Sentenza 9 gennaio 2002
Massime • 1
Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (fattispecie relativa ad artigiana con attività di produzione e vendita di manufatti scivolata accidentalmente mentre attendeva al proprio lavoro durante un'esposizione dei propri prodotti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALBERTO SPANÒ - Presidente -
Dott. FRANCESCO ANTONIO MAIORANO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - rel. Consigliere -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
INAIL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati CATANIA ANTONINO, DE FERRÀ GIUSEPPE, giusta delega in atti.
- ricorrente -
contro
ET IA IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato PINO CUSIMANO, che lo rappresenta difende unitamente all'avvocato PIER GIUSEPPE DOLCINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1012/98 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 26/02/99 R.G.N. 1507/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/01 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato CATANIA;
udito l'Avvocato CUSIMANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con sentenza 10.12.1998/26.2.1999 n. 1012/98 il Tribunale di Ravenna, confermando la sentenza del pretore di quella città, ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso ad TO IA CR, artigiana con attività di produzione e rivendita di manufatti di legno e vetro cavo, scivolata accidentalmente a terra mentre attendeva al proprio lavoro durante una esposizione in Germania;
conseguentemente, in parziale accoglimento della domanda dell'assicurata, ha condannato l'Inail a corrisponderle la indennità per inabilità temporanea assoluta.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Inail, con unico motivo.
La intimata si è costituita con controricorso, resistendo;
ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. Motivi della decisione
Con unico motivo di ricorso l'Istituto ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 12 preleggi, 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., 2697 cod. civ., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere ritenuto la occasione di lavoro in mancanza di rischio specifico, e comunque in mancanza di prova di condizioni ambientali favorentì la caduta. Il motivo non è fondato.
La giurisprudenza di questa Corte ha ricostruito, in numerose sentenze alla cui motivazione si deve rinviare per economia della funzione, la lunga evoluzione del sistema complessivo di tutela infortunistica, ed in particolare della nozione di occasione di lavoro, consolidandosi sulla conclusione che, pur nella identità di espressione lessicale, risalente alla Legge 17 marzo 1898, n. 80, "Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo in termini Cass. 9 ottobre 2000 n. 13447); applicando poi tale principio alle seguenti fattispecie, analoghe alla presente: Cass. 17 dicembre 1998 n. 12652, che ha ritenuto avvenuto in occasione di lavoro l'infortunio occorso ad una lavoratrice che, durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, era caduta nel bagno dello stabilimento il cui pavimento risultava viscido e scivoloso a causa di un'anomala fuoriuscita di acqua dal termosifone rotto ivi istallato;
Cass. 4 agosto 2000 n. 10298, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava a chiudere la porta del magazzino della ditta datore di lavoro;
Cass. 13447/2000 cit., relativa ad una fattispecie di un'impiegata della P.A. addetta al video - terminale che, spostandosi da un ufficio all'altro della sede di lavoro recando con sè un faldone da utilizzare per la sua attività, era scivolata e caduta in terra riportando una frattura ossea;
Cass. 8 marzo 2001 n. 3363, in fattispecie relativa ad un'impiegata che, spostandosi dal monitor del computer ad un armadio per prelevare un fascicolo, senza alzarsi dalla sedia a rotelle utilizzata nella postazione ed utilizzando la possibilità di movimento offerta dalla stessa, era caduta in terra ferendosi;
Cass. 13 luglio 2001 n. 9556, in fattispecie relativa a lavoratore scivolato sulle scale mentre si recava nella palestra dell'edificio scolastico presso il quale prestava servizio come bidello per effettuare lavori di pulizia.
Poiché non è contestato che la caduta è avvenuta nell'ambito dell'attività protetta, e risulta collegata con la causa lavorativa, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate in L. 46.000 (23,76 euro) oltre Euro 1.500, paria L. 2.904.405, per onorari di avvocato.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in L. 46.000 (23,76 EURO) oltre Euro 1.500, pari a L. 2.904.405, per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 21 novembre 2001. Depositato in Cancelleria 9 gennaio 2002