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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 8400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8400 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 612 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1
l'avv. Paola Angotti
-parte attrice-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli CP_1
avv.ti Adriano Pala, Ferruccio Parri e Giorgio Morganti
-parte convenuta-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “in via preliminare accertare e dichiarare come non apposte le clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; nel merito, accertata e dichiarata l'inadempienza della al contratto intercorso tra la e la stessa, dichiarare risolto il CP_1 Parte_1 contratto per fatto e colpa di quest'ultima e, per l'effetto, condannare la CP_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in €.20.000,00= per
[...] danno emergente, €50.000,00= per lucro cessante […], nonché €50.000,00= per danni morali e €50.000,00= per perdita di chance e così, per un totale di
1 €170.000,00= e/o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In via subordinata condannare la al risarcimento dei danni in favore della società CP_1 attrice da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari”.
- per parte convenuta: “in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano. In via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. CP_1
Ha quindi domandato la risoluzione del contratto concluso dalle parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati dall'inadempimento, quantificati nella complessiva misura di euro 170.000,00, di cui euro 20.000,00 per danno emergente, euro 50.000,00 per lucro cessante, euro 50.000,00 per danni morali ed euro 50.000,00 per perdita di chance.
A supporto delle domande così proposte, parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 14/6/2017, era stato concluso tra la stessa e un Parte_1 CP_1
contratto con cui la seconda si era impegnata a fornire alla prima servizi di interconnessione tramite un circuito “L2” (fibra ottica); il tutto per un canone mensile di euro 2.000,00;
- che il predetto contratto aveva lo scopo economico di consentire alla attrice di
“rivendere” a propri clienti i servizi di connessione forniti da ,; CP_1
- che, in data 9/4/2018, la durata del contratto era stata prorogata per ulteriori 36 mesi, con decorrenza dal 15/3/2018;
- che, peraltro, da giugno 2018 fino al 4/3/2019 la fornitura dei servizi, da parte di
, si era rivelata del tutto carente;
e ciò in quanto la linea aveva presentato vari CP_1
guasti, con conseguente impossibilità, per la società attrice, di poter fornire il servizio ai propri clienti, molti dei quali avevano pertanto risolto il contratto in precedenza concluso con la stessa;
Parte_1
- che infatti, nel corso del predetto periodo, si erano verificati disservizi consistenti sia
2 in guasti, sia in tempi inadeguati di riparazione e ripristino degli stessi;
il tutto in violazione delle condizioni tecniche del servizio offerto e pagato;
- che i disservizi di cui sopra era stati tutti prontamente contestati da , ma Parte_1
senza esito positivo;
- che, sempre nel periodo già indicato, la società attrice aveva ricevuto n. 162 disdette dal servizio offerto, subendo quindi un danno da mancati introiti di circa 50.000,00 euro;
- che l'attrice, per le medesime ragioni, aveva subito notevoli danni economici “diretti per perdita e sviamento della clientela”, nonché “indiretti (c.d. danni morali e perdita di chance) per la cattiva reputazione” che ne era derivata sul mercato;
- che infatti la società attrice aveva una notevole consistenza patrimoniale ed era in continua espansione, tanto da realizzare nel 2019 un forte incremento delle proprie attività e dei propri utili;
risultati questi che sarebbero stati ben più positivi se non fossero intervenute le numerose disdette causate dalla società convenuta;
- che , sempre a causa della condotta inadempiente di , aveva inoltre Parte_1 CP_1
subito un danno emergente quantificabile in euro 20.000,00, ossia pari al canone mensile di euro 2.000,00 corrisposto per il periodo fino al 4/3/2019, data di intervenuta risoluzione del contratto in danno di . CP_1
1.2. La società convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adito, contestando in ogni caso nel merito il fondamento dell'avversa domanda e concludendo dunque per il rigetto integrale della stessa.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che l'art. 22.2 delle Condizioni Generali di Contratto allegate al contratto concluso con la attrice prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Milano;
- che i disservizi contestati erano stati sporadici, nella quasi totalità non dipendenti da e comunque dalla stessa risolti;
CP_1
- che, in ogni caso, doveva trovare applicazione l'art. 10.3 delle Condizioni Generali di contratto, secondo cui non sarebbe stata “responsabile dei danni derivanti al CP_1
Cliente o a terzi in conseguenza di interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi causati da fatti imputabili al cliente o a terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore […]”;
3 - che la attrice, pur vantando, per sua affermazione, una situazione finanziaria in ascesa, era tuttora morosa nel pagamento di una serie di fatture per un importo pari a euro 33.224,83;
- che la attrice non aveva neanche dato prova dei danni prospettati;
- che, quanto al danno emergente, non si comprendeva infatti per quale ragione la convenuta dovesse rimborsare il canone, quando era la stessa attrice ad ammettere di aver utilizzato il servizio;
- che, quanto al lucro cessante, mancava la prova del nesso di causalità tra il presunto inadempimento e le disdette ricevute dalla attrice;
- che non era ravvisabile alcuna perdita di chance, non essendo apprezzabile il venir meno di un'effettiva occasione di conseguire un determinato bene;
- che comunque doveva trovare applicazione l'art. 10.1 delle Condizioni Generali di
Contratto, del seguente tenore letterale: “salve le ipotesi inderogabili di legge, CP_1
sarà responsabile del danno causato per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente ai danni diretti;
resta perciò esclusa la responsabilità per
i danni indiretti, quali perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali
e/o di affari, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale”.
1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla eccezione di incompetenza per territorio.
L'eccezione è infondata.
Come infatti già rilevato con l'ordinanza del 13.1.2021, la clausola derogativa della competenza per territorio (art. 22.2 delle condizioni generali di contratto) non risulta specificamente approvata per iscritto, come invece richiesto dall'art. 1341 c.c.
(cfr. Cass. 18680/2003, anche in ordine alla rilevabilità d'ufficio della questione).
3. Sul merito delle domande di parte attrice.
Le domande della attrice vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Occorre premettere che la domanda di risoluzione formulata da parte attrice deve intendersi proposta ai sensi dell'art. 1453 c.c..
4 Induce infatti a questa conclusione il tenore dell'atto di citazione e della comunicazione di posta elettronica del 4.3.2019 da esso richiamata (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
In entrambi, infatti, non è rinvenibile alcun richiamo ad elementi costitutivi di fattispecie di risoluzione diverse da quella disciplinata, in via generale, dall'art. 1453
c.c..
Ciò comporta quindi che, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, è necessario verificare anche la ricorrenza del requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c..
Sul punto, va allora ricordato (cfr. Cass. 5658/1995) che il requisito in questione integra una condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia
"in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, essa deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo il generale princopio posto dall'art. 2697 c.c..
Quanto poi ai relativi criteri di accertamento, occorre considerare che l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. fra le altre Cass. 15052/2018).
Così come, in caso di inadempienze reciproche, occorre pur sempre procedere ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. fra le altre
Cass. 13827/2019).
3.2. Sempre in tema di qualificazione delle domande, va poi esclusa la natura risarcitoria della domanda di condanna, nella parte in cui essa ha ad oggetto il “danno emergente” costituito da quanto corrisposto dalla attrice, a titolo di canoni mensili (per complessivi euro 20.000,00), fino alla data del 4.3.2019.
Quanto già pagato, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a titolo di corrispettivo, non costituisce infatti una perdita subita valutabile ai sensi dell'art. 1223
5 c.c., ma prestazioni già eseguite in esecuzione di un contratto di durata (di somministrazione), rispetto alle quali occorre quindi valutare se ed in che modo, alla luce del disposto dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto sia destinata ad incidere in termini di sopravvenuta caducazione della loro causa giustificatrice e, dunque, ai fini dell'eventuale qualificazione delle prestazioni stesse come indebito suscettibile di ripetizione.
Valutazione questa ai fini della quale occorre anche considerare che l'art. 1458
c.c., nella parte in cui prevede che l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto per inadempimento non si estende, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, alle prestazioni già eseguite, esclude la possibilità di restituzione di queste ultime solo quando esse abbiano avuto piena efficacia satisfattiva delle ragioni del creditore. Con la conseguenza che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la fattispecie così delineata dalla norma si realizza esclusivamente rispetto agli adempimenti la cui creazione soddisfi le reciproche ragioni creditorie in attuazione del nesso sinallagmatico, talché rispetto alle reciproche prestazioni eseguite, il rapporto debba intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio, per il già intervenuto riequilibrio delle situazioni reciproche delle parti in relazione alle prestazioni pregresse
(cfr. Cass. 7169/1995). Mentre, a fronte di prestazioni già eseguite in modo non proporzionale alle controprestazioni pattuite (e dunque in modo inesatto), occorre pur sempre, anche attraverso una restituzione parziale, che sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni (v. Cass. 9906/1998).
3.3. Poste queste premesse, nel caso in esame si deve innanzitutto escludere che parte attrice abbia specificamente allegato e provato la ricorrenza di elementi tali da far emergere la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta.
E' infatti pacifico e comunque documentato (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) che il rapporto contrattuale abbia avuto esecuzione per oltre un anno e otto mesi – ossia dal 14.6.2017 al 4.3.2019 – e che lo stesso avesse la funzione di consentire alla attrice di “rivendere” i servizi di connessione ad una pluralità di soggetti terzi.
Parte attrice non ha peraltro allegato, ancor prima che provato, quanti siano stati complessivamente, nel periodo indicato, i soggetti terzi ai quali ha offerto il servizio di connessione messole a disposizione dalla convenuta.
In questo contesto, la prova documentale offerta dalla attrice fa peraltro emergere
6 una serie limitata di disservizi segnalati alla convenuta.
Le comunicazioni di posta elettronica richiamate da parte attrice (doc. 4 del fascicolo di parte) danno infatti evidenza di un primo evento (peraltro della durata di
53 minuti) in data 18.6.2018, di un secondo evento (assenza di linea) a cavallo fra il 27 ed il 28 dello stesso mese di giugno e, infine, di un ultimo più significativo evento fra l'8 ed l'11 febbraio 2019 (posto che nelle comunicazioni effettuate in quest'ultima data si lamenta la mancata soluzione del problema segnalato fin dall'8 febbraio).
Non si presentano inoltre particolarmente concludenti le risultanze della prova testimoniale.
Il testi ed , infatti, hanno sì riferito di disservizi lamentati, Tes_1 Tes_2 anche reiteratamente, da alcuni clienti (per l'esattezza cinque, ossia i clienti , Per_1
Per_
, e , ma non hanno saputo indicare in modo concorde Per_2 Per_4 Per_5
l'esatta collocazione temporale delle doglianze dei clienti (il teste , sul Tes_1 punto, ha dichiarato: “Mi sembra che il periodo fosse quello a cavallo fra il 2018 ed
2019”, il teste ha invece dichiarato: “Mi sembra che il periodo fosse fra il Tes_2
2017 ed il 2018”), né hanno indicato se dette comunicazioni siano state o meno inoltrate alla società convenuta, né le tempistiche entro cui i disservizi, una volta segnalati, siano stati risolti, né, soprattutto, quale fosse all'epoca delle predette segnalazioni la complessiva platea dei clienti della attrice che fruivano dei servizi messi a disposizione della convenuta.
In definitiva, dunque, il quadro probatorio così descritto non consente di apprezzare come i prospettati inadempimenti della convenuta – pur da ritenersi esistenti, non avendo la stessa dato prova dell'esatto adempimento – abbiano inciso sul sinallagma contrattuale e, dunque, se gli stessi ne abbiano comportato una significativa alterazione.
E ciò, peraltro, nell'ambito di un rapporto contrattuale in cui la attrice, già prima del mese di giugno 2018 (ossia prima dell'inizio dei disservizi lamentati), si era a sua volta resa ripetutamente inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni via via maturati (v. piano di rientro e relative fatture, prodotti come doc. da 8 a 12 del fascicolo di parte convenuta, dal quale si evince, alla data dell'11.6.2018, avesse maturato un debito pari a complessivi euro 13.725,38).
3.4. Il difetto del requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento
7 giustifica pertanto il rigetto della domanda di risoluzione.
3.5. Analoga sorte merita la domanda di ripetizione dei canoni già corrisposti.
Per le ragioni già esposte, parte attrice non ha infatti offerto elementi idonei ad individuare in che modo l'inadempimento della convenuta abbia complessivamente inciso sul rapporto contrattuale in essere fra le parti.
Motivo per cui non è possibile neanche verificare entro quale misura vi sia stata un'eventuale sproporzione fra le reciproche prestazioni e, dunque, quantificare la parte dei canoni già versati da ritenere indebita.
3.7. Anche la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
3.8. Non vi è prova, in primo luogo, del lucro cessante costituito dal mancato versamento dei canoni da parte dei terzi clienti che, a seguito dei disservizi imputabili alla convenuta, avrebbero inviato disdetta per il contratto intercorso con la società attrice.
In linea generale, infatti, il danno da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte. Di conseguenza, la liquidazione del danno da mancato guadagno richiede un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità - che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (v. Cass. 24632/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto un documento nel quale figura un elenco di n. 162 disdette ricevute dai propri clienti (doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Come eccepito dalla convenuta, tuttavia, si tratta di un documento privo di valore probatorio, in quanto non è in grado di dimostrare il legame eziologico tra le predette disdette ed eventuali guasti della connessione.
Oltretutto, la prima pagina del documento appena menzionato fa anche riferimento a numerose disdette arrivate nel maggio 2018, ossia prima che si cominciassero a manifestare i problemi di connessione lamentati in questa sede.
8 Parte attrice ha poi versato in atti (v. docc. 7 e 8 allegati alla memoria istruttoria) delle comunicazioni in cui due clienti (tali e affermano di voler Parte_2 Per_6
recedere a causa della precarietà ed insufficienza della linea.
Neanche tale documentazione è tuttavia sufficiente ad offrire la prova del prospettato lucro cessante.
Anche a voler prescindere dalla circostanza che si tratta di documenti provenienti da terzi ed il cui contenuto non è stato confermato in sede testimoniale, si osserva infatti che parte attrice non ha allegato i contratti conclusi con i predetti terzi e non ha quindi consentito un preciso calcolo del danno subito.
Né questa prova può essere desunta dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, i quali non hanno offerto una chiara indicazione in merito all'ammontare dei canoni che i clienti si impegnavano a pagare alla società attrice.
Il teste afferma infatti che “i clienti pagavano per il servizio un canone Tes_1 annuo di €450,00, iva compresa”, mentre il teste afferma che i clienti Tes_2 pagavano “un canone annuo fra i 300 e i 500 euro, iva inclusa”, ossia un canone che contemplava “profili e costi diversi a seconda dei servizi richiesti.”
3.9. Altrettanto infondata è la pretesa della attrice di vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è infatti risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità
(in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità
9 della vita od alla felicità (così Cass. S.U. 26972/2008).
Sul punto, parte attrice si è tuttavia limitata a supportare la domanda risarcitoria con allegazioni di tenore del tutto generico (v. atto di citazione, pag. 3, ove si richiamato precedenti giurisprudenziali in tema di titolarità, da parte della persona giuridica, di diritti non patrimoniali, quali quelli all'onore, alla reputazione e all'identità personale), tali da non consentire di verificare il ricorrere, nel caso concreto, delle condizioni appena richiamate e, in particolare, di quella di cui alla lettera b).
3.10. Considerazioni analoghe valgono, infine, il merito alla parte della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.
Anche in relazione a tale voce di danno, infatti, la domanda è sorretta da allegazioni di tenore del tutto generico (mero richiamo all'affermazione di principio per cui la “perdita di chance configura un comportamento lesivo, trattandosi di una interferenza illecita sulla serie causale, che avrebbe condotto al conseguimento di un profitto di mercato”; v. atto di citazione, pag. 3 e 4), che non consentono in alcun modo di apprezzare se è quali concrete aspettative di conseguimento di risultati favorevoli siano state pregiudicate.
E ciò a maggior ragione ove si consideri che è la stessa parte attrice a dare atto, sempre nell'atto introduttivo del giudizio (v. ancora pag. 3), di essere società “in continua espansione, tanto che dal bilancio provvisorio del 2019 risulta un forte incremento dell'attività e, conseguentemente, degli utili rispetto all'anno 2018, malgrado le defaillances provocate dall'inadempienza della ”. CP_1
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della causa determinato in base al petitum
e quindi rientrante nello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
minimo per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività resasi necessaria nel corso della stessa).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in complessivi euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Francesco Ferla CP_2
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione decima civile
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.
Francesco Cina, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 612 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno
2020 tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con Parte_1
l'avv. Paola Angotti
-parte attrice-
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, in giudizio con gli CP_1
avv.ti Adriano Pala, Ferruccio Parri e Giorgio Morganti
-parte convenuta-
OGGETTO: somministrazione.
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le rispettive conclusioni:
- per parte attrice: “in via preliminare accertare e dichiarare come non apposte le clausole vessatorie ex art. 1341 c.c.; nel merito, accertata e dichiarata l'inadempienza della al contratto intercorso tra la e la stessa, dichiarare risolto il CP_1 Parte_1 contratto per fatto e colpa di quest'ultima e, per l'effetto, condannare la CP_1 al risarcimento dei danni subiti dall'attrice quantificati in €.20.000,00= per
[...] danno emergente, €50.000,00= per lucro cessante […], nonché €50.000,00= per danni morali e €50.000,00= per perdita di chance e così, per un totale di
1 €170.000,00= e/o quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia. In via subordinata condannare la al risarcimento dei danni in favore della società CP_1 attrice da determinarsi in via equitativa. Con vittoria di spese e onorari”.
- per parte convenuta: “in via preliminare, dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Milano. In via principale, rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Oggetto del giudizio ed elementi del processo rilevanti per la decisione.
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte. CP_1
Ha quindi domandato la risoluzione del contratto concluso dalle parti per inadempimento della convenuta e, per l'effetto, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali arrecati dall'inadempimento, quantificati nella complessiva misura di euro 170.000,00, di cui euro 20.000,00 per danno emergente, euro 50.000,00 per lucro cessante, euro 50.000,00 per danni morali ed euro 50.000,00 per perdita di chance.
A supporto delle domande così proposte, parte attrice ha infatti allegato e dedotto:
- che, in data 14/6/2017, era stato concluso tra la stessa e un Parte_1 CP_1
contratto con cui la seconda si era impegnata a fornire alla prima servizi di interconnessione tramite un circuito “L2” (fibra ottica); il tutto per un canone mensile di euro 2.000,00;
- che il predetto contratto aveva lo scopo economico di consentire alla attrice di
“rivendere” a propri clienti i servizi di connessione forniti da ,; CP_1
- che, in data 9/4/2018, la durata del contratto era stata prorogata per ulteriori 36 mesi, con decorrenza dal 15/3/2018;
- che, peraltro, da giugno 2018 fino al 4/3/2019 la fornitura dei servizi, da parte di
, si era rivelata del tutto carente;
e ciò in quanto la linea aveva presentato vari CP_1
guasti, con conseguente impossibilità, per la società attrice, di poter fornire il servizio ai propri clienti, molti dei quali avevano pertanto risolto il contratto in precedenza concluso con la stessa;
Parte_1
- che infatti, nel corso del predetto periodo, si erano verificati disservizi consistenti sia
2 in guasti, sia in tempi inadeguati di riparazione e ripristino degli stessi;
il tutto in violazione delle condizioni tecniche del servizio offerto e pagato;
- che i disservizi di cui sopra era stati tutti prontamente contestati da , ma Parte_1
senza esito positivo;
- che, sempre nel periodo già indicato, la società attrice aveva ricevuto n. 162 disdette dal servizio offerto, subendo quindi un danno da mancati introiti di circa 50.000,00 euro;
- che l'attrice, per le medesime ragioni, aveva subito notevoli danni economici “diretti per perdita e sviamento della clientela”, nonché “indiretti (c.d. danni morali e perdita di chance) per la cattiva reputazione” che ne era derivata sul mercato;
- che infatti la società attrice aveva una notevole consistenza patrimoniale ed era in continua espansione, tanto da realizzare nel 2019 un forte incremento delle proprie attività e dei propri utili;
risultati questi che sarebbero stati ben più positivi se non fossero intervenute le numerose disdette causate dalla società convenuta;
- che , sempre a causa della condotta inadempiente di , aveva inoltre Parte_1 CP_1
subito un danno emergente quantificabile in euro 20.000,00, ossia pari al canone mensile di euro 2.000,00 corrisposto per il periodo fino al 4/3/2019, data di intervenuta risoluzione del contratto in danno di . CP_1
1.2. La società convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio, eccependo in via pregiudiziale l'incompetenza per territorio del giudice adito, contestando in ogni caso nel merito il fondamento dell'avversa domanda e concludendo dunque per il rigetto integrale della stessa.
Ha infatti allegato, eccepito e dedotto:
- che l'art. 22.2 delle Condizioni Generali di Contratto allegate al contratto concluso con la attrice prevedeva la competenza esclusiva del Foro di Milano;
- che i disservizi contestati erano stati sporadici, nella quasi totalità non dipendenti da e comunque dalla stessa risolti;
CP_1
- che, in ogni caso, doveva trovare applicazione l'art. 10.3 delle Condizioni Generali di contratto, secondo cui non sarebbe stata “responsabile dei danni derivanti al CP_1
Cliente o a terzi in conseguenza di interruzioni, malfunzionamenti, sospensioni o ritardi dei Servizi causati da fatti imputabili al cliente o a terzi o dipendenti da caso fortuito o eventi di forza maggiore […]”;
3 - che la attrice, pur vantando, per sua affermazione, una situazione finanziaria in ascesa, era tuttora morosa nel pagamento di una serie di fatture per un importo pari a euro 33.224,83;
- che la attrice non aveva neanche dato prova dei danni prospettati;
- che, quanto al danno emergente, non si comprendeva infatti per quale ragione la convenuta dovesse rimborsare il canone, quando era la stessa attrice ad ammettere di aver utilizzato il servizio;
- che, quanto al lucro cessante, mancava la prova del nesso di causalità tra il presunto inadempimento e le disdette ricevute dalla attrice;
- che non era ravvisabile alcuna perdita di chance, non essendo apprezzabile il venir meno di un'effettiva occasione di conseguire un determinato bene;
- che comunque doveva trovare applicazione l'art. 10.1 delle Condizioni Generali di
Contratto, del seguente tenore letterale: “salve le ipotesi inderogabili di legge, CP_1
sarà responsabile del danno causato per inadempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, limitatamente ai danni diretti;
resta perciò esclusa la responsabilità per
i danni indiretti, quali perdite di ricavi e/o di profitto e/o di opportunità commerciali
e/o di affari, nonché danni per lesione all'immagine e/o alla reputazione commerciale”.
1.3. Assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale, è stata poi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, con termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
2. Sulla eccezione di incompetenza per territorio.
L'eccezione è infondata.
Come infatti già rilevato con l'ordinanza del 13.1.2021, la clausola derogativa della competenza per territorio (art. 22.2 delle condizioni generali di contratto) non risulta specificamente approvata per iscritto, come invece richiesto dall'art. 1341 c.c.
(cfr. Cass. 18680/2003, anche in ordine alla rilevabilità d'ufficio della questione).
3. Sul merito delle domande di parte attrice.
Le domande della attrice vanno rigettate per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Occorre premettere che la domanda di risoluzione formulata da parte attrice deve intendersi proposta ai sensi dell'art. 1453 c.c..
4 Induce infatti a questa conclusione il tenore dell'atto di citazione e della comunicazione di posta elettronica del 4.3.2019 da esso richiamata (doc. 3 del fascicolo di parte attrice).
In entrambi, infatti, non è rinvenibile alcun richiamo ad elementi costitutivi di fattispecie di risoluzione diverse da quella disciplinata, in via generale, dall'art. 1453
c.c..
Ciò comporta quindi che, ai fini dell'accoglimento della domanda di risoluzione, è necessario verificare anche la ricorrenza del requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c..
Sul punto, va allora ricordato (cfr. Cass. 5658/1995) che il requisito in questione integra una condizione dell'azione di risoluzione del contratto, e, pertanto, ove non sia
"in re ipsa", per l'attinenza dell'inadempimento stesso alle obbligazioni primarie ed essenziali del contratto, essa deve essere allegata e dimostrata dalla parte attrice, secondo il generale princopio posto dall'art. 2697 c.c..
Quanto poi ai relativi criteri di accertamento, occorre considerare che l'indagine circa la gravità della inadempienza deve tenere conto del valore, determinabile mediante il criterio di proporzionalità, della parte dell'obbligazione non adempiuta rispetto al tutto, nonché considerare se, per effetto dell'inadempimento, si sia verificata, ai danni della controparte, una sensibile alterazione dell'equilibrio contrattuale (cfr. fra le altre Cass. 15052/2018).
Così come, in caso di inadempienze reciproche, occorre pur sempre procedere ad un esame del comportamento complessivo delle parti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi e all'oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa del comportamento della controparte e della conseguente alterazione del sinallagma contrattuale (cfr. fra le altre
Cass. 13827/2019).
3.2. Sempre in tema di qualificazione delle domande, va poi esclusa la natura risarcitoria della domanda di condanna, nella parte in cui essa ha ad oggetto il “danno emergente” costituito da quanto corrisposto dalla attrice, a titolo di canoni mensili (per complessivi euro 20.000,00), fino alla data del 4.3.2019.
Quanto già pagato, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a titolo di corrispettivo, non costituisce infatti una perdita subita valutabile ai sensi dell'art. 1223
5 c.c., ma prestazioni già eseguite in esecuzione di un contratto di durata (di somministrazione), rispetto alle quali occorre quindi valutare se ed in che modo, alla luce del disposto dell'art. 1458 c.c., la risoluzione del contratto sia destinata ad incidere in termini di sopravvenuta caducazione della loro causa giustificatrice e, dunque, ai fini dell'eventuale qualificazione delle prestazioni stesse come indebito suscettibile di ripetizione.
Valutazione questa ai fini della quale occorre anche considerare che l'art. 1458
c.c., nella parte in cui prevede che l'effetto retroattivo della risoluzione del contratto per inadempimento non si estende, nel caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica, alle prestazioni già eseguite, esclude la possibilità di restituzione di queste ultime solo quando esse abbiano avuto piena efficacia satisfattiva delle ragioni del creditore. Con la conseguenza che, nei contratti con prestazioni corrispettive, la fattispecie così delineata dalla norma si realizza esclusivamente rispetto agli adempimenti la cui creazione soddisfi le reciproche ragioni creditorie in attuazione del nesso sinallagmatico, talché rispetto alle reciproche prestazioni eseguite, il rapporto debba intendersi esaurito senza alcun effetto restitutorio, per il già intervenuto riequilibrio delle situazioni reciproche delle parti in relazione alle prestazioni pregresse
(cfr. Cass. 7169/1995). Mentre, a fronte di prestazioni già eseguite in modo non proporzionale alle controprestazioni pattuite (e dunque in modo inesatto), occorre pur sempre, anche attraverso una restituzione parziale, che sia ristabilito l'equilibrio sinallagmatico tra prestazioni e controprestazioni (v. Cass. 9906/1998).
3.3. Poste queste premesse, nel caso in esame si deve innanzitutto escludere che parte attrice abbia specificamente allegato e provato la ricorrenza di elementi tali da far emergere la non scarsa importanza dell'inadempimento della convenuta.
E' infatti pacifico e comunque documentato (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) che il rapporto contrattuale abbia avuto esecuzione per oltre un anno e otto mesi – ossia dal 14.6.2017 al 4.3.2019 – e che lo stesso avesse la funzione di consentire alla attrice di “rivendere” i servizi di connessione ad una pluralità di soggetti terzi.
Parte attrice non ha peraltro allegato, ancor prima che provato, quanti siano stati complessivamente, nel periodo indicato, i soggetti terzi ai quali ha offerto il servizio di connessione messole a disposizione dalla convenuta.
In questo contesto, la prova documentale offerta dalla attrice fa peraltro emergere
6 una serie limitata di disservizi segnalati alla convenuta.
Le comunicazioni di posta elettronica richiamate da parte attrice (doc. 4 del fascicolo di parte) danno infatti evidenza di un primo evento (peraltro della durata di
53 minuti) in data 18.6.2018, di un secondo evento (assenza di linea) a cavallo fra il 27 ed il 28 dello stesso mese di giugno e, infine, di un ultimo più significativo evento fra l'8 ed l'11 febbraio 2019 (posto che nelle comunicazioni effettuate in quest'ultima data si lamenta la mancata soluzione del problema segnalato fin dall'8 febbraio).
Non si presentano inoltre particolarmente concludenti le risultanze della prova testimoniale.
Il testi ed , infatti, hanno sì riferito di disservizi lamentati, Tes_1 Tes_2 anche reiteratamente, da alcuni clienti (per l'esattezza cinque, ossia i clienti , Per_1
Per_
, e , ma non hanno saputo indicare in modo concorde Per_2 Per_4 Per_5
l'esatta collocazione temporale delle doglianze dei clienti (il teste , sul Tes_1 punto, ha dichiarato: “Mi sembra che il periodo fosse quello a cavallo fra il 2018 ed
2019”, il teste ha invece dichiarato: “Mi sembra che il periodo fosse fra il Tes_2
2017 ed il 2018”), né hanno indicato se dette comunicazioni siano state o meno inoltrate alla società convenuta, né le tempistiche entro cui i disservizi, una volta segnalati, siano stati risolti, né, soprattutto, quale fosse all'epoca delle predette segnalazioni la complessiva platea dei clienti della attrice che fruivano dei servizi messi a disposizione della convenuta.
In definitiva, dunque, il quadro probatorio così descritto non consente di apprezzare come i prospettati inadempimenti della convenuta – pur da ritenersi esistenti, non avendo la stessa dato prova dell'esatto adempimento – abbiano inciso sul sinallagma contrattuale e, dunque, se gli stessi ne abbiano comportato una significativa alterazione.
E ciò, peraltro, nell'ambito di un rapporto contrattuale in cui la attrice, già prima del mese di giugno 2018 (ossia prima dell'inizio dei disservizi lamentati), si era a sua volta resa ripetutamente inadempiente all'obbligazione di pagamento dei canoni via via maturati (v. piano di rientro e relative fatture, prodotti come doc. da 8 a 12 del fascicolo di parte convenuta, dal quale si evince, alla data dell'11.6.2018, avesse maturato un debito pari a complessivi euro 13.725,38).
3.4. Il difetto del requisito della non scarsa importanza dell'inadempimento
7 giustifica pertanto il rigetto della domanda di risoluzione.
3.5. Analoga sorte merita la domanda di ripetizione dei canoni già corrisposti.
Per le ragioni già esposte, parte attrice non ha infatti offerto elementi idonei ad individuare in che modo l'inadempimento della convenuta abbia complessivamente inciso sul rapporto contrattuale in essere fra le parti.
Motivo per cui non è possibile neanche verificare entro quale misura vi sia stata un'eventuale sproporzione fra le reciproche prestazioni e, dunque, quantificare la parte dei canoni già versati da ritenere indebita.
3.7. Anche la domanda di risarcimento danni deve essere rigettata.
3.8. Non vi è prova, in primo luogo, del lucro cessante costituito dal mancato versamento dei canoni da parte dei terzi clienti che, a seguito dei disservizi imputabili alla convenuta, avrebbero inviato disdetta per il contratto intercorso con la società attrice.
In linea generale, infatti, il danno da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi solo i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte. Di conseguenza, la liquidazione del danno da mancato guadagno richiede un rigoroso giudizio di probabilità - e non di mera possibilità - che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (v. Cass. 24632/2015).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto un documento nel quale figura un elenco di n. 162 disdette ricevute dai propri clienti (doc. 5 del fascicolo di parte attrice).
Come eccepito dalla convenuta, tuttavia, si tratta di un documento privo di valore probatorio, in quanto non è in grado di dimostrare il legame eziologico tra le predette disdette ed eventuali guasti della connessione.
Oltretutto, la prima pagina del documento appena menzionato fa anche riferimento a numerose disdette arrivate nel maggio 2018, ossia prima che si cominciassero a manifestare i problemi di connessione lamentati in questa sede.
8 Parte attrice ha poi versato in atti (v. docc. 7 e 8 allegati alla memoria istruttoria) delle comunicazioni in cui due clienti (tali e affermano di voler Parte_2 Per_6
recedere a causa della precarietà ed insufficienza della linea.
Neanche tale documentazione è tuttavia sufficiente ad offrire la prova del prospettato lucro cessante.
Anche a voler prescindere dalla circostanza che si tratta di documenti provenienti da terzi ed il cui contenuto non è stato confermato in sede testimoniale, si osserva infatti che parte attrice non ha allegato i contratti conclusi con i predetti terzi e non ha quindi consentito un preciso calcolo del danno subito.
Né questa prova può essere desunta dalle dichiarazioni rese dai due testimoni escussi, i quali non hanno offerto una chiara indicazione in merito all'ammontare dei canoni che i clienti si impegnavano a pagare alla società attrice.
Il teste afferma infatti che “i clienti pagavano per il servizio un canone Tes_1 annuo di €450,00, iva compresa”, mentre il teste afferma che i clienti Tes_2 pagavano “un canone annuo fra i 300 e i 500 euro, iva inclusa”, ossia un canone che contemplava “profili e costi diversi a seconda dei servizi richiesti.”
3.9. Altrettanto infondata è la pretesa della attrice di vedersi riconosciuta una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è infatti risarcibile – sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l'interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale
(altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell'art. 2059 c.c., giacché qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità
(in quanto il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost. impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità
9 della vita od alla felicità (così Cass. S.U. 26972/2008).
Sul punto, parte attrice si è tuttavia limitata a supportare la domanda risarcitoria con allegazioni di tenore del tutto generico (v. atto di citazione, pag. 3, ove si richiamato precedenti giurisprudenziali in tema di titolarità, da parte della persona giuridica, di diritti non patrimoniali, quali quelli all'onore, alla reputazione e all'identità personale), tali da non consentire di verificare il ricorrere, nel caso concreto, delle condizioni appena richiamate e, in particolare, di quella di cui alla lettera b).
3.10. Considerazioni analoghe valgono, infine, il merito alla parte della domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance.
Anche in relazione a tale voce di danno, infatti, la domanda è sorretta da allegazioni di tenore del tutto generico (mero richiamo all'affermazione di principio per cui la “perdita di chance configura un comportamento lesivo, trattandosi di una interferenza illecita sulla serie causale, che avrebbe condotto al conseguimento di un profitto di mercato”; v. atto di citazione, pag. 3 e 4), che non consentono in alcun modo di apprezzare se è quali concrete aspettative di conseguimento di risultati favorevoli siano state pregiudicate.
E ciò a maggior ragione ove si consideri che è la stessa parte attrice a dare atto, sempre nell'atto introduttivo del giudizio (v. ancora pag. 3), di essere società “in continua espansione, tanto che dal bilancio provvisorio del 2019 risulta un forte incremento dell'attività e, conseguentemente, degli utili rispetto all'anno 2018, malgrado le defaillances provocate dall'inadempienza della ”. CP_1
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, nel complessivo importo indicato nel dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (valore della causa determinato in base al petitum
e quindi rientrante nello scaglione da euro 52.000,00 ad euro 260.000,00; parametri medi per le fasi di studio, introduzione e decisione;
minimo per la fase istruttoria, in ragione della ridotta attività resasi necessaria nel corso della stessa).
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
10 1) rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 CP_1
2) condanna al rimborso, in favore di delle spese di Parte_1 CP_1
lite, che si liquidano in complessivi euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2025.
Il Giudice
(dott. Francesco Cina)
Provvedimento redatto con la collaborazione del ott. Francesco Ferla CP_2
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