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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/12/2025, n. 1812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1812 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1947/2023
Il Giudice ES GN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ANGELOZZI GIOVANNI/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MIGLIO SIMONA/ resistente
OGGETTO: pensione anticipata
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si ritiene che non siano dimostrati i requisiti necessari alla pensione anticipata richiesta. E tanto assorbe, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione preliminare dell' circa la improponibilità della CP_1
domanda.
La vita lavorativa dell'attore va dal 1985 al 2022, coprendo un arco di circa
35 anni, come risulta dalla ctu.
Per metà di questa vita, ovvero circa 17,5 anni, occorre che sia dimostrata l'adibizione a turni notturni dalla mezzanotte alle 5, per almeno 6 ore al giorno.
Ora, risulta dimostrato, tramite le buste baga e la certificazione del datore di lavoro, che tali requisiti, in uno a quello del complessivo monte ore notturne annuali, sono posseduti dal gennaio 1996 al novembre 2006, ovvero per circa 10 anni;
per tale periodo il datore di lavoro ha infatti certificato che il turno lavorativo andava dalle 22.00 alle 6.00, e quindi copriva le 6 ore previste ex lege dalle 24 alle 5; per il periodo precedente, invece, manca la prova di requisito;
nel primo contratto di assunzione, il datore dichiarava solo che il ricorrente, su richiesta, era tenuto a svolgere anche turni di notte, ma non è dato sapere che orario coprisse il turno di notte, ovvero se esso coprisse la fascia 24-5, oppure diversa fascia (ad es. 21-4) irrilevante ai fini della provvidenza in questione;
non è mai stato allegato che, in base al CCNL di categoria applicato dall'azienda, il turno di lavoro notturno comprendesse la fascia
24-5;
l'incertezza – che ridonda nel difetto di prova a carico dell'attore – non è dissipata dalla consulenza tecnica, la quale, per il periodo ante 1996, ha solo conteggiato il monte ore notturno complessivo, ma non è stata in grado di stabilire – ciò non risultando dalle buste paga – se il turno notturno comprendesse la fascia 24-5.
Pag. 2 di 3 In conclusione, non essendovi prova del requisito oggettivo idoneo a coprire metà dell'intera vita lavorativa (pacificamente non sussistendo l'ipotesi alternativa di 7 anni di lavoro notturno negli ultimi 10 di vita lavorativa), il ricorso va respinto.
Le spese sono irripetibili attesa la certificazione idonea ai fini dell'art.152
d.a. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
dichiara le spese non ripetibili dall' a carico dell'attore; CP_1
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Il Giudice
ES GN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 1947/2023
Il Giudice ES GN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA in nome del popolo italiano nella causa proposta da
( rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti ANGELOZZI GIOVANNI/
ricorrente contro
( ), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
MIGLIO SIMONA/ resistente
OGGETTO: pensione anticipata
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si ritiene che non siano dimostrati i requisiti necessari alla pensione anticipata richiesta. E tanto assorbe, per il principio della ragione più liquida, l'eccezione preliminare dell' circa la improponibilità della CP_1
domanda.
La vita lavorativa dell'attore va dal 1985 al 2022, coprendo un arco di circa
35 anni, come risulta dalla ctu.
Per metà di questa vita, ovvero circa 17,5 anni, occorre che sia dimostrata l'adibizione a turni notturni dalla mezzanotte alle 5, per almeno 6 ore al giorno.
Ora, risulta dimostrato, tramite le buste baga e la certificazione del datore di lavoro, che tali requisiti, in uno a quello del complessivo monte ore notturne annuali, sono posseduti dal gennaio 1996 al novembre 2006, ovvero per circa 10 anni;
per tale periodo il datore di lavoro ha infatti certificato che il turno lavorativo andava dalle 22.00 alle 6.00, e quindi copriva le 6 ore previste ex lege dalle 24 alle 5; per il periodo precedente, invece, manca la prova di requisito;
nel primo contratto di assunzione, il datore dichiarava solo che il ricorrente, su richiesta, era tenuto a svolgere anche turni di notte, ma non è dato sapere che orario coprisse il turno di notte, ovvero se esso coprisse la fascia 24-5, oppure diversa fascia (ad es. 21-4) irrilevante ai fini della provvidenza in questione;
non è mai stato allegato che, in base al CCNL di categoria applicato dall'azienda, il turno di lavoro notturno comprendesse la fascia
24-5;
l'incertezza – che ridonda nel difetto di prova a carico dell'attore – non è dissipata dalla consulenza tecnica, la quale, per il periodo ante 1996, ha solo conteggiato il monte ore notturno complessivo, ma non è stata in grado di stabilire – ciò non risultando dalle buste paga – se il turno notturno comprendesse la fascia 24-5.
Pag. 2 di 3 In conclusione, non essendovi prova del requisito oggettivo idoneo a coprire metà dell'intera vita lavorativa (pacificamente non sussistendo l'ipotesi alternativa di 7 anni di lavoro notturno negli ultimi 10 di vita lavorativa), il ricorso va respinto.
Le spese sono irripetibili attesa la certificazione idonea ai fini dell'art.152
d.a. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda;
dichiara le spese non ripetibili dall' a carico dell'attore; CP_1
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' CP_1
Il Giudice
ES GN
Pag. 3 di 3