Sentenza 28 settembre 2012
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In tema di reati di competenza del giudice di pace, il beneficio della sospensione condizionale della pena è inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso chiamato a giudicare, nella specie in virtù di diversa qualificazione giuridica, un reato di competenza del giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del giudice di pace, né a questi connessi.
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- 1. La sospensione condizionale della penahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 agosto 2020
La sospensione condizionale della pena viene decisa dal giudice in caso di condanne brevi e sempre che non sussista il pericolo di commissione di altri reati: si tratta di un istituto a favore dell'imputato condannato che ha la possibilità di vedere il reato estinto in caso si comporti bene. Dato che può essere concessa massino per due volte, ma una sola volta senza ulteriori condizioni, va sempre verificata la opportunità di fruirne (non conviene, ad es. in caso di pene pecuniarie modeste). Indice sommario 1. Funzione della sospensione condizionale della pena 2. Presupposti di applicazione: presupposti oggettivi e soggettivi 3. Limiti e deroghe all'applicazione della sospensione …
Leggi di più… - 2. Processo penale, Giudice di pace, particolare tenuità del fatto, giudice diverso, improcedibilità, non punibilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2012, n. 3198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3198 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2012 |
Testo completo
98 3 19 8 /13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2250 Giuliana Ferrua - Presidente - UP - 28/09/2012 Piero Savani R.G. N. 34374/2011 Maria Vessichelli Antonio Settembre Paolo Micheli Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale di Macerata del 04/03/2011 nel processo celebrato nei confronti di LI IA, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla concessione della sospensione condizionale della pena irrogata RITENUTO IN FATTO AA ניל Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Ancona ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Macerata ha condannato IA LI, per il delitto di cui all'art. 581 cod. pen., alla pena di € 309,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale. Il ricorrente, premesso che il giudice di prime cure risulta avere derubricato in quella di percosse l'originaria contestazione di lesioni personali, segnala che il reato per cui è intervenuta condanna è rimesso alla cognizione del Giudice di pace: pur essendo perfettamente rituale che la competenza nel caso di specie spettasse ad altro Giudice (visto il tenore dell'iniziale rubrica), una volta operata l'anzidetta derubricazione il Tribunale di Macerata avrebbe dovuto comunque applicare le norme dettate dal d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in punto di regime sanzionatorio. Con la conseguenza che, escludendo l'art. 60 del citato decreto che le pene irrogate dal Giudice di pace possano essere condizionalmente sospese, il Tribunale non avrebbe potuto applicare l'istituto previsto dagli artt. 163 e segg. cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il chiaro tenore letterale dell'art. 60 d.lgs. n. 274 del 2000 fa infatti doverosamente ritenere che il beneficio della sospensione condizionale sia inapplicabile anche alle pene irrogate dal giudice diverso, chiamato a giudicare di reati divenuti di competenza del Giudice di pace, sempre che il giudizio non abbia ad oggetto anche altri reati, che non siano di competenza del Giudice di pace né a questi connessi» (Cass., Sez. IV, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv 230274). L'assoluta preclusione all'operatività della causa di estinzione del reato di cui all'art. 163 cod. pen. in tema di fattispecie incriminatrici riservate alla competenza del Giudice di pace non può tollerare eccezioni di sorta, tanto da aver portato la giurisprudenza di questa Corte, in un caso peculiare, ad affermare che «è illegittima la decisione con cui il giudice di appello applichi - in accoglimento della richiesta dell'imputato condannato in primo grado a pena detentiva condizionalmente sospesa - il trattamento sanzionatorio previsto per i reati di competenza del Giudice di pace, senza, tuttavia, revocare la sospensione condizionale della pena, inapplicabile, ex art. 60 D.Lgs. n. 274 del 2000, alle sanzioni irrogate dal Giudice di pace, considerato che, in tal caso, si determina un trattamento sanzionatorio ibrido che viola il principio di legalità delle pene>> (Cass., Sez. V, n. 13807 del 21/02/2007, Meoli, Rv 236529). 2 E' stata peraltro già ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 60, sollevata con riguardo all'art. 3 Cost. e proprio in quanto norma ostativa all'applicazione del beneficio della sospensione condizionale per i reati rimessi alla cognizione del Giudice di pace: ciò in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, per ragioni di politica criminale, di dover privilegiare in tale ipotesi il principio della effettività della sanzione penale e tale scelta non concreta alcun irragionevole trattamento discriminatorio» (Cass., Sez. IV, n. 41992 del 15/11/2006, Cesolini, Rv 235678). La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio, nei termini di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla concessa sospensione condizionale della pena, senza rinvio, eliminando tale concessione. Così deciso il 28/09/2012. Il Consigliere estensore Il Presidente Paolo Michel Giuliana Ferrua ŀl DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 2 2 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmers Lanzuise 3