Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 08/10/2002, n. 14378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14378 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
4 37 3 / 0 2 11135/01 Ud. 13/12/01 REPUBBLICA ITALIANA Cron. 33393 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rep. 3173 SEZIONE PRIMA CIVILE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE composta dai signori: UFFICIO COPIE dott. Rosario DE MUSIS presidente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE 1.55 dott. Gabriella LUCCIOLI consigliere per diritti --At- LOTT 200 dott. EP MARZIALE cons. relatore A CANCELLERE dott. Salvatore SALVAGO consigliere dott. Bruno SPAGNA MUSSO consigliere ha pronunciato la seguente: Fallimento/Chiusura per concordato/ SENTENZA Curatore/Compenso sul ricorso proposto da: PP GI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Antonelli n. 50, presso l'avv. Massimo Pozzi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
ricorrente -
contro
FALLIMENTO di TE AN;
- intimato -
avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro n. 845/01 del 12 EP RZle 2551 2002 marzo 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2001 dal relatore cons. EP RZle;
Udito l'avv. M. Pozzi, per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Aurelio Golia, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che il Tribunale di Catanzaro, con sentenza del 26 novembre 1998, omologava il concordato del fallimento del signor LE PA, dichiarato il 20 marzo 1991; che il curatore, con istanza presentata il 21 settembre 1999, chiedeva la liquidazione del proprio compenso, facendo presente che i rendiconto della sua gestione era stato regolarmente approvato;
che il Tribunale, con del 28 dicembre 1999, liquidava "quale compenso finale" la somma complessiva di L. 58.000.000, oltre I.V.A. e C.A.P.; che con successiva istanza, depositata il 13 dicembre 2000, il curatore chiedeva la liquidazione di un ulteriore compenso, deducendo che la gestione era continuata anche dopo la sentenza di omologazione del concordato;
EP MO 2 che il Tribunale, con decreto del 12 marzo 2001, respingeva l'istanza, osservando che il compenso già liquidato doveva ritenersi "congruo ed esaustivo", alla stregua dei criteri stabiliti dall'art. 2, secondo comma, d.m. 28 luglio 1992, n. 570, "tenuto conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, dell'importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui ... [erano] state condotte le relative operazioni"; che il PE chiede la cassazione di detto decreto con due motivi di ricorso;
che la curatela del fallimento, alla quale il gravame è stato notificato il 19 aprile 2001, non resiste. Considerato in diritto che con il primo motivo, il ricorrente denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 39, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e del d.m. 28 luglio 1992, n. 570, nonché "assoluta carenza di censura il decreto impugnato, per aver respintomotivazione" l'istanza, senza considerare che, in caso di chiusura del fallimento per concordato, al curatore deve essere riconosciuto un compenso anche per l'eventuale opera prestata dopo l'omologazione del concordato, "analogamente a quanto previsto per il commissario giudiziale" nel concordato preventivo;
EP Ma 3 che l'asserita carenza "assoluta" di motivazione non sussiste, avendo il Tribunale richiamato, in modo analitico, i criteri stabiliti dall'art. 2 del citato d.m. 570/92, e precisato che il compenso attribuito al curatore con il precedente decreto (superiore, sia pur di poco, a quella risultante dalla media dei valori minimi e massimi previsti da tale disposizione) era da ritenersi, nel caso di specie, "congruo ed esaustivo", per le ragioni indicate in narrativa;
che l'art. 2, secondo comma, del citato d.m. 570/92 detta, per la liquidazione del compenso del curatore, in caso di chiusura del fallimento per concordato, criteri diversi da quelli stabiliti per la determinazione del compenso spettante al commissario giudiziale del concordato preventivo dall'art. 5 dello stesso decreto;
che, comunque, la disposizione contenuta nel secondo comma di quest'ultimo articolo, che riconosce il diritto del commissario giudiziale alla liquidazione di un compenso "anche per l'opera prestata successivamente all'omologazione del concordato preventivo", è illegittima perché dà luogo ad una irragionevole ed abnorme "sopravvalutazione dell'attività del commissario rispetto a quella del curatore, che non trova riscontro alcuno in EP una maggiore attività né sotto il profilo qualitativo né sotto quello quantitativo" e va quindi disapplicata (Cass. S.U. 26 maggio 1997, n. 4670); che, conseguentemente, detta disposizione non potrebbe mai, per tale assorbente ragione, essere applicata nel caso di specie;
che il primo motivo di ricorso è, pertanto, infondato;
- che non meno infondato è il secondo motivo, con il quale il ricorrente denunzia, sotto altro profilo, violazione e falsa applicazione del citato art. 39, r.d. 267/42 e del d.m. 570/92, censurando il decreto impugnato: per non aver tenuto conto, ai fini del calcolo del compenso, dei crediti privilegiati ai quali l'INPS non aveva rinunziato ma aveva chiesto l'ammissione in via tardiva;
per essersi basato, ai fini del calcolo del compenso, su dati diversi da quelli contenuti nei rendiconti e nella relativa documentazione contabile;
per aver erroneamente affermato che il compenso liquidato con il decreto del 28 dicembre 1999 era di L. 60.700.000, anziché di L. 57.000.000; per non aver considerato che la gestione era continuata anche dopo l'omologazione del concordato;
EP RZ - che, invero, l'ultimo di tali rilievi reitera quanto già dedotto con il primo motivo di ricorso, la cui infondatezza è stata già posta in evidenza;
che, in relazione agli altri, è sufficiente osservare: a) che, dovendo il compenso al curatore essere liquidato, in caso di chiusura del fallimento per concordato, sulla base "dell'ammontare complessivo di quanto viene attribuito ai creditori" possono essere presi in considerazione solo i crediti "definitivamente accertati" e non anche quelli dei quali sia stata chiesta l'ammissione (Cass. 13 aprile 2000, n. 4751); b) che la seconda doglianza è del tutto generica e fa inoltre riferimento a dati di fatto che non possono essere presi in considerazione in questa sede di legittimità, c) che la lieve inesattezza denunziata potrebbe essere presa in considerazione solo quale vizio di motivazione, se relativa a punto decisivo della controversia, ma il vizio non è proponibile con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.; che il ricorso deve essere quindi respinto in ogni sua parte;
che non vi è luogo alla condanna alle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva
P.Q.M.
EP RZle 6 La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2001. Il Presidente Abely mis L'estensore est My rs arie Dos Nu IN отт DU Ogy M Ні винно 109T 179,11 16 مرح 11557 TOT. 149,77 806, 12,00 161,77 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.1.2012 serie 4 al n. 3273 versate € 161,77 apposta in calce alla copja autentica (art. 278 T.U. n°115 del 20/5/2002) EP RZle 7