Sentenza 1 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/08/2002, n. 11406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11406 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA1406/02 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Li feCepl Composta dagli ill.mi igg. Magi Dott. Vincenzo ( CALFAPIETRA Presidente - R.G.N. 23384/99 - - Rel. Consigliere- Cron. 29014 Dott. Antonio VELLA Rep. 3001 -Consigliere - Dott. Antonino ELEFANTE Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Ud. 27/03/02 - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Lore sul ricorso proposto da: NE RI, TA TA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI VILLINI 4, presso lo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE studio dell'avvocato ARTURO ANTONUCCI, che li difende UFFICIO COPIE Richiesta copia studio unitamente agli avvocati DANTE POLA, VINCENZO TOSATTI, dal Sig. IL SOLE 24 ORE iss per diritti € 1.5 giusta delega in atti;
1 AGO 2002-
- ricorrenti -
G IL CANCELLIERE
contro
TE MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO NATOLI, che la difende unitamente all'avvocato 2002 DESIDERIO LEJANITA, giusta delega in atti;
511
- controricorrente -
1- avverso la sentenza n. 493/99 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/02 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Arturo ANTONUCCI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Giorgio NATOLI, difensore del argle resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per 1 l'inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MA FA, con citazione notificata il 30 gennaio 1987, convenne, davanti al Tribuna- 3 le di Modena, i coniugi Rino EL e TA VA, per la condanna alla demolizione . di alcuni manufatti che, secondo il suo assunto, erano stati da costoro costruiti sul loro fondo a distanza illegale dal proprio immobile. I convenuti, costituitisi in giudizio, contestarono la pretesa, eccependo di avere costruito una tettoia, con il consenso manifestato dalla FA in un atto sottoscritto l'otto ottobre 1974, e di avere usucapito il diritto di servitù a mantenere gli altri manufatti (un porcile, un garage e due pollai) sul confine con la sua proprietà. Il Tribunale, dichiarata la nullità del menzionato atto per contrasto con le norme imperati- ve sulle distanze prescritte dallo strumento urbanistico locale, condannò i convenuti a demo- lire la sola parte della tettoia ampliata nell'anno 1979, avendo ritenuto che costoro avevano acquistato per usucapione il diritto di servitù, con riguardo all'altra parte di tettoia costruita in base all'atto considerato nullo, nonché alcuni dei manufatti indicati nella relazione del consulente tecnico di ufficio. I convenuti proposero appello, affermando che l'atto dell'ottobre 1974 non poteva essere nullo per violazione delle norme di uno strumento urbanistico,a quell'epoca non in vigore, e che il diritto di servitù era stato da loro acquistato per usucapione anche per i manufatti dei quali era stata ordinato l'abbattimento. La FA resistette al gravame, e, con impugnazione incidentale, chiese la condanna dei coniugi EL - VA a demolire anche la parte di tettoia costruita nell'anno 1974. y. Con sentenza del 26 maggio 1999, la Corte d'appello di Bologna, per quel che interessa an' cora in sede di legittimità, ha confermato la decisione di primo grado. 9 Il EI e la VA ricorrono per cassazione. La FA resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi la violazione degli art.873 e 1058 del co= dice civile, in relazione all'art.360 nn.3 e 5 del codice di procedura civile, si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello applicato il principio della preven' zione, pur essendo pacifico tra le parti che sul fondo della FA non vi fosse alcuna e v o l costruzione, e per avere negato qualsiasi valore al contratto del 1978, sebbene costituisse "il naturale completamento e suggello della convenzione dell'otto ottobre 1974, in quanto con esso era stata venduta ai convenuti dalla FA una striscia di terreno della larghez- za di un metro, "che correva per tutta la lunghezza del confine tra i fondi delle parti per far si che i fabbricati venissero a trovarsi un metro entro la proprietà dei due coniugi e po- tessero godere di uno svuoto fin sulla strada". E, proprio tale vendita,provava che la Ste= fanini era pienamente d'accordo sulla costruzione della parte di tettoia e sulle sue caratte= ristiche. Si sostiene, inoltre, che la Corte del merito ha erroneamente confermato la statui- zione del Tribunale di condanna alla demolizione della centrale termica, del menufatto per deposito di attrezzi e del canile, perché non ha considerato che i convenuti avevano costruito tali opere legittimamente in base al principio della prevenzione, ovvero avevano acquistato per usucapione ventennale il diritto a mantenerle nel luogo in cui si trovavano. Il ricorso è infondato. Per quel che riguarda la tettoia, la Corte d'appello, avendo escluso che all'epoca del suo ampliamento (anno: 1979) fosse in vigore uno strumento urbanistico nel territorio del Co= mune di San Felice sul Panaro, ha correttamente applicato le norme del codice civile sulle distanze e ha incensurabilmente accertato che i convenuti le avevano violate con la costru- zione del nuovo manufatto. E all'obiezione, secondo cui la nuova opera si sarebbe dovuta considerare legittima, perché compresa nell'autorizzazione data con l'atto del 1974 dalla FA, il cui consenso sarebbe stato confermato con l'atto del 1978 di venduta ai con' venuti di una "striscia" del proprio confinante terreno, la stessa Corte ha ineccepibilmente replicato che "nessun elemento consente in modo assoluto di ritenere che con il primo atto la donna avesse autorizzato ogni tipo di ampliamento anche futuro;
e che con quello di vendita si era voluto soltanto "regolarizzare la situazione venutasi a creare per uno sconfi= namento della costruzione dei convenuti di circa venti centimetri e raddrizzare la linea di confine". Infine la Corte ha escluso, con riferimento alla tettoia, l'applicabilità dell'invocato principio della prevenzione per l'evidente contrasto di tale pretesa con l'anteriore richiesta dei convenuti di autorizzazione per la costruzione della tettoia, autorizzazione concessa dalla FA nell'anno 1974. Per quel che concerne, invece, gli altri manufatti il Giudice d'appello ha confermato la pro= nuncia di primo grado, con cui ne era stata ordinata la demolizione, avendo esattamente rile= vato che i convenuti non aveano dato la prova, su loro incombente, ai sensi dell'art.2697 del codice civile, di avere costruito sul confine prima che la FA edificasse a sua volta sul proprio suolo. Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a rimborsare alla controparte le spese del giudizio di cassazione. P. T. M. la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al umborso, a favore della controricorrente, 13.60,00 di cui milledue= delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro.. cento di onorari d'avvocato. Roma 27 marzo 2002. Il presidente. Il consigliere estensore. (dott. V,Calfanietra) (dott.A. Vella) IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma - 1 AGO, 2002 IL CANCELLIERE C1 109T129,11 4567 2,66 TOT. 149,77 AGENZIA DELLE ENTS ROMA 2 .2002 Registrate in deta Serie .4 H10695 versate €. 149,77 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 p. ! Dirigente Area Servic (Dott.ssa MA Grazia DI PPO) LQ Il Responsabile Servizio A Giudiziari O H (Dr. M. RACCICH W 0 5 E L L