Sentenza 11 giugno 2004
Massime • 2
La conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo ex art. 262 cod. proc. pen. può essere chiesta dal P.M. o dalla parte civile fino a quando pende il processo di cognizione - ossia sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato - ed è competente a disporla il giudice che procede, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 317 cod. proc. pen.
Il P.M. è legittimato alla richiesta di sequestro conservativo per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei crediti nascenti dal processo (i crediti c.d.endoprocessuali, cioè collegati alle spese del procedimento, alle sanzioni penali pecuniarie ed alle eventuali spese del mantenimento in carcere), mentre non può avanzarla per garantire allo Stato-amministrazione le eventuali pretese risarcitorie, che debbono essere fatte valere dall'amministrazione statale competente. (Nel caso di specie il sequestro conservativo era stato richiesto dal P.M. a garanzia dei crediti dell'amministrazione finanziaria derivanti da reati tributari.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2004, n. 38710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38710 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 11/06/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 795
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 14165/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR GE NE, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza resa il 22.12.2003 dal tribunale per il riesame di Firenze.
Visto il provvedimento denunciato e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Passacantando Guglielmo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1 - A seguito di sentenza, emessa il 27.5.2003 e depositata il 30.5.2003, divenuta irrevocabile l'11.7.2003, con cui il g.u.p. del tribunale di Firenze, ex art. 444 c.p.p., aveva applicato a carico di NN GE NE la pena patteggiata di un anno e otto mesi di reclusione in ordine a reati di cui agli artt. 2, 3, 5 e 10 D.Lgs. 74/2000 in materia di i.v.a., il pubblico ministero presso lo stesso tribunale chiedeva la conversione in sequestro conservativo del sequestro probatorio della somma di lire 100.375.200 portata da libretto di deposito a risparmio nominativo n. 451174, emesso il 20.10.2000 dalla Cassa di Risparmio di Carrara e intestato a LE Spadaccini.
Il g.i.p. fiorentino, con ordinanza del 23.6.2003, disponeva la conversione nel sequestro conservativo ex art. 262, comma 2, c.p.p. a garanzia dei crediti indicati dall'art. 316 c.p.p.. 2 - Il NN presentava istanza di riesame, contestando anzitutto la competenza del g.i.p., posto che il sequestro conservativo era stato disposto quando la suddetta sentenza "definitiva" era stata già emanata, in secondo luogo la competenza del pubblico ministero a chiedere un sequestro preventivo a garanzia di crediti dell'amministrazione fiscale, che non si era costituita parte civile, e in terzo luogo la sua responsabilità patrimoniale, posto che aveva agito per conto di una società.
Ma il tribunale di Firenze, con ordinanza del 22.12.2003, disattendendo motivatamente tutte le censure, confermava il sequestro conservativo.
3 - Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso lo stesso AN, deducendo tre motivi a sostegno.
Col primo motivo lamenta violazione dell'art. 316 c.p.p., laddove dispone che il Pubblico Ministero può chiedere il sequestro conservativo (e quindi anche la conversione del sequestro probatorio in conservativo) "in ogni stato e grado del processo di merito". In buona sostanza sostiene che il processo di merito è definitivamente concluso con la lettura del dispositivo applicativo della pena patteggiata, o al più tardi con deposito in cancelleria della relativa sentenza, posto che tale sentenza non è appellabile (salvo che dal pubblico ministero in caso di suo dissenso), ma soltanto ricorribile per Cassazione. Per conseguenza - secondo il ricorrente - anche il g.i.p. non aveva competenza a disporre il sequestro, e la sua ordinanza va annullata.
Col secondo motivo il ricorrente deduce ancora violazione dell'art. 316 c.p.p. nonché mancanza e/o manifesta illogicità di motivazione,
giacché il g.i.p. non era legittimato a disporre un sequestro conservativo chiesto dal p.m. non già per crediti c.d. endoprocessuali (nel caso di specie non sussistevano o non erano state indicate spese di giustizia), ma per i crediti tributari derivanti dal reato.
Col terzo e ultimo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 19, comma 2, e 21 D.Lgs. 74/2000, nonché mancanza e/o manifesta illogicità sul punto. In buona sostanza sostiene che a mente delle norme citate l'imputato a cui è inflitta la sanzione penale non è responsabile anche per le sanzioni amministrative derivanti dal reato, sicché nel caso di specie non sussisteva il credito da garantire, almeno sotto il profilo delle sanzioni amministrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Il primo motivo di ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art. 316, comma 1, c.p.p. il pubblico ministero può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato "in ogni stato e grado del processo di merito".
A norma dell'art. 317, comma 1, c.p.p. il sequestro conservativo è disposto con ordinanza "del giudice che procede"; mentre, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, dopo una sentenza di condanna (alla quale è equiparata la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti) il sequestro conservativo è ordinato dal giudice che ha pronunciato la sentenza, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione.
In base alla nozione tecnica di "processo di merito", tali norme processuali sono state costantemente interpretate nel senso che questa particolare misura cautelare reale non può essere adottata nel corso delle indagini preliminari o nel corso del giudizio di legittimità (ex plurimis Cass. Sez. 5^, n. 886 del 17.3.1994, Mendella, rv. 197289; Cass. Sez. 5^ n. 1606 del 28.2.1992, Del Pizzo). Ed è stato altresì precisato che il giudizio di merito si conclude non già con la lettura del dispositivo della relativa sentenza, ma col deposito della sentenza stessa (Cass. Sez. 6^ n. 1706 del 28.9.1998, Passalacqua, rv. 212240). Ad avviso del collegio, però, queste norme processuali non si applicano sic et simpliciter al diverso caso, contemplato nell'art. 262 c.p.p., in cui sia stato già eseguito un sequestro probatorio e il pubblico ministero o la parte civile chiedano, quando non permangano più esigenze probatorie, che il sequestro sia mantenuto a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p. (c.d. conversione in sequestro conservativo). In tal caso infatti il secondo comma del citato art. 262 rinvia all'art. 316 solo per i presupposti oggettivi e soggettivi del sequestro conservativo, ma non anche per le relative regole processuali.
Ad avviso del collegio, se ne deve concludere in relazione al caso di specie che la conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo ex art. 262 può essere chiesta e disposta sino a quando pende il processo di cognizione, o più esattamente sino a quando la sentenza di merito non sia passata in giudicato, anche se si tratta - come nel caso specifico - di sentenza non soggetta ad appello, ma solo a ricorso per Cassazione.
Ciò perché, quando sussiste un sequestro probatorio e le esigenze probatorie siano cessate, il sistema delineato dall'art. 262 c.p.p. prevede logicamente tre alternative: la restituzione della cosa sequestrata all'avente diritto;
la conversione in sequestro conservativo o in sequestro preventivo disposta dal giudice del merito sino a che il relativo processo penda presso di lui;
la conversione in confisca, che può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione. 5 - È invece fondata la seconda censura.
Come già osservato, per i presupposti oggettivi e soggettivi che consentono la conversione da sequestro probatorio a sequestro conservativo la ripetuta norma dell'art. 262 richiama l'art. 316 c.p.p., che sotto questo profilo non può lasciare adito a dubbi.
Infatti, a norma del primo comma dell'art. 316, il pubblico ministero chiede il sequestro conservativo dei beni dell'imputato quando vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento "della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato"; mentre il secondo comma dello stesso art. 316 attribuisce lo stesso potere alla parte civile a garanzia "delle obbligazioni civili derivanti dal reato".
La locuzione "pene pecuniarie, spese del procedimento e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato", che ricorre sostanzialmente anche nell'art. 189 nn. 1 e 2, e nell'art. 191 n. 6 c.p., va riferita a tutti i crediti statali c.d. endoprocressuali, cioè a quei crediti pecuniari che nascono direttamente a favore dello Stato-ordinamento per effetto dell'esercizio della giurisdizione penale (le pene della multa e dell'ammenda, le spese del procedimento, le spese del mantenimento in carcere, le sanzioni pecuniarie a favore della cassa delle ammende, ora anche le sanzioni amministrative dipendenti da reato applicate dal giudice penale alle persone giuridiche, alle società e alle associazioni ai sensi del D.Lgs.
8.6.2001 n. 231). Mentre per "obbligazioni civili derivanti dal reato" devono intendersi gli obblighi restitutori e risarcitori che gravano sul condannato a favore del danneggiato costituito parte civile. Ciò significa che il pubblico ministero può chiedere di mantenere il sequestro per garantire allo Stato-ordinamento la soddisfazione dei suoi crediti nascenti dal processo (le pene della multa o dell'ammenda, le spese processuali, le spese di mantenimento in carcere, età), non già per garantire allo Stato-amministrazione le sue pretese risarcitorie, quali ad esempio le obbligazioni pecuniarie nascenti da reati tributari (tributi evasi, soprattasse, interessi di mora). Queste pretese risarcitorie, infatti, non possono essere fatte valere dal pubblico ministero, che è organo istituzionalmente deputato solo ad attivare la giurisdizione penale, ma devono essere fatte valere dalla Amministrazione statale competente (nell'esempio, quella finanziaria), attraverso la costituzione di parte civile. (Per queste ragioni il collegio condivide Cass. Sez. 3^, n. 3421 del 24.11.1995, Annese, rv. 203264, e Cass. Sez. 6^, n. 679 del 17.4.1996, Dini, rv. 204783; non condivide Cass. 20.12.1993, Ribatti, rv. 196240; e condivide solo parzialmente Cass. Sez. 3^, n. 2890 del 7.8.1996, Arici, rv. 206054). Orbene, davanti a una richiesta di conversione in sequestro conservativo formulata ai sensi dell'art. 262 c.p.p., il giudice che procede deve verificare anzitutto che sussistano tutti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 316 c.p.p., vale a dire l'esistenza dei crediti che si intendono garantire attraverso la misura cautelare, il pericolo fondato di dispersione delle garanzie e la legittimazione attiva del richiedente in rapporto ai crediti suddetti;
e in secondo luogo (com'è implicitamente richiesto dallo stesso art. 316) che i beni da sottoporre a sequestro conservativo siano congrui e non chiaramente eccedenti rispetto all'ammontare dei crediti da garantire.
In conclusione, per le suddette ragioni, nel caso di specie, a fronte della richiesta del pubblico ministero il giudice fiorentino non poteva disporre il sequestro a garanzia dei crediti tributari;
ma poteva disporlo solo a garanzia dei crediti endoprocessuali, accertando il periculum in mora e la congruità della somma sequestranda rispetto all'ammontare dei crediti medesimi.
6 - Per quanto testè osservato il terzo motivo di ricorso è sostanzialmente assorbito.
Solo se l'Amministrazione finanziaria si è costituita parte civile l'imputato per reati tributari può essere condannato nel processo penale, oltre che alla pena prevista dalla norma incriminatrice, anche al pagamento dei tributi evasi, delle soprattasse e degli interessi di mora (che appunto perciò sono ben diversi dalle sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 18.12.1997 n. 472, cui fa riferimento l'art. 19 D.Lgs. 74/2000, che sono alternative e non concorrenti con le sanzioni penali). Il problema sollevato nel motivo è quindi irrilevante e mal posto.
7 - In conclusione, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al tribunale del riesame di Firenze, perché proceda a nuovo giudizio alla luce dei principi su esposti.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 4 ottobre 2004