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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 15/01/2025, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8197/2022 avente ad oggetto: prestazione: prestazione: indennità – rendita vitalizia o equivalente – altre ipotesi CP_1
ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. Sergio Mannerucci, presso il cui studio in Bari, alla via Melo da Bari n. 205, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
Controparte_2
in persona del legale
[...] rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Patrizia De Chirico e con questi elettivamente domiciliato in Barletta, alla via Vespucci n. 1, presso la sede CP_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 15 gennaio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 30.12.2022, , dopo aver premesso di essere Parte_1 titolare della ditta “ ”, specializzata nell'esecuzione di Parte_1 tinteggiature e verniciature di opere murarie ed affini e che, a seguito di infortunio sul lavoro verificatosi il 12.09.2013, ha percepito dall' un indennizzo in CP_1 capitale, parametrato a una menomazione psicofisica del 13%, ha dedotto: che il
17.05.2021, alle ore 8:00 circa, mentre stava svolgendo lavori di pitturazione in un cantiere edile di Barletta, nel sollevare un fusto di vernice del peso di 25 kg circa, avvertiva una fitta acuta e lancinante alla schiena con irradiazione diffusa del dolore alla gamba sinistra, che lo costringeva ad interrompere immediatamente l'attività lavorativa;
che il 19.05.2021, stante l'intensa sintomatologia dolorosa, associata ad impotenza funzionale della colonna e dell'arto inferiore sinistro, eseguiva RM lombare, che evidenziava “… A L5-S1 ernia discale postero laterale sinistra, estrusa e lievemente migrata in basso, in conflitto con l'emergenza radicolare contigua”; che l'evento dannoso era tempestivamente comunicato all' che, nel riconoscere l'infortunio, accertando la causa violenta in occasione CP_1 di lavoro della lamentata lesione, emetteva di di “lombosciatalgia sinistra da E.D.
L5/S1” ed ammetteva l'inabilità temporanea assoluta sino al 12.09.2021, escludendo però menomazioni dell'integrità psico-fisica; che il 31.03.2022, avverso tale provvedimento, proponeva opposizione in via amministrativa;
che con provvedimento del 17.05.2022, l'Istituto comunicava l'impossibilità di procedere a collegiale medica, in quanto “… la descrizione della menomazione non ha alcun riferimento al quadro lesivo o morboso derivato dall'infortunio o dalla malattia professionale oggetto dell'accertamento e non sono stati riportati elementi ad integrazione del quadro lesivo/morboso inizialmente accertato…”; che, in realtà, come risulta dalla documentazione prodotta, la menomazione è riconducibile all'infortunio e, ai sensi dell'art. 80 del Testo Unico sull'assicurazione degli infortuni sul lavoro, occorre procedere in via cumulativa alla valutazione dei postumi, aggiungendovi l'ulteriore danno biologico del 7-8% ed ottenendo, per l'effetto, un grado di invalidità complessiva pari al 20%, il che fa sorgere in capo al ricorrente il
2 diritto ad un indennizzo in rendita.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la natura professionale della patologia, con conseguente condanna dell' alla liquidazione del danno CP_1 biologico nella misura non inferiore al 7-8% o alla diversa percentuale accertata e con cumulo con la menomazione già precedentemente riconosciuta di natura infortunistica, pari al 13%, dia luogo a un danno pari o superiore al 20% o alla diversa percentuale accertata, con conseguente condanna dell' alla CP_1 costituzione della relativa rendita;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando CP_1
l'insussistenza del danno biologico nei termini prospettati e la mancanza di prova del rischio specifico. In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda.
Nel corso del giudizio era espletata una c.t.u. medica, poi rinnovata ritenendola non sufficientemente esaustiva sul piano motivazionale.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta la richiesta dell' di rinnovazione della c.t.u. CP_1 espletata dal dott. . Persona_1
Come si evidenzierà più diffusamente nel prosieguo, tale consulenza risulta adeguatamente motivata, anche con riferimento ai profili oggetto di contestazione da parte dell' . CP_2
2. Nel merito domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
In primo luogo deve osservarsi che non vi è contestazione da parte dell' in CP_2 ordine alla natura infortunistica delle lesioni subite, rispetto alle quali, però, secondo la prospettazione dell' medesimo, non sarebbero derivati postumi CP_2 permanenti, il che ha escluso anche il cumulo con il danno da infortunio sul lavoro precedentemente occorso e riconosciuto dal medesimo . CP_2
Sul punto, è stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio, in rinnovazione della prima espletata, all'esito della quale il consulente d'ufficio nominato, dott.
, specializzato in medicina legale, ha riscontrato che il ricorrente Persona_1
è affetto da “affetto da lombalgia correlata ad ernia discale postero laterale sinistra, estrusa e lievemente migrata in basso, in conflitto con l'emergenza radicolare contigua a livello di L5-S1”, ritenendo tale patologie riconducibile all'evento infortunistico occorso al ricorrente, peraltro, come osservato, non specificamente contestato dall' . CP_1
3 Con riferimento a tale ultimo profilo, più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo una approfondita premessa di carattere medico legale, suffragata da riferimenti alla letteratura scientifica e all'elaborazione statistica sulle patologie che interessano il tratto oggetto del danno subito dal ricorrente, ha osservato che “Alla luce di tali elementi e riprendendo quanto esposto, deve segnalarsi come il accusò intenso dolore in sede lombare dopo aver Parte_1 sollevato un peso di 25 Kg. Tale assunto trova quindi conferma anche nelle analisi condotte dai sanitari non essendoci pertanto contestazioni su tale aspetto che CP_1 risulta di assoluto rilievo per il nesso causale. Infatti se risulta confermato che il ricorrente sia affetto da una condizione degenerativa del rachide e tale da essere responsabile di una evoluzione in pejus del quadro anatomico, parimenti deve osservarsi come ben difficilmente lo stesso (paziente) fosse già affetto da un'ernia espulsa (A L5-S1 ernia discale postero laterale sinistra, estrusa e lievemente migrata in basso, in conflitto con l'emergenza radicolare contigua) atteso che tale condizione anatomica ben difficilmente avrebbe permesso al ricorrente di poter svolgere il tipo di mansioni espletate e soprattutto il sollevamento di un peso di 25
Kg. In tal senso va quindi fatto presente che, se tale condizione anatomica fosse stata considerata preesistente, del tutto attendibilmente i sanitari avrebbero CP_1 ristretto il periodo di temporanea a quello analogo per una semplice contrattura muscolare e quindi ad un periodo non superiore alle 2 settimane. Nel caso in oggetto, di contro, è stato invece ammesso un periodo di temporanea di 4 mesi risultando quindi idoneo a ricomprendere un peggioramento dello stato quo ante anche sotto il profilo anatomico”, concludendo nel senso che “Ne consegue che sia le modalità traumatiche che il quadro RMN depongono di contro per un ruolo quantomeno concausale minimo tra l'evento, così come descritto, e la patologia discale”.
Deve ritenersi, quindi, sussistente il nesso di causalità sulla scorta dei criteri che presiedono l'accertamento dello stesso in ambito medico legale, e in particolare dei criteri topografico e cronologico e dell'esclusione di fattori causali preesistenti o sopravvenuti determinanti.
A tali conclusioni il c.t.u. è giunto sulla scorta di premesse condivisibili perché in linea con l'esame obiettivo della parte, con la documentazione medica in atti e con i parametri medico legali di riferimento, ne consegue, quindi, che la consulenza
4 tecnica d'ufficio medico-legale può essere posta a base della decisione perché esente da vizi logici e da contraddizioni e correttamente motivata sulla base della documentazione prodotta.
3. Per quanto concerne, poi, la quantificazione del danno, il consulente d'ufficio lo ha quantificato nella misura del 4%, con corretta applicazione della tabella delle menomazioni di cui al DM 12/07/2000.
Sulla base di ciò il consulente tecnico d'ufficio ha quindi, applicato in sommatoria al precedente danno riconosciuto del 13% per infortunio sul lavoro, accertato un danno biologico complessivo nella misura del 16 %.
Inoltre, il consulente d'ufficio, nel rispondere alle osservazioni di parte, ha precisato che “Ciò posto deve convenirsi come evidentemente lo stimato collega non abbia preso in considerazione, partendo da quest'ultimo spunto critico, quanto riportato in atti ed in particolare la visita specialistica dott. Persona_2
(neurochirurgo) il quale tra i suggerimenti terapeutici evidenziava la “modificazione di attività lavorative potenzialmente algogene (carichi assiali, sforzi fisici, posture o movimenti ripetuti in flessione e/o torsione del tronco)”. Ne consegue che da tale episodio il ricorrente non abbia più svolto le mansioni in precedenza espletate e, soprattutto, non ha più movimentato carichi di 25 Kg”.
Inoltre, con riferimento all'esame lombare del 19.05.2021, che secondo il consulente di parte ricorrente non avrebbe permesso di apprezzare alterazioni di natura traumatica, il consulente d'ufficio ha osservato che “Se così fosse, riprendendo quanto già delineato nella nostra epicrisi medico-legale, sarebbe davvero difficile poter comprendere su quali basi i sanitari abbiamo CP_1
Parte_ riconosciuto una temporanea dal 19.5 al 12.9.2021, e quindi per 4 mesi, se la non avesse evidenziato alterazioni traumatiche. Risulta di piana evidenza come, Parte_ contrariamente a quanto sostenuto dal dott. l'esame della ed in Per_3 particolare l'ernia discale postero laterale sinistra estrusa e lievemente migrata in basso, in conflitto con l'emergenza radicolare contigua a livello di L5-S1, ha indotto a valutare tale variazione anatomica in pejus quale epifenomeno quantomeno concausale dell'atto lavorativo. Se infatti tale condizione anatomica fosse stata ritenuta esclusivamente di natura degenerativa, in assenza di spinte traumatiche, i sanitari avrebbero certamente trasferito, come avviene in casi analoghi, le CP_1 competenze ai sanitari per il periodo di malattia: evento questo non avvenuto”. CP_3
5 Oltre a tali considerazioni, condivisibili perché frutto di un'attenta ricostruzione dell'eziologia delle conseguenze derivanti dall'infortunio come documentalmente provate, il consulente d'ufficio ha poi ulteriormente osservato che “I fattori di rischio maggiormente coinvolti nella genesi dell'ernia discale sono: – Sollevamento di carichi eccessivi, soprattutto se sollevati nella maniera scorretta (sfruttando la flessione del busto in avanti senza piegare completamente le gambe) –
Atteggiamenti posturali errati, soprattutto se mantenuti per lungo periodo (es. durante l'attività lavorativa) – Deficit muscolari/legamentosi dorsali: il loro indebolimento e ipotrofia correlata all'età contribuiscono alla patogenesi delle ernie discali – Condizioni di sovrappeso – Fumo: il fumo è una condizione che potrebbe favorire l'usura del disco intervertebrale – Fattori genetici: esistono per esempio situazioni di degenerazione discale precoce nell'infanzia – Lesioni vertebrali di varia natura (su base traumatica, infettiva, infiammatoria, degenerativa). Ebbene risulta ben documentato come nel caso in specie, nelle immediatezze dell'evento lesivo, si realizzò una sintomatologia acuta in relazione alla documentata ernia espulsa che andò a comprimere la radice nervosa comportando un prolungato periodo di riposo e cure di 4 mesi, terminati i quali, dopo le cure conservative del caso, si determinò una parziale regressione dei sintomi e quindi la stabilizzazione clinica”, ribadendo, quindi, le conclusioni precedentemente raggiunte anche sulla scorta di puntuali riferimenti all'eziologia di tale tipo di patologia.
Le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio risultano quindi pienamente condivisibili anche con riferimento alle risposte alle osservazioni formulate dal consulente dell' , perché puntualmente motivate sulla scorta CP_1 della documentazione medica in atti. In particolare, il consulente d'ufficio ha correttamente valorizzato il dato rappresentato dal consistente periodo di riposto per postumi temporanei riconosciuto dallo stesso che conferma la CP_2 riconducibilità causale dell'evento dannoso come ricostruito e quantificato dal c.t.u. al secondo infortunio sul lavoro occorso al ricorrente.
4. Quanto al cumulo dei postumi permanenti riconducibili ai due eventi infortunistici, esso deve ritenersi consentito in conseguenza di quanto statuito dagli articoli 79 e 80 del T.U. n. 1124/65, poi riproposti nell'art. 13, comma 5,
d.lgs. n. 38/00 che prevede che “Nel caso in cui l'assicurato, già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un
6 nuovo evento lesivo si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica”.
Del resto, sul piano processuale, si ritiene consentita la possibilità di chiedere tale cumulo anche in corso di causa;
così, Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. n. 2546/1998: “Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita di inabilità per malattia professionale o infortunio , la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o diversa malattia professionale non integra un " mutatio libelli" costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli articoli 80 e 132 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124”; in termini conformi anche la successiva sentenza n.
5009/2002, secondo cui “Nel giudizio promosso per il riconoscimento del diritto a rendita per malattia professionale o infortunio, la successiva richiesta di cumulo con la preesistente rendita per altro infortunio o malattia professionale non integra una "mutatio libelli", costituendo il cumulo una conseguenza giuridica necessaria a norma degli artt. 80 e 132 del d.P.R. n. 1124 del 1965, derivante dal riconoscimento del carattere professionale della malattia, anche indipendentemente dalla domanda dell'interessato e senza alcun potere discrezionale dell' ; CP_2 pertanto, non è ipotizzabile una prescrizione della facoltà di richiedere il cumulo, poiché l'istituto della prescrizione opera sui diritti e non sulle facoltà inerenti al diritto, potendosi invece prescrivere, nel termine triennale di cui all'art. 112 del citato d.P.R. n. 1124 del 1965, soltanto il diritto a chiedere la rendita per la nuova malattia professionale”. Addirittura nella decisione n. 17822/2005 i Giudici di
Legittimità affermano la necessità di procedere al cumulo anche qualora la domanda sia proposta per la prima volta in appello: “In materia di accertamento del diritto a rendita unica per più eventi inabilitanti, deve essere valutata dal giudice anche l'inabilità conseguente ad infortunio verificatosi tanto nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario, anche se originariamente instaurato per l'accertamento dell'inabilità derivante da un pregresso evento, ed anche se la domanda relativa al secondo evento venga proposta nel corso del giudizio di appello durante il quale si sia concluso il procedimento amministrativo per l'attribuzione della relativa rendita”; ciò conferma ulteriormente l'ammissibilità della richiesta di cumulo in primo grado, come nel caso di specie.
7 Ciò posto, quindi, la stima operata dal c.t.u. appare congrua e in linea con quanto previsto dalla disciplina vigente che impone una valutazione complessiva della malattia professionale in termini di danno biologico da quantificare.
Alla luce di ciò deve quindi ritenersi che le patologie “lombalgia correlata ad ernia discale postero laterale sinistra, estrusa e lievemente migrata in basso, in conflitto con l'emergenza radicolare contigua a livello di L5-S1”, da cui è affetto il ricorrente, sono qualificabili come postumi da infortunio sul lavoro e vadano cumulate a quelle riconducibili all'infortunio sul lavoro del 12.09.2013 già precedentemente riconosciuto dall' ; pertanto, l' deve essere CP_1 CP_1 condannato alla costituzione di una rendita ai sensi del d.lgs. n. 38/2000 in rapporto ad un danno biologico del 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento determinato in base al decisum (fino ad €
26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione, e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sergio Mannerucci che ne ha fatto richiesta.
Le spese delle c.t.u., come liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n.
8197/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. accoglie la domanda nei termini indicati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che la patologia da cui è affetto (“lombalgia correlata ad ernia Parte_1 discale postero laterale sinistra, estrusa e lievemente migrata in basso, in conflitto con l'emergenza radicolare contigua a livello di L5-S1”) è conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli e oggetto di ricorso;
2. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 costituzione di una rendita in favore di previsto dal d.lgs. n. Parte_1
38/2000 in rapporto ad un danno biologico che, applicando il cumulo con il
8 danno biologico subito per effetto del danno derivante dal precedente infortunio sul lavoro, si quantifica nella misura del 16%, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla domanda amministrativa;
3. condanna l' , in persona del direttore pro tempore, al pagamento delle CP_1 spese processuali di , che liquida in € 3.000,00 per compenso Parte_1 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv. Sergio Mannerucci;
4. pone le spese relative alle espletate CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 15.01.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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