CASS
Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2024, n. 11963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11963 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CO ZI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11963 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni guaribili in giorni ventuno. 2. Il CO ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Maximilian Molfettin, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, poiché la pronuncia impugnata non espliciterebbe le modalità con le quali ha compiuto le valutazioni delle prove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile poiché assolutamente generico in quanto non si confronta in alcuna misura, assumendolo "insufficiente", con l'ampio apparato argomentativo con il quale la decisione impugnata ha confermato la decisione di primo grado, sia vagliando l'attendibilità della persona offesa che i riscontri esterni alla versione dei fatti fornita dalla stessa, sia evidenziando le ragioni per cui era solo congetturale la prospettazione alternativa, nella ricostruzione dei fatti stessi, compiuta dalla difesa dell'imputato. Inoltre, la pronuncia della Corte territoriale ha dato conto delle circostanze per le quali non avrebbe potuto essere riconosciuta al CO l'esimente dell'aver agito per legittima difesa. Con tale complessiva motivazione l'unico motivo di ricorso non si confronta, dacché l'inammissibilità dello stesso perché privo della necessaria specificità in forza dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01. 2. Occorre nondimeno rilevare d'ufficio l'illegalità della pena della reclusione comminata al ricorrente. YI53,Infatti elze , come risulta dall'informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno, con pronuncia del 14 dicembre 2023, risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi sulla questione •..-mr.wenshie.muniiraM~ e i MITIF, nel senso che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (così già Sez. 5, n. esidente 12517 del 10/01/2023, Cirìnuina, Rv. 284375 - 01; Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante, WrzerreerrImmAIMMMEZt " -t-34" ). Ne deriva che, nella fattispecie per cui è processo, nella quale la parte civile ha subito lesioni guaribili in giorni ventuno, è illegale, poiché non rientrante nel ventaglio delle pene che possono essere comminate dal giudice di pace, la pena della reclusione alla quale è stato condannato il ricorrente. 3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della rideterminazione del trattamento sanzionatorio(ad—attra -sezione della Corte d'appello di Palermo. 4. Resta fermo che l'annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena i comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di PalermoL. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, LUCIA ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11963 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza indicata, la Corte d'Appello di Palermo confermava la sentenza di condanna del ricorrente alla pena di mesi sei di reclusione per il delitto di lesioni guaribili in giorni ventuno. 2. Il CO ha proposto ricorso per cassazione, con il difensore di fiducia, avv. Maximilian Molfettin, affidandosi ad un unico motivo con il quale lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione, poiché la pronuncia impugnata non espliciterebbe le modalità con le quali ha compiuto le valutazioni delle prove. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è inammissibile poiché assolutamente generico in quanto non si confronta in alcuna misura, assumendolo "insufficiente", con l'ampio apparato argomentativo con il quale la decisione impugnata ha confermato la decisione di primo grado, sia vagliando l'attendibilità della persona offesa che i riscontri esterni alla versione dei fatti fornita dalla stessa, sia evidenziando le ragioni per cui era solo congetturale la prospettazione alternativa, nella ricostruzione dei fatti stessi, compiuta dalla difesa dell'imputato. Inoltre, la pronuncia della Corte territoriale ha dato conto delle circostanze per le quali non avrebbe potuto essere riconosciuta al CO l'esimente dell'aver agito per legittima difesa. Con tale complessiva motivazione l'unico motivo di ricorso non si confronta, dacché l'inammissibilità dello stesso perché privo della necessaria specificità in forza dei principi espressi da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01. 2. Occorre nondimeno rilevare d'ufficio l'illegalità della pena della reclusione comminata al ricorrente. YI53,Infatti elze , come risulta dall'informazione provvisoria, le Sezioni Unite hanno, con pronuncia del 14 dicembre 2023, risolto il contrasto di giurisprudenza formatosi sulla questione •..-mr.wenshie.muniiraM~ e i MITIF, nel senso che, in tema di lesioni personali di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, divenute procedibili a querela per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sussiste la competenza per materia del giudice di pace, dovendo il mancato coordinamento di tale disposizione con quella di cui all'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, essere risolto attraverso l'interpretazione estensiva di tale ultima disposizione, conformemente alla volontà del legislatore riformatore di estendere la competenza della predetta autorità giudiziaria a tutti i casi di lesioni procedibili a querela (così già Sez. 5, n. esidente 12517 del 10/01/2023, Cirìnuina, Rv. 284375 - 01; Sez. 5, n. 41372 del 05/07/2023, Nunziante, WrzerreerrImmAIMMMEZt " -t-34" ). Ne deriva che, nella fattispecie per cui è processo, nella quale la parte civile ha subito lesioni guaribili in giorni ventuno, è illegale, poiché non rientrante nel ventaglio delle pene che possono essere comminate dal giudice di pace, la pena della reclusione alla quale è stato condannato il ricorrente. 3. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata al solo fine della rideterminazione del trattamento sanzionatorio(ad—attra -sezione della Corte d'appello di Palermo. 4. Resta fermo che l'annullamento con rinvio, in quanto disposto ai soli fini della rideterminazione della pena i comporta la definitività dell'accertamento del reato e della responsabilità dell'imputato, sicché la formazione del giudicato progressivo impedisce in sede di giudizio di rinvio di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, maturata successivamente alla sentenza di annullamento parziale (Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792 - 01; Sez. 3, n. 15101 del 11/03/2010, Romeo e altro, Rv. 246616 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di PalermoL. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2024 Il Consigliere Estensore