiti criminali;
che non abbia valutato che Di OT aveva una attività lavorativa. Inoltre, ha osservato che il pericolo di reiterazione dei reati deve essere concreto ed attuale, ove la concretezza deve essere intesa in termini di alta probabilità di recidiva, sicché occorre verificare se permane la situazione di fatto che ha reso possibile o agevolato la commissione dei reati per i quali si procede, verifica che, nel caso di specie, non sarebbe stata compiuta.
3. Con memoria depositata il 31.1.2026, il difensore riferiva che «Il 28 Gennaio ultimo scorso, il GIP del Tribunale di Gela (preso atto dell'istanza avanzata dal P.M., istanza di sostituzione della misura custodiale degli arresti domiciliari) adottava, nell'ambito del procedimento penale in questione, ordinanza ex articolo 299 c.p.p. di sostituzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, con dispositivo elettronico, con l'applicazione congiunta delle misure coercitive dell'obbligo di dimora in Gela e dell'obbligo di 2 presentazione alla Polizia Giudiziaria. Il Giudice della cautela considerava che le esigenze cautelari indicate nell'ordinanza genetica permangono immutate e che tuttavia l'applicazione cumulativa delle misure non custodiali possa essere proporzionata al fatto ed alla pena irroganda. Pertanto, il prevenuto non risulta più essere sottoposto a misura custodiale, lo stesso Ufficio del P.M. che aveva interposto appello ex articolo 310, c.p.p. ha manifestato carenza di interesse ad eseguire l'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale del riesame di Caltanissetta. Voglia, pertanto, la Suprema Corte di Cassazione adottare le statuizioni del caso».
4. Il Sostituto Procuratore generale, Luigi Birritteri, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. L’art. 568, comma 4 cod. proc. pen. dispone che per proporre impugnazione è necessario avervi interesse. L’art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. sancisce l’inammissibilità dell’impugnazione quando è proposta da chi non ha interesse. È, pertanto, pacifico che le norme pongano come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, il concreto interesse ad impugnare, con ciò intendendo che la finalità di perseguire la rimozione di un effettivo pregiudizio, asseritamente subìto con il provvedimento impugnato, deve persistere sino al momento della decisione (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024, Rv. 286753-01; Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021, Rv. 282397). Costituisce espressione di orientamento consolidato «il principio secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo o confermativo di una misura cautelare personale, qualora l’interessato, nelle more del giudizio, sia stato rimesso in libertà, poiché l’eventuale accoglimento dell’impugnazione verrebbe in ogni caso a cadere su un provvedimento privo di efficacia (Sez. U. n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165; v. anche Sez. U., n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694)» (Sez. 6, n. 25582 del 14/05/2024, Rv. 286753-01).
2. Nel caso in esame, la difesa del ricorrente, con memoria depositata nelle more della celebrazione dell’udienza, rappresentava che, con ordinanza del 28 gennaio 2026, il Gip del Tribunale di Gela, su istanza del pubblico ministero, aveva sostituito la misura cautelare della custodia in carcere con quella non detentiva dell’obbligo di dimora e dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. La modifica della posizione giuridica del ricorrente, il quale è stato rimesso in libertà, determina il venir meno dell’interesse ad impugnare, avendo egli conseguito il risultato processuale che intendeva perseguire, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso. 3 3. Non essendovi soccombenza delle parti, poiché il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione è sopraggiunto alla proposizione dello stesso, alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso non consegue la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né quella al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende (Sez. 6, n. 998 del 12/12/2025, dep. 2026, Rv. 289223-01; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Rv. 208166-01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 17/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 4