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Sentenza 27 aprile 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 15058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15058 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EO RE (CUI 04OFT2L) nato a [...] il [...] IC AN (CUI 01VDRZ6) nato a [...] il [...] WI DA (CUI 01MGWIM) nato il [...] IC IA (CUI 03R5Y2L) nato a [...] il [...] LE GH MA (CUI 04H82R2) nato il [...] OL NN (CUI 045MYK2) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di OL NN e l'inammissibilità degli altri ricorsi, in subordine chiede sollevare Penale Sent. Sez. 1 Num. 15058 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2026 2 questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 bis cod. pen in relazione agli art. 3 e 27 della Costituzione ovvero in estremo subordine in rifermento all'art. 25 della Costituzione. uditi i difensori: - avv. RAFFAELLA MARIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e si riportandosi ai motivi di ricorso dei difensori che l’hanno delegata. - avv. STEFANIA ROSSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Padova aveva riconosciuto ME AR, IV EV, AV WI, DR LO, RG IN ER e AN ED colpevoli dei reati di devastazione e saccheggio (capo A), resistenza aggravata dalla partecipazione di più di dieci persone (capo B), lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico, dalle più persone riunite e del fatto commesso ai danni di agenti di polizia giudiziaria (capo C). In accoglimento dell’appello proposto dagli imputati, la Corte lagunare ha ridotto la pena determinandola in anni 6 mesi 4 di reclusione per ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito - fondata sulla testimonianze rese dai soggetti presenti al momento dei atti, sui filmati delle videocamere del sistema di videosorveglianza ed effettuate da alcuni operatori nonché sulle risultanze della documentazione acquista su richiesta delle parti e sulle dichiarazioni rese dagli imputati - ME AR, IV EV, AV WI, DR LO, RG IN ER e AN ED, detenuti nella “sezione B quarto blocco” della Casa circondariale di Padova, la sera del giorno 8 marzo 2020, agendo in concorso tra loro, avevano intrapreso, insieme con altri reclusi non identificati, una violenta protesta contro i provvedimenti negativi adottati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, distruggendo gli ambienti del carcere e lanciando vari oggetti contro il personale della polizia penitenziaria, alcuni dei quali riportavano lesioni lievi a causa principalmente dell’inalazione dei fumi. La sommossa prendeva avvio verso le ore 19.40, mentre il detenuto EN SA veniva allontanato dal “quarto blocco” per essere accompagnato in infermeria, a causa della ingestione volontaria di candeggina. 3 A quel punto gli altri detenuti si erano rifiutati di entrare nelle proprie stanze ed avevano iniziato a protestare, sbattendo le porte, avventandosi contro i cancelli della sezione, gridando insulti ed inoltrandolo richieste alla polizia penitenziaria, con frasi del tipo “liberateci”, “Ci fate morire qua dentro”, “Dobbiamo uscire”. “Bruciamo il carcere, vi ammazziamo”. Subito dopo, avevano accumulato materiale, come tavoli, suppellettili, materassi e brande, a ridosso dei cancelli in modo da formare una barricata, che veniva incendiata, avevano rotto le videocamere di sorveglianza, le porte, le finestre e l'impianto di illuminazione, lasciandolo l’intero blocco della sezione al buio, e, infine, avevano lanciato in direzione degli agenti della polizia penitenziaria vari oggetti, tra cui bombolette di gas innescate, che esplodevano. Per ripristinare l'ordine si era reso necessario l'intervento non solo di ulteriore personale della polizia penitenziaria ma anche dei vigili del fuoco. Soltanto alcune ore dopo, verso le 23.00, la situazione era tornata sotto controllo. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione ME AR, IV EV, IV EV, AV WI, DR LO, RG IN ER e AN ED. 2.1. ME AR, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Matteo Lazzar, ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 419 cod. pen., in relazione alla denegata riqualificazione della condotta accertata a suo carico nel delitto di danneggiamento, nonché vizio di motivazione, in relazione al tema della lesione concreta del bene giuridico dell’ordine pubblico. Lamenta che la Corte distrettuale, nel rigettare i rilievi difensivi concernenti la riqualificazione del delitto di devastazione e saccheggio in quello di danneggiamento aggravato, ha disatteso i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza Sez. 1, n. 27113 del 2024, secondo, cui la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. è integrata dalle condotte lesive del patrimonio privato, che, per le peculiari modalità di aggressione incisive ed espansive, offendono anche l'ordine pubblico, inteso come «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale». È necessario, pertanto, affinché i danneggiamenti plurimi trasmodino in devastazione che la loro estensione e profondità sia tale da indurre nella popolazione allarme, sensazione di pericolo, sentimento di insicurezza. La sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alla tesi secondo cui l'art 419 cod. pen. prevede un reato a pericolo concreto, ha ritenuto accertata la lesione 4 dell’ordine pubblico valorizzando elementi fattuali del tutto inconferenti ai fini della compromissione del sentimento di sicurezza e della tranquillità della collettività nazionale, accontentandosi degli effetti provocati sulla ristretta collettività carceraria della sezione dove era stata inscenata la protesta. Nonostante non siano stati acquisiti elementi dimostrativi della visibilità della protesta oltre i confini, chiusi ed inaccessibili, della “sezione B” della Casa di reclusione di Padova, la Corte di appello ha ritenuto accertata la lesione del bene giuridico protetto attraverso il ricorso ad automatismi e presunzioni. 2. IV EV, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Marco Borella, ha sviluppato quattro motivi. 2.1. Con il primo è dedotto vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle risultanze processuali, in ordine alla individuazione del ricorrente quale autore dei reati contestati. Con specifico riferimento al reato di devastazione, EV lamenta che entrambi i giudici di merito siano incappati nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, utilizzando ai fini della decisione informazioni non corrispondenti al contenuto reale del compendio probatorio. La Corte di appello ha trascurato il reale contenuto dei filmati considerati decisivi. Si tratta di un video, di brevissima durata e di scarsa qualità, in cui si vede soltanto SE uscire dalla cella, al minuto 14.30, portando un oggetto di legno, forse la gamba di un tavolo, per poi rientrarvi, al minuto 16.17. Ha erroneamente ritenuto confermative dell’ipotesi di accusa le testimonianze rese dagli agenti di polizia penitenziaria UT, CO, Rinomi e BO, attribuendole, tuttavia, un significato diverso da quello reale posto che nessuno di loro ha individuato EV, in maniera certa ed attendibile, come autore di condotte penalmente rilevanti. La sentenza impugnata non si è confrontata con i rilievi difensivi che mettono in discussione l’attendibilità delle testimonianze. UT ha precisato che tutte le informazioni riferite erano state apprese attraverso la visione dei filmati perché nell'immediatezza dei fatti non era stato in grado di individuare i detenuti autori delle condotte illecite. CO e HI hanno confermato di avere avuto la visuale ostruita al momento dei fatti. HI ha aggiunto che EV era rimasto in silenzio accanto al detenuto SA, solo apoditticamente ritenuto capo indiscusso della rivolta nonostante sia stato assolto. CO si è limitato a riferire che l’odierno ricorrente, come confermato dal filmato, era uscito dalla cella con un pezzo di legno in mano. 5 Ancora più evidente è il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste BO, il quale non ha mai affermato di avere individuato EV nei filmati, distinguendolo dagli altri detenuti perché avere tentato di travisarsi il volto con una sciarpa. Tale affermazione, infatti, è stata fatti dal testimone con riferimento ad un altro coimputato: ME AR. Sono state del tutto ignorate le dichiarazioni dei molti testimoni della polizia giudiziaria, i quali hanno concordemente dichiarato l'impossibilità di riconoscere i partecipanti alla rivolta a causa delle condizioni ambientali che rendevano oggettivamente impossibile una identificazione visiva affidabile: totale oscurità dell'ambiente, presenza massiccia di fumo, travisamento dei detenuti con magliette. La Corte, in definitiva, non si è confrontata col reale contenuto delle dichiarazioni testimoniali, offrendo motivazioni apparenti sull’attendibilità di chi li ha rese, pur fortemnete compromessa dal dato pacifico che coloro che avevano riconosciuto EV lo avevano fatto solo dopo avere visto i filmati insieme con i colleghi con il rischio, effettivo e concreto, di condizionamento reciproco e di suggestione inconsapevole. In ogni caso, nessun testimone ha parlato di un ruolo attivo di EV nella sommossa ma solo di un atteggiamento passivo ambiguo da cui non è possibile desumere un apporto, consapevole e volontario, alla condotta criminosa collettiva I giudici del merito hanno sovrapposto impropriamente il piano dell'individuazione fisica ed il piano della partecipazione consapevole ai fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art 533, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta che i giudici del merito hanno ritenuta accertata la responsabilità in presenza di un quadro probatorio intrinsecamente lacunoso e contraddittorio, che, in applicazione del principio di rango costituzionale secondo cui la condanna deve essere pronunciata soltanto se la colpevolezza dell'imputato risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio, imponeva la sua assoluzione. L'ipotesi accusatoria non era l'unica ricostruzione plausibile dei fatti;
anzi dalla lettura delle sentenze non risulta alcuna prova certa della partecipazione, morale o materiale, di IV EV ai reati contestati per come chiarito nell’esposizione del primo motivo 2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art 110 cod. pen. per l'assenza o insufficienza di prova in ordine all'apporto materiale o morale alla consumazione dei reati contestatigli. Non risulta provato alcuno dei presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità concorsuale, che postula, sul piano oggettivo, un apporto, 6 materiale o morale, con efficacia causale, diretta o indiretta, rispetto alla realizzazione del fatto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato comune. L'unico elemento valorizzato - il frammento video in cui l'imputato è ripreso nell'atto di transitare in corridoio con un oggetto in mano per rientrare nella propria cella in un contesto caotico già in corso - è insufficiente;
né può valorizzarsi la sua “sola presenza”, risultando comunque indeterminato il contributo causale fornito alla consumazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna e il suo atteggiamento psicologico. 2.4. Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli articoli 110 e 419 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice sul piano sia oggettivo che soggettivo. La Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) come delitto di devastazione, trascurando di considerare le peculiari circostanze concrete dell'episodio, che, invece, avrebbero dovuto condurre, quantomeno, alla diversa più corretta fattispecie di danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen. Anziché indicare le specifiche condotte, riferibili all’imputato, che hanno cagionato un turbamento dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, la sentenza impugnata si è limitata a riportare massime giurisprudenziali. Non risultano chiarite le ragioni per cui una sommossa carceraria durata appena due ore, in un contesto chiuso, senza realizzare un'azione proiettata verso l'esterno ha rappresentato un pericolo per la collettività. È stata erroneamente ritenuta sufficiente per dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione, complessivamente inteso, la mera condotta di agevolazione di singoli atti di danneggiamento. Altrettanto erroneamente la responsabilità di tipo concorsuale nel reato di devastazione è stata fondata in via esclusiva sulla mera presenza dei detenuti in un contesto disordinato;
ma per essere rilevante la cosiddetta “presenza adesiva” postula, comunque, una condivisione dell'agire altrui che IV EV non ha mai manifestato. Il danno economico complessivo è stato contenuto e la sua entità è assai lontana da quella dei casi giurisprudenziali richiamati dalle sentenze valorizzate dalla pubblica accusa. Il reato di devastazione non è stato considerato un delitto di pericolo concreto, che richiede, quindi, l’accertamento con prognosi ex ante dell’idoneità della condotta a compromettere la sicurezza collettiva, bensì un reato di pericolo 7 astratto, in cui tale verifica non è necessaria perché la messa in pericolo è presunta. È stato ignorato il contesto storico che ha originato i disordini ovvero l'emergenza pandemica da Covid 19, nonostante sia pacifico che il movente della sommossa è stata la reazione dettata dall'emergenza sanitaria e non certo una volontà eversiva o distruttiva dell'ordine pubblico. 3. Il difensore di fiducia AV WI, avv. Tommaso Lessio, ha sviluppato tre motivi. 3.1. Con il primo deduce erronea applicazione delle norme penali con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 419, 337 e 582 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha superato i rilievi dedotti nell’atto di appello in tema di prova del coinvolgimento dell’imputato con argomentazioni contraddittorie, travisando sia la prova dichiarativa nel suo complesso sia la prova documentale, rappresentata dai filmati. In particolare, la sentenza impugnata ha ridimensionato ingiustificatamente la testimonianza del comandante di reparto, nonostante lo stesso, a prescindere dal ruolo gerarchicamente qualificato, avesse nel corso dell'esame fornito informazioni approfondite, indicando gli agenti in grado di riferire dettagliatamente sul ruolo ricoperto dall'imputato: gli assistenti UT e Rinolfi, i quali non hanno fatto alcun riferimento alla presenza di AV WI. Anziché valorizzare le numerose dichiarazioni favorevoli alla difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto decisive le testimonianze degli agenti CO e SE, senza, tuttavia, confutare i rilievi difensivi sulla loro credibilità, pur fondati su dati pacifici: le insanabili contraddizioni intrinseche ed il contrasto insuperabile con i filmati, che non riprendono mai AV WI né mentre accatasta il materiale necessario per alzare le barricate, né mentre compie le altre condotte addebitategli da CO. SE, invece, si è limitato ad indicare AV WI tra i facinorosi senza essere in grado di riferire quale specifica condotta avesse compiuto. Le delineate illogicità dell’apparato giustificativo della decisione, l’omesso esame delle doglianze esposte nell’atto di appello nonché il travisamento delle prove hanno tutte le caratteristiche per essere sindacate nel giudizio di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo A) nella fattispecie prevista dall'art. 419 cod. pen. In contrasto coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il delitto di devastazione nonostante difetti l’elemento oggettivo, posto che nel caso di specie non risulta sussistente né 8 una forma di danneggiamento talmente grave da integrare la nozione di “rovina”, considerato che i danni prodotti sono stati modesti (quantificati in circa 12.000,00 euro) e ed hanno provocato un disagio minino alla struttura carceraria, né, soprattutto, risulta leso o messo in pericolo il regolare andamento del vivere civile, che postula la creazione di allarme diffuso e perdita del senso di tranquillità e sicurezza nella cittadinanza. Al contrario, la protesta dei detenuti ha avuto, nel caso di specie, una portata molto ridotta, si è protratta per poche ore ed ha comportato conseguenze minime sull’integrità fisica degli agenti che l’hanno sedata. La condotta, come ricostruita in fatto, tenuto conto del danno apportato alle strutture carcerarie e al personale di polizia, doveva essere sussunta nella fattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione del artt. 132, 133 e 114 co nonché vizio di motivazione in relazione sia al trattamento sanzionatorio sia all’omessa applicazione dell’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza. La Corte di appello ha ritenuto infondate le specifiche doglianze difensive su entrambi i temi, nonostante risulti accertato che AV WI era, a tutto concedere, presente nel luogo della protesta con il ruolo generico e non altrimenti descrivibile di “facinoroso”, senza porre in essere alcuna delle condotte più rilevanti. 4. Il difensore di DR LO, avv. Luca D. Segalla, ha articolato quattro motivi. 4.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati e, in via subordinata, in ordine alla denegata qualificazione dei fatti contestati nel capo A) nella fattispecie di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen. Lamenta che l’inadeguatezza delle valutazioni dei giudici del merito su più punti. Ai fini dell’identificazione di DR LO, quale concorrente nella consumazione dei reati, sono state valorizzate la testimonianza dell’agente UT, il quale, tuttavia, nulla ha riferito sul conto dell’imputato, e quella dell’agente CO, il cui contento è stato travisato, non essendo il teste riuscito a precisare il ruolo e la condotta tenuta dall’imputato. Nessuna rilevanza è stata, invece, attribuita alle testimonianze di molti altri agenti pur favorevoli alla difesa. 9 I fatti contestati, sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 419 cod. pen. anziché in quello di quell'art. 635 cod. pen., in contrasto coi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di devastazione il danno patrimoniale prodotto, ma è, invece, necessaria la lesione o il concreto pericolo per l’ordine pubblico. La sentenza impugnata non ha valutato in che misura è stato turbato l’ordine pubblico e se sussiste un nesso di causalità tra l'entità delle distruzioni e la compromissione dell'ordine pubblico, potendo i danneggiamenti plurimi trasmodare in devastazione solo se la loro estensione e profondità raggiungono un livello di idoneo ad indurre nella popolazione allarme, sensazione di pericolo o sentimento di insicurezza. Inadeguata è la motivazione sul dolo di concorso nel reato di cui all'art 419 cod. pen. La Corte si è limitata a rimandare alla posizione di altri imputati, non chiarendo, con riferimento alla specifica posizione di DR LO, da quali condotte materiali o da quali indici poteva desumersi la sua consapevolezza di contribuire all'evento distruttivo, complessivamente inteso, e di mettere in pericolo l'ordine pubblico. La sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che gli imputati abbiano dato vita ad una vera e propria sommossa, idonea a turbare il senso di sicurezza collettivo, senza adeguatamente valutare le specifiche circostanze accertate ed in particolare la durata limitata della protesta all'interno del carcere, protrattasi al massimo per due ore all’interno di una sola sezione, senza provocare danni diffusi e motivata dalla una situazione peculiare ovvero le misure restrittive adottate per prevenire la diffusione della pandemia da Covid 19. 4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, in ordine al reato di cui al capo B) Lamenta che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di DR LO anche per reato di resistenza a pubblico ufficiale, travisando il contenuto delle prove dichiarative, a cominciare dalla deposizione del teste CO, il quale ha ricostruito approssimativamente la condotta di DR LO senza indicare le specifiche condotte ritenute accertate. Analogo travisamento vi è stato con riferimento all’aggravante di cui all’art. 339, secondo comma, cod. pen., essendo emerso nel corso del dibattimento che i partecipanti ai disordini sono stati in numero inferiore a dieci. 4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, in ordine al reato di cui al capo C). 10 La Corte di appello, pur ammettendo l'impossibilità, a causa del caos e della scarsa illuminazione, di individuare con esattezza quale imputato aveva cagionato ciascuna lesione, ha ritenuto comunque provata la responsabilità di tutti gli imputati anche per il reato di lesioni volontarie, ritenendo sussistente un contributo morale e materiale alla sua realizzazione in foma concorsuale, quantomeno a titolo di dolo eventuale, in considerazione del previo accordo dei detenuti alla sommossa e della prevedibilità delle lesioni cagionate dall’inalazione del fumo derivante dal fuoco appiccato alla mobilia. Nell’occuparsi della posizione di DR LO, la Corte si è limitata a richiamare la motivazione a sostegno della condanna dei coimputati, senza però precisare le condotte accertate a suo carico e la loro rilevanza causale ai fini delle lesioni. 4.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, in ordine al mancato riconoscimento sussistenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 3) e 114 cod. pen. La Corte ha escluso che DR LO abbia dato un contributo del tutto marginale durante la protesta ed abbia agito perché contaminato dalla fermentazione psicologica sporzionatasi da una folla in tumulto, travisando il materiale probatorio acquisito ed in particolare la deposizione del teste CO, che ha ricostruito il contributo del dell’odierno ricorrente come marginale. 5. il difensore di RG IN ER ricorre articolando sei motivi. 5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 e alla condotta materiale contestato all'imputato al capo A) della rubrica. Lamenta che, nonostante la difesa nell'atto di appello avesse indicato specifiche criticità nella valutazione delle deposizioni testimoniali e la loro inidoneità a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato, la Corte di appello, anziché rispondere ai rilievi, si è limitata a considerazioni generiche e a giudizi precostituiti, non fondati su dati oggettivi ma su deduzioni parziali ed opinabili. In particolare, ha ritenuto sufficiente, per provare le plurime condotte contestate nel capo A) dell'imputazione (distruzione dei suppellettili, di arredi impianti di illuminazione e sorveglianza, allestimento delle barricate mediante accatastamento di brande e materassi, in parte incendiati, lancio contro il personale intervenuto di oggetti), la presenza dell’imputato nella sezione e l’ammissione di avere danneggiato un tavolo nel corridoio, privandolo di una gamba, poi tenuta in mano, ed una sola telecamera. 11 La sentenza impugnata non ha distinto la prova diretta offerta dai testimoni e la ricostruzione ex post propinata dagli stessi, nonostante le specifiche censure sul punto e non si è confrontata con le censure articolate nell’atto di appello con riguardo alle prove testimoniali, genericamente definite “convergenti”. Al fine di rendere evidente tale vizio, il ricorso, specie nelle pagine da 12 a 26, ripropone il contenuto dell’atto di appello segnalando per ogni singola deposizione le affermazioni da cui si evincerebbe l’impossibilità di ogni dichiarante di attribuire condotte specifiche non solo al ricorrente ma a tutti i quarantatré detenuti presenti nella sezione. Peraltro, tale impossibilità, con riferimento alla posizione di ER, non può essere superata né dalla visione dei filmati, che avevano documentato solo le condotte ammesse e non contestate dallo stesso interessato né valorizzando l’ipotesi investigativa secondo cui avevano partecipato alla sommossa tutti i detenuti che, come ER, nella fase iniziale della protesta si erano posti accanto a SA, ritenuto l’ideatore ed il leader, posto che SA era stato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. Non è stata presa in esame la censura sull’inevitabile suggestione dei testimoni derivante dalla ripetuta visione collegiale dei filmati, anche in prossimità delle udienze, né quella sull’assenza di indicazioni precise sulla condotta materiale tenuta dall’imputato, solo genericamente definito “il soggetto più attivo.” Non sono stati indicati i testimoni escussi che hanno riferito di danneggiamenti e di minacce pronunciate dal ricorrente di ripetere le azioni criminose. 5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 cod. pen. La Corte di appello ha offerto ai rilievi difensivi sulla durata limita della protesta e sull’entità assai contenuti dei danni, una motivazione contraddittoria e incoerente, ricorrendo per considerare le condotte accertate produttive di danni indiscriminati, vasti e profondi e, comunque, tali da integrare la nozione di devastazione a formule di stile, del tutto disancorate dal compendio probatorio, ed attribuendo rilevanza decisiva all'inventario dei danni prodotto dal pubblico ministero, senza tener conto delle precisazioni rese dal teste Torres, il quale ha chiarito che la somma di 12.9000,00 euro indicata nel citato documento è riferita al valore complessivo dei danni subiti dalla struttura, quindi anche di quelli cagionati da detenuti diversi dagli odierni imputati in altra sezione. Non può parlarsi di danneggiamenti indiscriminati accompagnati da modalità di rivolta se si considera che non hanno impedito l’uso delle celle la stessa sera della rivolta e che sono stati consumati nell’ambito di una protesta originata dalla situazione di sovraffollamento carcerario. 12 L’art. 419 cod. pen. è stato violato anche con riferimento alla lesione del bene immateriale dell’ordine pubblico, che è stata ritenuta sussistente solo con il richiamo a massime giurisprudenziali, senza alcun richiamo alla vicenda fattuale. Non risulta dimostrato alcun pericolo concreto di lesione del senso di tranquillità e sicurezza die cittadini padovani, anche perché è pacifico che la rivolta non ha avuto alcuna conseguenza sul piano dell’incolumità fisica. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 419 cod. pen. La Corte distrettuale, nel rispondere al motivo di appello, ha utilizzato un dato probatorio inesistente posto che nessuno dei testimoni ha riferito di minacce agli agenti pronunciate da ER all’atto di essere ripotato in cella ed evocative della reiterazione di analoghe condotte, nell’ambito di un progetto più ampio volto a rendere ingestibile la vigilanza e a mettere a repentaglio la sicurezza degli agenti della polizia penitenziaria a ciò preposti. A ben vedere, l’affermazione attribuita a ER non prova nemmeno il dolo di concorso nel reato di devastazione perché profferita quando ormai la sommossa era conclusa. 5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) dell’imputazione La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'addebito, nonostante nessun testimone abbia ascritto a ER condotte violente poste in essere ai danni del personale di polizia penitenziaria e nonostante si sia rilevata del tutto inconsistente l’ipotesi d'accusa secondo cui gli imputati avevano organizzato la sommossa previo accordo ed in sinergia con i detenuti di altri istituti carcerari. La Corte distrettuale ha ritenuto decisivo una dichiarazione testimoniale inesistente ovvero la minaccia che sarebbe stata pronunciata ex post dall’imputato al momento del rientro in cella, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Nessuna risposta è stata fornita alla censura afferente alla mancanza di prova della circostanza aggravante del fatto commesso da più di dieci persone. 5.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all’elemento oggettivo e soggettivo del reati di lesioni personali di cui al capo C) La Corte di appello ha superato le censure difensive con una motivazione illogica e travisata, attraverso il richiamo generico ad un elemento probatorio che non risulta acquisito agli atti del procedimento, posto che nessun testimone ha riferito che ER aveva contribuito a portare materassi e le altri suppellettili date a fuoco, provocando il fumo la cui inalazione aveva provocato le lesioni patite dagli operatori della polizia penitenziaria. 13 Né è sufficiente affermare che la sommossa era stata organizzata e programmata dai detenuti e che pertanto le inalazioni di fumo erano prevedibili, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, posto che tale tipo di organizzazione collettiva è stata smentita dall’assoluzione irrevocabile del detenuto, EN SA, al quale era stato contestato di esserne il leader e l’ideatore. 5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e del contributo concorsuale e della minima partecipazione. È stato ignorato che il ricorrente si è reso disponibile a risarcire i danni, non opponendosi al prelievo effettuato dall’amministrazione penitenziaria sulla retribuzione spettantegli quale detenuto lavorante;
trattasi di condotta che, seppure non satisfattiva in modo integrale delle pretese della persona offesa, costituisce, comunque, prova di ravvedimento e di minore pericolosità sociale sufficiente per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è stato trascurato che le uniche condotte ritenute provate a carico dell’imputato hanno una minima importanza sia rispetto alla devastazione indiscriminata richiesta dalla norma incriminatrice di cui all’art. 419 cod. pen. sia rispetto agli ulteriori reati, per i quali manca, in radice, la prova della condotta di partecipazione. 6. Il difensore di AN ED ha articolato sei motivi. 6.1. Con il primo è dedotta violazione di legge in relazione all'articolo 2, quarto comma, cod. pen. e 415-bis cod. pen. in tema di successione delle leggi penali nel tempo. Evidenzia il ricorrente che l’art. 26, comma 1 lett. b) della l., 11 aprile 2025 n. 48, con l’art. 415-bis nel codice penale, ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice, che sanziona con la pena da uno a cinque anni chi all'interno dell'istituto penitenziario partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite. Potendo sussumersi la condotta contestata all’imputato nel nuovo reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, il cui ambito applicativo è limitato ai soli comportamenti di minore offensività rispetto a quelli sanzionati dal reato di cui all’art. 419 cod. pen. purché realizzati all'interno dell'istituto penitenziario, trova applicazione, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in luogo di quella originariamente contestata, la legge posteriore perché più favorevole al reo 14 Si impone, pertanto un annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte territoriale proceda ad una nuova qualificazione giuridica del fatto tenuto conto della normativa oggi vigente 6.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art 419 cod. pen. La sentenza impugnata ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell'art 419 cod. pen. nonostante gli elementi costitutivi di tale fattispecie non fossero integrati. Per la configurabilità del delitto di devastazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario non solo un danneggiamento su vasta scala, ma, soprattutto, la concreta offesa al bene giuridico tutelato che è costituito dall'ordine pubblico. Tale offesa deve manifestarsi con un effettivo turbamento della vita della collettività sicché la condotta accertata deve generare un diffuso senso di insicurezza e di allarme sociale. Nel caso di specie, invece, i fatti, per come accertati dai giudici del merito, sono rimasti circoscritti a una singola sezione della Casa di reclusione, si sono protratti per un tempo limitato e senza alcuna ripercussione all'esterno della struttura carceraria La Corte d'appello ha omesso inoltre di verificare la sussistenza di una distruzione complessiva e discriminata vasta e profonda, in assenza della quale è configurabile la fattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cui all’art. 635 cod. pen. 6.3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione agli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato di devastazione. La Corte territoriale è incappata in un'evidente contraddizione laddove, da un lato ha qualificato il fatto come devastazione, nozione che richiede un'azione distruttiva di portata eccezionale, dall’altro ha riconosciuto che gli eventi sono rimasti circoscritti all'interno di una singola sezione del penitenziario, preventivamente chiusa dal personale, ed ha interessato un numero limitato di persone. Parimenti illogica è la motivazione sull'elemento soggettivo non avendo la Corte d'appello chiarito se l’imputato avesse la specifica consapevolezza e volontà di contribuire a un evento di devastazione o se la sua intenzione fosse limitata ad una mera protesta o ai singoli atti di danneggiamento. 6.4. Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova testimoniale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito gli hanno attribuito condotte non provate, fraintendendo il contenuto delle testimonianze acquisite 15 Come risulta dagli esami dibattimentali, trascritti nel ricorso ai fini dell'autosufficienza, i testimoni Luigi UT e Fausto CO, pur ammettendo che ED era presente all'interno della sezione durante i disordini, gli hanno attribuito esclusivamente condotte marginali: un calcio ad una porta e la rottura del vetro di una finestra, escludendo la sua partecipazione alle condotte più gravi. La Corte, prescindendo dal compendio dichiarativo, ha attribuito indiscriminatamente a tutti i componenti del gruppo di detenuti tutte le condotte, senza discernere i comportamenti tenuto da ciascuno di loro in palese violazione dell’art. 27, primo comma, della Costituzione. Il percorso argomentativo è quindi viziato da palese travisamento della prova per invenzione, laddove ritiene che gli agenti sentiti come testimoni abbiano indicato in ED uno dei detenuti più aggressivi, e da illogicità laddove ritiene accertato che tutti i detenuti abbiano condiviso lo stesso obiettivo, in tal modo dando spazio ad una forma di responsabilità collettiva o di posizione. 6.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale. Con riferimento al reato di cui all'art 337 cod. pen. la sentenza ha ritenuto provato il dolo specifico, inteso come volontà di opporsi a un atto di ufficio, nonostante ED abbia commesso azioni rivolte esclusivamente contro cose e non contro pubblici ufficiali. Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali, la Corte d'appello ha avallato il percorso argomentativo seguito dal Tribunale secondo cui, nonostante l’impossibilità di individuare con esattezza quale imputato avesse cagionato ciascuna lesione, poteva comunque pervenirsi all’affermazione di responsabilità di ED e degli altri imputati perché avevano fornito un contributo rilevante, morale e materiale, alla realizzazione concorsuale del reato, quantomeno a titolo di dolo eventuale Il ragionamento è erroneo perché non spiega il nesso causale tra le condotte accertate ascritte all’imputato e le lesioni refertate cagionate da condotte completamente diverse Difetta il rigoroso accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo eventuale. 6.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge sul calcolo della pena e sulla continuazione. La Corte di appello, in violazione dell'obbligo di individualizzazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art 133 cod. pen. ha confermato per tutti gli imputati la pena di anni sette di reclusione, senza differenziare le diverse posizioni nonostante siano emersi ruoli e condotte tutt’altro che equivalenti. 16 Sono state violate anche le norme sul calcolo degli aumenti a titolo di continuazione e non è stata valutata l'applicabilità dell'articolo 131 bis cod. pen. previa riqualificazione dei fatto ascrittogli al capo A) nel reato di danneggiamento stante la marginalità del suo apporto. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che tutti i ricorsi siano passibili di rigetto per le ragioni che seguono. 1. Per maggiore chiarezza espositiva devono, per primi, essere esaminati i motivi comuni a tutti i ricorrenti che censurano, sotto il profilo o della violazione di legge o del vizio motivazionale, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen., contestata al capo a) della rubrica, e, per converso, ha rigettato la richiesta difensiva di riqualificare i fatti nella meno grave ipotesi di danneggiamento aggravato. I motivi che vengono in considerazione sono il primo dei ricorsi di ME AR, DR LO, il secondo del ricorso di AV WI, il quarto del ricorso di IV EV e i primi tre del ricorso di RG IN ER e AN ED. Connessa a tali censure è quella, sviluppata nel primo motivo del ricorso di AN ED, che sollecita la sussunzione della condotta accertata nella norma incriminatrice prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotta, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. con l. 9 giugno 2025, n. 80, con conseguente esclusiva applicazione degli artt. 2 e 15 cod. pen. che, nel concorso apparente di norme anche sopravvenute, impongono l’assorbimento della fattispecie “generale” e più gravemente sanzionata prevista dall’art. 419 cod. pen. nella nuova ipotesi di reato, “speciale” e “più favorevole”. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del reato di devastazione è pervenuta ad approdi sistematici ormai consolidati. Sotto il profilo oggettivo, la devastazione è integrata da qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del 17 vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez. 1, n. 20313 del 29/04/2010, Vischia, Rv. 247451-01; Sez. 1, n. 22633 del 18 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941-01). A queste condizioni la devastazione ex art. 419 cod. pen. si distingue dal mero danneggiamento, che resta assorbito in funzione del criterio di specialità (Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti, Rv. 251665-01; Sez. 1, n. 25104 del 16/04/2004, Marzano, Rv. 228133-01), alla pari del furto rispetto al saccheggio (alternativamente incriminato dalla disposizione in parola e parimenti connotato in termini di estensione e offensività). Tale connotazione si riflette nella diversa obiettività giuridica, che nei reati di devastazione (o di saccheggio) non si esaurisce nella protezione del patrimonio di uno o più soggetti e nel danno sociale, che è immancabilmente conseguenza di una lesione della proprietà o che è insito in ogni reato;
ma si risolve in offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico, "inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza" suscettivi di essere compromessi da fatti quali quelli descritti dall'art. 419 cod. pen. o, addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condotta corrisponde l'incriminazione dell'art. 285 cod. pen. . La lesione o il concreto pericolo per l'ordine pubblico è insito nella stessa nozione di “devastazione”, che assume nella descrizione legale del fatto il valore di elemento normativo. Sicché la verifica della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni di tipicità e offensività (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 – 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 – 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 – 01; Sez. 1, n. 4135 del 25/01/1973, Azzaretto, Rv. 124141-01). È proprio il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso nei termini appena chiariti, che conferisce alla norma incriminatrice, avuto riguardo alle finalità perseguite e al contesto settoriale in cui si colloca, la necessaria determinazione, consentendo al suo destinatario di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo in essa contenuto (su questo presupposto è stata giudicato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. pen., per asserito contrasto con il principio di tassatività delle 18 fattispecie penali, tutelato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: Sez. 1, n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801-01). Anche il grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento, costituisce una forma di aggressione all'ordine pubblico come tutelato dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 27114 del 28/5/2024 n.m.; Sez. 1, n. 27113 del 28/4/2024 n.m.; Sez. 1, n. 30538 del 6/4/2023 n.m. Sez. 2, n. 6961 del 6/10/2022, dep. 2023, n.m.). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto dall'azione distruttrice, purché resti appunto accertato che i fatti posti in essere abbiano non soltanto leso il patrimonio, ma anche offeso l'ordine pubblico come sopra inteso (Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta, Rv. 219899-01: quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche una lesione di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen.: Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-03). Gli episodi di danneggiamento debbono essere necessariamente plurimi, perché la pluralità è implicata dal fatto che la devastazione è legata al loro carattere esteso, indiscriminato e profondo (un singolo atto di violenza non potrebbe da solo rilevare: Sez. 6, n. 15543 del 27/03/2009, Mescia, Rv. 243184 - 01). Fermo ciò, l'obiettivo preso di mira può essere anche unico e concentrato, o fare capo ad un singolo soggetto leso, purché le distruzioni siano vaste e siano realizzate con modalità di aggressione così incisive, e potenzialmente espansive, da minare il menzionato senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini, portando offesa al corrispondente interesse superindividuale. L'accertamento di tali modalità è rimesso, evidentemente, alla prudente valutazione del giudice di merito, assoggettata a vaglio di legittimità secondo i consueti canoni, senza essere limitato dal rilievo dell'avvenuto impiego di mezzi particolari di distruzione o di una particolare conformazione spazio-temporale della condotta. Deve trattarsi, pur sempre, di modalità idonee a rappresentare una minaccia per la vita collettiva e ad ingenerare la relativa sensazione di insicurezza e precarietà, essendo il reato in discorso un reato di pericolo (Sez. 1, n. 5166 del 05/03/1990, Chiti, Rv. 183951-01). Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato ha natura di dolo generico. Per la sua configurabilità è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca con la percezione che essa risulti efficiente, nel contesto dato, alla produzione di un risultato qualificabile, per le sue proporzioni, come devastazione (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476-01; Sez. 6, n. 37367 del 2014, cit., Rv. 261934-01) 19 Il reato, infine, non è a concorso necessario, sicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia consapevolmente prodotto un effetto distruttivo su larga scala (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502-01). Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso eventuale non è, d'altra parte, richiesto che il compartecipe abbia compiuto materialmente atti di danneggiamento, bastando che abbia preso scientemente parte ai disordini diffusi. È in altre parole sufficiente che abbia posto in essere una frazione del fatto tipico o, in difetto, abbia anche solo fornito: a) un aiuto materiale nella preparazione o nella esecuzione del reato (c.d. concorso materiale), ovvero b) un semplice impulso psicologico in tale direzione, purché agevolatore o rafforzatore del proposito criminoso altrui (c.d. concorso morale). In linea generale, infatti, il singolo contributo assume rilevanza nel diritto penale, in base al paradigma di cui all'art. 110 cod. pen., sia quando abbia rivestito efficacia causale diretta, costituendo condicio sine qua non della realizzazione del fatto, sia quando si sia limitato ad incrementare le relative chances, facilitandone la consumazione ed aumentandone le possibilità (Sez. 1, n. 11912 del 2019, Oppedisano., Rv. 275322-03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601-01); sempre che, rispetto alla devastazione, sia dimostrabile la consapevolezza dell'agente di contribuire al fenomeno distruttivo complessivamente inteso, comprendente la messa in pericolo del bene protetto dell'ordine pubblico (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277-01). 1.2. La sentenza impugnata ha risposto ai rilevi difensivi sulla qualificazione giuridica dei fatti, specialmente alle pagg. 7 e 8 e da 20 a 22, in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sopra riportata. Con argomentazioni, logiche e strettamente ancorate alle evidenze probatorie a cominciare dai filmati, ha chiarito che gli imputati, lungi dal commettere atti di danneggiamento uti singuli per sfogare la rabbia, avevano sviluppato, a partire dall’inizio della protesta e per un periodo di tempo prolungato, un’azione collettiva, avente tutte le caratteristiche di quella concorsuale prevista dall’art. 110 cod. pen. Al riguardo ha evidenziato che tutti i protagonisti non avevano agito isolatamente, bensì, con azioni, concertate e coordinate, dirette in modo sinergico, a cagionare, attraverso la sistematica distruzione, anche mediante l’incendio delle barricate appositamente innalzate, di tutti i beni materiali presenti nella sezione dove erano ospitati, un evento lesivo unico: la distruzione del reparto. Le plurime condotte di danneggiamento, talmente indiscriminate e violente da arrivare a minacciare e a ledere l’integrità fisica degli agenti intervenuti per impedirle nei termini descritti nei capi B) e C) del capo di imputazione, avevano 20 raggiunto l’obbiettivo comune preso di mira, rendendo temporaneamente inservibile l’intera sezione, privata, come attestato dall’inventario successivamente redatto, di suppellettili, telecamere ed impianto di illuminazione. Oltre che il patrimonio, l’accertata condotta concorsuale aveva concretamente messo in pericolo l’ordine pubblico. L’azione collettiva, infatti, aveva messo seriamente a repentaglio il regolare svolgimento della vita carceraria di un intero reparto per l’elevato numero di detenuti coinvolti, per l’intensità, durata ed estensione degli atti di danneggiamento, aveva creato una situazione ingestibile di caos, sia pure temporaneamente limitata, e, quindi, la completa perdita del controllo della “sezione B” da parte del personale preposto a controllare i detenuti al fine di garantire la sicurezza non solo dei reclusi ma dell’intera collettività, tanto da rendere necessario l’intervento di un numero ingente di operatori esterni. Per quanto rimasta confinata all’interno della sezione, la devastazione operata dagli imputati, in considerazione di siffatte caratteristiche oggettive ed a prescindere dal danno economico cagionato all’amministrazione, ha turbato il senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini. 2. Le condotte accertate, contrariamente a quanto opinato dalla difesa di AN ED nel primo motivo di ricorso, non sono sussumibili nella fattispecie prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotto dal d.l., 11 aprile 2025, n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80), che non si pone in concorso apparente con l’art. 419 cod. pen. per l’evidente eterogeneità delle condotte incriminate. 2.1. Nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formale dei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento al criterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 cod. pen. e interpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della struttura astratta delle fattispecie. Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare sul bene giuridico tutelato (al quale, peraltro, fanno riferimento anche decisioni attinenti proprio al rapporto tra violenza privata e lesioni personali: Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273024; Sez. 2, n. 17767 del 07/03/2017, Perilla, Rv. 269568): invero, «il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi» (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicché nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle 21 fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che il concorso apparente di norme, con conseguente operatività della regola sulla individuazione della disposizione prevalente di cui all'art. 15 cod. pen. («quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito»), è configurabile tra fattispecie incriminatrici in rapporto di “specialità unilaterale”, da intendersi come “convergenza di norme in senso logico-formale”, che postula «un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.: Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli;
di recente, v., in motivazione – punto 5 del Considerato in diritto - Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304 - 01). In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita «quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale;
è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.). 2.2. Tra la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. e quella prevista dall’art. 415-bis cod. pen non sussiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione. L’art. 419 cod. pen. punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio Il reato di devastazione è un reato, comune, di evento, a forma libera, a dolo generico e a natura non necessariamente plurisoggettiva, potendo essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala (Sez. 1,. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278502 – 01). Secondo la già ricordata interpretazione, ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod. 22 pen.. consiste, nella ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, che produca "devastazione" intesa come danneggiamento «complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili». Il nuovo reato previsto dall’art. 415-bis cod. pen. punisce «Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, ommessi da tre o più persone riunite … costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza» Il reato di rivolta è, quindi, un reato, di pura condotta, plurisoggettivo a concorso necessario, nonché proprio, sia pure in un’accezione particolare perché il soggetto attivo è selezionato non per peculiari qualifiche, caratteristiche o qualità inserenti alla persona, ma in base al luogo in cui le condotte vengono poste in essere. Ad essere punita è la condotta di partecipazione di almeno tre persone ad una “rivolta” che, sul piano delle modalità esecutive, deve essere caratterizzata da atti o di violenza o di minaccia o di resistenza, e sul piano soggettivo, deve essere sorretta da dolo generico. In definitiva, le fattispecie rispettivamente previste dall’art. 419 cod. pen. e dall’art. 415-bis cod. pen., pur lesive dello stesso bene giuridico, presentano, rispetto all'altra, elementi aggiuntivi eterogenei. Basti pensare che gli atti di “rivolta”, necessari per integrare il reato di cui all’art. 415-bis cod. pen., ricomprendono non solo quelli contro beni patrimoniali come devono essere quelli produttivi dell’evento previsto dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502), ma possono consistere anche in minacce o in forme di resistenza passiva. Le due norme incriminatrici, pertanto, non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem, ma si pongono, in rapporto di specialità reciproca bilaterale per aggiunta, figura che ricorre quando ciascuna delle fattispecie in apparente concorso presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo: come si è visto, la condotta non a base violenta ed il numero dei concorrenti operanti all’interno dell’istituto penitenziario, per il reato di cui all'art. 415-bis cod. pen.; la condotta produttiva di danni alle cose, per il reato ex art. 419 cod. pen. Con riferimento a tale tipologia di relazioni tra norme, la costante giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l'"allargamento" della nozione di “stessa materia” ex art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 23 - dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.). D’altra parte, «quando … entrambe le norme, al di là degli elementi comuni, contengono uno o più elementi specializzanti … si è al di fuori dell'ambito del criterio di specialità, poiché non vi è subordinazione della norma speciale alla norma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicare in quanto speciale rispetto all'altra», sicché finisce per esservi «una interferenza tra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenze razionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorso reale di norme e di reati» (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874). 2.3. Stante il delineato rapporto tra le due norme incriminatrici non è ipotizzabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo da risolversi, a mente dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in favore della nuova fattispecie di rivolta, che prevede un trattamento più favorevole rispetto a quella di devastazione e saccheggio, se non ricorrendo al criterio della cosiddetta doppia incriminabilità in concreto, che, tuttavia, non ha spazio applicativo nel nostro ordinamento. 2.4. Trattandosi di norma, che per quanto sin qui precisato, non è applicabile nel caso di specie, la questione della legittimità costituzionale dall’art. 415-bis cod. pen. sollevata in sede di conclusioni dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione difetta del presupposto della rilevanza nel giudizio prevista dal disposto dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il sindacato incidentale di legittimità deve essere sollevato solo quando «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione» della questione di costituzionalità. 3. Possono, a questo punto, esaminarsi i residui motivi dedotti dagli imputati. 3.1. I primi tre motivi illustrati nel ricorso presentato nell'interesse di IV EV, il primo motivo del ricorso di AV WI e parte del primo motivo del ricorso di DR LO, il primo ed il terzo motivo del ricorso di RG IN ER ed il quarto motivo del ricorso di AN ED, tutti, in vario modo, attinenti al contributo concorsuale degli imputati al reato di devastazione, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. I ricorrenti, pur formalmente denunciando vizi della motivazionale o travisamenti della prova, si sono nella sostanza limitati a riproporre, in termini quasi interamente sovrapponibili, le medesime censure dedotte con l’atto di appello ed a sollecitare una lettura alternativa dei filmati e delle prove testimoniali, prospettata come più plausibile, senza confrontarsi con le risposte, ampie ed argomentate, offerte dalla sentenza impugnata, sulla scorta di apprezzamenti di merito non rivedibili nel giudizio di legittimità, e senza specificare in che termini le supposte informazione inesistente oggetto del travisamento abbiano disarticolato 24 l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio In proposito, va ricordato che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (ex multis cfr. Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco Rv. 236540 – 01). La Corte di appello, in puntale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha esteso la responsabilità a titolo di concorso a tutti gli imputati che o compiendo uno degli atti materiali di danneggiamento o con la loro presenza rafforzativa o con il loro atteggiamento adesivo alla condotta altrui, hanno contribuito, o materialmente o moralmente, al raggiungimento del condiviso evento lesivo collettivo della devastazione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01 che ha ribadito che, in tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza). 3.2. Muovendo da queste premesse, corrette in diritto, la sentenza impugnata, condividendo criticamente le valutazioni del Tribunale alla luce dei rilievi difensivi, ha ritenuto accertata la partecipazione concorsuale di tutti gli odierni ricorrenti al reato di devastazione valorizzando in chiave accusatoria non solo le immagini dei filmati ma anche le precisazioni fornite dagli agenti della polizia penitenziaria, specie in tema di identificazione degli autori delle singole 25 condotte, escludendo forme di condizionamento reciproco, invero solo genericamente denunciate da alcuni degli imputati. Con riferimento a IV EV (pagg da 9 a 12), ha osservato che lo stesso, come dimostrato dalla convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni dei testimoni oculari che lo avevano riconosciuto con certezza a prescindere dal tentativo di coprirsi il voto con una sciarpa, lungi dal tenere una condotta meramente passiva, si era prodigato per portare a termine l’attività di devastazione, reperendo e trasportando il materiale necessario alla costruzione della barricata utilizzata per opporsi agli agenti che cercavano di sedare la rivolta e di porre finale agli atti di danneggiamento . Con riferimento a AV WI (pagg. da 12 a 16), rispetto a quelle, neutre, del comandante, sono state ritenute maggiormente credibili le convergenti dichiarazioni accusatorie dei testimoni SE e CO, i quali avevano visto l’imputato, ben conosciuto, partecipare all’innalzamento delle barricate anche con l’uso dei materiali di risulta dei danneggiamenti e rimanere in sostegno dei correi per tutta la durata della rivolta, fino a quando non era stato costretto a rientrare minacciando gli agenti che avrebbe proseguito l’attività violenta nei giorni successivi. Con riferimento a DR LO (pagg. da 25 a 31), è stata valorizzata la testimonianza resa dal primo agente intervenuto nel reparto, il vice isp. CO, l’unico che aveva una conoscenza personale di LO. Il testimone, dopo avere riconosciuto con certezza l’imputato come uno dei protagonisti dei filmati postigli in visione, lo aveva indicato sia come uno dei componenti del gruppetto di detenuti che ava dato avvio alla sommossa sia come l’autore ripetute minacce ed offese, aggiungendo che in altre scene era stato inquadrato mentre scagliava uni sgabello contro la finestra, mentre rompeva, con un bilanciere prelevato dalla palestra, le telecamere di sorveglianza. Con riferimento a RG IN ER (pagg. da 16 a 25), è stata evidenziata la piena convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria Fausto e Consalvi circa la partecipazione attiva agli atti di danneggiamento nella piena consapevolezza che essi, insieme con quelli in concomitanza realizzati dagli altri detenuti della sezione, provocavano un risultato qualificabile come devastazione per le sue proporzioni. Non solo era nel gruppetto che aveva dato avvio alla rivolta subito dopo il gesto autolesionistico di SA, ma era stato filmato mentre brandiva gambe di tavoli, nell'atto di scaraventare il tavolo in mezzo al corridoio e mentre prendeva uno sgabello per staccare le telecamere di sorveglianza. Era rimasto fuori dalla cella per tutta la durata della protesta, ripetutamente avvisando gli agenti, che lo hanno indicato come “il più esagitato”, dell’intenzione di ripetere le condotte delittuose nei giorni successivi. 26 Ben s’intende il carattere non decisivo del tema relativo alla puntuale stima dei danni registrati. Con riferimento alla posizione di AN ED (pag. 35 e 36), risulta accertato, sulla scorta dei filmati e dalle dichiarazioni del vice ispettore CO, che il ricorrente aveva fornito un contributo personale all’attività materiale di devastazione, tenendo un atteggiamento aggressivo, sbattendo contro le finestre oggetti in modo da frantumare i vetri, cercando di staccare dal muro una telecamera, trasportando fuori dalla stanza sgabelli ed altri oggetti utilizzati per formare le barricate. 4. Le censure relative ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui ai capi B) e C), segnatamente il terzo motivo del ricorso di EV, il primo del ricorso di AV WI, il secondo ed il terzo del ricorso di DR LO, il quarto ed il quinto del ricorso di RG IN ER e, infine, il quinto del ricorso di AN ED sono aspecifici e comunque manifestamente infondati. I ricorrenti non si sono confrontati criticamente con il reale apparato giustificativo della sentenza impugnata che ha ritenuto accertato in fatto, con puntuali riferimenti al compendio probatorio (cfr. pagg. 11 per EV, pag. 13 per WI, 23 per Nagle, pag. 29 per LO, pagg. 35 e 36 per ED), la consumazione da parte degli imputati non di singole ed indipendenti condotte di resistenza e di aggressione all’integrità fisica degli agenti, ma di condotte, tra loro coordinate sinergicamente al fine del raggiungimento di una pluralità di obbiettivi comuni: non solo devastare il reparto dove tutti erano reclusi (reato di cui all’art. 419 cod. pen.) ma anche impedire agli operanti della polizia penitenziaria di intervenire per interrompere le condotte illecite nell’adempimento del loro servizio, anche con il ricorso ad atti di violenza diretti contro la persona, come il lancio di oggetti e di bombolette di gas (reato di resistenza di cui al capo B), la cui esplosione, determinata dal concomitante incendio delle barricate, aveva cagionato le contestate lesioni personali al capo C) Sulla base di tale ricostruzione, sono stati ritenuti concorrenti nel reato non solo i detenuti che hanno posto in essere le condotte tipiche mediante l’innalzamento delle barricate, il loro incendio ed il lancio di oggetti, ma anche quelli che, sul piano morale, con la loro presenza rafforzativa ed istigatrice hanno comunque contributo, quanto meno con l’atteggiamento soggettivo del dolo eventuale, alla realizzazione dei reati di resistenza e di lesioni personali in forma concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen. Anche in questo caso, l’assoluzione di un coimputato, quale che fosse il ruolo attribuitogli nella prospettazione accusatoria, non elide la significatività dei dati evidenziati dai giudici di merito. 27 5. Il terzo motivo del ricorso di AV WI, relativo al trattamento sanzionatorio e all’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza, non supera il vaglio di ammissibilità perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non illogici, della sentenza impugnata che, sulla scorta del compendio probatorio dettagliatamente esaminato, ha escluso che la condotta dell’imputato abbia avuto un’efficacia causale trascurabile, considerato che l’odierno ricorrente è stato indicato da più testimoni come uno dei più “facinorosi” (pag. 16) ed ha giustificato la misura della pena, comunque mitigata dall’applicazione della riduzione per le attenuanti generiche nella loro massima estensione per la violazione più grave tra quelle in continuazione, con il numero delle persone offese. 6. Il quarto motivo del ricorso di DR LO, relativo alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 63 n. 3) e 114 cod. pen, è anch’esso inammissibile perché sollecita una alternativa letture delle prove poste a fondamento della decisione della Corte di appello su entrambi i punti (pag. 30 che richiama pag. 15). La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto accertato, sulla base dell’itero compendio probatorio che l’odierno ricorrente, come gli altri concorrenti avevano provocato il tumulto, con conseguente impossibilità di configurare l’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 3) cod. pen., ed avevano poste in essere una pluralità di condotte del tutto incompatibili con l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. 7. Il sesto motivo del ricorso di RG IN ER, relativo alle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e del contributo concorsuale e della minima partecipazione non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta criticamente con contenuto della sentenza impugnata (pag. 25) che ha ineccepibilmente escluso in fatto la sussistenza dei presupposti degli invocati benefici evidenziando che il ricorrente, oltre a tenere plurime condotte concorsuali tutt’altro che definibili marginali ai sensi dell’art. 114 cod. pen., non aveva operato un risarcimento integrale del danno, come richiesto dall’art. 61, n. 6 cod. pen., limitandosi ad una parziale riparazione per di più priva del carattere della spontaneità perché effettata dall’amministrazione mendiate prelievo coattivo. 8. Il sesto motivo el ricorso di AN ED, relativo alla dosimetria della pena, è inammissibile per genericità Alla Corte di appello (pagg. 37 e 39) che ha ampiamente giustificato la scelta discrezionale sia di non differenziare le diverse posizioni processuali, stante la sostanziale sovrapponibilità del contributo degli imputati all’azione collettiva, sia di determinare una pena pari al minimo edittale per la violazione più grave del riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, con aumenti assai contenuti per i reati satellite sia di escludere l’operatività dell’istituto 28 previsto dall’art. 131 bis cod. pen., il ricorrente non oppone nulla di concreto se non meri rilievi confutativi. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 24 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NC FF Giuseppe De Marzo
udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di OL NN e l'inammissibilità degli altri ricorsi, in subordine chiede sollevare Penale Sent. Sez. 1 Num. 15058 Anno 2026 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 24/03/2026 2 questione di legittimità costituzionale dell'art. 415 bis cod. pen in relazione agli art. 3 e 27 della Costituzione ovvero in estremo subordine in rifermento all'art. 25 della Costituzione. uditi i difensori: - avv. RAFFAELLA MARIO, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e si riportandosi ai motivi di ricorso dei difensori che l’hanno delegata. - avv. STEFANIA ROSSI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata nel preambolo, la Corte di appello di Venezia ha parzialmente riformato la pronuncia con cui il Tribunale di Padova aveva riconosciuto ME AR, IV EV, AV WI, DR LO, RG IN ER e AN ED colpevoli dei reati di devastazione e saccheggio (capo A), resistenza aggravata dalla partecipazione di più di dieci persone (capo B), lesioni personali, aggravate dal nesso teleologico, dalle più persone riunite e del fatto commesso ai danni di agenti di polizia giudiziaria (capo C). In accoglimento dell’appello proposto dagli imputati, la Corte lagunare ha ridotto la pena determinandola in anni 6 mesi 4 di reclusione per ciascuno, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed esclusione della recidiva. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici del merito - fondata sulla testimonianze rese dai soggetti presenti al momento dei atti, sui filmati delle videocamere del sistema di videosorveglianza ed effettuate da alcuni operatori nonché sulle risultanze della documentazione acquista su richiesta delle parti e sulle dichiarazioni rese dagli imputati - ME AR, IV EV, AV WI, DR LO, RG IN ER e AN ED, detenuti nella “sezione B quarto blocco” della Casa circondariale di Padova, la sera del giorno 8 marzo 2020, agendo in concorso tra loro, avevano intrapreso, insieme con altri reclusi non identificati, una violenta protesta contro i provvedimenti negativi adottati a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19, distruggendo gli ambienti del carcere e lanciando vari oggetti contro il personale della polizia penitenziaria, alcuni dei quali riportavano lesioni lievi a causa principalmente dell’inalazione dei fumi. La sommossa prendeva avvio verso le ore 19.40, mentre il detenuto EN SA veniva allontanato dal “quarto blocco” per essere accompagnato in infermeria, a causa della ingestione volontaria di candeggina. 3 A quel punto gli altri detenuti si erano rifiutati di entrare nelle proprie stanze ed avevano iniziato a protestare, sbattendo le porte, avventandosi contro i cancelli della sezione, gridando insulti ed inoltrandolo richieste alla polizia penitenziaria, con frasi del tipo “liberateci”, “Ci fate morire qua dentro”, “Dobbiamo uscire”. “Bruciamo il carcere, vi ammazziamo”. Subito dopo, avevano accumulato materiale, come tavoli, suppellettili, materassi e brande, a ridosso dei cancelli in modo da formare una barricata, che veniva incendiata, avevano rotto le videocamere di sorveglianza, le porte, le finestre e l'impianto di illuminazione, lasciandolo l’intero blocco della sezione al buio, e, infine, avevano lanciato in direzione degli agenti della polizia penitenziaria vari oggetti, tra cui bombolette di gas innescate, che esplodevano. Per ripristinare l'ordine si era reso necessario l'intervento non solo di ulteriore personale della polizia penitenziaria ma anche dei vigili del fuoco. Soltanto alcune ore dopo, verso le 23.00, la situazione era tornata sotto controllo. 2. Avverso la sentenza ricorrono per cassazione ME AR, IV EV, IV EV, AV WI, DR LO, RG IN ER e AN ED. 2.1. ME AR, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Matteo Lazzar, ha articolato un unico motivo con cui denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 419 cod. pen., in relazione alla denegata riqualificazione della condotta accertata a suo carico nel delitto di danneggiamento, nonché vizio di motivazione, in relazione al tema della lesione concreta del bene giuridico dell’ordine pubblico. Lamenta che la Corte distrettuale, nel rigettare i rilievi difensivi concernenti la riqualificazione del delitto di devastazione e saccheggio in quello di danneggiamento aggravato, ha disatteso i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, in particolare dalla sentenza Sez. 1, n. 27113 del 2024, secondo, cui la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. è integrata dalle condotte lesive del patrimonio privato, che, per le peculiari modalità di aggressione incisive ed espansive, offendono anche l'ordine pubblico, inteso come «complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale». È necessario, pertanto, affinché i danneggiamenti plurimi trasmodino in devastazione che la loro estensione e profondità sia tale da indurre nella popolazione allarme, sensazione di pericolo, sentimento di insicurezza. La sentenza impugnata, pur aderendo formalmente alla tesi secondo cui l'art 419 cod. pen. prevede un reato a pericolo concreto, ha ritenuto accertata la lesione 4 dell’ordine pubblico valorizzando elementi fattuali del tutto inconferenti ai fini della compromissione del sentimento di sicurezza e della tranquillità della collettività nazionale, accontentandosi degli effetti provocati sulla ristretta collettività carceraria della sezione dove era stata inscenata la protesta. Nonostante non siano stati acquisiti elementi dimostrativi della visibilità della protesta oltre i confini, chiusi ed inaccessibili, della “sezione B” della Casa di reclusione di Padova, la Corte di appello ha ritenuto accertata la lesione del bene giuridico protetto attraverso il ricorso ad automatismi e presunzioni. 2. IV EV, con atto a firma del difensore di fiducia avv. Marco Borella, ha sviluppato quattro motivi. 2.1. Con il primo è dedotto vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento delle risultanze processuali, in ordine alla individuazione del ricorrente quale autore dei reati contestati. Con specifico riferimento al reato di devastazione, EV lamenta che entrambi i giudici di merito siano incappati nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie, utilizzando ai fini della decisione informazioni non corrispondenti al contenuto reale del compendio probatorio. La Corte di appello ha trascurato il reale contenuto dei filmati considerati decisivi. Si tratta di un video, di brevissima durata e di scarsa qualità, in cui si vede soltanto SE uscire dalla cella, al minuto 14.30, portando un oggetto di legno, forse la gamba di un tavolo, per poi rientrarvi, al minuto 16.17. Ha erroneamente ritenuto confermative dell’ipotesi di accusa le testimonianze rese dagli agenti di polizia penitenziaria UT, CO, Rinomi e BO, attribuendole, tuttavia, un significato diverso da quello reale posto che nessuno di loro ha individuato EV, in maniera certa ed attendibile, come autore di condotte penalmente rilevanti. La sentenza impugnata non si è confrontata con i rilievi difensivi che mettono in discussione l’attendibilità delle testimonianze. UT ha precisato che tutte le informazioni riferite erano state apprese attraverso la visione dei filmati perché nell'immediatezza dei fatti non era stato in grado di individuare i detenuti autori delle condotte illecite. CO e HI hanno confermato di avere avuto la visuale ostruita al momento dei fatti. HI ha aggiunto che EV era rimasto in silenzio accanto al detenuto SA, solo apoditticamente ritenuto capo indiscusso della rivolta nonostante sia stato assolto. CO si è limitato a riferire che l’odierno ricorrente, come confermato dal filmato, era uscito dalla cella con un pezzo di legno in mano. 5 Ancora più evidente è il travisamento delle dichiarazioni rese dal teste BO, il quale non ha mai affermato di avere individuato EV nei filmati, distinguendolo dagli altri detenuti perché avere tentato di travisarsi il volto con una sciarpa. Tale affermazione, infatti, è stata fatti dal testimone con riferimento ad un altro coimputato: ME AR. Sono state del tutto ignorate le dichiarazioni dei molti testimoni della polizia giudiziaria, i quali hanno concordemente dichiarato l'impossibilità di riconoscere i partecipanti alla rivolta a causa delle condizioni ambientali che rendevano oggettivamente impossibile una identificazione visiva affidabile: totale oscurità dell'ambiente, presenza massiccia di fumo, travisamento dei detenuti con magliette. La Corte, in definitiva, non si è confrontata col reale contenuto delle dichiarazioni testimoniali, offrendo motivazioni apparenti sull’attendibilità di chi li ha rese, pur fortemnete compromessa dal dato pacifico che coloro che avevano riconosciuto EV lo avevano fatto solo dopo avere visto i filmati insieme con i colleghi con il rischio, effettivo e concreto, di condizionamento reciproco e di suggestione inconsapevole. In ogni caso, nessun testimone ha parlato di un ruolo attivo di EV nella sommossa ma solo di un atteggiamento passivo ambiguo da cui non è possibile desumere un apporto, consapevole e volontario, alla condotta criminosa collettiva I giudici del merito hanno sovrapposto impropriamente il piano dell'individuazione fisica ed il piano della partecipazione consapevole ai fatti contestati. 2.2. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art 533, comma 1, cod. proc. pen. Lamenta che i giudici del merito hanno ritenuta accertata la responsabilità in presenza di un quadro probatorio intrinsecamente lacunoso e contraddittorio, che, in applicazione del principio di rango costituzionale secondo cui la condanna deve essere pronunciata soltanto se la colpevolezza dell'imputato risulti provata al di là di ogni ragionevole dubbio, imponeva la sua assoluzione. L'ipotesi accusatoria non era l'unica ricostruzione plausibile dei fatti;
anzi dalla lettura delle sentenze non risulta alcuna prova certa della partecipazione, morale o materiale, di IV EV ai reati contestati per come chiarito nell’esposizione del primo motivo 2.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione dell'art 110 cod. pen. per l'assenza o insufficienza di prova in ordine all'apporto materiale o morale alla consumazione dei reati contestatigli. Non risulta provato alcuno dei presupposti necessari per la configurabilità della responsabilità concorsuale, che postula, sul piano oggettivo, un apporto, 6 materiale o morale, con efficacia causale, diretta o indiretta, rispetto alla realizzazione del fatto e, sul piano soggettivo, la consapevolezza e la volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato comune. L'unico elemento valorizzato - il frammento video in cui l'imputato è ripreso nell'atto di transitare in corridoio con un oggetto in mano per rientrare nella propria cella in un contesto caotico già in corso - è insufficiente;
né può valorizzarsi la sua “sola presenza”, risultando comunque indeterminato il contributo causale fornito alla consumazione dei reati per i quali è intervenuta la condanna e il suo atteggiamento psicologico. 2.4. Con il quarto motivo denuncia erronea applicazione degli articoli 110 e 419 cod. pen. per difetto degli elementi costitutivi richiesti dalla norma incriminatrice sul piano sia oggettivo che soggettivo. La Corte di appello ha confermato la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo A) come delitto di devastazione, trascurando di considerare le peculiari circostanze concrete dell'episodio, che, invece, avrebbero dovuto condurre, quantomeno, alla diversa più corretta fattispecie di danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen. Anziché indicare le specifiche condotte, riferibili all’imputato, che hanno cagionato un turbamento dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, la sentenza impugnata si è limitata a riportare massime giurisprudenziali. Non risultano chiarite le ragioni per cui una sommossa carceraria durata appena due ore, in un contesto chiuso, senza realizzare un'azione proiettata verso l'esterno ha rappresentato un pericolo per la collettività. È stata erroneamente ritenuta sufficiente per dimostrare la consapevolezza dell'agente di contribuire all'evento di devastazione, complessivamente inteso, la mera condotta di agevolazione di singoli atti di danneggiamento. Altrettanto erroneamente la responsabilità di tipo concorsuale nel reato di devastazione è stata fondata in via esclusiva sulla mera presenza dei detenuti in un contesto disordinato;
ma per essere rilevante la cosiddetta “presenza adesiva” postula, comunque, una condivisione dell'agire altrui che IV EV non ha mai manifestato. Il danno economico complessivo è stato contenuto e la sua entità è assai lontana da quella dei casi giurisprudenziali richiamati dalle sentenze valorizzate dalla pubblica accusa. Il reato di devastazione non è stato considerato un delitto di pericolo concreto, che richiede, quindi, l’accertamento con prognosi ex ante dell’idoneità della condotta a compromettere la sicurezza collettiva, bensì un reato di pericolo 7 astratto, in cui tale verifica non è necessaria perché la messa in pericolo è presunta. È stato ignorato il contesto storico che ha originato i disordini ovvero l'emergenza pandemica da Covid 19, nonostante sia pacifico che il movente della sommossa è stata la reazione dettata dall'emergenza sanitaria e non certo una volontà eversiva o distruttiva dell'ordine pubblico. 3. Il difensore di fiducia AV WI, avv. Tommaso Lessio, ha sviluppato tre motivi. 3.1. Con il primo deduce erronea applicazione delle norme penali con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 419, 337 e 582 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione a tutti i capi di imputazione. Secondo il ricorrente, la Corte di appello ha superato i rilievi dedotti nell’atto di appello in tema di prova del coinvolgimento dell’imputato con argomentazioni contraddittorie, travisando sia la prova dichiarativa nel suo complesso sia la prova documentale, rappresentata dai filmati. In particolare, la sentenza impugnata ha ridimensionato ingiustificatamente la testimonianza del comandante di reparto, nonostante lo stesso, a prescindere dal ruolo gerarchicamente qualificato, avesse nel corso dell'esame fornito informazioni approfondite, indicando gli agenti in grado di riferire dettagliatamente sul ruolo ricoperto dall'imputato: gli assistenti UT e Rinolfi, i quali non hanno fatto alcun riferimento alla presenza di AV WI. Anziché valorizzare le numerose dichiarazioni favorevoli alla difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto decisive le testimonianze degli agenti CO e SE, senza, tuttavia, confutare i rilievi difensivi sulla loro credibilità, pur fondati su dati pacifici: le insanabili contraddizioni intrinseche ed il contrasto insuperabile con i filmati, che non riprendono mai AV WI né mentre accatasta il materiale necessario per alzare le barricate, né mentre compie le altre condotte addebitategli da CO. SE, invece, si è limitato ad indicare AV WI tra i facinorosi senza essere in grado di riferire quale specifica condotta avesse compiuto. Le delineate illogicità dell’apparato giustificativo della decisione, l’omesso esame delle doglianze esposte nell’atto di appello nonché il travisamento delle prove hanno tutte le caratteristiche per essere sindacate nel giudizio di legittimità. 3.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati nel capo A) nella fattispecie prevista dall'art. 419 cod. pen. In contrasto coi principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistente il delitto di devastazione nonostante difetti l’elemento oggettivo, posto che nel caso di specie non risulta sussistente né 8 una forma di danneggiamento talmente grave da integrare la nozione di “rovina”, considerato che i danni prodotti sono stati modesti (quantificati in circa 12.000,00 euro) e ed hanno provocato un disagio minino alla struttura carceraria, né, soprattutto, risulta leso o messo in pericolo il regolare andamento del vivere civile, che postula la creazione di allarme diffuso e perdita del senso di tranquillità e sicurezza nella cittadinanza. Al contrario, la protesta dei detenuti ha avuto, nel caso di specie, una portata molto ridotta, si è protratta per poche ore ed ha comportato conseguenze minime sull’integrità fisica degli agenti che l’hanno sedata. La condotta, come ricostruita in fatto, tenuto conto del danno apportato alle strutture carcerarie e al personale di polizia, doveva essere sussunta nella fattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen. 3.3. Con il terzo motivo denuncia erronea applicazione del artt. 132, 133 e 114 co nonché vizio di motivazione in relazione sia al trattamento sanzionatorio sia all’omessa applicazione dell’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza. La Corte di appello ha ritenuto infondate le specifiche doglianze difensive su entrambi i temi, nonostante risulti accertato che AV WI era, a tutto concedere, presente nel luogo della protesta con il ruolo generico e non altrimenti descrivibile di “facinoroso”, senza porre in essere alcuna delle condotte più rilevanti. 4. Il difensore di DR LO, avv. Luca D. Segalla, ha articolato quattro motivi. 4.1 Con il primo motivo deduce vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, con riferimento all’affermazione di responsabilità in ordine ai reati contestati e, in via subordinata, in ordine alla denegata qualificazione dei fatti contestati nel capo A) nella fattispecie di cui all’art. 635, secondo comma, cod. pen. Lamenta che l’inadeguatezza delle valutazioni dei giudici del merito su più punti. Ai fini dell’identificazione di DR LO, quale concorrente nella consumazione dei reati, sono state valorizzate la testimonianza dell’agente UT, il quale, tuttavia, nulla ha riferito sul conto dell’imputato, e quella dell’agente CO, il cui contento è stato travisato, non essendo il teste riuscito a precisare il ruolo e la condotta tenuta dall’imputato. Nessuna rilevanza è stata, invece, attribuita alle testimonianze di molti altri agenti pur favorevoli alla difesa. 9 I fatti contestati, sono stati sussunti nel delitto di cui all’art. 419 cod. pen. anziché in quello di quell'art. 635 cod. pen., in contrasto coi principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui è irrilevante ai fini della sussistenza del reato di devastazione il danno patrimoniale prodotto, ma è, invece, necessaria la lesione o il concreto pericolo per l’ordine pubblico. La sentenza impugnata non ha valutato in che misura è stato turbato l’ordine pubblico e se sussiste un nesso di causalità tra l'entità delle distruzioni e la compromissione dell'ordine pubblico, potendo i danneggiamenti plurimi trasmodare in devastazione solo se la loro estensione e profondità raggiungono un livello di idoneo ad indurre nella popolazione allarme, sensazione di pericolo o sentimento di insicurezza. Inadeguata è la motivazione sul dolo di concorso nel reato di cui all'art 419 cod. pen. La Corte si è limitata a rimandare alla posizione di altri imputati, non chiarendo, con riferimento alla specifica posizione di DR LO, da quali condotte materiali o da quali indici poteva desumersi la sua consapevolezza di contribuire all'evento distruttivo, complessivamente inteso, e di mettere in pericolo l'ordine pubblico. La sentenza impugnata è pervenuta alla conclusione che gli imputati abbiano dato vita ad una vera e propria sommossa, idonea a turbare il senso di sicurezza collettivo, senza adeguatamente valutare le specifiche circostanze accertate ed in particolare la durata limitata della protesta all'interno del carcere, protrattasi al massimo per due ore all’interno di una sola sezione, senza provocare danni diffusi e motivata dalla una situazione peculiare ovvero le misure restrittive adottate per prevenire la diffusione della pandemia da Covid 19. 4.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, in ordine al reato di cui al capo B) Lamenta che la sentenza impugnata ha affermato la responsabilità di DR LO anche per reato di resistenza a pubblico ufficiale, travisando il contenuto delle prove dichiarative, a cominciare dalla deposizione del teste CO, il quale ha ricostruito approssimativamente la condotta di DR LO senza indicare le specifiche condotte ritenute accertate. Analogo travisamento vi è stato con riferimento all’aggravante di cui all’art. 339, secondo comma, cod. pen., essendo emerso nel corso del dibattimento che i partecipanti ai disordini sono stati in numero inferiore a dieci. 4.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, in ordine al reato di cui al capo C). 10 La Corte di appello, pur ammettendo l'impossibilità, a causa del caos e della scarsa illuminazione, di individuare con esattezza quale imputato aveva cagionato ciascuna lesione, ha ritenuto comunque provata la responsabilità di tutti gli imputati anche per il reato di lesioni volontarie, ritenendo sussistente un contributo morale e materiale alla sua realizzazione in foma concorsuale, quantomeno a titolo di dolo eventuale, in considerazione del previo accordo dei detenuti alla sommossa e della prevedibilità delle lesioni cagionate dall’inalazione del fumo derivante dal fuoco appiccato alla mobilia. Nell’occuparsi della posizione di DR LO, la Corte si è limitata a richiamare la motivazione a sostegno della condanna dei coimputati, senza però precisare le condotte accertate a suo carico e la loro rilevanza causale ai fini delle lesioni. 4.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione, anche sotto il profilo dell’omesso esame delle specifiche e decisive doglianze contenute nell’atto di appello, in ordine al mancato riconoscimento sussistenza delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, n. 3) e 114 cod. pen. La Corte ha escluso che DR LO abbia dato un contributo del tutto marginale durante la protesta ed abbia agito perché contaminato dalla fermentazione psicologica sporzionatasi da una folla in tumulto, travisando il materiale probatorio acquisito ed in particolare la deposizione del teste CO, che ha ricostruito il contributo del dell’odierno ricorrente come marginale. 5. il difensore di RG IN ER ricorre articolando sei motivi. 5.1. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 e alla condotta materiale contestato all'imputato al capo A) della rubrica. Lamenta che, nonostante la difesa nell'atto di appello avesse indicato specifiche criticità nella valutazione delle deposizioni testimoniali e la loro inidoneità a fondare il giudizio di responsabilità a carico dell’imputato, la Corte di appello, anziché rispondere ai rilievi, si è limitata a considerazioni generiche e a giudizi precostituiti, non fondati su dati oggettivi ma su deduzioni parziali ed opinabili. In particolare, ha ritenuto sufficiente, per provare le plurime condotte contestate nel capo A) dell'imputazione (distruzione dei suppellettili, di arredi impianti di illuminazione e sorveglianza, allestimento delle barricate mediante accatastamento di brande e materassi, in parte incendiati, lancio contro il personale intervenuto di oggetti), la presenza dell’imputato nella sezione e l’ammissione di avere danneggiato un tavolo nel corridoio, privandolo di una gamba, poi tenuta in mano, ed una sola telecamera. 11 La sentenza impugnata non ha distinto la prova diretta offerta dai testimoni e la ricostruzione ex post propinata dagli stessi, nonostante le specifiche censure sul punto e non si è confrontata con le censure articolate nell’atto di appello con riguardo alle prove testimoniali, genericamente definite “convergenti”. Al fine di rendere evidente tale vizio, il ricorso, specie nelle pagine da 12 a 26, ripropone il contenuto dell’atto di appello segnalando per ogni singola deposizione le affermazioni da cui si evincerebbe l’impossibilità di ogni dichiarante di attribuire condotte specifiche non solo al ricorrente ma a tutti i quarantatré detenuti presenti nella sezione. Peraltro, tale impossibilità, con riferimento alla posizione di ER, non può essere superata né dalla visione dei filmati, che avevano documentato solo le condotte ammesse e non contestate dallo stesso interessato né valorizzando l’ipotesi investigativa secondo cui avevano partecipato alla sommossa tutti i detenuti che, come ER, nella fase iniziale della protesta si erano posti accanto a SA, ritenuto l’ideatore ed il leader, posto che SA era stato assolto con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto. Non è stata presa in esame la censura sull’inevitabile suggestione dei testimoni derivante dalla ripetuta visione collegiale dei filmati, anche in prossimità delle udienze, né quella sull’assenza di indicazioni precise sulla condotta materiale tenuta dall’imputato, solo genericamente definito “il soggetto più attivo.” Non sono stati indicati i testimoni escussi che hanno riferito di danneggiamenti e di minacce pronunciate dal ricorrente di ripetere le azioni criminose. 5.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento all'elemento oggettivo del reato di cui all'art 419 cod. pen. La Corte di appello ha offerto ai rilievi difensivi sulla durata limita della protesta e sull’entità assai contenuti dei danni, una motivazione contraddittoria e incoerente, ricorrendo per considerare le condotte accertate produttive di danni indiscriminati, vasti e profondi e, comunque, tali da integrare la nozione di devastazione a formule di stile, del tutto disancorate dal compendio probatorio, ed attribuendo rilevanza decisiva all'inventario dei danni prodotto dal pubblico ministero, senza tener conto delle precisazioni rese dal teste Torres, il quale ha chiarito che la somma di 12.9000,00 euro indicata nel citato documento è riferita al valore complessivo dei danni subiti dalla struttura, quindi anche di quelli cagionati da detenuti diversi dagli odierni imputati in altra sezione. Non può parlarsi di danneggiamenti indiscriminati accompagnati da modalità di rivolta se si considera che non hanno impedito l’uso delle celle la stessa sera della rivolta e che sono stati consumati nell’ambito di una protesta originata dalla situazione di sovraffollamento carcerario. 12 L’art. 419 cod. pen. è stato violato anche con riferimento alla lesione del bene immateriale dell’ordine pubblico, che è stata ritenuta sussistente solo con il richiamo a massime giurisprudenziali, senza alcun richiamo alla vicenda fattuale. Non risulta dimostrato alcun pericolo concreto di lesione del senso di tranquillità e sicurezza die cittadini padovani, anche perché è pacifico che la rivolta non ha avuto alcuna conseguenza sul piano dell’incolumità fisica. 5.3. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento all’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 419 cod. pen. La Corte distrettuale, nel rispondere al motivo di appello, ha utilizzato un dato probatorio inesistente posto che nessuno dei testimoni ha riferito di minacce agli agenti pronunciate da ER all’atto di essere ripotato in cella ed evocative della reiterazione di analoghe condotte, nell’ambito di un progetto più ampio volto a rendere ingestibile la vigilanza e a mettere a repentaglio la sicurezza degli agenti della polizia penitenziaria a ciò preposti. A ben vedere, l’affermazione attribuita a ER non prova nemmeno il dolo di concorso nel reato di devastazione perché profferita quando ormai la sommossa era conclusa. 5.4. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento al reato di resistenza a pubblico ufficiale contestato al capo B) dell’imputazione La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'addebito, nonostante nessun testimone abbia ascritto a ER condotte violente poste in essere ai danni del personale di polizia penitenziaria e nonostante si sia rilevata del tutto inconsistente l’ipotesi d'accusa secondo cui gli imputati avevano organizzato la sommossa previo accordo ed in sinergia con i detenuti di altri istituti carcerari. La Corte distrettuale ha ritenuto decisivo una dichiarazione testimoniale inesistente ovvero la minaccia che sarebbe stata pronunciata ex post dall’imputato al momento del rientro in cella, di cui si è parlato nel paragrafo precedente. Nessuna risposta è stata fornita alla censura afferente alla mancanza di prova della circostanza aggravante del fatto commesso da più di dieci persone. 5.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riguardo all’elemento oggettivo e soggettivo del reati di lesioni personali di cui al capo C) La Corte di appello ha superato le censure difensive con una motivazione illogica e travisata, attraverso il richiamo generico ad un elemento probatorio che non risulta acquisito agli atti del procedimento, posto che nessun testimone ha riferito che ER aveva contribuito a portare materassi e le altri suppellettili date a fuoco, provocando il fumo la cui inalazione aveva provocato le lesioni patite dagli operatori della polizia penitenziaria. 13 Né è sufficiente affermare che la sommossa era stata organizzata e programmata dai detenuti e che pertanto le inalazioni di fumo erano prevedibili, quanto meno sotto il profilo del dolo eventuale, posto che tale tipo di organizzazione collettiva è stata smentita dall’assoluzione irrevocabile del detenuto, EN SA, al quale era stato contestato di esserne il leader e l’ideatore. 5.6. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in relazione al denegato riconoscimento delle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e del contributo concorsuale e della minima partecipazione. È stato ignorato che il ricorrente si è reso disponibile a risarcire i danni, non opponendosi al prelievo effettuato dall’amministrazione penitenziaria sulla retribuzione spettantegli quale detenuto lavorante;
trattasi di condotta che, seppure non satisfattiva in modo integrale delle pretese della persona offesa, costituisce, comunque, prova di ravvedimento e di minore pericolosità sociale sufficiente per il riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen. Quanto all’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen., è stato trascurato che le uniche condotte ritenute provate a carico dell’imputato hanno una minima importanza sia rispetto alla devastazione indiscriminata richiesta dalla norma incriminatrice di cui all’art. 419 cod. pen. sia rispetto agli ulteriori reati, per i quali manca, in radice, la prova della condotta di partecipazione. 6. Il difensore di AN ED ha articolato sei motivi. 6.1. Con il primo è dedotta violazione di legge in relazione all'articolo 2, quarto comma, cod. pen. e 415-bis cod. pen. in tema di successione delle leggi penali nel tempo. Evidenzia il ricorrente che l’art. 26, comma 1 lett. b) della l., 11 aprile 2025 n. 48, con l’art. 415-bis nel codice penale, ha introdotto una nuova fattispecie incriminatrice, che sanziona con la pena da uno a cinque anni chi all'interno dell'istituto penitenziario partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell'ordine della sicurezza, commessi da tre o più persone riunite. Potendo sussumersi la condotta contestata all’imputato nel nuovo reato di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, il cui ambito applicativo è limitato ai soli comportamenti di minore offensività rispetto a quelli sanzionati dal reato di cui all’art. 419 cod. pen. purché realizzati all'interno dell'istituto penitenziario, trova applicazione, ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in luogo di quella originariamente contestata, la legge posteriore perché più favorevole al reo 14 Si impone, pertanto un annullamento con rinvio della sentenza impugnata affinché la Corte territoriale proceda ad una nuova qualificazione giuridica del fatto tenuto conto della normativa oggi vigente 6.2. Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale in relazione all'art 419 cod. pen. La sentenza impugnata ha qualificato i fatti contestati ai sensi dell'art 419 cod. pen. nonostante gli elementi costitutivi di tale fattispecie non fossero integrati. Per la configurabilità del delitto di devastazione, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, è necessario non solo un danneggiamento su vasta scala, ma, soprattutto, la concreta offesa al bene giuridico tutelato che è costituito dall'ordine pubblico. Tale offesa deve manifestarsi con un effettivo turbamento della vita della collettività sicché la condotta accertata deve generare un diffuso senso di insicurezza e di allarme sociale. Nel caso di specie, invece, i fatti, per come accertati dai giudici del merito, sono rimasti circoscritti a una singola sezione della Casa di reclusione, si sono protratti per un tempo limitato e senza alcuna ripercussione all'esterno della struttura carceraria La Corte d'appello ha omesso inoltre di verificare la sussistenza di una distruzione complessiva e discriminata vasta e profonda, in assenza della quale è configurabile la fattispecie meno grave del danneggiamento aggravato di cui all’art. 635 cod. pen. 6.3. Con il terzo motivo è dedotto vizio di motivazione in relazione agli elementi, oggettivi e soggettivi, del reato di devastazione. La Corte territoriale è incappata in un'evidente contraddizione laddove, da un lato ha qualificato il fatto come devastazione, nozione che richiede un'azione distruttiva di portata eccezionale, dall’altro ha riconosciuto che gli eventi sono rimasti circoscritti all'interno di una singola sezione del penitenziario, preventivamente chiusa dal personale, ed ha interessato un numero limitato di persone. Parimenti illogica è la motivazione sull'elemento soggettivo non avendo la Corte d'appello chiarito se l’imputato avesse la specifica consapevolezza e volontà di contribuire a un evento di devastazione o se la sua intenzione fosse limitata ad una mera protesta o ai singoli atti di danneggiamento. 6.4. Con il quarto motivo è dedotto vizio di motivazione, sotto il profilo del travisamento della prova testimoniale. Secondo il ricorrente, i giudici di merito gli hanno attribuito condotte non provate, fraintendendo il contenuto delle testimonianze acquisite 15 Come risulta dagli esami dibattimentali, trascritti nel ricorso ai fini dell'autosufficienza, i testimoni Luigi UT e Fausto CO, pur ammettendo che ED era presente all'interno della sezione durante i disordini, gli hanno attribuito esclusivamente condotte marginali: un calcio ad una porta e la rottura del vetro di una finestra, escludendo la sua partecipazione alle condotte più gravi. La Corte, prescindendo dal compendio dichiarativo, ha attribuito indiscriminatamente a tutti i componenti del gruppo di detenuti tutte le condotte, senza discernere i comportamenti tenuto da ciascuno di loro in palese violazione dell’art. 27, primo comma, della Costituzione. Il percorso argomentativo è quindi viziato da palese travisamento della prova per invenzione, laddove ritiene che gli agenti sentiti come testimoni abbiano indicato in ED uno dei detenuti più aggressivi, e da illogicità laddove ritiene accertato che tutti i detenuti abbiano condiviso lo stesso obiettivo, in tal modo dando spazio ad una forma di responsabilità collettiva o di posizione. 6.5. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai reati di lesioni personali e di resistenza a pubblico ufficiale. Con riferimento al reato di cui all'art 337 cod. pen. la sentenza ha ritenuto provato il dolo specifico, inteso come volontà di opporsi a un atto di ufficio, nonostante ED abbia commesso azioni rivolte esclusivamente contro cose e non contro pubblici ufficiali. Ai fini dell'affermazione di responsabilità per il reato di lesioni personali, la Corte d'appello ha avallato il percorso argomentativo seguito dal Tribunale secondo cui, nonostante l’impossibilità di individuare con esattezza quale imputato avesse cagionato ciascuna lesione, poteva comunque pervenirsi all’affermazione di responsabilità di ED e degli altri imputati perché avevano fornito un contributo rilevante, morale e materiale, alla realizzazione concorsuale del reato, quantomeno a titolo di dolo eventuale Il ragionamento è erroneo perché non spiega il nesso causale tra le condotte accertate ascritte all’imputato e le lesioni refertate cagionate da condotte completamente diverse Difetta il rigoroso accertamento richiesto dalla giurisprudenza di legittimità in tema di dolo eventuale. 6.6. Con il sesto motivo denuncia violazione di legge sul calcolo della pena e sulla continuazione. La Corte di appello, in violazione dell'obbligo di individualizzazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art 133 cod. pen. ha confermato per tutti gli imputati la pena di anni sette di reclusione, senza differenziare le diverse posizioni nonostante siano emersi ruoli e condotte tutt’altro che equivalenti. 16 Sono state violate anche le norme sul calcolo degli aumenti a titolo di continuazione e non è stata valutata l'applicabilità dell'articolo 131 bis cod. pen. previa riqualificazione dei fatto ascrittogli al capo A) nel reato di danneggiamento stante la marginalità del suo apporto. CONSIDERATO IN DIRITTO Ritiene il Collegio che tutti i ricorsi siano passibili di rigetto per le ragioni che seguono. 1. Per maggiore chiarezza espositiva devono, per primi, essere esaminati i motivi comuni a tutti i ricorrenti che censurano, sotto il profilo o della violazione di legge o del vizio motivazionale, la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti agli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen., contestata al capo a) della rubrica, e, per converso, ha rigettato la richiesta difensiva di riqualificare i fatti nella meno grave ipotesi di danneggiamento aggravato. I motivi che vengono in considerazione sono il primo dei ricorsi di ME AR, DR LO, il secondo del ricorso di AV WI, il quarto del ricorso di IV EV e i primi tre del ricorso di RG IN ER e AN ED. Connessa a tali censure è quella, sviluppata nel primo motivo del ricorso di AN ED, che sollecita la sussunzione della condotta accertata nella norma incriminatrice prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotta, successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, dal d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. con l. 9 giugno 2025, n. 80, con conseguente esclusiva applicazione degli artt. 2 e 15 cod. pen. che, nel concorso apparente di norme anche sopravvenute, impongono l’assorbimento della fattispecie “generale” e più gravemente sanzionata prevista dall’art. 419 cod. pen. nella nuova ipotesi di reato, “speciale” e “più favorevole”. 1.1. La giurisprudenza di questa Corte nell’interpretazione del reato di devastazione è pervenuta ad approdi sistematici ormai consolidati. Sotto il profilo oggettivo, la devastazione è integrata da qualsiasi azione, posta in essere con qualsivoglia modalità, produttiva di rovina, distruzione o anche di danneggiamento - comunque complessivo, indiscriminato, vasto e profondo - di una notevole quantità di cose mobili o immobili, tale da determinare non solo il pregiudizio del patrimonio di uno o più soggetti, e con esso il danno sociale conseguente alla lesione della proprietà privata, ma anche l'offesa e il pericolo concreti dell'ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del 17 vivere civile, cui corrispondono, nella collettività, l'opinione e il senso della tranquillità e della sicurezza (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143-02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932-01; Sez. 1, n. 20313 del 29/04/2010, Vischia, Rv. 247451-01; Sez. 1, n. 22633 del 18 01/04/2010, Della Malva, Rv. 247418-01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941-01). A queste condizioni la devastazione ex art. 419 cod. pen. si distingue dal mero danneggiamento, che resta assorbito in funzione del criterio di specialità (Sez. 1, n. 946 del 05/07/2011, dep. 2012, Proietti, Rv. 251665-01; Sez. 1, n. 25104 del 16/04/2004, Marzano, Rv. 228133-01), alla pari del furto rispetto al saccheggio (alternativamente incriminato dalla disposizione in parola e parimenti connotato in termini di estensione e offensività). Tale connotazione si riflette nella diversa obiettività giuridica, che nei reati di devastazione (o di saccheggio) non si esaurisce nella protezione del patrimonio di uno o più soggetti e nel danno sociale, che è immancabilmente conseguenza di una lesione della proprietà o che è insito in ogni reato;
ma si risolve in offesa o pericolo concreto per l'ordine pubblico, "inteso in senso specifico, come buon assetto o regolare andamento del vivere civile, a cui corrispondono, nella collettività, l'opinione ed il senso della tranquillità e della sicurezza" suscettivi di essere compromessi da fatti quali quelli descritti dall'art. 419 cod. pen. o, addirittura, in offesa alla stessa personalità dello Stato, quando ricorra il dolo specifico di attentare alla sicurezza dello stato e per ciò solo a identica condotta corrisponde l'incriminazione dell'art. 285 cod. pen. . La lesione o il concreto pericolo per l'ordine pubblico è insito nella stessa nozione di “devastazione”, che assume nella descrizione legale del fatto il valore di elemento normativo. Sicché la verifica della corrispondenza tra fattispecie concreta e fattispecie astratta va condotta con rigorosa osservanza dei canoni di tipicità e offensività (Sez. 2, n. 6961 del 06/10/2022, dep. 2023, Raducci, Rv. 284143 – 02; Sez. 6, n. 37367 del 06/05/2014, Seppia, Rv. 261932 – 01; Sez. 1, n. 16553 del 01/04/2010, Orfano, Rv. 246941 – 01; Sez. 1, n. 4135 del 25/01/1973, Azzaretto, Rv. 124141-01). È proprio il bene giuridico dell'ordine pubblico, inteso nei termini appena chiariti, che conferisce alla norma incriminatrice, avuto riguardo alle finalità perseguite e al contesto settoriale in cui si colloca, la necessaria determinazione, consentendo al suo destinatario di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo in essa contenuto (su questo presupposto è stata giudicato manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 419 cod. pen., per asserito contrasto con il principio di tassatività delle 18 fattispecie penali, tutelato dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione: Sez. 1, n. 42130 del 13/07/2012, Arculeo, Rv. 253801-01). Anche il grave allarme sociale nell'ambiente carcerario, che viene perturbato nel suo ordinato svolgimento, costituisce una forma di aggressione all'ordine pubblico come tutelato dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 27114 del 28/5/2024 n.m.; Sez. 1, n. 27113 del 28/4/2024 n.m.; Sez. 1, n. 30538 del 6/4/2023 n.m. Sez. 2, n. 6961 del 6/10/2022, dep. 2023, n.m.). La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto dall'azione distruttrice, purché resti appunto accertato che i fatti posti in essere abbiano non soltanto leso il patrimonio, ma anche offeso l'ordine pubblico come sopra inteso (Sez. 1, n. 26830 del 08/03/2001, Mazzotta, Rv. 219899-01: quando i fatti di danneggiamento producano, oltre che un'offesa all'ordine pubblico, anche una lesione di rilevante gravità patrimoniale, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, cod. pen.: Sez. 1, n. 11912 del 18/01/2019, Oppedisano, Rv. 275322-03). Gli episodi di danneggiamento debbono essere necessariamente plurimi, perché la pluralità è implicata dal fatto che la devastazione è legata al loro carattere esteso, indiscriminato e profondo (un singolo atto di violenza non potrebbe da solo rilevare: Sez. 6, n. 15543 del 27/03/2009, Mescia, Rv. 243184 - 01). Fermo ciò, l'obiettivo preso di mira può essere anche unico e concentrato, o fare capo ad un singolo soggetto leso, purché le distruzioni siano vaste e siano realizzate con modalità di aggressione così incisive, e potenzialmente espansive, da minare il menzionato senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini, portando offesa al corrispondente interesse superindividuale. L'accertamento di tali modalità è rimesso, evidentemente, alla prudente valutazione del giudice di merito, assoggettata a vaglio di legittimità secondo i consueti canoni, senza essere limitato dal rilievo dell'avvenuto impiego di mezzi particolari di distruzione o di una particolare conformazione spazio-temporale della condotta. Deve trattarsi, pur sempre, di modalità idonee a rappresentare una minaccia per la vita collettiva e ad ingenerare la relativa sensazione di insicurezza e precarietà, essendo il reato in discorso un reato di pericolo (Sez. 1, n. 5166 del 05/03/1990, Chiti, Rv. 183951-01). Quanto all'elemento soggettivo, il dolo del reato ha natura di dolo generico. Per la sua configurabilità è necessario che l'agente, oltre a rappresentarsi e a volere la propria condotta distruttiva, agisca con la percezione che essa risulti efficiente, nel contesto dato, alla produzione di un risultato qualificabile, per le sue proporzioni, come devastazione (Sez. 1, n. 17494 del 29/11/2022, dep. 2023, Tonin, Rv. 284476-01; Sez. 6, n. 37367 del 2014, cit., Rv. 261934-01) 19 Il reato, infine, non è a concorso necessario, sicché può essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia consapevolmente prodotto un effetto distruttivo su larga scala (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502-01). Ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso eventuale non è, d'altra parte, richiesto che il compartecipe abbia compiuto materialmente atti di danneggiamento, bastando che abbia preso scientemente parte ai disordini diffusi. È in altre parole sufficiente che abbia posto in essere una frazione del fatto tipico o, in difetto, abbia anche solo fornito: a) un aiuto materiale nella preparazione o nella esecuzione del reato (c.d. concorso materiale), ovvero b) un semplice impulso psicologico in tale direzione, purché agevolatore o rafforzatore del proposito criminoso altrui (c.d. concorso morale). In linea generale, infatti, il singolo contributo assume rilevanza nel diritto penale, in base al paradigma di cui all'art. 110 cod. pen., sia quando abbia rivestito efficacia causale diretta, costituendo condicio sine qua non della realizzazione del fatto, sia quando si sia limitato ad incrementare le relative chances, facilitandone la consumazione ed aumentandone le possibilità (Sez. 1, n. 11912 del 2019, Oppedisano., Rv. 275322-03; Sez. 1, n. 3759 del 07/11/2013, dep. 2014, Chiacchieretta, Rv. 258601-01); sempre che, rispetto alla devastazione, sia dimostrabile la consapevolezza dell'agente di contribuire al fenomeno distruttivo complessivamente inteso, comprendente la messa in pericolo del bene protetto dell'ordine pubblico (Sez. 1, n. 45646 del 05/06/2015, Gentile, Rv. 265277-01). 1.2. La sentenza impugnata ha risposto ai rilevi difensivi sulla qualificazione giuridica dei fatti, specialmente alle pagg. 7 e 8 e da 20 a 22, in modo coerente con la giurisprudenza di legittimità sopra riportata. Con argomentazioni, logiche e strettamente ancorate alle evidenze probatorie a cominciare dai filmati, ha chiarito che gli imputati, lungi dal commettere atti di danneggiamento uti singuli per sfogare la rabbia, avevano sviluppato, a partire dall’inizio della protesta e per un periodo di tempo prolungato, un’azione collettiva, avente tutte le caratteristiche di quella concorsuale prevista dall’art. 110 cod. pen. Al riguardo ha evidenziato che tutti i protagonisti non avevano agito isolatamente, bensì, con azioni, concertate e coordinate, dirette in modo sinergico, a cagionare, attraverso la sistematica distruzione, anche mediante l’incendio delle barricate appositamente innalzate, di tutti i beni materiali presenti nella sezione dove erano ospitati, un evento lesivo unico: la distruzione del reparto. Le plurime condotte di danneggiamento, talmente indiscriminate e violente da arrivare a minacciare e a ledere l’integrità fisica degli agenti intervenuti per impedirle nei termini descritti nei capi B) e C) del capo di imputazione, avevano 20 raggiunto l’obbiettivo comune preso di mira, rendendo temporaneamente inservibile l’intera sezione, privata, come attestato dall’inventario successivamente redatto, di suppellettili, telecamere ed impianto di illuminazione. Oltre che il patrimonio, l’accertata condotta concorsuale aveva concretamente messo in pericolo l’ordine pubblico. L’azione collettiva, infatti, aveva messo seriamente a repentaglio il regolare svolgimento della vita carceraria di un intero reparto per l’elevato numero di detenuti coinvolti, per l’intensità, durata ed estensione degli atti di danneggiamento, aveva creato una situazione ingestibile di caos, sia pure temporaneamente limitata, e, quindi, la completa perdita del controllo della “sezione B” da parte del personale preposto a controllare i detenuti al fine di garantire la sicurezza non solo dei reclusi ma dell’intera collettività, tanto da rendere necessario l’intervento di un numero ingente di operatori esterni. Per quanto rimasta confinata all’interno della sezione, la devastazione operata dagli imputati, in considerazione di siffatte caratteristiche oggettive ed a prescindere dal danno economico cagionato all’amministrazione, ha turbato il senso di tranquillità e sicurezza dei cittadini. 2. Le condotte accertate, contrariamente a quanto opinato dalla difesa di AN ED nel primo motivo di ricorso, non sono sussumibili nella fattispecie prevista dall’art. 415-bis cod. pen., introdotto dal d.l., 11 aprile 2025, n. 48, convertito con l. 9 giugno 2025, n. 80), che non si pone in concorso apparente con l’art. 419 cod. pen. per l’evidente eterogeneità delle condotte incriminate. 2.1. Nel definire i confini tra concorso apparente di norme e concorso formale dei reati, la giurisprudenza di legittimità è saldamente attestata sul riferimento al criterio di specialità ricollegato all'identità di materia ex art. 15 cod. pen. e interpretato in senso logico-formale sulla base della comparazione della struttura astratta delle fattispecie. Non vengono, invece, in rilievo criteri valutativi incentrati, in particolare sul bene giuridico tutelato (al quale, peraltro, fanno riferimento anche decisioni attinenti proprio al rapporto tra violenza privata e lesioni personali: Sez. 5, n. 21530 del 08/02/2018, Spada, Rv. 273024; Sez. 2, n. 17767 del 07/03/2017, Perilla, Rv. 269568): invero, «il riferimento alla identità o diversità dei beni tutelati può dare adito a dubbi nel caso di reati plurioffensivi» (Sez. U, n. 23427 del 09/05/2001, Ndiaye, Rv. 218771), sicché nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle 21 fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore (Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv. 269668). Più in particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che il concorso apparente di norme, con conseguente operatività della regola sulla individuazione della disposizione prevalente di cui all'art. 15 cod. pen. («quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito»), è configurabile tra fattispecie incriminatrici in rapporto di “specialità unilaterale”, da intendersi come “convergenza di norme in senso logico-formale”, che postula «un rapporto di continenza tra le stesse, alla cui verifica deve procedersi attraverso il confronto strutturale tra le fattispecie astratte rispettivamente configurate, mediante la comparazione degli elementi costitutivi che concorrono a definire le fattispecie stesse» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, Rv. 248864; conf.: Sez. U, n. 22225 del 19/01/2012, Micheli;
di recente, v., in motivazione – punto 5 del Considerato in diritto - Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, Rv. 286304 - 01). In questa prospettiva, "norma speciale" è tradizionalmente definita «quella che contiene tutti gli elementi costitutivi della norma generale e che presenta uno o più requisiti propri e caratteristici, che hanno appunto funzione specializzante, sicché l'ipotesi di cui alla norma speciale, qualora la stessa mancasse, ricadrebbe nell'ambito operativo della norma generale;
è necessario, cioè, che le due disposizioni appaiano come due cerchi concentrici, di diametro diverso, per cui quello più ampio contenga in sé quello minore, ed abbia, inoltre, un settore residuo, destinato ad accogliere i requisiti aggiuntivi della specialità» (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, Giordano, cit.; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.). 2.2. Tra la fattispecie incriminatrice prevista dall’art. 419 cod. pen. e quella prevista dall’art. 415-bis cod. pen non sussiste un rapporto di specialità unilaterale per specificazione. L’art. 419 cod. pen. punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio Il reato di devastazione è un reato, comune, di evento, a forma libera, a dolo generico e a natura non necessariamente plurisoggettiva, potendo essere realizzato anche da un singolo agente, la cui condotta abbia prodotto un effetto distruttivo su larga scala (Sez. 1,. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, Rv. 278502 – 01). Secondo la già ricordata interpretazione, ormai consolidata della giurisprudenza di legittimità, l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 419 cod. 22 pen.. consiste, nella ipotesi della commissione di fatti di devastazione, in qualsiasi azione, con qualsivoglia modalità posta in essere, che produca "devastazione" intesa come danneggiamento «complessivo, indiscriminato, vasto e profondo, di una notevole quantità di cose mobili o immobili». Il nuovo reato previsto dall’art. 415-bis cod. pen. punisce «Chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, partecipa ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all’esecuzione degli ordini impartiti per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza, ommessi da tre o più persone riunite … costituiscono atti di resistenza anche le condotte di resistenza passiva che, avuto riguardo al numero delle persone coinvolte e al contesto in cui operano i pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio, impediscono il compimento degli atti dell’ufficio o del servizio necessari alla gestione dell’ordine e della sicurezza» Il reato di rivolta è, quindi, un reato, di pura condotta, plurisoggettivo a concorso necessario, nonché proprio, sia pure in un’accezione particolare perché il soggetto attivo è selezionato non per peculiari qualifiche, caratteristiche o qualità inserenti alla persona, ma in base al luogo in cui le condotte vengono poste in essere. Ad essere punita è la condotta di partecipazione di almeno tre persone ad una “rivolta” che, sul piano delle modalità esecutive, deve essere caratterizzata da atti o di violenza o di minaccia o di resistenza, e sul piano soggettivo, deve essere sorretta da dolo generico. In definitiva, le fattispecie rispettivamente previste dall’art. 419 cod. pen. e dall’art. 415-bis cod. pen., pur lesive dello stesso bene giuridico, presentano, rispetto all'altra, elementi aggiuntivi eterogenei. Basti pensare che gli atti di “rivolta”, necessari per integrare il reato di cui all’art. 415-bis cod. pen., ricomprendono non solo quelli contro beni patrimoniali come devono essere quelli produttivi dell’evento previsto dall’art. 419 cod. pen. (Sez. 1, n. 9520 del 03/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278502), ma possono consistere anche in minacce o in forme di resistenza passiva. Le due norme incriminatrici, pertanto, non evidenziano alcun rapporto di genus ad speciem, ma si pongono, in rapporto di specialità reciproca bilaterale per aggiunta, figura che ricorre quando ciascuna delle fattispecie in apparente concorso presenti, rispetto all'altra, un elemento aggiuntivo eterogeneo: come si è visto, la condotta non a base violenta ed il numero dei concorrenti operanti all’interno dell’istituto penitenziario, per il reato di cui all'art. 415-bis cod. pen.; la condotta produttiva di danni alle cose, per il reato ex art. 419 cod. pen. Con riferimento a tale tipologia di relazioni tra norme, la costante giurisprudenza di questa Corte ha costantemente escluso l'"allargamento" della nozione di “stessa materia” ex art. 15 cod. pen. (Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 23 - dep. 2011, Di Lorenzo, Rv. 248722; conf. Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, La Marca, cit.). D’altra parte, «quando … entrambe le norme, al di là degli elementi comuni, contengono uno o più elementi specializzanti … si è al di fuori dell'ambito del criterio di specialità, poiché non vi è subordinazione della norma speciale alla norma generale e non si è più in grado di determinare quale norma sia da applicare in quanto speciale rispetto all'altra», sicché finisce per esservi «una interferenza tra norme che come tale potrebbe comportare, in contrasto con le esigenze razionali ed equitative, non un concorso apparente di norme bensì un concorso reale di norme e di reati» (Sez. U, n. 22902 del 28/03/2001, Tiezzi, Rv. 218874). 2.3. Stante il delineato rapporto tra le due norme incriminatrici non è ipotizzabile un fenomeno di successione di leggi penali nel tempo da risolversi, a mente dell’art. 2, quarto comma, cod. pen. in favore della nuova fattispecie di rivolta, che prevede un trattamento più favorevole rispetto a quella di devastazione e saccheggio, se non ricorrendo al criterio della cosiddetta doppia incriminabilità in concreto, che, tuttavia, non ha spazio applicativo nel nostro ordinamento. 2.4. Trattandosi di norma, che per quanto sin qui precisato, non è applicabile nel caso di specie, la questione della legittimità costituzionale dall’art. 415-bis cod. pen. sollevata in sede di conclusioni dal Procuratore generale di questa Corte di cassazione difetta del presupposto della rilevanza nel giudizio prevista dal disposto dell’art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 87, secondo cui il sindacato incidentale di legittimità deve essere sollevato solo quando «il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione» della questione di costituzionalità. 3. Possono, a questo punto, esaminarsi i residui motivi dedotti dagli imputati. 3.1. I primi tre motivi illustrati nel ricorso presentato nell'interesse di IV EV, il primo motivo del ricorso di AV WI e parte del primo motivo del ricorso di DR LO, il primo ed il terzo motivo del ricorso di RG IN ER ed il quarto motivo del ricorso di AN ED, tutti, in vario modo, attinenti al contributo concorsuale degli imputati al reato di devastazione, non superano il preliminare vaglio di ammissibilità. I ricorrenti, pur formalmente denunciando vizi della motivazionale o travisamenti della prova, si sono nella sostanza limitati a riproporre, in termini quasi interamente sovrapponibili, le medesime censure dedotte con l’atto di appello ed a sollecitare una lettura alternativa dei filmati e delle prove testimoniali, prospettata come più plausibile, senza confrontarsi con le risposte, ampie ed argomentate, offerte dalla sentenza impugnata, sulla scorta di apprezzamenti di merito non rivedibili nel giudizio di legittimità, e senza specificare in che termini le supposte informazione inesistente oggetto del travisamento abbiano disarticolato 24 l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato probatorio In proposito, va ricordato che in virtù della previsione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen., novellata dall'art. 8 l. n. 46 del 2006, il controllo del giudice di legittimità si estende alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché decisiva, con la precisazione che ciò che è deducibile in sede di legittimità e rientra, pertanto, in detto controllo è solo l'errore revocatorio (sul significante), in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenza impugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in senso stretto, quale rapporto di negazione (sulle premesse), mentre ad esso è estraneo ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio (ex multis cfr. Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco Rv. 236540 – 01). La Corte di appello, in puntale applicazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, ha esteso la responsabilità a titolo di concorso a tutti gli imputati che o compiendo uno degli atti materiali di danneggiamento o con la loro presenza rafforzativa o con il loro atteggiamento adesivo alla condotta altrui, hanno contribuito, o materialmente o moralmente, al raggiungimento del condiviso evento lesivo collettivo della devastazione (cfr. da ultimo Sez. 1, n. 24501 del 09/04/2025, F., Rv. 288221 – 01 che ha ribadito che, in tema di concorso di persone, la presenza sul luogo dell'esecuzione del reato è sufficiente ad integrare gli estremi di una forma di compartecipazione criminosa ideale, allorché palesi chiara adesione e incitamento ulteriore alla condotta dell'esecutore materiale, fornendogli stimolo all'azione e maggiore senso di impunità e sicurezza). 3.2. Muovendo da queste premesse, corrette in diritto, la sentenza impugnata, condividendo criticamente le valutazioni del Tribunale alla luce dei rilievi difensivi, ha ritenuto accertata la partecipazione concorsuale di tutti gli odierni ricorrenti al reato di devastazione valorizzando in chiave accusatoria non solo le immagini dei filmati ma anche le precisazioni fornite dagli agenti della polizia penitenziaria, specie in tema di identificazione degli autori delle singole 25 condotte, escludendo forme di condizionamento reciproco, invero solo genericamente denunciate da alcuni degli imputati. Con riferimento a IV EV (pagg da 9 a 12), ha osservato che lo stesso, come dimostrato dalla convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni dei testimoni oculari che lo avevano riconosciuto con certezza a prescindere dal tentativo di coprirsi il voto con una sciarpa, lungi dal tenere una condotta meramente passiva, si era prodigato per portare a termine l’attività di devastazione, reperendo e trasportando il materiale necessario alla costruzione della barricata utilizzata per opporsi agli agenti che cercavano di sedare la rivolta e di porre finale agli atti di danneggiamento . Con riferimento a AV WI (pagg. da 12 a 16), rispetto a quelle, neutre, del comandante, sono state ritenute maggiormente credibili le convergenti dichiarazioni accusatorie dei testimoni SE e CO, i quali avevano visto l’imputato, ben conosciuto, partecipare all’innalzamento delle barricate anche con l’uso dei materiali di risulta dei danneggiamenti e rimanere in sostegno dei correi per tutta la durata della rivolta, fino a quando non era stato costretto a rientrare minacciando gli agenti che avrebbe proseguito l’attività violenta nei giorni successivi. Con riferimento a DR LO (pagg. da 25 a 31), è stata valorizzata la testimonianza resa dal primo agente intervenuto nel reparto, il vice isp. CO, l’unico che aveva una conoscenza personale di LO. Il testimone, dopo avere riconosciuto con certezza l’imputato come uno dei protagonisti dei filmati postigli in visione, lo aveva indicato sia come uno dei componenti del gruppetto di detenuti che ava dato avvio alla sommossa sia come l’autore ripetute minacce ed offese, aggiungendo che in altre scene era stato inquadrato mentre scagliava uni sgabello contro la finestra, mentre rompeva, con un bilanciere prelevato dalla palestra, le telecamere di sorveglianza. Con riferimento a RG IN ER (pagg. da 16 a 25), è stata evidenziata la piena convergenza tra le immagini filmate e le dichiarazioni degli agenti di polizia penitenziaria Fausto e Consalvi circa la partecipazione attiva agli atti di danneggiamento nella piena consapevolezza che essi, insieme con quelli in concomitanza realizzati dagli altri detenuti della sezione, provocavano un risultato qualificabile come devastazione per le sue proporzioni. Non solo era nel gruppetto che aveva dato avvio alla rivolta subito dopo il gesto autolesionistico di SA, ma era stato filmato mentre brandiva gambe di tavoli, nell'atto di scaraventare il tavolo in mezzo al corridoio e mentre prendeva uno sgabello per staccare le telecamere di sorveglianza. Era rimasto fuori dalla cella per tutta la durata della protesta, ripetutamente avvisando gli agenti, che lo hanno indicato come “il più esagitato”, dell’intenzione di ripetere le condotte delittuose nei giorni successivi. 26 Ben s’intende il carattere non decisivo del tema relativo alla puntuale stima dei danni registrati. Con riferimento alla posizione di AN ED (pag. 35 e 36), risulta accertato, sulla scorta dei filmati e dalle dichiarazioni del vice ispettore CO, che il ricorrente aveva fornito un contributo personale all’attività materiale di devastazione, tenendo un atteggiamento aggressivo, sbattendo contro le finestre oggetti in modo da frantumare i vetri, cercando di staccare dal muro una telecamera, trasportando fuori dalla stanza sgabelli ed altri oggetti utilizzati per formare le barricate. 4. Le censure relative ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali di cui ai capi B) e C), segnatamente il terzo motivo del ricorso di EV, il primo del ricorso di AV WI, il secondo ed il terzo del ricorso di DR LO, il quarto ed il quinto del ricorso di RG IN ER e, infine, il quinto del ricorso di AN ED sono aspecifici e comunque manifestamente infondati. I ricorrenti non si sono confrontati criticamente con il reale apparato giustificativo della sentenza impugnata che ha ritenuto accertato in fatto, con puntuali riferimenti al compendio probatorio (cfr. pagg. 11 per EV, pag. 13 per WI, 23 per Nagle, pag. 29 per LO, pagg. 35 e 36 per ED), la consumazione da parte degli imputati non di singole ed indipendenti condotte di resistenza e di aggressione all’integrità fisica degli agenti, ma di condotte, tra loro coordinate sinergicamente al fine del raggiungimento di una pluralità di obbiettivi comuni: non solo devastare il reparto dove tutti erano reclusi (reato di cui all’art. 419 cod. pen.) ma anche impedire agli operanti della polizia penitenziaria di intervenire per interrompere le condotte illecite nell’adempimento del loro servizio, anche con il ricorso ad atti di violenza diretti contro la persona, come il lancio di oggetti e di bombolette di gas (reato di resistenza di cui al capo B), la cui esplosione, determinata dal concomitante incendio delle barricate, aveva cagionato le contestate lesioni personali al capo C) Sulla base di tale ricostruzione, sono stati ritenuti concorrenti nel reato non solo i detenuti che hanno posto in essere le condotte tipiche mediante l’innalzamento delle barricate, il loro incendio ed il lancio di oggetti, ma anche quelli che, sul piano morale, con la loro presenza rafforzativa ed istigatrice hanno comunque contributo, quanto meno con l’atteggiamento soggettivo del dolo eventuale, alla realizzazione dei reati di resistenza e di lesioni personali in forma concorsuale ai sensi dell’art. 110 cod. pen. Anche in questo caso, l’assoluzione di un coimputato, quale che fosse il ruolo attribuitogli nella prospettazione accusatoria, non elide la significatività dei dati evidenziati dai giudici di merito. 27 5. Il terzo motivo del ricorso di AV WI, relativo al trattamento sanzionatorio e all’attenuante del contributo concorsuale di minima importanza, non supera il vaglio di ammissibilità perché sollecita apprezzamenti di merito da sovrapporre a quelli, non illogici, della sentenza impugnata che, sulla scorta del compendio probatorio dettagliatamente esaminato, ha escluso che la condotta dell’imputato abbia avuto un’efficacia causale trascurabile, considerato che l’odierno ricorrente è stato indicato da più testimoni come uno dei più “facinorosi” (pag. 16) ed ha giustificato la misura della pena, comunque mitigata dall’applicazione della riduzione per le attenuanti generiche nella loro massima estensione per la violazione più grave tra quelle in continuazione, con il numero delle persone offese. 6. Il quarto motivo del ricorso di DR LO, relativo alle circostanze attenuanti di cui agli artt. 63 n. 3) e 114 cod. pen, è anch’esso inammissibile perché sollecita una alternativa letture delle prove poste a fondamento della decisione della Corte di appello su entrambi i punti (pag. 30 che richiama pag. 15). La sentenza impugnata, in particolare, ha ritenuto accertato, sulla base dell’itero compendio probatorio che l’odierno ricorrente, come gli altri concorrenti avevano provocato il tumulto, con conseguente impossibilità di configurare l’invocata attenuante di cui all’art. 62, n. 3) cod. pen., ed avevano poste in essere una pluralità di condotte del tutto incompatibili con l’attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. 7. Il sesto motivo del ricorso di RG IN ER, relativo alle circostanze attenuanti del risarcimento del danno e del contributo concorsuale e della minima partecipazione non supera il vaglio di ammissibilità perché non si confronta criticamente con contenuto della sentenza impugnata (pag. 25) che ha ineccepibilmente escluso in fatto la sussistenza dei presupposti degli invocati benefici evidenziando che il ricorrente, oltre a tenere plurime condotte concorsuali tutt’altro che definibili marginali ai sensi dell’art. 114 cod. pen., non aveva operato un risarcimento integrale del danno, come richiesto dall’art. 61, n. 6 cod. pen., limitandosi ad una parziale riparazione per di più priva del carattere della spontaneità perché effettata dall’amministrazione mendiate prelievo coattivo. 8. Il sesto motivo el ricorso di AN ED, relativo alla dosimetria della pena, è inammissibile per genericità Alla Corte di appello (pagg. 37 e 39) che ha ampiamente giustificato la scelta discrezionale sia di non differenziare le diverse posizioni processuali, stante la sostanziale sovrapponibilità del contributo degli imputati all’azione collettiva, sia di determinare una pena pari al minimo edittale per la violazione più grave del riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, con aumenti assai contenuti per i reati satellite sia di escludere l’operatività dell’istituto 28 previsto dall’art. 131 bis cod. pen., il ricorrente non oppone nulla di concreto se non meri rilievi confutativi. 9. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 24 marzo 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente NC FF Giuseppe De Marzo