Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2000, n. 381
CASS
Sentenza 12 dicembre 2000

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Massime1

A seguito della legge n.86 del 1990 l'elemento oggettivo del reato di peculato è, in ogni caso, costituito esclusivamente dall'appropriazione, la quale si realizza con una condotta del tutto incompatibile con il titolo per cui si possiede, da cui deriva una estromissione totale del bene dal patrimonio dell'avente diritto con il conseguente incameramento dello stesso da parte dell'agente. Sul piano dell'elemento soggettivo si realizza il mutamento dell'atteggiamento psichico dell'agente nel senso che alla rappresentazione di essere possessore della cosa per conto di altri succede quella di possedere per conto proprio. Detti elementi debbono, quindi, sussistere anche nell'ipotesi del peculato d'uso pur se, in tale ipotesi,l'appropriazione è finalizzata ad un uso esclusivamente momentaneo della cosa. Esula, invece, la figura del peculato, sussistendo quella dell'abuso d'ufficio, quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio la quale si concretizzi semplicemente in un indebito uso del bene che non comporti la perdita dello stesso e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'avente diritto. (In applicazione di tali principi la S.C. ha escluso la sussistenza del reato di peculato nella condotta di utilizzazione, da parte di alcuni docenti universitari, di strumentazioni e strutture dell'Università per l'esecuzione di libera attività professionale, ravvisandovi, invece, il reato di cui all'art.323 cod. pen.).

Commentario1

  • 1L’uso del fax dell’ufficio per ragioni personali integra il reato di abuso d’ufficio e non il delitto di peculato o di peculato d’uso
    Ferrari Marcella · https://www.diritto.it/ · 10 giugno 2016

    In primo ed in secondo grado, un pubblico ufficiale[1] veniva ritenuto colpevole del delitto di peculato per aver reiteratamente utilizzato il fax dell'ufficio a scopi privati. In appello, si escludeva che la fattispecie potesse rientrare nella meno grave imputazione di peculato d'uso, giacché le energie utilizzate per la trasmissione del fax, ad avviso dei giudici, non potevano essere restituite. Il reo, allora, ricorreva per Cassazione deducendo l'insussistenza del reato per mancanza di un apprezzabile danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione e contestava, altresì, l'errata qualificazione del fatto di reato, ritenendo configurabile il peculato d'uso (art. 314 c. 2 c.p.). La …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2000, n. 381
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 381
Data del deposito : 12 dicembre 2000

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