Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 38710
CASS
Sentenza 11 giugno 2004

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La conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo ex art. 262 cod. proc. pen. può essere chiesta dal P.M. o dalla parte civile fino a quando pende il processo di cognizione - ossia sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato - ed è competente a disporla il giudice che procede, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 317 cod. proc. pen.

Il P.M. è legittimato alla richiesta di sequestro conservativo per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei crediti nascenti dal processo (i crediti c.d.endoprocessuali, cioè collegati alle spese del procedimento, alle sanzioni penali pecuniarie ed alle eventuali spese del mantenimento in carcere), mentre non può avanzarla per garantire allo Stato-amministrazione le eventuali pretese risarcitorie, che debbono essere fatte valere dall'amministrazione statale competente. (Nel caso di specie il sequestro conservativo era stato richiesto dal P.M. a garanzia dei crediti dell'amministrazione finanziaria derivanti da reati tributari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 38710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38710
    Data del deposito : 11 giugno 2004

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