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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 06/08/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 350/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 350/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI MATTEO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MIRABILE SALVATORE, elettivamente domiciliata presso i difensori ATTRICE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAZZANTI SARA e Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MARCELLO VESCOVI, elettivamente domiciliato presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA PINOTTI Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore TERZI CHIAMATI
Responsabilità del subagente – accoglimento parziale
Polizze assicurative – obblighi informativi
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 2
2. Estinzione della domanda di ................................................................... 6 Controparte_1
3. Eccezione di estinzione formulata dai terzi chiamati ............................................................... 6
4. Inquadramento generale dell'azione. ...................................................................................... 7
5. Le polizze stipulate dopo il giorno 8/11/2017 ........................................................................ 10
6. Le polizze stipulate prima del giorno 8/11/2017 ................................................................... 14
7. Le spese di lite......................................................................................................................... 17
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato in data 07/03/2022, la società ha convenuto Controparte_1
in giudizio avanti il Giudice di Pace di AR SA LA A', esponendo che la stessa aveva stipulato il contratto di assicurazione n. 370183592 e che, alla scadenza del 12/06/2021,
l'assicurata non aveva versato il premio di euro 351,50: la convenuta era quindi citata al fine di ottenere il pagamento di detta somma.
Costituendosi, la ha spiegato di essere stata cliente dell'Agenzia Generali Italia s.p.a, Parte_1
AR AR e di essere affidata al subagente , al quale aveva richiesto Controparte_3
“prodotti 'tranquilli' a basso rischio, a capitale garantito, con uno stacco periodico di cedole e con la possibilità di disinvestimento in qualsiasi momento senza alcuna penale”. La convenuta ha dato conto di avere ricevuto la promessa “di tassi d'interesse e/o cedole considerevoli” e di avere investito “somme importanti sia nel suo interesse che nell'interesse del compagno Per_1
in alcune polizze, tra cui quella indicata in atto di citazione (Doc.2)”. Ha quindi
[...]
prodotto copie di assegni che assume consegnati a fini di investimento a , il quale le CP_3
avrebbe poi comunicato che, essendo lei diventata un'importante cliente dell'agenzia, avrebbe ricevuto in omaggio per sé stessa e per il alcune polizze. Per_1
Assume che, nonostante alcuni accrediti effettuati a richiesta, quando l' Controparte_4
le aveva comunicato l'interruzione del rapporto col subagente, aveva appreso “con
[...]
grande stupore che il suo piano di investimenti e l'ammontare del capitale in quel momento investito erano completamente differenti rispetto a quelli che credeva di avere”, che vi erano polizze da lei non attivate e che era stato utilizzato un indirizzo per le comunicazioni a lei non in uso. Aveva quindi formalizzato denuncia-querela nei confronti sia del subagente che della e disdetto tutte le polizze, compresa quella in citazione. La Controparte_4
aveva quindi chiesto, previo accertamento “che il valore della domanda Parte_1
riconvenzionale promossa è indeterminabile o comunque di valore superiore agli euro 5.000,00, accertare che la domanda riconvenzionale è strettamente connessa con quella principale e, per
l'effetto, dichiarare la propria incompetenza a decidere sull'intera vicenda, rimettendo la causa al Tribunale di AR”.
2 Con ordinanza messa in data 12/12/2022, il Giudice di Pace di ha così provveduto: “vista CP_4
la domanda riconvenzionale dedotta dalla convenuta, che eccede la competenza per valore di questo giudice in favore del Tribunale di AR;
viste le istanze delle parti;
visto l'art.36 c.p.c.” rimetteva “la causa innanzi al Tribunale di AR, competente per valore, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento”.
La IGnora ha riassunto il giudizio nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
La , è rimasta contumace, mentre si è costituito in giudizio Controparte_1 CP_2
, in qualità di Agente Generale di - Agenzia di
[...] Controparte_1 CP_4 CP_4
La difesa di ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa ex art. 164 Controparte_2
comma 4 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e in subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, di essere manlevato da
. Controparte_3
Con ordinanza del 30/6/2023, è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 163, comma terzo, numeri 3 e 4 c.p.c. ed assegnato a Parte_1
termine perentorio fino al 26/07/2023 per integrare adeguatamente la domanda;
[...]
è stato autorizzato a notificare la comparsa di costituzione – contenente Controparte_2
riconvenzionale trasversale – a , convenuto non costituito. Controparte_3
In data 26/07/2023, parte attrice ha depositato una memoria integrativa sulle seguenti questioni: Sulle somme consegnate e le relative circostanze e modalità di consegna;
Sulle polizze intestate alla IG.ra ; Sulle somme anticipate alla IG.ra ; Parte_1 Parte_1
Sulla quantificazione del danno o sui criteri della stessa.
Nella comparsa di risposta integrativa, il chiamato ha richiesto, stante la Controparte_2
nullità e l'effetto sanante ex nunc dell'integrazione, in via pregiudiziale, accertata la mancata tempestiva riassunzione del giudizio, di dichiarare l'estinzione del presente procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
A seguito della notifica della comparsa di costituzione integrativa di in data Controparte_2
22/11/2023 si è costituito , rimesso poi in termini per l'irregolarità della notifica. Controparte_3
3 La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati e l'interrogatorio formale e prova per testi e, tentata la conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono, dovendo dichiararsi inammissibili le deduzioni di parte attrice, contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. deputate alla sola precisazione delle conclusioni.
Per SA LA A': “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che la polizza oggetto di causa veniva fatta sottoscrivere alla IG.ra dal subagente con false promesse e con una condotta Parte_1 Controparte_3
truffaldina e, conseguentemente, dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto, oltre che accertare e dichiarare che per tale fatto sussiste una responsabilità diretta e/o indiretta in capo
a “ e, per l'effetto, respingere in toto tutte le richieste avanzate da Controparte_1
“ in quanto infondate in fatto e diritto. - condannare ex art.96 c.p.c. per Controparte_1
l'importo che sarà ritenuto di giustizia “ per aver costretto la IG.ra Controparte_1 Pt_1
a difendersi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di e per poi rimanere contumace
[...] CP_4
nella presente causa in riassunzione. -In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate da “ per regolarità nella documentazione di polizza Controparte_1
e per mancato riconoscimento in capo a “ di alcuna responsabilità in Controparte_1
merito alle vicende riguardanti la IG.ra accertare e dichiarare la responsabilità in Parte_1
capo al subagente per aver fatto sottoscrivere alla IG.ra la polizza Controparte_3 Parte_1
oggetto di causa con false promesse e con una condotta truffaldina ed in capo all'”
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_4
per non aver diligentemente vigilato sull'operato del proprio subagente e, Controparte_2
per l'effetto, condannare entrambi in via solidale o solamente chi tra i due risulterà responsabile
a rifondere alla IG.ra tutti gli importi che la stessa sarà condannata a Parte_1
pagare in favore di “ in virtù dell'eventuale accoglimento della domanda Controparte_1
principale. -In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la responsabilità in capo al subagente
per aver fatto sottoscrivere alla IG.ra la polizza oggetto di causa con Controparte_3 Parte_1
false promesse e con una condotta truffaldina ed in capo all'” Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. e alla
[...] Controparte_2
società “ in persona del suo legale rappresentante pro tempore per non Controparte_1
4 aver diligentemente vigilato sull'operato del proprio subagente e, per l'effetto, condannare la società “ ” in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'” Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il IG. Controparte_4
in via solidale tra loro o solamente chi tra i tre predetti soggetti risulterà Controparte_3
responsabile a risarcire alla IG.ra tutti i danni economici dalla stessa subiti Parte_1
sia a titolo di lucro cessante che di danno emergente, nella quantificazione che emergerà in corso di causa o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ponendo in compensazione quanto riconosciuto in favore della IG.ra con quanto eventualmente riconosciuto alla società Parte_1
“ . Con vittoria di spese e compensi all'avvocato determinati ai sensi del Controparte_1
D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
IVA e successive spese occorrende. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla IG.ra sia in termini di danno Parte_1
emergente che di lucro cessante”.
Per “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale: - RIGETTARE tutte le domande proposte da nei confronti di;
- RIGETTARE comunque tutte le Parte_1 Controparte_2
domande da chiunque proposte nel presente giudizio nei confronti di;
in via Controparte_2
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte
contro
- CONTENERE il risarcimento dovuto entro il limite delle Controparte_2
conseguenze economiche immediate e dirette della condotta addebitata a , alla Controparte_3
stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria e con esclusione di ogni maggior domanda;
per tale ipotesi subordinata, - CONDANNARE a tenere manlevato ed Controparte_3
indenne da ogni esborso cui lo stesso fosse tenuto in dipendenza dei fatti Controparte_2
per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza;
con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio ed accessori di legge da porsi a carico di chi ha ragione”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Controparte_3
in via pregiudiziale: accertata la non tempestiva riassunzione del giudizio per le ragioni di cui in narrativa, DICHIARARSI l'estinzione della presente causa ai sensi dell'art. 307 cpc;
- in via preliminare: per i motivi di cui in premessa, ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'attuale
5 giudizio in attesa di definizione di quello penale, domanda, da considerarsi inammissibile difettando dei requisiti di cui all'art. 295 cpc;
- nel merito: rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, le domande attoree svolte ed addotte nei confronti del terzo chiamato
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che contrarie al reale andamento degli CP_3
eventi, conseguentemente, condannarsi ex art.96 cpc parte attrice al risarcimento danni per lite temeraria, la cui liquidazione è lasciata alla prudente valutazione del giudicante;
- in ogni caso: anche ai sensi dell'art. 96 cpc, con vittoria di spese e competenze di causa, per la cui quantificazione ci si rimanda alla prudente valutazione dell'Ill.mo Giudice adito;
- in via istruttoria: riservata ogni successiva occorrenda nei limiti di legge e nei termini processuali assegnandi, con ammissione a prova diretta e contraria su tutti i capitoli cui controparte dovesse venire ammessa”.
La domanda attorea merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
2. Estinzione della domanda di Controparte_1
Come accennato, la società aveva agito davanti al Giudice di Pace di Controparte_1 CP_4
per sentire condannare al pagamento del premio relativo al contratto di Parte_1
assicurazione n. 370183592, pari ad euro 351,50.
A seguito della declaratoria di incompetenza, la non ha riassunto il giudizio Controparte_1
né si è costituita nel presente – riassunto dalla originaria convenuta – per Parte_1
proporre la propria domanda, che deve quindi dichiararsi estinta.
3. Eccezione di estinzione formulata dai terzi chiamati
Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da e all'eccezione di Parte_1
estinzione sollevata dalla difesa di e di , quale conseguenza Controparte_2 Controparte_3
della nullità della comparsa di riassunzione (nullità sanata solo con effetto ex nunc dalla memoria integrativa), occorre rilevare quanto segue.
La Suprema Corte ha chiarito che quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della
6 continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione (Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 20068 del 30/07/2018).
Occorre quindi verificare se la riassunzione “risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice ad quem
e sia evitata l'estinzione” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 11498 del 12/05/2010).
Come è noto, in caso di tralatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa (o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c.) da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine di legge (assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza).
Deve quindi ritenersi che, ai fini della translatio iudicii e dei suoi effetti conservativi, ciò che assume rilievo è che l'impulso per la riassunzione avvenga con atto avente determinati requisiti formali (art. 125 disp. att. c.p.c.) e, soprattutto, che esso sia notificato tempestivamente alla controparte.
L'atto in riassunzione notificato da a presenta i requisiti Parte_1 Controparte_1
formali prescritti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. ed è stato notificato tempestivamente, anche ai soggetti chiamati in causa, essendo irrilevante ai fini dell'estinzione il mancato perfezionamento della notifica a : l'atto consente l'identificazione della causa riassunta, le ragioni Controparte_3
della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione, la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. La sanatoria (ex nunc) della nullità della domanda riconvenzionale deve ritenersi quindi avvenuta quindi nell'ambito di un processo già tempestivamente riassunto.
La domanda riconvenzionale, proposta da davanti al Giudice di Pace, deve Parte_1
ritenersi quindi efficacemente riassunta.
4. Inquadramento generale dell'azione.
È incontestato che abbia sottoscritto con l'agenzia di Parte_1 CP_1 CP_1
diciassette polizze, di cui la difesa di ha prodotto, per Controparte_2 Controparte_2
ognuna, il contratto ai documenti che si indicano nell'elenco che segue e coincidenti con quelle
7 indicate anche al doc. 18 di parte attrice ed elencate anche alle pagg. 7/8 dell'atto di citazione integrativo:
1. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31483993 (doc. 1 ) con decorrenza 8/06/2017;
2. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31485833 (doc. 2) con decorrenza 12/06/2017;
3. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31498224 (doc. 3) con decorrenza 27/06/2017;
4. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31513207 (doc. 4) con decorrenza 18/07/2017;
5. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31513196 (doc. 5); con decorrenza 18/07/2017;
6. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 081018470 (doc. 6) con decorrenza 8/11/2017;
7. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31539455 (doc. 7, 7-bis) con decorrenza 18/09/2017;
8. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 081018459 (doc. 8, 8-bis) con decorrenza 8/11/2017;
9. Polizza “Genera Valore” n. 31579987 (doc. 9, 9-bis) con decorrenza 16/11/2017
10. Polizza “Genera Valore” n. 31579297 (doc. 10,10-bis) con decorrenza 16/11/2017;
11. Polizza “Valore Futuro” n. 81320194 (doc. 11) con decorrenza 21/06/2019;
12. Polizza RCA n. 285075592 per l'autovettura Porsche 911 tg. FK909ZE (doc. 12,12 bis);
13. Polizza RCA n. 285075592 per l'autovettura Suzuki AL tg. FW419AP (doc. 13,13 bis)
14. Polizza RCA n. 285075847 per veicolo da diporto targato RA4612/D (doc. 14,14 bis);
15. Polizza RCA n. 285075960 per Mercedes200C Coupé targata BOF77077 (doc. 15,15bis);
16. Polizza malattia “ Alta Protezione” n. 370183615 (doc. 16 ,16bis); Controparte_5
17. Polizza “Generali Sei In Sicurezza” n. 370183592 (doc. 17, 17-bis);
Nel proprio atto di citazione, deduce una responsabilità da fatto illecito, Parte_1
sostanzialmente deducendo di essere stata vittima di artifizi e raggiri da parte di , Controparte_3
il quale l'avrebbe indotta a sottoscrivere polizze mai richieste o comunque di contenuto diverso da quello voluto e concordato.
Orbene, di nessun rilievo, rispetto ai fatti dedotti in giudizio sono le polizze di cui ai numeri da
12 a 14, trattandosi di prodotti che assicurano la responsabilità civile per la circolazione di veicoli e non prodotti di investimento, in assenza di contestazioni specifiche circa la volontà di sottoscrivere dette polizze e della proprietà dei veicoli in questione.
Anche quanto alle polizze malattia (docc. 16 e 17), posta la completezza del compendio documentale prodotto, non vi sono doglianze specifiche di parte attrice circa questa tipologia di
8 prodotto che presenta caratteristiche proprie rispetto agli altri prodotti di investimento, di cui ampiamente si dà atto nelle condizioni di cui ai docc. 16 bis e 17 bis che ha Parte_1
dichiarato di aver ricevuto, sottoscrivendo dichiarazione apposita allegata ai contratti.
Relativamente a queste polizze, l'attrice ammette di averle richieste (pag. 10 atto di citazione integrativo) e si è limitata a dedurre di essersi accorta “solo successivamente all'allontanamento del subagente che le stesse presentavano delle caratteristiche, come ad esempio il carattere poliennale, mai volute e/o richieste”: tale circostanza è del tutto generica e non è provata. non deduce che le ha falsamente rappresentato le condizioni Parte_1 Controparte_3
delle polizze o fatto firmare documenti incompleti, ma di essersi lei accorta, successivamente, che quei contratti non corrispondevano a quelli che intendeva stipulare.
Come accennato, parte attrice deduce una responsabilità di tipo extracontrattuale.
Occorre sul punto premettere che – posto quanto si dirà nel prosieguo circa la prova in questo giudizio degli artifizi e raggiri contestati a in sede penale ed in assenza di ipotesi Controparte_3
di sospensione – i fatti dedotti e provati in giudizio richiedono un preventivo inquadramento sotto il profilo civilistico.
Sostanzialmente, deduce di aver rappresentato a di essere Parte_1 Controparte_3
interessata esclusivamente a prodotti di natura finanziaria di breve durata e a basso rischio, che in ogni caso garantissero la restituzione integrale del capitale in tempi rapidi e senza penalità, essendo stata indotta a sottoscrivere le seguenti polizze assicurative, di natura e contenuto non corrispondenti alle caratteristiche dell'investimento richiesto, in particolare trattandosi di polizze di durata pari a 10/15 anni.
La condotta illecita attribuita a si interseca con gli obblighi di correttezza e Controparte_3
diligenza con riguardo ai prodotti di investimento che, oltre a derivare dalla disciplina generale di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., si desumono anche dalla normativa di settore (in particolare l'art. 119-ter Cod. Ass. Priv.), che prevede una serie di obblighi di trasparenza e adeguatezza in capo all'assicuratore, disponendo che “1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed eIGenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;
e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul
9 prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le eIGenze assicurative del contraente”.
LA documentazione prodotta, risulta come abbia compilato e sottoscritto Parte_1
(doc. 18 fasc. il questionario relativo al profilo cliente – ossia quello di cui Controparte_2
alla lettera a) della norma citata – solo in data 8/11/2017.
Nel questionario, di cui non ha contestato la sottoscrizione, la stessa dava Parte_1
espressamente atto del fatto di ricercare investimenti di un valore superiore a 15.000,00 con un profilo dinamico: nel rispetto della prescrizione di utilizzare un linguaggio comprensibile si chiarisce che, barrando tale casella, il contraente dichiara “Profilo dinamico: sono disposto ad accettare anche elevate perdite del valore del mio investimento in ottica di puntare a massimizzare la redditività”.
Dunque, a decorrere dal giorno 8/11/2017, il documento citato costituisce un elemento di segno contraria rispetto al fatto costitutivo della pretesa attorea, ossia la richiesta di prodotti di investimento di breve durata e a basso rischio.
A fronte della produzione del documento in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di non ha negato espressamente di avere Controparte_2 Parte_1
compilato detto questionario, che dà conto infatti di indagini preliminari dalle quali desumere le condizioni economiche del cliente, la sua propensione al rischio e il suo obbiettivo di investimento, nella specie a lungo termine.
Vanno dunque compiute valutazioni diverse circa le polizze successive o antecedenti a tale documento.
5. Le polizze stipulate dopo il giorno 8/11/2017
Dunque, quanto all'epoca successiva al novembre 2017 la tesi attorea secondo la quale le polizze sottoscritte sarebbero inadeguate in quanto contrastanti con la volontà di mantenere “la titolarità di un capitale unico a cui poter attingere in caso di necessità” (cfr. interrogatorio formale reso il 02/10/2024) non appare dimostrata.
Relativamente dunque alle polizze (quelle ai docc. 6, 8, 9, 10, 11), sottoscritte dopo l'acquisizione del questionario – non avendo parte attrice contestato la sottoscrizione del doc.
10 18, da cui si evince che la stessa ricercava investimenti a lungo termine e a rischio elevato – va esclusa la prova della circostanza che abbia, al fine di truffare la cliente, Controparte_3
formulato proposte contrattuali non coerenti con le richieste, non avendo l'attrice in alcun modo allegato, e tanto meno dimostrato, né la mancata sottoscrizione del documento né quando ed in che modo avesse rappresentato a una volontà contrastante con Controparte_3
quel documento.
Come già detto, la documentazione di relativa a ciascun prodotto assicurativo – ossia quella di cui alla lett. b) del citato art. 119-ter Cod. Ass. Priv. – appare completa, non avendo Parte_1
contestato di aver sottoscritto i vari contratti, in cui si dava espressamente atto della
[...]
ricezione anche dell'informativa contrattuale, prodotta ed invero risultata effettivamente adeguata a ciascun contratto. Per le polizze da 6 e 8, il corredo informativo è unico ed è prodotto al doc. 1 bis di mentre per le polizze da 9 a 11 il documento Controparte_2
informativo è prodotto al doc. 9 bis. Per le polizze 8 e 9 sono prodotte anche le conferme di riscatto inoltre alcune polizze poi (la 8, 9, 10) risultano sottoscritte da (marito Persona_1
di e a questa cedute: anche la documentazione relativa a questa operazione Parte_1
è prodotta in atti.
Esaminando tutta la documentazione prodotta, deve ritenersi che – quanto meno dal mese di novembre 2017 – l'agenzia di per mezzo del subagente CP_1 Controparte_2 [...]
, oltre ad avere agito senza violare gli obblighi di diligenza sotto il profilo CP_3
dell'inquadramento del profilo di rischio della cliente, abbia anche garantito la corretta informazione e sottoscrizione delle polizze.
In punto di fatto, deduce che – pur avendo firmato i citati documenti Parte_1
apparentemente completi – in realtà non la informava correttamente del Controparte_3
contenuto degli stessi, sottoponendole solo la parte relativa alle firme, mentre riceveva gli assegni che gli venivano consegnati allo scopo di investire le somme.
Posto che gli atti del procedimento penale (prodotti solo parzialmente) e del procedimento sanzionatorio davanti all'IVASS non consentono di trarre informazioni specifiche con riguardo alla posizione specifica di quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare la prassi Parte_1
11 allegata, ossia che le proprie non disconosciute sottoscrizioni, presenti sulle polizze stipulate dopo l'8/11/2017, siano state apposte in condizioni di non effettiva lettura degli atti.
Dall'esame dei documenti si desume quanto segue.
Le polizze ai doc. 6, 9 e 11 (Polizza “Valore Futuro Plan” n. 081018470; Controparte_2
Polizza “Genera Valore” n. 31579987) sono sottoscritte la prima in forma digitale e le altre in forma cartacea e la contraente appone firme sia sul contratto che sui moduli Parte_1
privacy.
Le polizze al doc. 8 e 10 (“Valore Futuro Plan” n. 081018459 ) sono sottoscritte da Per_1
e vi è poi allegata modulistica di cessione, sottoscritta anche da la
[...] Parte_1
quale firma anche modulo di adeguata verifica e consensi legge privacy;
inoltre, vi sono allegati anche fogli manoscritti recanti le firme in calce dell'attrice e del compagno: la sottoscrizione e la firma di documenti scritti a mano (si veda ad es. doc. 8) appare in contrasto con la dinamica descritta dalla ed incentrata su una sottoscrizione frettolosa di documenti Parte_1
neppure letti.
Ancora, appare IGnificativa la circostanza che molte firme sono apposte su documenti il cui oggetto è riportato nella stessa pagina e quindi particolarmente evidente, in assenza di prova della circostanza che – per esempio – raccogliesse firme su fogli in bianco, Controparte_3
piegati o comunque senza rendere visibile l'oggetto.
Deve inoltre rilevarsi che in alcuni documenti (per es. il doc. 9), risulta aver Parte_1
apposto la firma proprio nel medesimo foglio in cui risultava simulata la durata quindicinale del rapporto, per cui una lettrice un minimo avveduta avrebbe potuto evincere anche il dato della durata, che è coerente con la profilazione della cliente, ma che è da quest'ultima contestato in quanto l'avrebbe raggirata facendole sottoscrivere investimenti di lunga durata. Controparte_3
Nelle varie polizze, tale “Progetto esemplificativo personalizzato” riporta anche i dati sul riscatto: si veda per es. il doc. 9 ove si legge “l'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato non è garantito” (pag. 19). Dunque, in assenza dell'articolazione, da parte della difesa di parte attrice, di una prova orale avente ad oggetto le modalità attraverso le quali ha acquisito Controparte_3
le sottoscrizioni sulle polizze di cui ai docc. 6, 8, 9, 10, 11, deve ritenersi inverosimile che il
12 soggetto contraente sottoscriva, apponendovi più firme, polizze assicurative, senza esaminarne il contenuto e consegnando al soggetto che gliele sottoponeva assegni per somme ingenti.
Tanto più che ha confermato di aver lavorato per decenni nel settore Parte_1
bancario per cui – al di là delle mansioni specifiche – deve ritenersi soggetto in grado di percepire la portata di impegni contrattualmente assunti sulla base della documentazione che di volta in volta le veniva consegnata: la consegna del set documentale è confermata per tutti i contratti e, anche sul punto, la difesa di parte attrice non ha contestato la circostanza.
Ammesso dunque che sottoscrivesse – come allega in citazione – “tutta la Parte_1
suddetta modulistica esclusivamente in virtù del rapporto di piena fiducia che si era venuto a creare con il subagente e delle promesse da quest'ultimo avanzate e certa, Controparte_3
quindi, della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto indicato nella documentazione” e trascurando l'evidente negligenza insita in tale condotta, non può trascurarsi che la stessa aveva poi a disposizione i documenti, che avrebbe potuto anche leggere dopo la sottoscrizione ed esercitare lo ius poenitendi, previsto a vantaggio del consumatore.
Sempre restando sulla condotta di successiva alla stipula dei contratti, Parte_1
assumono rilievo le risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa.
La teste – dipendente dell'agenzia AR AR di con Testimone_1 Controparte_2
mansioni di segreteria – ha spiegato che riceveva la proposta di emissione di polizza da già compilata in tutti i campi e sottoscritta dalla cliente in cartaceo o, poi, in digitale. CP_3
A questo punto, provvedeva ad effettuare il controllo sui dati e le firme e a registrare l'operazione sul gestionale e “in tutti i casi in cui venivano stipulate nuove polizze, dopo la registrazione io chiamavo il cliente presentandomi come servizio di assistenza clienti dell'agenzia, complimentandomi per la scelta di dare fiducia alla compagnia e riassumendo al cliente le caratteristiche della polizza, ribadendo l'importo, la durata e la durata minima dei pagamenti in caso di polizza ricorrente".
Il controllo avveniva a campione, ma la teste ha confermato che il 13.05.2019 ha contattato telefonicamente la IG.ra riepilogandole tutta la posizione assicurativa, che la cliente le Parte_1
confermava di avere chiara (sul punto ha prodotto anche copia dell'agenda Controparte_2
della teste da cui risulta una chiamata del 13 maggio 2019 con indicazione " Persona_2
13 ore 13.47", il num. di telefono e le parole "tutto chiaro". La teste ha dichiarato “ritengo che, avendo io annotato le parole "tutto chiaro", il contenuto della telefonata avesse ad oggetto anche un riepilogo di tutte le polizze accese a nome ". Per_2
Trattasi di elementi puramente indiziari, anche alla luce del ricordo della teste senz'altro inciso dal tempo trascorso, ma che confermano il dato che, quand'anche fosse provata (e non lo è) una certa superficialità in fase di stipula delle polizze, senza dubbio era nelle Parte_1
condizioni, anche in ragione del supporto clienti offerto dall'Agenzia, di monitorare la sua posizione.
Di scarso rilievo è anche la questione dell'indirizzo mail. Nell'atto di citazione, si assume che tutte le comunicazioni a lei indirizzate inerenti le proprie polizze venivano spedite su una casella mail ( ) da lei inutilizzata e che mai aveva indicato al subagente Email_1
come casella su cui recapitare la corrispondenza essendo invece l'indirizzo comunicato all'agenzia il seguente: Email_2
Orbene, la sola polizza sottoscritta digitalmente da ( , doc. 6 Parte_1 C.F._4
perché quella al doc. 8, pure digitale, è in prima battuta sottoscritta da ) riporta Per_1
l'indirizzo mail che risulta certificato con il profilo utente e la cui validità è Email_3
confermata dall'attrice. L'unica polizza ove risulta indicato l'indirizzo che Parte_1
assume errato è “Valore Futuro” n. 81320194 (doc. 11) con decorrenza 21/06/2019, ma la difesa di ha prodotto al doc. 19 una certificazione con profilo cliente n. 007 Controparte_2
del 10.05.2019 in cui la cliente indica proprio questo indirizzo mail.
Vi è infine il doc. 6 prodotto da : trattasi di un documento, datato settembre Controparte_3
2020 e sottoscritto dall'attrice, in cui vengono elencate tutte le polizze intestate a Parte_1
, include quelle oggetto del presente paragrafo. Le sottoscrizioni, in calce a tutte le
[...]
pagine del documento, non sono state tempestivamente riconosciute, così che devono ritenersi giudizialmente accertate, traendosi dal documento la conferma che l'attrice fosse consapevole del numero e della natura delle polizze che aveva in essere.
6. Le polizze stipulate prima del giorno 8/11/2017
Con riferimento alle polizze stipulate anteriormente all' 8/11/2017 (docc. 1-5, 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di , non essendovi prova dell'acquisizione, da Controparte_2
14 parte di , di un questionario di valutazione del rischio, deve ritenersi che i diversi Controparte_3
documenti raccolti (in primis le sanzioni IVASS e gli accertamenti penali anche relativi ad altri clienti) inducono a ritenere provato che il modus operandi di fosse quello di Controparte_3
proporre a tutti i clienti investimenti di lunga durata e con profili di rischio elevato, più redditizi per lui, senza il preventivo e obbligatorio vaglio in ordine al rischio.
Anteriormente al giorno 8/11/2017, non risulta provato che avesse effettuato Controparte_3
alcuna valutazione in ordine al profilo di rischio di violando l'obbligo di Parte_1
diligenza in capo all'assicuratore e ponendo in essere una condotta illecita in quanto inserita in un contesto generale di tenuta della clientela.
Con riguardo a questa fase, né ma nemmeno la rimasta Controparte_3 Controparte_1
contumace e hanno documentato di avere assolto agli obblighi contrattuali Controparte_2
dell'intermediario assicurativo, ossia quelli di informazione, assistenza e collaborazione con il cliente, al fine di garantire a quest'ultimo la scelta di un prodotto adeguato alle proprie eIGenze, con il risultato di indurre l'attrice a sottoscrivere sei polizze, di cui non è provata la corrispondenza con le caratteristiche richieste dalla cliente, che non risultano essere state verificate.
Non vi è stata – per queste sei polizze stipulate da giugno a settembre 2017 - la necessaria acquisizione dalla contraente di ogni informazione utile a identificare le richieste ed eIGenze della stessa, al fine di valutare l'adeguatezza delle varie polizze offerte.
Per quanto la documentazione inerente la sottoscrizione sia completa, non v'è prova che la proposta contrattuale sia avvenuta all'esito di una completa profilazione di e Parte_1
del suo profilo di rischio.
Relativamente a tali polizze, si deve quindi ritenere che per mezzo del Controparte_1
subagente dell'agenzia AR AR di IA Bechicchi, debba essere Controparte_3
chiamata a rispondere dei danni patiti da Parte_1
Con riguardo alla quantificazione dei danni deve rilevarsi che polizza “Valore Futuro Plan” n.
31485833 e la polizza “Valore Futuro Plan” n. 31513196 (docc. 2 e 5 memoria CP_2
sono state la prima parzialmente e la seconda totalmente riscattata.
[...]
15 Come risulta dal doc. 36 di parte attrice, quanto alla polizza 31513196, l'importo del riscatto è stato superiore al capitale investito e dunque nessun danno può essere riconosciuto come peraltro sostanzialmente conferma la consulenza di parte attrice a firma del dott. Per_3
(cfr. punto 10).
Quanto alla polizza n. 31485833, a fronte di un capitale versato di euro 109.010,00 e di un riscatto parziale di euro 72.356,62, il valore di riscatto risulta pari a 38.169,55 per cui nessuna perdita può riconoscersi in capo a Parte_1
In linea generale – a fronte della circostanza che le polizze sono ancora in essere e la contraente ha ritenuto di non esercitare il recesso anticipato – deve osservarsi che non può includersi nel danno emergente il capitale investito, come erroneamente fa il consulente tecnico di parte, dal momento che tali somme restano nella titolarità dell'attrice.
Il danno emergente deve quindi calcolarsi, come correttamente fa la Guardia di FI (cfr. doc. 36 di parte attrice), nella differenza tra il capitale investito e il valore di riscatto della polizza, indicato nella tabella e peraltro in linea con quello calcolato dal consulente tecnico di parte su questo punto.
Si perviene – sommando i valori relativi alle polizze per cui si accerta la responsabilità e il danno
“Valore Futuro Plan” n. 31483993, “Valore Futuro Plan” n. 31498224, “Valore Futuro Plan” n.
31513207, “Valore Futuro Plan” n. 31539455 – alla somma di euro 10.747,59.
Non vi è invece alcuna specifica allegazione in termini di lucro cessante, risultando superflua l'ammissione della c.t.u. richiesta: il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento – riconducibile alla categoria del lucro cessante – deve essere provato in giudizio dal creditore. Quest'ultimo è tenuto a dimostrare, quand'anche mediante presunzioni, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova mediante non solo allegazione specifica della tipologia di danno patrimoniale di cui il danneggiato chiede il risarcimento, ma anche mediante deduzione e prova
16 in giudizio degli elementi di fatto, da cui desumere l'esistenza, sia pure in termini di elevata probabilità, ed a cui fare riferimento per la relativa liquidazione equitativa (Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 18363 del 26/07/2017; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36554 del 14/12/2022).
In giudizio, risulta genericamente dedotta una generica intenzione di di Parte_1
investire i propri risparmi, avendo lo stesso consegnato a tal fine delle somme di denaro a
[...]
; tuttavia l'attrice non ha fornito alcuna allegazione e prova – neppure indiziaria – CP_3
degli elementi necessari a consentire una quantificazione del lucro cessante.
Parte attrice ha espressamente escluso dalla domanda il danno non patrimoniale.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Pertanto, l'importo di euro 10747,59, liquidato all'attualità, va devalutato al 2017 e successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 11.888,55.
Dei danni patiti da rispondono e l'agente Parte_1 Controparte_1 CP_2
La teste ha confermato che inviava tutte le polizze
[...] Tes_1 Controparte_3
sottoscritte all'agente che, quindi, avrebbe dovuto verificare la presenza della documentazione inerente la profilazione e la verifica dell'adeguatezza del rischio.
Proprio in virtù del riconoscimento della condotta sotto il profilo del non corretto adempimento degli obblighi informativi, va respinta la domanda di manleva proposta da Controparte_2
nei confronti di , dovendosi ritenere il danno cagionato anche dalla sua condotta Controparte_3
di omessa verifica della completa e adeguata profilazione della cliente.
7. Le spese di lite
Quanto a parte attrice, òe spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n.
55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta
17 e dello scaglione di riferimento (sul valore accertato) con riferimento alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, escludendosi la fase decisoria, in ragione della mancata ingiustificata accettazione della proposta conciliativa, di importo superiore (il doc. 34 citato da parte attrice per motivare il rifiuto non riporta alcuna quantificazione).
Tra le altre parti le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Le domande ex art. 96 c.p.c. vanno rigettate, difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in Parte_1
riassunzione del giudizio R.G. 1780/2022 del Giudice di Pace di , nei confronti di CP_4
con la chiamata in causa di e ogni Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara l'estinzione con riguardo alla domanda proposta da davanti Controparte_1
al Giudice di Pace;
b) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, , e Controparte_3 Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.888,55 Controparte_2
(già devalutata e rivalutata come in motivazione, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati), oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
c) rigetta le restanti domande proposte da tutte le parti;
d) dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, , e Controparte_3 Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 Parte_1
liquida in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 3.376,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
e) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
AR, 05/08/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 350/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LODI MATTEO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. MIRABILE SALVATORE, elettivamente domiciliata presso i difensori ATTRICE contro
(C.F. ), non costituita Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CAZZANTI SARA e Controparte_2 C.F._2 dell'avv. MARCELLO VESCOVI, elettivamente domiciliato presso i difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA PINOTTI Controparte_3 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il difensore TERZI CHIAMATI
Responsabilità del subagente – accoglimento parziale
Polizze assicurative – obblighi informativi
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni .............................. 2
2. Estinzione della domanda di ................................................................... 6 Controparte_1
3. Eccezione di estinzione formulata dai terzi chiamati ............................................................... 6
4. Inquadramento generale dell'azione. ...................................................................................... 7
5. Le polizze stipulate dopo il giorno 8/11/2017 ........................................................................ 10
6. Le polizze stipulate prima del giorno 8/11/2017 ................................................................... 14
7. Le spese di lite......................................................................................................................... 17
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Posizioni delle parti, sintesi dello svolgimento del processo e conclusioni
Con atto di citazione notificato in data 07/03/2022, la società ha convenuto Controparte_1
in giudizio avanti il Giudice di Pace di AR SA LA A', esponendo che la stessa aveva stipulato il contratto di assicurazione n. 370183592 e che, alla scadenza del 12/06/2021,
l'assicurata non aveva versato il premio di euro 351,50: la convenuta era quindi citata al fine di ottenere il pagamento di detta somma.
Costituendosi, la ha spiegato di essere stata cliente dell'Agenzia Generali Italia s.p.a, Parte_1
AR AR e di essere affidata al subagente , al quale aveva richiesto Controparte_3
“prodotti 'tranquilli' a basso rischio, a capitale garantito, con uno stacco periodico di cedole e con la possibilità di disinvestimento in qualsiasi momento senza alcuna penale”. La convenuta ha dato conto di avere ricevuto la promessa “di tassi d'interesse e/o cedole considerevoli” e di avere investito “somme importanti sia nel suo interesse che nell'interesse del compagno Per_1
in alcune polizze, tra cui quella indicata in atto di citazione (Doc.2)”. Ha quindi
[...]
prodotto copie di assegni che assume consegnati a fini di investimento a , il quale le CP_3
avrebbe poi comunicato che, essendo lei diventata un'importante cliente dell'agenzia, avrebbe ricevuto in omaggio per sé stessa e per il alcune polizze. Per_1
Assume che, nonostante alcuni accrediti effettuati a richiesta, quando l' Controparte_4
le aveva comunicato l'interruzione del rapporto col subagente, aveva appreso “con
[...]
grande stupore che il suo piano di investimenti e l'ammontare del capitale in quel momento investito erano completamente differenti rispetto a quelli che credeva di avere”, che vi erano polizze da lei non attivate e che era stato utilizzato un indirizzo per le comunicazioni a lei non in uso. Aveva quindi formalizzato denuncia-querela nei confronti sia del subagente che della e disdetto tutte le polizze, compresa quella in citazione. La Controparte_4
aveva quindi chiesto, previo accertamento “che il valore della domanda Parte_1
riconvenzionale promossa è indeterminabile o comunque di valore superiore agli euro 5.000,00, accertare che la domanda riconvenzionale è strettamente connessa con quella principale e, per
l'effetto, dichiarare la propria incompetenza a decidere sull'intera vicenda, rimettendo la causa al Tribunale di AR”.
2 Con ordinanza messa in data 12/12/2022, il Giudice di Pace di ha così provveduto: “vista CP_4
la domanda riconvenzionale dedotta dalla convenuta, che eccede la competenza per valore di questo giudice in favore del Tribunale di AR;
viste le istanze delle parti;
visto l'art.36 c.p.c.” rimetteva “la causa innanzi al Tribunale di AR, competente per valore, assegnando alle parti per la riassunzione il termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento”.
La IGnora ha riassunto il giudizio nei confronti della , Parte_1 Controparte_1
La , è rimasta contumace, mentre si è costituito in giudizio Controparte_1 CP_2
, in qualità di Agente Generale di - Agenzia di
[...] Controparte_1 CP_4 CP_4
La difesa di ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa ex art. 164 Controparte_2
comma 4 c.p.c.; nel merito ha chiesto il rigetto delle domande formulate nei suoi confronti e in subordine, per l'ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande, di essere manlevato da
. Controparte_3
Con ordinanza del 30/6/2023, è stata dichiarata la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti essenziali di cui all'art. 163, comma terzo, numeri 3 e 4 c.p.c. ed assegnato a Parte_1
termine perentorio fino al 26/07/2023 per integrare adeguatamente la domanda;
[...]
è stato autorizzato a notificare la comparsa di costituzione – contenente Controparte_2
riconvenzionale trasversale – a , convenuto non costituito. Controparte_3
In data 26/07/2023, parte attrice ha depositato una memoria integrativa sulle seguenti questioni: Sulle somme consegnate e le relative circostanze e modalità di consegna;
Sulle polizze intestate alla IG.ra ; Sulle somme anticipate alla IG.ra ; Parte_1 Parte_1
Sulla quantificazione del danno o sui criteri della stessa.
Nella comparsa di risposta integrativa, il chiamato ha richiesto, stante la Controparte_2
nullità e l'effetto sanante ex nunc dell'integrazione, in via pregiudiziale, accertata la mancata tempestiva riassunzione del giudizio, di dichiarare l'estinzione del presente procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c.
A seguito della notifica della comparsa di costituzione integrativa di in data Controparte_2
22/11/2023 si è costituito , rimesso poi in termini per l'irregolarità della notifica. Controparte_3
3 La causa è stata istruita mediante l'acquisizione dei documenti depositati e l'interrogatorio formale e prova per testi e, tentata la conciliazione, le parti hanno precisato le conclusioni nei termini che seguono, dovendo dichiararsi inammissibili le deduzioni di parte attrice, contenute nelle note ex art. 127 ter c.p.c. deputate alla sola precisazione delle conclusioni.
Per SA LA A': “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, In via principale e nel merito: - accertare e dichiarare che la polizza oggetto di causa veniva fatta sottoscrivere alla IG.ra dal subagente con false promesse e con una condotta Parte_1 Controparte_3
truffaldina e, conseguentemente, dichiarare la nullità o l'annullamento del contratto, oltre che accertare e dichiarare che per tale fatto sussiste una responsabilità diretta e/o indiretta in capo
a “ e, per l'effetto, respingere in toto tutte le richieste avanzate da Controparte_1
“ in quanto infondate in fatto e diritto. - condannare ex art.96 c.p.c. per Controparte_1
l'importo che sarà ritenuto di giustizia “ per aver costretto la IG.ra Controparte_1 Pt_1
a difendersi nel giudizio avanti il Giudice di Pace di e per poi rimanere contumace
[...] CP_4
nella presente causa in riassunzione. -In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste avanzate da “ per regolarità nella documentazione di polizza Controparte_1
e per mancato riconoscimento in capo a “ di alcuna responsabilità in Controparte_1
merito alle vicende riguardanti la IG.ra accertare e dichiarare la responsabilità in Parte_1
capo al subagente per aver fatto sottoscrivere alla IG.ra la polizza Controparte_3 Parte_1
oggetto di causa con false promesse e con una condotta truffaldina ed in capo all'”
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_4
per non aver diligentemente vigilato sull'operato del proprio subagente e, Controparte_2
per l'effetto, condannare entrambi in via solidale o solamente chi tra i due risulterà responsabile
a rifondere alla IG.ra tutti gli importi che la stessa sarà condannata a Parte_1
pagare in favore di “ in virtù dell'eventuale accoglimento della domanda Controparte_1
principale. -In via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la responsabilità in capo al subagente
per aver fatto sottoscrivere alla IG.ra la polizza oggetto di causa con Controparte_3 Parte_1
false promesse e con una condotta truffaldina ed in capo all'” Controparte_4
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dott. e alla
[...] Controparte_2
società “ in persona del suo legale rappresentante pro tempore per non Controparte_1
4 aver diligentemente vigilato sull'operato del proprio subagente e, per l'effetto, condannare la società “ ” in persona del suo legale rappresentante pro tempore, l'” Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore ed il IG. Controparte_4
in via solidale tra loro o solamente chi tra i tre predetti soggetti risulterà Controparte_3
responsabile a risarcire alla IG.ra tutti i danni economici dalla stessa subiti Parte_1
sia a titolo di lucro cessante che di danno emergente, nella quantificazione che emergerà in corso di causa o nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ponendo in compensazione quanto riconosciuto in favore della IG.ra con quanto eventualmente riconosciuto alla società Parte_1
“ . Con vittoria di spese e compensi all'avvocato determinati ai sensi del Controparte_1
D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%,
IVA e successive spese occorrende. In via istruttoria si chiede che venga disposta CTU contabile al fine di quantificare il danno economico subito dalla IG.ra sia in termini di danno Parte_1
emergente che di lucro cessante”.
Per “piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, reietta ogni contraria istanza, Controparte_2
eccezione e deduzione, così giudicare: in via principale: - RIGETTARE tutte le domande proposte da nei confronti di;
- RIGETTARE comunque tutte le Parte_1 Controparte_2
domande da chiunque proposte nel presente giudizio nei confronti di;
in via Controparte_2
subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande proposte
contro
- CONTENERE il risarcimento dovuto entro il limite delle Controparte_2
conseguenze economiche immediate e dirette della condotta addebitata a , alla Controparte_3
stregua delle obiettive e concrete risultanze dell'istruttoria e con esclusione di ogni maggior domanda;
per tale ipotesi subordinata, - CONDANNARE a tenere manlevato ed Controparte_3
indenne da ogni esborso cui lo stesso fosse tenuto in dipendenza dei fatti Controparte_2
per cui è causa ed in virtù dell'emananda sentenza;
con la rifusione di onorari, diritti e spese del giudizio ed accessori di legge da porsi a carico di chi ha ragione”.
Per : “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: - Controparte_3
in via pregiudiziale: accertata la non tempestiva riassunzione del giudizio per le ragioni di cui in narrativa, DICHIARARSI l'estinzione della presente causa ai sensi dell'art. 307 cpc;
- in via preliminare: per i motivi di cui in premessa, ci si oppone alla richiesta di sospensione dell'attuale
5 giudizio in attesa di definizione di quello penale, domanda, da considerarsi inammissibile difettando dei requisiti di cui all'art. 295 cpc;
- nel merito: rigettare, per le ragioni di cui in narrativa, le domande attoree svolte ed addotte nei confronti del terzo chiamato
[...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto, oltre che contrarie al reale andamento degli CP_3
eventi, conseguentemente, condannarsi ex art.96 cpc parte attrice al risarcimento danni per lite temeraria, la cui liquidazione è lasciata alla prudente valutazione del giudicante;
- in ogni caso: anche ai sensi dell'art. 96 cpc, con vittoria di spese e competenze di causa, per la cui quantificazione ci si rimanda alla prudente valutazione dell'Ill.mo Giudice adito;
- in via istruttoria: riservata ogni successiva occorrenda nei limiti di legge e nei termini processuali assegnandi, con ammissione a prova diretta e contraria su tutti i capitoli cui controparte dovesse venire ammessa”.
La domanda attorea merita parziale accoglimento per le ragioni che seguono.
2. Estinzione della domanda di Controparte_1
Come accennato, la società aveva agito davanti al Giudice di Pace di Controparte_1 CP_4
per sentire condannare al pagamento del premio relativo al contratto di Parte_1
assicurazione n. 370183592, pari ad euro 351,50.
A seguito della declaratoria di incompetenza, la non ha riassunto il giudizio Controparte_1
né si è costituita nel presente – riassunto dalla originaria convenuta – per Parte_1
proporre la propria domanda, che deve quindi dichiararsi estinta.
3. Eccezione di estinzione formulata dai terzi chiamati
Con riguardo alla domanda riconvenzionale proposta da e all'eccezione di Parte_1
estinzione sollevata dalla difesa di e di , quale conseguenza Controparte_2 Controparte_3
della nullità della comparsa di riassunzione (nullità sanata solo con effetto ex nunc dalla memoria integrativa), occorre rilevare quanto segue.
La Suprema Corte ha chiarito che quando, a seguito di sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito, sia stata posta in essere un'attività processuale astrattamente riconducibile al modello della riassunzione, spetta al giudice davanti al quale la riassunzione stessa sia stata effettuata stabilire se essa, come concretamente attuata, sia tempestiva e, più in generale, risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della
6 continuazione del processo davanti al giudice "ad quem" e sia evitata l'estinzione (Cass. Civ.,
Sez. II, Sentenza n. 20068 del 30/07/2018).
Occorre quindi verificare se la riassunzione “risponda ai requisiti di forma e di contenuto necessari perché si verifichi l'effetto della continuazione del processo davanti al giudice ad quem
e sia evitata l'estinzione” (Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 11498 del 12/05/2010).
Come è noto, in caso di tralatio iudicii ex artt. 50 c.p.c. e 125 disp. att. c.p.c. la riassunzione davanti al giudice competente va effettuata con comparsa (o atto equipollente, citazione o ricorso, che tuttavia presenti i requisiti formali ex art. 125 disp. att. c.p.c.) da notificarsi alla controparte (al procuratore costituito o alla parte personalmente se non costituita) entro il termine di legge (assegnato dal giudice dichiaratosi incompetente o entro tre mesi dalla comunicazione della pronuncia di incompetenza).
Deve quindi ritenersi che, ai fini della translatio iudicii e dei suoi effetti conservativi, ciò che assume rilievo è che l'impulso per la riassunzione avvenga con atto avente determinati requisiti formali (art. 125 disp. att. c.p.c.) e, soprattutto, che esso sia notificato tempestivamente alla controparte.
L'atto in riassunzione notificato da a presenta i requisiti Parte_1 Controparte_1
formali prescritti dall'art. 125 disp. att. c.p.c. ed è stato notificato tempestivamente, anche ai soggetti chiamati in causa, essendo irrilevante ai fini dell'estinzione il mancato perfezionamento della notifica a : l'atto consente l'identificazione della causa riassunta, le ragioni Controparte_3
della cessazione della pendenza della causa stessa, il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione, la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. La sanatoria (ex nunc) della nullità della domanda riconvenzionale deve ritenersi quindi avvenuta quindi nell'ambito di un processo già tempestivamente riassunto.
La domanda riconvenzionale, proposta da davanti al Giudice di Pace, deve Parte_1
ritenersi quindi efficacemente riassunta.
4. Inquadramento generale dell'azione.
È incontestato che abbia sottoscritto con l'agenzia di Parte_1 CP_1 CP_1
diciassette polizze, di cui la difesa di ha prodotto, per Controparte_2 Controparte_2
ognuna, il contratto ai documenti che si indicano nell'elenco che segue e coincidenti con quelle
7 indicate anche al doc. 18 di parte attrice ed elencate anche alle pagg. 7/8 dell'atto di citazione integrativo:
1. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31483993 (doc. 1 ) con decorrenza 8/06/2017;
2. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31485833 (doc. 2) con decorrenza 12/06/2017;
3. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31498224 (doc. 3) con decorrenza 27/06/2017;
4. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31513207 (doc. 4) con decorrenza 18/07/2017;
5. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31513196 (doc. 5); con decorrenza 18/07/2017;
6. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 081018470 (doc. 6) con decorrenza 8/11/2017;
7. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 31539455 (doc. 7, 7-bis) con decorrenza 18/09/2017;
8. Polizza “Valore Futuro Plan” n. 081018459 (doc. 8, 8-bis) con decorrenza 8/11/2017;
9. Polizza “Genera Valore” n. 31579987 (doc. 9, 9-bis) con decorrenza 16/11/2017
10. Polizza “Genera Valore” n. 31579297 (doc. 10,10-bis) con decorrenza 16/11/2017;
11. Polizza “Valore Futuro” n. 81320194 (doc. 11) con decorrenza 21/06/2019;
12. Polizza RCA n. 285075592 per l'autovettura Porsche 911 tg. FK909ZE (doc. 12,12 bis);
13. Polizza RCA n. 285075592 per l'autovettura Suzuki AL tg. FW419AP (doc. 13,13 bis)
14. Polizza RCA n. 285075847 per veicolo da diporto targato RA4612/D (doc. 14,14 bis);
15. Polizza RCA n. 285075960 per Mercedes200C Coupé targata BOF77077 (doc. 15,15bis);
16. Polizza malattia “ Alta Protezione” n. 370183615 (doc. 16 ,16bis); Controparte_5
17. Polizza “Generali Sei In Sicurezza” n. 370183592 (doc. 17, 17-bis);
Nel proprio atto di citazione, deduce una responsabilità da fatto illecito, Parte_1
sostanzialmente deducendo di essere stata vittima di artifizi e raggiri da parte di , Controparte_3
il quale l'avrebbe indotta a sottoscrivere polizze mai richieste o comunque di contenuto diverso da quello voluto e concordato.
Orbene, di nessun rilievo, rispetto ai fatti dedotti in giudizio sono le polizze di cui ai numeri da
12 a 14, trattandosi di prodotti che assicurano la responsabilità civile per la circolazione di veicoli e non prodotti di investimento, in assenza di contestazioni specifiche circa la volontà di sottoscrivere dette polizze e della proprietà dei veicoli in questione.
Anche quanto alle polizze malattia (docc. 16 e 17), posta la completezza del compendio documentale prodotto, non vi sono doglianze specifiche di parte attrice circa questa tipologia di
8 prodotto che presenta caratteristiche proprie rispetto agli altri prodotti di investimento, di cui ampiamente si dà atto nelle condizioni di cui ai docc. 16 bis e 17 bis che ha Parte_1
dichiarato di aver ricevuto, sottoscrivendo dichiarazione apposita allegata ai contratti.
Relativamente a queste polizze, l'attrice ammette di averle richieste (pag. 10 atto di citazione integrativo) e si è limitata a dedurre di essersi accorta “solo successivamente all'allontanamento del subagente che le stesse presentavano delle caratteristiche, come ad esempio il carattere poliennale, mai volute e/o richieste”: tale circostanza è del tutto generica e non è provata. non deduce che le ha falsamente rappresentato le condizioni Parte_1 Controparte_3
delle polizze o fatto firmare documenti incompleti, ma di essersi lei accorta, successivamente, che quei contratti non corrispondevano a quelli che intendeva stipulare.
Come accennato, parte attrice deduce una responsabilità di tipo extracontrattuale.
Occorre sul punto premettere che – posto quanto si dirà nel prosieguo circa la prova in questo giudizio degli artifizi e raggiri contestati a in sede penale ed in assenza di ipotesi Controparte_3
di sospensione – i fatti dedotti e provati in giudizio richiedono un preventivo inquadramento sotto il profilo civilistico.
Sostanzialmente, deduce di aver rappresentato a di essere Parte_1 Controparte_3
interessata esclusivamente a prodotti di natura finanziaria di breve durata e a basso rischio, che in ogni caso garantissero la restituzione integrale del capitale in tempi rapidi e senza penalità, essendo stata indotta a sottoscrivere le seguenti polizze assicurative, di natura e contenuto non corrispondenti alle caratteristiche dell'investimento richiesto, in particolare trattandosi di polizze di durata pari a 10/15 anni.
La condotta illecita attribuita a si interseca con gli obblighi di correttezza e Controparte_3
diligenza con riguardo ai prodotti di investimento che, oltre a derivare dalla disciplina generale di cui agli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c., si desumono anche dalla normativa di settore (in particolare l'art. 119-ter Cod. Ass. Priv.), che prevede una serie di obblighi di trasparenza e adeguatezza in capo all'assicuratore, disponendo che “1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il distributore di prodotti assicurativi: a) acquisisce dal contraente ogni informazione utile a identificare le richieste ed eIGenze del contraente medesimo, al fine di valutare l'adeguatezza del contratto offerto;
e b) fornisce allo stesso informazioni oggettive sul
9 prodotto assicurativo in una forma comprensibile al fine di consentirgli di prendere una decisione informata.
2. Qualsiasi contratto proposto deve essere coerente con le richieste e le eIGenze assicurative del contraente”.
LA documentazione prodotta, risulta come abbia compilato e sottoscritto Parte_1
(doc. 18 fasc. il questionario relativo al profilo cliente – ossia quello di cui Controparte_2
alla lettera a) della norma citata – solo in data 8/11/2017.
Nel questionario, di cui non ha contestato la sottoscrizione, la stessa dava Parte_1
espressamente atto del fatto di ricercare investimenti di un valore superiore a 15.000,00 con un profilo dinamico: nel rispetto della prescrizione di utilizzare un linguaggio comprensibile si chiarisce che, barrando tale casella, il contraente dichiara “Profilo dinamico: sono disposto ad accettare anche elevate perdite del valore del mio investimento in ottica di puntare a massimizzare la redditività”.
Dunque, a decorrere dal giorno 8/11/2017, il documento citato costituisce un elemento di segno contraria rispetto al fatto costitutivo della pretesa attorea, ossia la richiesta di prodotti di investimento di breve durata e a basso rischio.
A fronte della produzione del documento in allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. di non ha negato espressamente di avere Controparte_2 Parte_1
compilato detto questionario, che dà conto infatti di indagini preliminari dalle quali desumere le condizioni economiche del cliente, la sua propensione al rischio e il suo obbiettivo di investimento, nella specie a lungo termine.
Vanno dunque compiute valutazioni diverse circa le polizze successive o antecedenti a tale documento.
5. Le polizze stipulate dopo il giorno 8/11/2017
Dunque, quanto all'epoca successiva al novembre 2017 la tesi attorea secondo la quale le polizze sottoscritte sarebbero inadeguate in quanto contrastanti con la volontà di mantenere “la titolarità di un capitale unico a cui poter attingere in caso di necessità” (cfr. interrogatorio formale reso il 02/10/2024) non appare dimostrata.
Relativamente dunque alle polizze (quelle ai docc. 6, 8, 9, 10, 11), sottoscritte dopo l'acquisizione del questionario – non avendo parte attrice contestato la sottoscrizione del doc.
10 18, da cui si evince che la stessa ricercava investimenti a lungo termine e a rischio elevato – va esclusa la prova della circostanza che abbia, al fine di truffare la cliente, Controparte_3
formulato proposte contrattuali non coerenti con le richieste, non avendo l'attrice in alcun modo allegato, e tanto meno dimostrato, né la mancata sottoscrizione del documento né quando ed in che modo avesse rappresentato a una volontà contrastante con Controparte_3
quel documento.
Come già detto, la documentazione di relativa a ciascun prodotto assicurativo – ossia quella di cui alla lett. b) del citato art. 119-ter Cod. Ass. Priv. – appare completa, non avendo Parte_1
contestato di aver sottoscritto i vari contratti, in cui si dava espressamente atto della
[...]
ricezione anche dell'informativa contrattuale, prodotta ed invero risultata effettivamente adeguata a ciascun contratto. Per le polizze da 6 e 8, il corredo informativo è unico ed è prodotto al doc. 1 bis di mentre per le polizze da 9 a 11 il documento Controparte_2
informativo è prodotto al doc. 9 bis. Per le polizze 8 e 9 sono prodotte anche le conferme di riscatto inoltre alcune polizze poi (la 8, 9, 10) risultano sottoscritte da (marito Persona_1
di e a questa cedute: anche la documentazione relativa a questa operazione Parte_1
è prodotta in atti.
Esaminando tutta la documentazione prodotta, deve ritenersi che – quanto meno dal mese di novembre 2017 – l'agenzia di per mezzo del subagente CP_1 Controparte_2 [...]
, oltre ad avere agito senza violare gli obblighi di diligenza sotto il profilo CP_3
dell'inquadramento del profilo di rischio della cliente, abbia anche garantito la corretta informazione e sottoscrizione delle polizze.
In punto di fatto, deduce che – pur avendo firmato i citati documenti Parte_1
apparentemente completi – in realtà non la informava correttamente del Controparte_3
contenuto degli stessi, sottoponendole solo la parte relativa alle firme, mentre riceveva gli assegni che gli venivano consegnati allo scopo di investire le somme.
Posto che gli atti del procedimento penale (prodotti solo parzialmente) e del procedimento sanzionatorio davanti all'IVASS non consentono di trarre informazioni specifiche con riguardo alla posizione specifica di quest'ultima avrebbe dovuto dimostrare la prassi Parte_1
11 allegata, ossia che le proprie non disconosciute sottoscrizioni, presenti sulle polizze stipulate dopo l'8/11/2017, siano state apposte in condizioni di non effettiva lettura degli atti.
Dall'esame dei documenti si desume quanto segue.
Le polizze ai doc. 6, 9 e 11 (Polizza “Valore Futuro Plan” n. 081018470; Controparte_2
Polizza “Genera Valore” n. 31579987) sono sottoscritte la prima in forma digitale e le altre in forma cartacea e la contraente appone firme sia sul contratto che sui moduli Parte_1
privacy.
Le polizze al doc. 8 e 10 (“Valore Futuro Plan” n. 081018459 ) sono sottoscritte da Per_1
e vi è poi allegata modulistica di cessione, sottoscritta anche da la
[...] Parte_1
quale firma anche modulo di adeguata verifica e consensi legge privacy;
inoltre, vi sono allegati anche fogli manoscritti recanti le firme in calce dell'attrice e del compagno: la sottoscrizione e la firma di documenti scritti a mano (si veda ad es. doc. 8) appare in contrasto con la dinamica descritta dalla ed incentrata su una sottoscrizione frettolosa di documenti Parte_1
neppure letti.
Ancora, appare IGnificativa la circostanza che molte firme sono apposte su documenti il cui oggetto è riportato nella stessa pagina e quindi particolarmente evidente, in assenza di prova della circostanza che – per esempio – raccogliesse firme su fogli in bianco, Controparte_3
piegati o comunque senza rendere visibile l'oggetto.
Deve inoltre rilevarsi che in alcuni documenti (per es. il doc. 9), risulta aver Parte_1
apposto la firma proprio nel medesimo foglio in cui risultava simulata la durata quindicinale del rapporto, per cui una lettrice un minimo avveduta avrebbe potuto evincere anche il dato della durata, che è coerente con la profilazione della cliente, ma che è da quest'ultima contestato in quanto l'avrebbe raggirata facendole sottoscrivere investimenti di lunga durata. Controparte_3
Nelle varie polizze, tale “Progetto esemplificativo personalizzato” riporta anche i dati sul riscatto: si veda per es. il doc. 9 ove si legge “l'operazione di riscatto può comportare una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella il recupero del premio versato non è garantito” (pag. 19). Dunque, in assenza dell'articolazione, da parte della difesa di parte attrice, di una prova orale avente ad oggetto le modalità attraverso le quali ha acquisito Controparte_3
le sottoscrizioni sulle polizze di cui ai docc. 6, 8, 9, 10, 11, deve ritenersi inverosimile che il
12 soggetto contraente sottoscriva, apponendovi più firme, polizze assicurative, senza esaminarne il contenuto e consegnando al soggetto che gliele sottoponeva assegni per somme ingenti.
Tanto più che ha confermato di aver lavorato per decenni nel settore Parte_1
bancario per cui – al di là delle mansioni specifiche – deve ritenersi soggetto in grado di percepire la portata di impegni contrattualmente assunti sulla base della documentazione che di volta in volta le veniva consegnata: la consegna del set documentale è confermata per tutti i contratti e, anche sul punto, la difesa di parte attrice non ha contestato la circostanza.
Ammesso dunque che sottoscrivesse – come allega in citazione – “tutta la Parte_1
suddetta modulistica esclusivamente in virtù del rapporto di piena fiducia che si era venuto a creare con il subagente e delle promesse da quest'ultimo avanzate e certa, Controparte_3
quindi, della corrispondenza tra quanto richiesto e quanto indicato nella documentazione” e trascurando l'evidente negligenza insita in tale condotta, non può trascurarsi che la stessa aveva poi a disposizione i documenti, che avrebbe potuto anche leggere dopo la sottoscrizione ed esercitare lo ius poenitendi, previsto a vantaggio del consumatore.
Sempre restando sulla condotta di successiva alla stipula dei contratti, Parte_1
assumono rilievo le risultanze dell'istruttoria orale svolta in corso di causa.
La teste – dipendente dell'agenzia AR AR di con Testimone_1 Controparte_2
mansioni di segreteria – ha spiegato che riceveva la proposta di emissione di polizza da già compilata in tutti i campi e sottoscritta dalla cliente in cartaceo o, poi, in digitale. CP_3
A questo punto, provvedeva ad effettuare il controllo sui dati e le firme e a registrare l'operazione sul gestionale e “in tutti i casi in cui venivano stipulate nuove polizze, dopo la registrazione io chiamavo il cliente presentandomi come servizio di assistenza clienti dell'agenzia, complimentandomi per la scelta di dare fiducia alla compagnia e riassumendo al cliente le caratteristiche della polizza, ribadendo l'importo, la durata e la durata minima dei pagamenti in caso di polizza ricorrente".
Il controllo avveniva a campione, ma la teste ha confermato che il 13.05.2019 ha contattato telefonicamente la IG.ra riepilogandole tutta la posizione assicurativa, che la cliente le Parte_1
confermava di avere chiara (sul punto ha prodotto anche copia dell'agenda Controparte_2
della teste da cui risulta una chiamata del 13 maggio 2019 con indicazione " Persona_2
13 ore 13.47", il num. di telefono e le parole "tutto chiaro". La teste ha dichiarato “ritengo che, avendo io annotato le parole "tutto chiaro", il contenuto della telefonata avesse ad oggetto anche un riepilogo di tutte le polizze accese a nome ". Per_2
Trattasi di elementi puramente indiziari, anche alla luce del ricordo della teste senz'altro inciso dal tempo trascorso, ma che confermano il dato che, quand'anche fosse provata (e non lo è) una certa superficialità in fase di stipula delle polizze, senza dubbio era nelle Parte_1
condizioni, anche in ragione del supporto clienti offerto dall'Agenzia, di monitorare la sua posizione.
Di scarso rilievo è anche la questione dell'indirizzo mail. Nell'atto di citazione, si assume che tutte le comunicazioni a lei indirizzate inerenti le proprie polizze venivano spedite su una casella mail ( ) da lei inutilizzata e che mai aveva indicato al subagente Email_1
come casella su cui recapitare la corrispondenza essendo invece l'indirizzo comunicato all'agenzia il seguente: Email_2
Orbene, la sola polizza sottoscritta digitalmente da ( , doc. 6 Parte_1 C.F._4
perché quella al doc. 8, pure digitale, è in prima battuta sottoscritta da ) riporta Per_1
l'indirizzo mail che risulta certificato con il profilo utente e la cui validità è Email_3
confermata dall'attrice. L'unica polizza ove risulta indicato l'indirizzo che Parte_1
assume errato è “Valore Futuro” n. 81320194 (doc. 11) con decorrenza 21/06/2019, ma la difesa di ha prodotto al doc. 19 una certificazione con profilo cliente n. 007 Controparte_2
del 10.05.2019 in cui la cliente indica proprio questo indirizzo mail.
Vi è infine il doc. 6 prodotto da : trattasi di un documento, datato settembre Controparte_3
2020 e sottoscritto dall'attrice, in cui vengono elencate tutte le polizze intestate a Parte_1
, include quelle oggetto del presente paragrafo. Le sottoscrizioni, in calce a tutte le
[...]
pagine del documento, non sono state tempestivamente riconosciute, così che devono ritenersi giudizialmente accertate, traendosi dal documento la conferma che l'attrice fosse consapevole del numero e della natura delle polizze che aveva in essere.
6. Le polizze stipulate prima del giorno 8/11/2017
Con riferimento alle polizze stipulate anteriormente all' 8/11/2017 (docc. 1-5, 7 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di , non essendovi prova dell'acquisizione, da Controparte_2
14 parte di , di un questionario di valutazione del rischio, deve ritenersi che i diversi Controparte_3
documenti raccolti (in primis le sanzioni IVASS e gli accertamenti penali anche relativi ad altri clienti) inducono a ritenere provato che il modus operandi di fosse quello di Controparte_3
proporre a tutti i clienti investimenti di lunga durata e con profili di rischio elevato, più redditizi per lui, senza il preventivo e obbligatorio vaglio in ordine al rischio.
Anteriormente al giorno 8/11/2017, non risulta provato che avesse effettuato Controparte_3
alcuna valutazione in ordine al profilo di rischio di violando l'obbligo di Parte_1
diligenza in capo all'assicuratore e ponendo in essere una condotta illecita in quanto inserita in un contesto generale di tenuta della clientela.
Con riguardo a questa fase, né ma nemmeno la rimasta Controparte_3 Controparte_1
contumace e hanno documentato di avere assolto agli obblighi contrattuali Controparte_2
dell'intermediario assicurativo, ossia quelli di informazione, assistenza e collaborazione con il cliente, al fine di garantire a quest'ultimo la scelta di un prodotto adeguato alle proprie eIGenze, con il risultato di indurre l'attrice a sottoscrivere sei polizze, di cui non è provata la corrispondenza con le caratteristiche richieste dalla cliente, che non risultano essere state verificate.
Non vi è stata – per queste sei polizze stipulate da giugno a settembre 2017 - la necessaria acquisizione dalla contraente di ogni informazione utile a identificare le richieste ed eIGenze della stessa, al fine di valutare l'adeguatezza delle varie polizze offerte.
Per quanto la documentazione inerente la sottoscrizione sia completa, non v'è prova che la proposta contrattuale sia avvenuta all'esito di una completa profilazione di e Parte_1
del suo profilo di rischio.
Relativamente a tali polizze, si deve quindi ritenere che per mezzo del Controparte_1
subagente dell'agenzia AR AR di IA Bechicchi, debba essere Controparte_3
chiamata a rispondere dei danni patiti da Parte_1
Con riguardo alla quantificazione dei danni deve rilevarsi che polizza “Valore Futuro Plan” n.
31485833 e la polizza “Valore Futuro Plan” n. 31513196 (docc. 2 e 5 memoria CP_2
sono state la prima parzialmente e la seconda totalmente riscattata.
[...]
15 Come risulta dal doc. 36 di parte attrice, quanto alla polizza 31513196, l'importo del riscatto è stato superiore al capitale investito e dunque nessun danno può essere riconosciuto come peraltro sostanzialmente conferma la consulenza di parte attrice a firma del dott. Per_3
(cfr. punto 10).
Quanto alla polizza n. 31485833, a fronte di un capitale versato di euro 109.010,00 e di un riscatto parziale di euro 72.356,62, il valore di riscatto risulta pari a 38.169,55 per cui nessuna perdita può riconoscersi in capo a Parte_1
In linea generale – a fronte della circostanza che le polizze sono ancora in essere e la contraente ha ritenuto di non esercitare il recesso anticipato – deve osservarsi che non può includersi nel danno emergente il capitale investito, come erroneamente fa il consulente tecnico di parte, dal momento che tali somme restano nella titolarità dell'attrice.
Il danno emergente deve quindi calcolarsi, come correttamente fa la Guardia di FI (cfr. doc. 36 di parte attrice), nella differenza tra il capitale investito e il valore di riscatto della polizza, indicato nella tabella e peraltro in linea con quello calcolato dal consulente tecnico di parte su questo punto.
Si perviene – sommando i valori relativi alle polizze per cui si accerta la responsabilità e il danno
“Valore Futuro Plan” n. 31483993, “Valore Futuro Plan” n. 31498224, “Valore Futuro Plan” n.
31513207, “Valore Futuro Plan” n. 31539455 – alla somma di euro 10.747,59.
Non vi è invece alcuna specifica allegazione in termini di lucro cessante, risultando superflua l'ammissione della c.t.u. richiesta: il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento – riconducibile alla categoria del lucro cessante – deve essere provato in giudizio dal creditore. Quest'ultimo è tenuto a dimostrare, quand'anche mediante presunzioni, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta. Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell'accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale, presuppone la prova mediante non solo allegazione specifica della tipologia di danno patrimoniale di cui il danneggiato chiede il risarcimento, ma anche mediante deduzione e prova
16 in giudizio degli elementi di fatto, da cui desumere l'esistenza, sia pure in termini di elevata probabilità, ed a cui fare riferimento per la relativa liquidazione equitativa (Cass. Civ., Sez. III,
Sentenza n. 18363 del 26/07/2017; Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza n. 36554 del 14/12/2022).
In giudizio, risulta genericamente dedotta una generica intenzione di di Parte_1
investire i propri risparmi, avendo lo stesso consegnato a tal fine delle somme di denaro a
[...]
; tuttavia l'attrice non ha fornito alcuna allegazione e prova – neppure indiziaria – CP_3
degli elementi necessari a consentire una quantificazione del lucro cessante.
Parte attrice ha espressamente escluso dalla domanda il danno non patrimoniale.
Al creditore di un'obbligazione di valore spetta anche il risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardato adempimento: la base del calcolo è costituita non dal credito in moneta attuale, ma dal credito originario via via rivalutato anno per anno (v. Cass. Civ., Sez. Unite, Sentenza n.
1712 del 17/02/1995). Al momento del deposito della sentenza l'obbligazione di valore si trasforma in obbligazione di valuta e produce, altresì, interessi legali fino al pagamento.
Pertanto, l'importo di euro 10747,59, liquidato all'attualità, va devalutato al 2017 e successivamente rivalutato in base all'indice FOI elaborato dall'ISTAT, fino alla data della presente sentenza, con applicazione di anno in anno degli interessi maturati, al tasso richiesto da parte attrice, ossia quello legale: si perviene alla somma di euro 11.888,55.
Dei danni patiti da rispondono e l'agente Parte_1 Controparte_1 CP_2
La teste ha confermato che inviava tutte le polizze
[...] Tes_1 Controparte_3
sottoscritte all'agente che, quindi, avrebbe dovuto verificare la presenza della documentazione inerente la profilazione e la verifica dell'adeguatezza del rischio.
Proprio in virtù del riconoscimento della condotta sotto il profilo del non corretto adempimento degli obblighi informativi, va respinta la domanda di manleva proposta da Controparte_2
nei confronti di , dovendosi ritenere il danno cagionato anche dalla sua condotta Controparte_3
di omessa verifica della completa e adeguata profilazione della cliente.
7. Le spese di lite
Quanto a parte attrice, òe spese seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. del 10 marzo 2014 n.
55, aggiornati al D.M. del 13 agosto 2022 n. 147, alla luce dell'attività complessivamente svolta
17 e dello scaglione di riferimento (sul valore accertato) con riferimento alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria, escludendosi la fase decisoria, in ragione della mancata ingiustificata accettazione della proposta conciliativa, di importo superiore (il doc. 34 citato da parte attrice per motivare il rifiuto non riporta alcuna quantificazione).
Tra le altre parti le spese vanno compensate in ragione della soccombenza reciproca.
Le domande ex art. 96 c.p.c. vanno rigettate, difettandone i presupposti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da in Parte_1
riassunzione del giudizio R.G. 1780/2022 del Giudice di Pace di , nei confronti di CP_4
con la chiamata in causa di e ogni Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara l'estinzione con riguardo alla domanda proposta da davanti Controparte_1
al Giudice di Pace;
b) accoglie parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, , e Controparte_3 Controparte_1
al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro 11.888,55 Controparte_2
(già devalutata e rivalutata come in motivazione, con applicazione di anno in anno degli interessi legali maturati), oltre interessi al tasso legale vigente dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
c) rigetta le restanti domande proposte da tutte le parti;
d) dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, , e Controparte_3 Controparte_1
alla rifusione in favore di delle spese di lite, che Controparte_2 Parte_1
liquida in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 3.376,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
e) rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
AR, 05/08/2025
Il Giudice
Marianna Cocca
18