Art. 3. Modifiche all'articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 1. L' articolo 21 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , e' sostituito dal seguente:
«Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all' articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220 .».
Note all'art. 3:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 21 della citata legge 27 giugno 1991, n. 220 :
«Art. 21. - 1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.
2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalita' previste dall'art. 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.
3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'art. 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 .».
«Art. 21. 1. Il consiglio nazionale del notariato istituisce, regolamenta e gestisce, con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, un Fondo di garanzia per il ristoro dei danni derivanti da reato commesso dal notaio nell'esercizio della sua attivita' professionale, non coperti da polizze assicurative ed accertati ai sensi dell'articolo 22, commi 3 e 4.
2. Le delibere del consiglio nazionale del notariato di istituzione, modificazione e regolamentazione del fondo di cui al comma 1, sono approvate con decreto del Ministero della giustizia.
3. Il Fondo e' amministrato dal consiglio nazionale del notariato.
4. Il contributo e' determinato dal consiglio nazionale del notariato e riscosso secondo le modalita' di cui all' articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220 .».
Note all'art. 3:
- Si riporta, per opportuna conoscenza, il testo dell'art. 21 della citata legge 27 giugno 1991, n. 220 :
«Art. 21. - 1. I contributi dovuti al Consiglio nazionale del notariato sono riscossi unitamente ai contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato a mezzo degli archivi notarili distrettuali.
2. La riscossione e il versamento dei contributi sono effettuati con le stesse modalita' previste dall'art. 14, commi 1 e 2. Sulle somme riscosse gli archivi notarili trattengono un aggio nella misura del 2 per cento.
3. La Cassa nazionale del notariato provvede a versare i contributi di cui al comma 1 al Consiglio nazionale del notariato, nel termine di quindici giorni dall'emissione del mandato di pagamento previsto dall'art. 22, secondo comma, del regolamento sui servizi contabili degli archivi notarili, approvato con regio decreto 6 maggio 1929, n. 970 .».