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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 240/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMP. n. 29728202300000062 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/10/2023 e depositato in data 25/01/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso reclamo ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 29728202300000062, notificata in data 09/08/2023, per una pretesa complessiva di
€ 4.587,66 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese) a fronte di credito del ricorrente di € 3.351,00.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'ammissibilità del ricorso, trattandosi di atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il ricorrente lamenti, come nel caso in esame, l'intervenuta prescrizione del credito erariale;
● la nullità dei ruoli impugnati per inesistenza giuridica, poiché le cartelle di pagamento sottese non risultano mai notificate al contribuente, con conseguente lesione del diritto di difesa;
trattandosi di inesistenza giuridica non potrà operare la sanatoria ex art. 156 e 160 c.p.c.;
● la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 in riferimento all'art. 3 L. 241/1990, non essendo dato comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;
● l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, dovendo applicarsi la prescrizione quinquennale alle cartelle di pagamento non sorrette da titolo definitivo;
● l'inesistenza della pretesa tributaria nel merito, contestando di dovere alcun tributo per le annualità indicate.
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'atto impugnato, ricorrendo i gravi e fondati motivi nonché il fumus boni iuris di cui all'art. 47 D.lgs 546/92, voglia dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento e dei ruoli sottesi allo stesso, non essendo mai stati notificati all'odierno ricorrente;
dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per carenza di motivazione e violazione della Legge
212/2000, dichiarandolo irripetibile;
dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per intervenuta decadenza/ prescrizione della pretesa tributaria oggetto della controversia;
in subordine e nel merito ritenere e dichiarare inesistente la pretesa impositiva posta a carico della ricorrente e dire nullo e/o annullare l'atto impugnato;
per l'effetto voler disporre a carico di AdER l'immediato rimborso del credito vantato dal ricorrente;
con vittoria di spese e compensi difensivi di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 25/03/2024 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti di legge con particolare riguardo al periculum in mora, privo di allegazione probatoria, respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 10/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la necessità di verificare la tempestività del deposito del ricorso rispetto al termine di cui all'art. 22 D.Lgs.
546/1992, con richiesta di eventuale declaratoria di inammissibilità;
● il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alla cartella n. 29720190009083136 del
05/10/2021, afferente a violazioni del Codice della Strada;
● la regolarità e legittimità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi, mai impugnati nei termini, con conseguente cristallizzazione del credito e inammissibilità di censure sull'atto presupposto;
● la non maturazione della prescrizione per effetto della cristallizzazione del credito e, comunque, delle sospensioni legali emergenziali ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015;
● l'insussistenza della dedotta carenza di motivazione, essendo gli atti conformi alla disciplina vigente, e la motivazione riferibile all'ente impositore che forma il ruolo.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di accertata violazione dei termini di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992; sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella 29720190009083136 del 05/10/2021 in quanto afferente a contravvenzioni del Codice della Strada;
nel merito, rigettare il ricorso per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via subordinata e nell'ipotesi in cui dovessero insorgere dal presente giudizio responsabilità in capo all'ente impositore per vizi propri e relativi ai presupposti che hanno dato luogo all'emissione degli atti opposti, manlevare l'Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni eventuale responsabilità da tali vizi derivante;
con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio. In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che deve ritenersi l'ammissibilità del ricorso, in quanto “E' impugnabile l'iscrizione a ruolo di un credito tributario, portato da una proposta di transazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973, per farne valere l'estinzione (nella specie, per prescrizione), ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della detta proposta, atteso che la relativa mancata accettazione implica la ripresa delle procedura coattiva con conseguente pregiudizio per il contribuente” (Cass. ordinanza n. 24638/17);
■ che il ricorso risulta tempestivamente depositato, nel rispetto del termine di cui all'art. 22 del D.lgs. 546/1992, decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica previsto per la procedura di reclamo mediazione ex art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, tenuto conto che l'abolizione della suddetta norma opera solo per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi, mentre nel caso in esame la notifica del ricorso
è stata effettuata in data 05/10/2023;
■ che va dichiarato il difetto di giurisdizione delle Corte in favore del giudice ordinario, avanti il quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge, per il credito relativo a contravvenzioni al Codice della strada di cui alla cartella n. 29720190009083136000;
■ che per la cartella n. 29720140016583069000, recante un credito Tarsu, dalla data di notifica (26/02/2015) alla data di notifica della proposta di compensazione (09/08/2023) risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per i tributi locali, anche tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale Covid;
■ che DE non prova la regolare notifica dell'atto n. 89718014617948006000, asseritamente avvenuta in data 06/07/2017;
■ che tutte le restanti cartelle di pagamento risultano (dalla produzione in atti, non oggetto di contestazione alcuna) regolarmente notificate, non impugnate e dunque definitive, senza che dalla loro notifica alla notifica dell'atto impugnato sia decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge, tenuto anche conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale Covid;
invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale;
■ che l'atto impugnato risulta pienamente motivato attraverso il richiamo agli atti regolarmente notificati ed ivi riportati;
■ che per quanto sopra va dichiarata, limitatamente alla cartella n. 29720140016583069000 ed all'atto n.
89718014617948006000, l'illegittimità dell'atto impugnato, che deve invece essere confermato per la restante parte;
■ che l'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i crediti non tributari. Per il resto dichiara, limitatamente alla cartella n. 29720140016583069000 ed all'atto n. 89718014617948006000, l'illegittimità dell'atto impugnato, che conferma per la restante parte. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 147/2024 depositato il 25/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROPOSTA COMP. n. 29728202300000062 IRPEF-ALTRO 1994
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come infra riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 05/10/2023 e depositato in data 25/01/2024 Ricorrente_1, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1, propone ricorso reclamo ex art. 17 bis D.lgs. 546/92 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, avverso la proposta di compensazione ex art. 28 ter DPR 602/73 n. 29728202300000062, notificata in data 09/08/2023, per una pretesa complessiva di
€ 4.587,66 (comprensivi di sanzioni, interessi e spese) a fronte di credito del ricorrente di € 3.351,00.
Parte ricorrente eccepisce:
● l'ammissibilità del ricorso, trattandosi di atto autonomamente impugnabile nella misura in cui il ricorrente lamenti, come nel caso in esame, l'intervenuta prescrizione del credito erariale;
● la nullità dei ruoli impugnati per inesistenza giuridica, poiché le cartelle di pagamento sottese non risultano mai notificate al contribuente, con conseguente lesione del diritto di difesa;
trattandosi di inesistenza giuridica non potrà operare la sanatoria ex art. 156 e 160 c.p.c.;
● la nullità dell'atto impugnato per carenza di motivazione in violazione dell'art. 7 L. 212/2000 in riferimento all'art. 3 L. 241/1990, non essendo dato comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa;
● l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, dovendo applicarsi la prescrizione quinquennale alle cartelle di pagamento non sorrette da titolo definitivo;
● l'inesistenza della pretesa tributaria nel merito, contestando di dovere alcun tributo per le annualità indicate.
Conclude perché la Corte, previa sospensione dell'atto impugnato, ricorrendo i gravi e fondati motivi nonché il fumus boni iuris di cui all'art. 47 D.lgs 546/92, voglia dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per inesistenza giuridica delle cartelle di pagamento e dei ruoli sottesi allo stesso, non essendo mai stati notificati all'odierno ricorrente;
dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per carenza di motivazione e violazione della Legge
212/2000, dichiarandolo irripetibile;
dire nullo e/o annullare l'atto impugnato per intervenuta decadenza/ prescrizione della pretesa tributaria oggetto della controversia;
in subordine e nel merito ritenere e dichiarare inesistente la pretesa impositiva posta a carico della ricorrente e dire nullo e/o annullare l'atto impugnato;
per l'effetto voler disporre a carico di AdER l'immediato rimborso del credito vantato dal ricorrente;
con vittoria di spese e compensi difensivi di cui si chiede la distrazione a favore del procuratore antistatario.
All'udienza del 25/03/2024 la Corte, ritenuti non sussistenti i presupposti di legge con particolare riguardo al periculum in mora, privo di allegazione probatoria, respinge l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato, con spese al definitivo.
Con controdeduzioni depositate in data 10/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_2, rilevando:
● la necessità di verificare la tempestività del deposito del ricorso rispetto al termine di cui all'art. 22 D.Lgs.
546/1992, con richiesta di eventuale declaratoria di inammissibilità;
● il difetto di giurisdizione del giudice tributario relativamente alla cartella n. 29720190009083136 del
05/10/2021, afferente a violazioni del Codice della Strada;
● la regolarità e legittimità delle notifiche delle cartelle e degli avvisi, mai impugnati nei termini, con conseguente cristallizzazione del credito e inammissibilità di censure sull'atto presupposto;
● la non maturazione della prescrizione per effetto della cristallizzazione del credito e, comunque, delle sospensioni legali emergenziali ex art. 68 D.L. 18/2020 e art. 12 D.Lgs. 159/2015;
● l'insussistenza della dedotta carenza di motivazione, essendo gli atti conformi alla disciplina vigente, e la motivazione riferibile all'ente impositore che forma il ruolo.
Conclude perché la Corte voglia preliminarmente dichiarare l'inammissibilità del ricorso in caso di accertata violazione dei termini di cui all'art. 22 D.Lgs. 546/1992; sempre in via preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione relativamente alla cartella 29720190009083136 del 05/10/2021 in quanto afferente a contravvenzioni del Codice della Strada;
nel merito, rigettare il ricorso per tutti i motivi indicati in narrativa;
in via subordinata e nell'ipotesi in cui dovessero insorgere dal presente giudizio responsabilità in capo all'ente impositore per vizi propri e relativi ai presupposti che hanno dato luogo all'emissione degli atti opposti, manlevare l'Agenzia delle Entrate Riscossione da ogni eventuale responsabilità da tali vizi derivante;
con vittoria di spese, compensi ed onorari del presente giudizio. In data 09/02/2026 la controversia viene trattata in camera di consiglio e quindi posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che deve ritenersi l'ammissibilità del ricorso, in quanto “E' impugnabile l'iscrizione a ruolo di un credito tributario, portato da una proposta di transazione ex art. 28 ter del d.P.R. n. 602 del 1973, per farne valere l'estinzione (nella specie, per prescrizione), ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della detta proposta, atteso che la relativa mancata accettazione implica la ripresa delle procedura coattiva con conseguente pregiudizio per il contribuente” (Cass. ordinanza n. 24638/17);
■ che il ricorso risulta tempestivamente depositato, nel rispetto del termine di cui all'art. 22 del D.lgs. 546/1992, decorrente dalla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica previsto per la procedura di reclamo mediazione ex art. 17-bis del D.lgs. 546/1992, tenuto conto che l'abolizione della suddetta norma opera solo per i ricorsi notificati dal 4 gennaio 2024 in poi, mentre nel caso in esame la notifica del ricorso
è stata effettuata in data 05/10/2023;
■ che va dichiarato il difetto di giurisdizione delle Corte in favore del giudice ordinario, avanti il quale il processo dovrà essere riassunto nei termini di legge, per il credito relativo a contravvenzioni al Codice della strada di cui alla cartella n. 29720190009083136000;
■ che per la cartella n. 29720140016583069000, recante un credito Tarsu, dalla data di notifica (26/02/2015) alla data di notifica della proposta di compensazione (09/08/2023) risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge per i tributi locali, anche tenuto conto del periodo di sospensione previsto dalla legislazione emergenziale Covid;
■ che DE non prova la regolare notifica dell'atto n. 89718014617948006000, asseritamente avvenuta in data 06/07/2017;
■ che tutte le restanti cartelle di pagamento risultano (dalla produzione in atti, non oggetto di contestazione alcuna) regolarmente notificate, non impugnate e dunque definitive, senza che dalla loro notifica alla notifica dell'atto impugnato sia decorso il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge, tenuto anche conto della sospensione prevista dalla legislazione emergenziale Covid;
invero l'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020, nel disporre al comma 1 che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, ha altresì previsto l'applicazione delle
"disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159", a mente del quale "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212";
ne consegue che il predetto periodo di sospensione, della durata di 541 giorni (dall'8/3/2020 al 31/8/2021), deve essere aggiunto all'ordinaria durata del termine prescrizionale;
■ che l'atto impugnato risulta pienamente motivato attraverso il richiamo agli atti regolarmente notificati ed ivi riportati;
■ che per quanto sopra va dichiarata, limitatamente alla cartella n. 29720140016583069000 ed all'atto n.
89718014617948006000, l'illegittimità dell'atto impugnato, che deve invece essere confermato per la restante parte;
■ che l'accoglimento solo parziale del ricorso comporta la compensazione delle spese di giudizio;
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione per i crediti non tributari. Per il resto dichiara, limitatamente alla cartella n. 29720140016583069000 ed all'atto n. 89718014617948006000, l'illegittimità dell'atto impugnato, che conferma per la restante parte. Spese compensate.
Così deciso in Ragusa in data 09 febbraio 2026.
Il Giudice monocratico