Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
La prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva.
Commentario • 1
- 1. Il patteggiamento non vale come atto di rinuncia alla prescrizioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 24 maggio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/09/2014, n. 51792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51792 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 1573
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 9728/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AW N. IL 27/08/1981;
avverso la sentenza n. 22034/2013 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORINO, del 11/11/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del PG Dott. POLICASTRO Aldo che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Torino.
RITENUTO IN FATTO
1. OU AD, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Torino gli ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena di mesi undici di reclusione ed Euro 1.000 di multa per una pluralità di illecite cessioni di sostanza stupefacente (hashish ed eroina) ad una molteplicità di acquirenti, ritenute avvinte dal vincolo della continuazione tra loro e con il fatto oggetto della sentenza della Corte di Appello di Torino emessa il 14.11.2011. Con il ricorso l'imputato lamenta violazione dell'art. 157 c.p. in relazione agli episodi aventi ad oggetto hashish commessi dal novembre 2003 al 21.2.2006, avendo il Giudice dell'udienza preliminare omesso di dichiarare estinti per prescrizione tali reati, per i quali vale un termine massimo di prescrizione pari a sette anni e sei mesi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile.
La più recente giurisprudenza di legittimità ha posto il principio per il quale la prescrizione, ancorché maturata antecedentemente alla sentenza di patteggiamento, non può essere fatta valere in sede di impugnazione, in quanto l'adesione all'accordo tra le parti rappresenta una forma di rinuncia espressa e non più revocabile alla causa estintiva (Sez. 3, n. 207 del 05/07/2012 - dep. 07/01/2013, P.G. in proc. Mazzoli e altro, Rv. 254144; Sez. 2, n. 47940 del 06/12/2011 - dep. 22/12/2011, P.C. e Piccinno, Rv. 252052; Sez. 5, n. 45023 del 12/10/2010 - dep. 22/12/2010, Coata, Rv. 249077). Nel caso che occupa, il ricorrente segnala che al tempo della decisione qui impugnata alcuni tra i reati ascritti all'imputato erano già estinti perché maturato il termine massimo di prescrizione. L'assunto, a tener conto della contestazione elevata, risponde al vero, con riferimento ai reati aventi ad oggetto droga cd. leggera, commessi nel periodo di vigenza della Legge Jervolino- Vassalli, e determinato il tempo necessario a prescrivere secondo la più favorevole disciplina recata dalla L. n. 251 del 2005. Tuttavia, come appena rammentato, la formulazione di una concorde richiesta di pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.. Vale quale rinuncia espressa alla prescrizione. Sicché il ricorso è manifestamente infondato.
3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2014