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Sentenza 28 giugno 2023
Sentenza 28 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/06/2023, n. 28024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28024 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI IM VA nato a [...] il [...] DI FE MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28024 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Di IM GI e Di BO RI ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, dichiarava le ricorrenti responsabili del reato di cui all'ad. 5 d.lvo 74/200 perchè, in concorso tra loro, la prima nella qualità di amministratore unico pro tempore e legale rappresentante della società Autotrasporti Pescara srl, la seconda quale amministratrice di fatto e procuratrice generale della suddetta società, non presentavano, essendovi obbligate, le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'iva per l'anno 2010. 2. Le ricorrenti deducono, con unico motivo di ricorso comune ed entrambe, violazione di legge processuale in quanto il decreto di citazione in appello è stato notificato per via telematica unicamente ai difensori in proprio, e non è stato mai notificato alle due imputate. Rappresentano che il primo decreto di citazione in appello del 15/02/2022 era stato regolarmente notificato alle ricorrenti, a mani proprie dell'interessata Di IM GI, ma che tuttavia la notifica e il decreto erano stati dichiarati nulli. Il giudice, pertanto, ha emesso il 28/03/2022 un nuovo decreto di citazione per l'udienza del 21/04/2022, e disposto la rinnovazione della notifica che tuttavia non veniva eseguita nei confronti delle ricorrenti, per inidoneità del domicilio eletto (con il verbale di vane ricerche). A seguito di ciò, il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essere notificato alle due imputate presso le avvocatesse di fiducia, Daniela NE e GR AC, ai sensi dell'ad 161, comma 4, cod. proc. pen. Tuttavia il suddetto atto è stato notificato esclusivamente alle due avvocatesse in proprio, nella loro qualità, e non è stata mai loro effettuata alcuna notifica ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale le ricorrenti hanno insistito sui motivi di ricorso, evidenziando che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna notifica del decreto di citazione in appello, neppure mediante invio di un unico atto al difensore, sia in proprio che quale domiciliatario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In ordine alla doglianza formulata occorre osservare che in giurisprudenza si è ritenuto che, qualora l'atto sia notificato al difensore mediante posta elettronica certificata (cd. pec) in 1 un'unica copia, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato, non si dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 2, Sentenza n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini). Nel caso di specie, però, dall'esame del foglio di cancelleria inviato via pec alle Avv.te Daniela NE e GR AC, risulta che l'atto allegato non è stato inviato al difensore in unica copia, sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato. Al contrario, le notifiche del decreto di citazione per il giudizio di appello, per l'udienza del 21/04/2022, sono indirizzate all'avv. Daniela NE e all'avv. GR AC esclusivamente nelle loro qualità di difensori di fiducia di entrambe le imputate, senza aggiungere null'altro. Inoltre, dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 21/04/2022 ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod.proc.pen., è stata effettuata in data 28/03/2022 a mezzo pec alla sola avv. NE Daniela, ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen., relativamente sia all'imputata Di IM (n. .ordine 1289569) che all'imputata Di BO (n. ordine 1289568). Manca tuttavia la notifica dell'atto alle imputate ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., presso l'avvocatessa GR AC. Pertanto, i motivi proposti non sono manifestamente infondati, onde deve ritenersi che il ricorsi siano senz'altro ammissibili, non ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606, comma 3, cod.proc.pen. E' dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, emessa il 30/06/2022, onde i reati sono estinti per prescrizione, trattandosi di violazioni commesse il 30/09/2011, anche considerate le sospensioni del termine prescrizionale. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod.proc.pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado. 2.La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso all'udienza del 18/04/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. Penale Sent. Sez. 3 Num. 28024 Anno 2023 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: MAGRO MARIA BEATRICE Data Udienza: 18/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Di IM GI e Di BO RI ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di Appello di L'Aquila, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Pescara di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, dichiarava le ricorrenti responsabili del reato di cui all'ad. 5 d.lvo 74/200 perchè, in concorso tra loro, la prima nella qualità di amministratore unico pro tempore e legale rappresentante della società Autotrasporti Pescara srl, la seconda quale amministratrice di fatto e procuratrice generale della suddetta società, non presentavano, essendovi obbligate, le dichiarazioni annuali dei redditi e dell'iva per l'anno 2010. 2. Le ricorrenti deducono, con unico motivo di ricorso comune ed entrambe, violazione di legge processuale in quanto il decreto di citazione in appello è stato notificato per via telematica unicamente ai difensori in proprio, e non è stato mai notificato alle due imputate. Rappresentano che il primo decreto di citazione in appello del 15/02/2022 era stato regolarmente notificato alle ricorrenti, a mani proprie dell'interessata Di IM GI, ma che tuttavia la notifica e il decreto erano stati dichiarati nulli. Il giudice, pertanto, ha emesso il 28/03/2022 un nuovo decreto di citazione per l'udienza del 21/04/2022, e disposto la rinnovazione della notifica che tuttavia non veniva eseguita nei confronti delle ricorrenti, per inidoneità del domicilio eletto (con il verbale di vane ricerche). A seguito di ciò, il decreto di citazione a giudizio avrebbe dovuto essere notificato alle due imputate presso le avvocatesse di fiducia, Daniela NE e GR AC, ai sensi dell'ad 161, comma 4, cod. proc. pen. Tuttavia il suddetto atto è stato notificato esclusivamente alle due avvocatesse in proprio, nella loro qualità, e non è stata mai loro effettuata alcuna notifica ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen.. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Con memoria di replica alla requisitoria del Procuratore Generale le ricorrenti hanno insistito sui motivi di ricorso, evidenziando che, nel caso di specie, non vi è stata alcuna notifica del decreto di citazione in appello, neppure mediante invio di un unico atto al difensore, sia in proprio che quale domiciliatario. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.In ordine alla doglianza formulata occorre osservare che in giurisprudenza si è ritenuto che, qualora l'atto sia notificato al difensore mediante posta elettronica certificata (cd. pec) in 1 un'unica copia, sia in tale qualità sia in quanto domiciliatario dell'imputato, non si dà luogo ad alcuna nullità (Sez. 2, Sentenza n. 8887 del 17/01/2019, Sabattini). Nel caso di specie, però, dall'esame del foglio di cancelleria inviato via pec alle Avv.te Daniela NE e GR AC, risulta che l'atto allegato non è stato inviato al difensore in unica copia, sia in proprio, sia nella qualità di domiciliatario dell'interessato. Al contrario, le notifiche del decreto di citazione per il giudizio di appello, per l'udienza del 21/04/2022, sono indirizzate all'avv. Daniela NE e all'avv. GR AC esclusivamente nelle loro qualità di difensori di fiducia di entrambe le imputate, senza aggiungere null'altro. Inoltre, dall'esame del fascicolo emerge che la notifica del decreto di citazione per l'udienza del 21/04/2022 ai sensi dell'art. 161 comma 4, cod.proc.pen., è stata effettuata in data 28/03/2022 a mezzo pec alla sola avv. NE Daniela, ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen., relativamente sia all'imputata Di IM (n. .ordine 1289569) che all'imputata Di BO (n. ordine 1289568). Manca tuttavia la notifica dell'atto alle imputate ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen., presso l'avvocatessa GR AC. Pertanto, i motivi proposti non sono manifestamente infondati, onde deve ritenersi che il ricorsi siano senz'altro ammissibili, non ricorrendo alcun'altra delle cause di inammissibilità di cui agli artt. 591 e 606, comma 3, cod.proc.pen. E' dunque possibile tener conto del tempo trascorso successivamente alla sentenza d'appello, emessa il 30/06/2022, onde i reati sono estinti per prescrizione, trattandosi di violazioni commesse il 30/09/2011, anche considerate le sospensioni del termine prescrizionale. Né è possibile addivenire a proscioglimento nel merito, non risultando evidente il ricorrere una delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cpv cod.proc.pen., in considerazione delle ragioni espresse nell'ampio e approfondito apparato argomentativo a supporto della decisione di secondo grado. 2.La sentenza va dunque annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso all'udienza del 18/04/2023.