Sentenza 12 dicembre 2000
Massime • 1
A seguito della legge n.86 del 1990 l'elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Detti elementi debbono, quindi, sussistere anche nell'ipotesi del peculato d'uso pur se, in tale ipotesi,l'appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa. Esula, invece, la figura del peculato, sussistendo quella dell'abuso d'ufficio, quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto. (In applicazione di tali principi la S.C. ha escluso la sussistenza del reato di peculato nella condotta di utilizzazione, da parte di alcuni docenti universitari, di strumentazioni e strutture dell'Università per l'esecuzione di libera attività professionale, ravvisandovi, invece, il reato di cui all'art.323 cod. pen.).
Commentario • 1
- 1. L’uso del fax dell’ufficio per ragioni personali integra il reato di abuso d’ufficio e non il delitto di peculato o di peculato d’usoFerrari Marcella · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2016
In primo ed in secondo grado, un pubblico ufficiale[1] veniva ritenuto colpevole del delitto di peculato per aver reiteratamente utilizzato il fax dell'ufficio a scopi privati. In appello, si escludeva che la fattispecie potesse rientrare nella meno grave imputazione di peculato d'uso, giacché le energie utilizzate per la trasmissione del fax, ad avviso dei giudici, non potevano essere restituite. Il reo, allora, ricorreva per Cassazione deducendo l'insussistenza del reato per mancanza di un apprezzabile danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione e contestava, altresì, l'errata qualificazione del fatto di reato, ritenendo configurabile il peculato d'uso (art. 314 c. 2 c.p.). La …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2000, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luigi D'Asaro - Presidente - del 12/12/2000
1. Dott. Luciano Deriu - Consigliere - SENTENZA
2. " Stefano Monaci - Consigliere - N. 1928
3. " Nicola Milo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. " Giorgio Colla - Consigliere - N. 22505/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: 1) HI OA nato a [...], il [...]; 2) VO AN, nato a [...] il [...]; 3) AR GI, nato a [...] il [...]; 4) AN RL nata a [...] il [...];
avverso la sentenza 05/10/1999 della Corte d'Appello di Palermo;
visti gli atti la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita il pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. N. Milo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio meloni che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito i difensori avv. Mauro Mellini, in sostituzione dell'avv. E. Quattrocchi (per HI, avv. Pietro Milio e avv. Slavatore Donato messina (per VO) avv. Francesco Crescimanno (per AN), i quali hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
non è comparso il difensore del ricorrente AR.
FATTO
La vicenda oggetto del presente procedimento può essere così sintetizzata:
L'Assessorato Territorio e Ambiente della Regine Sicilia stipulò, nel giugno 1988, una convenzione con la "TEI Sud s.p.a." per uno studio e un'indagine scientifica finalizzati alla predisposizione di un progetto pilota per il risanamento dei fenomeni di eutrofizzazione e per la tutela della qualità dei corpi idrici relativi al golfo di Gela, al sistema del bacino del fiume Platani e al tratto di costa compreso tra Capo Feto e il Golfo di Gela.
Sin dalla fase preparatoria della detta convenzione e nel corso della sua esecuzione, OA HI e GI AR, funzionari del citato Assessorato, che, per ragioni connesse al loro ufficio, si erano interessati, a vario titolo, dell'iter amministrativo della convenzione, raggiunsero un accordo con i responsabili della "TEI sud s.p.a." in forza del quale alcuni dei lavori a questa commissionati dovevano essere eseguiti, come in realtà vennero eseguiti, dietro compenso, da loro e da alcuni docenti e ricercatori universitari specializzati nel settore, quali AN VO e RL AN, i quali condivisero l'accordo ed i riflessi ad esso connessi e prestarono effettivamente la loro opera utilizzando arbitrariamente, per le indagini condotte strumentazioni e strutture dell'università di Palermo.
Si procedeva penalmente contro il HI e l'AR, quanto all'intromissione nei lavori commissionati alla "TEI sud s.p.a.", in ordine al delitto di corruzione propria, al concorso esterno del VO e della AN, e nei confronti di questi ultimi, quanto alla utilizzazione delle attrezzature dell'Università, e in ordine al delitto di peculato, col concorso esterno dei primi due. Il Tribunale di Palermo, con sentenza 30/01/1998, dichiarava i HI e il VO colpevoli dei reati loro ascritti, l'AR colpevole del solo reato di corruzione e la AN colpevole del solo reato di peculato e condannava ciascuno a pena ritenuta di giustizia, assolveva l'AR e la AN dall'altro a debito loro rispettivamente mosso, per non aver commesso il fatto. A seguito di gravame degli imputati e del P.M., la Corte d'Appello di Palermo con sentenza 05/10/1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti dei prevenuti, in ordine al delitto d'abuso d'ufficio, così qualificato il fatto originariamente rubricato come corruzione, perché estinto per prescrizione;
confermava la dichiarazione dei colpevolezza del HI, del VO e della AN in relazione al delitto di peculato;
dichiarava anche l'AR responsabile di tale illecito e, concesse a tutti le circostanza attenuanti generiche, condannava ciascuno alla pena di anni due di reclusione, oltre che all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
Riteneva la Corte territoriale di ravvisare nella condotta dei due funzionari regionali condivisa - per oggetto dell'accordo raggiunto - dai due docenti universitari, gli estremi dell'abuso d'ufficio, per essere stata la pubblica funzione dei primi due contaminata dall'interesse privatistico di intromettersi - "contra legem" e per conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale - nell'esecuzione dei lavori commissionati alla "TEI s.p.a.", avendo, in tal modo, finito col confondere i ruoli di "controllare" e "controllato"; prendeva comunque atto, avuto riguardo all'epoca di consumazione dell'illecito (fino a marzo 1992), dell'intervenuto prescrizione del reato;
aggiungeva che l'utilizzazione, non per fini istituzionali, delle strumentazioni dell'Università da parte dei due docenti, con la piena e consapevole adesione degli altri due imputati, aveva integrato una sostanziale appropriazione delle stesse strumentazioni, che erano nella disponibilità dei primi, e quindi il delitto di peculato nella forma ordinaria.
Avverso tale pronuncia, hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori, gli imputati e hanno lamentato:
1) violazione della legge penale e difetto di motivazione con riferimento al ritenuto abuso d'ufficio, non avendo mai il HI rivestito, nell'espletamento della condotta addebitatagli, la qualità di pubblico ufficiale, non essendo stata adeguatamente apprezzato - quanto all'AR - l'elemento soggettivo del reato e non avendo il VO e la AN violato alcuna norma di legge nel prestare la propria consulenza professionale "extra moenia";
2) violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento al delitto di peculato, posto che non era stata offerta, in fatto, la propria dell'avvenuta utilizzazione dei beni dell'Università di Palermo e non si era dato corso alla pur sollecitata perizia, che avrebbe fugato ogni dubbio al riguardo e avrebbe chiarito la reale portata dell'intervento degli universitari nella vicenda, limitatisi a redigere una relazione sulla base di conoscenze scientifiche già acquisite e senza la necessità di nuove indagini tecniche che avessero comportato l'uso di particolari strumentazioni;
3)violazione della penale, sempre con riferimento al delitto di peculato, che doveva comunque essere escluso nella sua forma ordinaria, dovendosi, al limite, ravvisare l'ipotesi meno grave o del peculato d'uso o dell'abuso d'ufficio;
4) violazione dei legge, con riferimento all'art. 163 c.p., non essendo stato accordato al HI, che pur versava in condizioni soggettive non ostative, e il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il HI e il VO, tramite i rispettivi difensori, e l'AR direttamente hanno depositato memorie difensive, con le quali hanno ribadito e più diffusamente illustrato i rispettivi motivi di ricorso.
All'odierna udienza pubblica, assente il solo difensore dell'AR il P.G. e gli altri difensori presenti hanno concluso come da epigrafe.
DIRITTO
I ricorsi sono solo in parte fondati, più esattamente, va riconsiderata, per le ragioni di cui si dirà in seguito, la qualificazione giuridica del fatto rubricato come peculato (capo sub B), mentre nel resto vanno rigettati.
Correttamente la Corte di merito ha inquadrato la condotta del HI e dell'AR, che, nella qualità di funzionari della Regione Sicilia avevano avuto - a vario titolo - un qualche ruolo nella procedura amministrativa di affidamento dell'indagine scientifica alla "TEI sud s.p.a." e contestualmente si erano intromessi - per conseguire un vantaggio patrimoniale - nell'esecuzione dei relativi lavori, nel paradigma criminoso dell'abuso d'ufficio, illecito questo al quale avevano concorso da estranei alla P.A. (Regione Sicilia), il AL e la AN, che avevano condiviso con unitarietà di intenti, l'obietto sotteso all'accordo collettivo raggiunto fra tutti i protagonisti della presente vicenda.
La ricostruzione dei fatti, come operata dal giudice di merito, non può essere posta in discussione in questa sede, facendo leva su una diversa lettura delle emergenze processuali, atteso che non emergono dal testo della sentenza impugnata carenza motivazionali o evidenti salti logici nel percorso argomentativo seguito.
È indubbio, quindi, che nella condotti dei prevenuti, così come ricostruita, ricorrono gli estremi dell'abuso d'ufficio: ed invero il HI e L'AR, pur ufficialmente investiti, in ragione della pubblica funzione esercitata in seno all'Ente Regione, del progetto di risanamento delle acque del golfo di Gela e del fiume Platani, tanto che entrambi ebbero a redigere una "relazione di presentazione" per il finanziamento del progetto ed il primo, inoltre, assunse - di fatto - il ruolo di "responsabile tecnico" e sottoscrisse il verbale di avviamento delle attività commesse alla "TEI Sud s.p.a.", contestualmente si attivarono, con piena adesione degli altri correi, per rilevare in proprio l'esecuzione di una parte dei lavori commessi alla "TEI", per trarre un vantaggio economico personale, determinando così una non consentita commistione tra interesse pubblico e privato e mortificando, quindi, il principio di imparzialità posto a presidio dell'attività della P.A..
È di intuitiva evidenza che i due funzionari regionali, per la posizione soggettiva ricoperta e per l'interesse personale perseguito aveva l'obbligo di astensione, che, invece, disinvoltamente violarono, nella intenzionale prospettiva, divenuta - poi - realtà, di procurare a sè e al gruppo di universitari a loro legati un ingiusto vantaggio patrimoniale, ravvisabile nel fatto che in capo agli agenti non sussisteva alcuna posizione giuridica sostanziale e tutelabile, finalizzata a vedersi affidata l'esecuzione di una parte dei lavori commessi dalla Regione alla "TEI sud s.p.a." affidamento che, di per sè, costituisce una opportunità di guadagno. Va aggiunto, quanto alla specifica posizione processuale del VO e della AN, che nessun rilievo può assumere l'asserita legittimità ex art. 11 della legge n. 382/80, della consulenza professionale "extra moenia", da loro prestata in occasione dei fatti di causa, per inferirne l'assenza di uno dei presupposti integranti la materialità del reato di cui si discute, vale a dire la "violazione di norma di legge".
L'assunto, sicuramente sollecitato da una infelice e non pertinente passaggio motivazionale della decisione impugnata (cfr. pag. 15), non ha alcun pregio, considerato che - secondo la postulazione accusatoria, condivisa dal giudice a quo si è data rilevanza penale al comportamento dei due imputati in questione, sotto il profilo del concorso - da estranei - nell'attività illecita posta in essere dai due funzionari regionali, i soli che - per il fatto specifico - rivestivano la qualità di pubblici ufficiali - sicché assume esclusivo rilievo la mancata e doverosa astensione di costoro, alla quale innanzi si fatto cenno.
Considerato che la consumazione dell'illecito in esame si è esaurita nel marzo 1992, giustamente la Corte territoriale ne ha rilevato l'intervenuta prescrizione, essendo interamente decorso - al settembre 1999 - il relativo termine, considerato nella sua massima estensione (art. 157/1^ n. 4 e 160/3^ c.p.), e non ricorrendo i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art.129 c.p.p.. È il caso di sottolineare che, di fronte alla avveratasi causa estintiva, non è consentito procedere all'esame di questioni attinenti al merito, perché secondo il sistema positivo di cui all'art. 129 c.p.p. della causa estintiva va applicata senza indugio e preclude qualsiasi ulteriore indagine circa la sussistenza del fatto.
Quanto all'accusa di peculato (capo sub B), va rilevato che non può prescindersi dalla ricostruzione che del fatto ha effettuato, seguendo un iter logico non sindacabile in questa sede, la Corte palermitana.
Secondo questa, per l'esecuzione del lavoro di ricerca e di studio nelle acque del golfo di Gela e del fiume Platani, gli imputati e, in particolare, i docenti universitari, che - nello specifico - agivano nell'ambito del rapporto privatistico instaurato con la "TEU Sud s.p.a." utilizzarono strumentazioni dell'Università di Palermo delle quali avevano la disponibilità, anche perché, nello stesso arco temporale, si occuparono di analoghe ricerche, nella stessa zona, per conto dell'Università e, quindi, per fini istituzionali (cfr. pag. 40 e 56 ss. sentenza). In sostanza, l'utilizzazione delle attrezzature per fini connessi all'esercizio della libera attività professionale andò a sovrapporsi, sotto i profili temporale e logistico, alla utilizzazione delle stesse per fini istituzionali, in una contestualità non scindibile nei suoi diversi e distinti aspetti.
Sulla base di questo dato fattuale, non contestabile in questa sede, deve escludersi, nella specie, la configurabilità dell'ipotizzato reato di peculato.
Ed invero, l'elemento materiale di questo, a seguito della novella n. 86/90 è costituito esclusivamente dall'appropriazione. Questa implica una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, dalla quale deriva un'uscita totale del patrimonio della P.A. o di altri del bene, che viene incamerato personalmente dalla gente, il quale muta anche l'atteggiamento psitico, nel senso che passa dalla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri a rappresentarsi di possederla per conto proprio;
l'appropiazione, in sostanza, tenuto conto della natura plurioffensiva del reato di cui all'art. 314 c.p. (può buon andamento della P.A. e tutela del patrimonio di questa o di terzi), integra una lesione patrimoniale con la perdita del possesso della cosa da parte dell'avente diritto.
Neppure il peculato d'uso esclude l'appropiazione, anche se la stessa deve essere finalizzata all'uso momentaneo, al quale deve, poi, seguire la restituzione della cosa. Pure in tale ipotesi, non può prescindersi dal dato appropriativo, sia pure momentaneo e finalizato, che comporta la perdita del possesso del bene da parte della persona offesa. Ciò è tanto vero che, se non interviene la restituzione, non v'è peculato d'uso ma peculato nella forma ordinaria. In assenza, quindi, di una condotta di appropriazione, non è configurabile neppure il peculato d'uso.
Ciò posto, non è dato individuare nel fatto, così come ricostruito in sede di merito, l'elemento dell'appropriazione da parte degli agenti della strumentazione dell'Università. Tali beni, considerato il contesto in cui vengono illegittimamemte utilizzati non uscirono mai dal patrimonio della P.A., ma furono semplicemente distratti a profitto proprio degli agenti, nel senso di essi si fece un uso arbitrario, per conseguire indirettamente un personale tornaconto. Con la novella del 1990, la figura dell'appropriazione è diversa e autonoma rispetto a quella della distrazione a profitto proprio - quest'ultima, infatti, è rifluita nell'abuso d'ufficio, il cui bene protetto è esclusivamente il buon andamento della P.A. e non anche il patrimonio altrui. La distrazione si concreta in un semplice "abuso dell'uso della cosa", senza tuttavia la perdita della stessa e la conseguente lesione patrimoniale.
Del reato di cui all'art. 323 c.p., secondo la formulazione in vigore dopo la riforma introdotta dalla legge n. 234/97, ricorrono, nella specie, tutti gli elementi costitutivi: nel comportamento tenuto dai docenti universitari, che rivestivano la qualità di pubblici ufficiali (gli altri due imputati sono stati chiamati a rispondere dell'illecito a titolo di concorrenti esterni), è riscontrabile la violazione di legge, ove si consideri che esso non si conformò al presupposto stesso da cui traeva origine il potere dei detti docenti, caratterizzato, a differenza di quanto avviene nel settore privatistico, dal vincolo di tipicità e di stretta legalità funzionale;
più in particolare, più in particolare, le attrezzature dell'Università poste a disposizione dei docenti non potevano essere utilizzate per un fine diverso da quello voluto dalla legge e comunque estraneo alla P.A., con l'effetto che l'utilizzazione per scopi personali ha finito con il travalicare lo schema di legalità e ha rappresentato, nella sua oggettività, offesa dell'interesse tutelato, perché si è posta come causa efficiente dell'ingiusto vantaggio patrimoniale conseguito dagli agenti e consistito nel contenere le spese per l'esercizio della liberatività professionale (l'ingiustizia del vantaggio è di intuitiva evidenza, dovendosi escludere che i prevenuti fossero titolari, per l'utilizzo delle attrezzature, di una posizione sostanziale giuridicamente tutelabile); l'intenzionalità dell'evento è conclamata dalla stessa dinamica dei fatti.
Inquadrato, pertanto, l'addebito di cui si è testè argomentato nel paradigma di cui all'art. 323 c.p., devesi prendere atto, tuttavia, della intervenuta prescrizione del reato. Ed invero, considerato che la consumazione di questo si è esaurita nel marzo 1992, avuto riguardo alla pena edittale prevista per tale illecito (reclusione inferiore a cinque anni), il termine di prescrizione nella sua massima estensione di anni sette e mesi sei (art. 157/1^ n. 4 e 160/3^ c.p.) è - ad oggi - interamente decorso.
La sentenza impugnata deve essere annullata, sul punto, senza rinvio con la formula corrispondente.
Per le considerazioni sopra svolte, non ricorrono i presupposti di operatività della norma di cui al capoverso dell'art. 129 c.p.p.. Gli altri motivi articolati nei ricorsi sono assorbiti dalla soluzione adottata.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza in ordine al delitto di abuso d'ufficio, così qualificato il fatto di cui al capo B dell'imputazione, perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto i ricorsi
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2001