Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 190
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Sentenza 9 gennaio 2002

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Nella nozione di occasione di lavoro, di cui all'art. 2 d.P.R. n. 1124 del 1965, rientrano tutti i fatti, anche straordinari e imprevedibili, inerenti all'ambiente, alle macchine e alle persone, sia dei colleghi, sia di terzi, ed anche dello stesso infortunato, attinenti alle condizioni oggettive e storiche della prestazione lavorativa presupposto dell'obbligo assicurativo, ivi compresi gli spostamenti spaziali del lavoratore assicurato, funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa, con l'unico limite in quest'ultimo caso del rischio elettivo (fattispecie relativa ad artigiana con attività di produzione e vendita di manufatti scivolata accidentalmente mentre attendeva al proprio lavoro durante un'esposizione dei propri prodotti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/01/2002, n. 190
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 190
    Data del deposito : 9 gennaio 2002

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