Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 240
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Ammissibilità del ricorso

    La Corte ritiene ammissibile il ricorso, richiamando una pronuncia della Cassazione che afferma l'impugnabilità della iscrizione a ruolo di un credito tributario, portato da una proposta di transazione, per farne valere l'estinzione per prescrizione.

  • Accolto
    Tempestività del deposito del ricorso

    La Corte ritiene che il ricorso sia stato depositato tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 22 del D.lgs. 546/1992, decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica previsto per la procedura di reclamo mediazione ex art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, poiché l'abolizione della suddetta norma opera solo per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi, mentre nel caso in esame la notifica del ricorso è stata effettuata in data 05/10/2023.

  • Accolto
    Difetto di giurisdizione per crediti non tributari

    La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per il credito relativo a contravvenzioni al Codice della strada di cui alla cartella n. 29720190009083136000.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa tributaria per Tarsu

    La Corte rileva che per la cartella n. 29720140016583069000, recante un credito Tarsu, dalla data di notifica (26/02/2015) alla data di notifica della proposta di compensazione (09/08/2023) è decorso il termine di prescrizione quinquennale, anche tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale Covid.

  • Accolto
    Regolarità notifica atto n. 89718014617948006000

    La Corte rileva che l'Agenzia delle Entrate Riscossione non prova la regolare notifica dell'atto n. 89718014617948006000, asseritamente avvenuta in data 06/07/2017.

  • Rigettato
    Nullità per inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento

    La Corte ritiene che tutte le restanti cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate, non impugnate e dunque definitive, senza che dalla loro notifica alla notifica dell'atto impugnato sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, tenuto anche conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale Covid. L'atto impugnato risulta pienamente motivato attraverso il richiamo agli atti regolarmente notificati.

  • Rigettato
    Nullità per carenza di motivazione

    La Corte ritiene che l'atto impugnato risulta pienamente motivato attraverso il richiamo agli atti regolarmente notificati ed ivi riportati.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione della pretesa tributaria

    La Corte ritiene che per le restanti cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, non sia decorso il termine di prescrizione quinquennale, tenuto conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale Covid.

  • Rigettato
    Inesistenza della pretesa tributaria nel merito

    La Corte ritiene che le restanti cartelle di pagamento siano definitive e che la pretesa tributaria sia fondata.

  • Altro
    Richiesta di rimborso

    La Corte, accogliendo parzialmente il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato limitatamente ad alcune cartelle, ma non dispone espressamente il rimborso, compensando le spese.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 240
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 240
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo