Sentenza 22 maggio 2001
Massime • 1
La prescrizione contenuta nell'art. 20 della legge n. 580/67, che impone l'indicazione dell'ingrediente aggiunto al pane speciale posto in vendita e vieta la vendita del detto prodotto con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato, devesi ritenere ancora vigente in quanto richiamata e non abrogata dall'art. 22 D.Lgs. n. 109/92, le cui prescrizioni, dettate in applicazione della normativa comunitaria, si aggiungono alla normativa nazionale in materia di farina, pasta e pane, imponendo per i prodotti di panetteria, che contengono antiossidanti, emulsionati e conservanti, l'indicazione di categoria, nome e numero CEE.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/05/2001, n. 6931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6931 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO PROTO - Consigliere -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ET MP, elettivamente domiciliato in Catania, via Ingegnere 29, presso l'avv. Francesco Lombardo Artesi, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UPICA di Catania
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Catania n. 1831 in data 29.10.97 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/02/01 dal Relatore Cons. G. Cappuccio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per il rinnovo della notifica;
Svolgimento del processo
Con sentenza in data 29.10.97 il Pretore di Catania rigettava l'opposizione proposta da ET AN avverso la ordinanza ingiunzione emessa e notificata in data 30.04.96, con cui il locale Direttore dell'IC gli irrogava al sanzione di lire 1.750.000, per aver posto in vendita pane del tipo speciale senza la specifica dicitura destinata ad indicare l'ingrediente aggiunto e la sua quantità percentuale, in violazione del disposto degli artt. 20 l.s. 580/67 e 5/8 dlgs 109/92. Rilevava il Pretore che il cartello "pane speciale... semilavorato antimuffa e antimicolico in polvere" apposto dal AN sul pane in questione non soddisfaceva le prescrizioni della richiamata normativa, che impone l'indicazione dell'elemento aggiunto, l'indicazione della categoria d'appartenenza (conservante ed emulsionante), il nome specifico ed il numero CEE. Con atto notificato all'Uffica nella sua sede in data 14.12.98 il AN proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi di censura. L'IC, intimata, non si è costituita.
Motivi della decisione
La richiesta di rinnovo della notifica, avanzata dal P.M., non è fondata e consegue alla errata indicazione, in sede di relazione, delle modalità con cui l'IC era stata rappresentata in primo grado, perché dinanzi al Pretore l'ufficio fu presente, non tramite l'Avvocatura distrettuale ma tramite un proprio funzionario delegato:
in conseguenza, esattamente il ricorso è stato notificato alla parte direttamente.
Col primo motivo del ricorso si deduce la violazione dell'art. 42.2 l.s.. 580/67, perché i risultati dell'analisi non vennero comunicati al AN nei venti giorni prescritti;
col secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 20 della stessa legge, perché dall'analisi era risultato che il pane posto in vendita presentava caratteri organolettici del tutto normali e gli elementi aggiunti erano quelli consentiti dalla legge.
I due motivi, basati sull'identico errore d'impostazione, vanno esaminati congiuntamente. La contestazione mossa al AN non era, infatti, attinente alla qualità del pane, ma al dato formale costituito dalla enunciazione al pubblico, mediante cartello, della composizione del prodotto. I due motivi non sono, perciò, in alcun modo pertinenti all'oggetto del giudizio.
Col terzo motivo, si sostiene la violazione per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 5 e 16 del dlgs 109/92. Secondo il ricorrente, la disciplina applicata riguarda non i prodotti che, come il pane in questione, vengono venduti sfusi, ma quelli preconfezionati. Ne conseguirebbe che, per il pane, il cartello deve indicare la denominazione di vendita e l'elenco degli ingredienti, non invece il peso, indicazione prevista solo per i prodotti preconfezionati. Col quarto motivo, si deduce il difetto di motivazione, per non aver rilevato la chiara differenza di trattamento tra i prodotti preconfezionati e quelli sfusi. I due motivi debbono essere congiuntamente esaminati e respinti. L'art. 20 della l.s. 580/67 dispone: "Il pane speciale deve essere posto in vendita con diciture che indichino l'ingrediente aggiunto. Nel caso che più ingredienti siano stati aggiunti, le diciture devono indicare questi in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso. È vietata la vendita di pane speciale con la generica denominazione di pane condito, ingrassato o migliorato. "Si tratta di prescrizione tuttora vigente perché l'art. 22 del dlgs 109/92 richiama, e non abroga, la disciplina prevista dalla l. 580/67. Le prescrizioni dettate, in applicazione della disciplina comunitaria, dal dlgs 109/92 per i prodotti alimentari in genere si aggiungono alla normativa nazionale relativa a farina, pasta e pane, imponendo, per i prodotti di panetteria che contengono antiossidanti, emulsionanti e conservanti l'indicazione specifica di categoria, nome e numero CEE (art. 16.3 ed allegato 2^ del dlgs 109/92). Il ricorso va rigettato;
non luogo a provvedere sulle spese perché l'IC non si è costituita.
P.Q.M.
rigetta il ricorso, nulla spese.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria 22 maggio 2001