Articolo 6 della Legge 18 ottobre 1961, n. 1048
Articolo 5Articolo 7
Versione
7 novembre 1961
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Versione
19 maggio 1968
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Versione
31 dicembre 1991
Art. 6.
Il Consiglio di amministrazione e' l'organo deliberante dell'Ente; esso delibera sulle attivita' ordinarie e straordinarie dell'Ente per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 2; per la validita' delle sue adunanze e' richiesto l'intervento della meta' piu' uno dei suoi componenti.
Esso:
a) approva lo statuto dell'Ente e le sue eventuali modifiche;
b) approva il regolamento organico col quale vengono stabilite la consistenza numerica, le modalita' di assunzione, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di quiescenza di tutto il personale dell'Ente;
c) nomina il direttore generale dell'Ente;
d) approva il bilancio di previsione e le variazioni che occorra introdurre nel corso dell'esercizio;
e) approva il conto consuntivo, previa relazione del Collegio dei revisori dei conti;
f) ratifica le deliberazioni d'urgenza del presidente;
g) stabilisce le direttive per le opere di irrigazione e di trasformazione fondiaria;
h) approva i contratti o assunzioni di spese per un importo superiore ai 10 milioni, nonche' l'acquisto e l'alienazione di beni mobili e immobili;
i) approva la cancellazione o accensione di ipoteche, decide sullo stare o resistere in giudizio e sulle transazioni;
l) approva le convenzioni con Istituti di credito;
m) accetta le eredita', le donazioni e i legati disposti a favore dell'Ente.
((Le deliberazioni del consiglio di amministrazione di cui al secondo comma sono approvate dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto. Per le deliberazioni di cui alle lettere d) ed e), tale decreto e' adottato di concerto con il Ministro del tesoro.))
Entrata in vigore il 31 dicembre 1991