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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2023, n. 11244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11244 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO DR nato a [...] 11 18/05/1963 avverso la sentenza del 04/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. GIORGIO NUCARO AMICI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della capitale che aveva condannato DR ON per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in reazione alla società "Rial & C s.r.1,", dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 7 giugno 2017, società di cui l'imputato era amministratore unico. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11244 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 02/02/2023 2. Contro la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 503 cod. proc. pen. Nella specie — si legge nel ricorso — l'esame dell'imputato (ammesso su richiesta della difesa) non si era svolto in quanto il processo di primo grado si era concluso in un'unica udienza ed il Tribunale non aveva ritenuto di dover rinviare per consentire la presenza di ON, nell'occasione assente. Il ricorso passa, poi, a contestare la mancata assunzione dell'esame da parte della Corte di merito (riferendosi ad un'udienza del 20 aprile 2021), esame richiesto in una memoria depositata prima dell'udienza.
Considerato che
l'udienza si svolgeva con modalità scritta, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre un rinvio perché fosse consentito lo svolgimento in presenza e si procedesse all'esame dell'imputato, che sarebbe stato rilevante per chiarire i fatti posti a base del giudizio di colpevolezza del prevenuto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al principio dell'onere della prova. 2.2.1. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente sottolinea che il curatore aveva spiegato, nella sua relazione, di avere inviato una raccomandata presso la sede legale della società Rial & C s.r.l. e presso l'indirizzo spagnolo dell'imputato, in Benidorm av. Municipi n. 9, e che tali missive erano state restituite al mittente;
né in dibattimento il curatore aveva saputo fornire altre informazioni. Dal canto suo, il prevenuto nulla aveva saputo del fallimento e della necessità di consegnare le scritture contabili, in quanto la raccomandata del curatore era stata inviata al civico sbagliato, che era 8 e non 9. Quanto alla missiva inviata alla sede della società, il teste NI aveva affermato che nel 2017 l'immobile già sede della fallita era occupato da altra società. Nessuna rilevanza — prosegue il ricorso — ha il fatto che anche l'indirizzo spagnolo corretto si fosse rivelato inidoneo quando il pubblico ministero vi aveva inviato un atto destinato al prevenuto, dal momento che ciò era avvenuto nel 2018, il che non forniva certezza che tale indirizzo non fosse idoneo neanche nel 2017, epoca delle raccomandate del curatore. Il ricorrente affronta, poi, l'argomentazione ulteriore della Corte territoriale a proposito del fatto che la nomina del difensore di fiducia nel 2019 aveva comunque dimostrato che ON fosse a conoscenza del fallimento. A quell'epoca, infatti, il fallimento era chiuso (decreto del 6 dicembre 2018), sicché l'imputato non avrebbe più potuto consegnare le scritture al curatore. Il ricorso contesta, quindi, il ragionamento della Corte distrettuale quanto al coefficiente soggettivo. 2 2.1.2. L'impugnativa si rivolge, quindi, alla bancarotta fraudolenta distrattiva e sostiene che si sia invertito l'onere della prova nel ritenere che l'assenza della documentazione avesse impedito di conoscere la sorte dei beni della società. Il teste ZZ — prosegue il ricorso — aveva spiegato che le indagini non avevano verificato l'esistenza di conti correnti della fallita e che l'investigazione si era limitata ad interrogare la banca dati dello spesometro integrato e quelle SDI - INPS, queste ultime quanto ai dipendenti. Contrariamente a quanto emergeva dalle banche dati per i rapporti di lavoro, proprio le risultanze dello spesometro evidenziavano che la fallita aveva operato solo fino al 2015 e la nomina di ON come amministratore è del 2012, quindi pochi anni prima. Il maggior debito evincibile dallo stato passivo era quello verso l'Agenzia delle entrate, maturato anni prima rispetto all'assunzione della carica da parte di ON. L'unico dato a supporto del giudizio di responsabilità è il mancato ritrovamento dei beni, ma ciò si basava su un bilancio al 31 dicembre 2014. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. La Corte di appello — osserva il ricorrente — si è basata, per giustificare l'aggravante, sul bilancio del 2014, lontano dalla data del fallimento. L'unico dato certo era l'ammontare dei crediti insinuati, ma il maggior debito della società non è verso i fornitori, ma verso l'agenzia delle entrate, debito tuttavia accertato solo con la procedura sommaria della verifica dello stato passivo e senza che si conosca quale sia il titolo giustificativo dei debiti verso l'Erario. L'imputato era incensurato e, quindi, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accogliere i motivi di appello. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in primo luogo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ancorato all'assenza di dati positivi. Sicuramente era stato il trasferimento in Spagna dell'imputato a convincere la Corte di merito che egli non fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche;
ma, se ON avesse voluto veramente far perdere le proprie tracce, non si sarebbe iscritto all'AIRE e, ove avesse avuto la possibilità di sottoporsi ad esame, avrebbe spiegato di essere rientrato in Italia e di vivere a Firenze, ma di versare in condizioni economiche precarie. Inoltre il ricorso affronta la mancata derubricazione in bancarotta semplice documentale, che si sarebbe imposta in assenza di prova della distrazione e data la sola mancata consegna delle scritture contabili. Un ulteriore accenno riguarda il tema già sviluppato della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta la mancata sottoposizione ad esame dell'imputato — è manifestamente infondato dal momento che l'assenza dell'imputato, ritualmente citato per il dibattimento e che abbia scelto di non presenziare, non adducendo alcun impedimento a comparire, non costituisce una giusta causa di rinvio dell'udienza, tanto più che l'esame, nel caso di specie, era stato richiesto proprio dal difensore di ON, il che avvalora l'idea che il prevenuto fosse a conoscenza della necessità di essere esaminato e che, quindi, la sua mancata comparizione equivalga ad una scelta di non sottoporsi all'esame. Peraltro, come sottolineato dalla Corte di appello, nessuna norma del codice di rito prevede la possibilità, per l'imputato, di ottenere un rinvio del dibattimento per consentirgli di sottoporsi ad esame laddove non vi sia alcun impedimento alla sua comparizione. Anzi — osserva il Collegio — l'art. 513 comma 1 cod. proc. pen. prevede proprio che, nel caso di assenza dell'imputato, le sue dichiarazioni predibattimentali possano essere acquisite a richiesta di parte, il che avvalora l'idea che la mancata comparizione volontaria del prevenuto da esaminare non dia luogo alla necessità di un rinvio. D'altronde, se così fosse, lo strumento si presterebbe a condotte dilatorie, potendo l'imputato, con la sua scelta di non presenziare, determinare l'allungamento dei tempi del procedimento. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello con esame dell'imputato, va precisato che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate 4 prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Orbene, vi sono due ragioni per ritenere la censura non ammissibile in questa sede. La prima è che la richiesta era stata formulata solo nella parte conclusiva dell'appello (pag. 12), senza alcuna precisazione circa la necessità dell'incombente, il che già rendeva la richiesta inammissibile in quanto l'obbligo di formularla nell'appello o nei motivi aggiunti di cui all'art. 603 cod. proc. pen. ha un senso laddove essa sia accompagnata — in quello stesso atto e non in memorie successive — dall'illustrazione della specifiche ragioni che rendono necessario l'incombente istruttorio nel senso delineato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. La seconda è che il motivo di ricorso non chiarisce quali siano le ragioni per cui l'audizione del prevenuto fosse indispensabile per la decisione e quali anomalie motivazionali si sarebbero evitate esaminandolo. Un ultimo accenno è doveroso alla confusione che caratterizza il motivo di ricorso laddove la parte fa riferimento alla data del 20 aprile 2021 come a quella di un'udienza dinanzi alla Corte di appello, mentre l'udienza presso la Corte territoriale si è tenuta il 4 maggio 2022, mentre il 20 aprile 2021 è la data di celebrazione del processo di primo grado. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 2.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la tesi del ricorrente è che non aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento e delle comunicazioni del curatore, sicché non aveva volontariamente omesso di mettersi in contatto con quest'ultimo per la consegna delle scritture contabili. Ora, il fatto che ON non fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento è una circostanza di fatto dedotta dalla parte ma che non risulta dalle sentenze di merito né è stata in alcun modo documentata;
questione diversa è quella dell'avvenuta ricezione delle raccomandate con cui il curatore lo invitava a prendere contatti con lui e/o a depositare le scritture, che non è momento costitutivo dell'obbligo di cui all'art. 16, comma 1, n.
3. leg. fall. D'altronde, a tutto voler concedere, come sottolineato dalla Corte di appello, ON ha saputo del fallimento quantomeno prima di nominare il difensore di fiducia in questo processo e, ciò nonostante, non si è attivato per far giungere alla procedura le scritture contabili. A questo proposito, si osserva che il dato di fatto, agitato nel ricorso ma non documentato, che la procedura, alla data di nomina del difensore di fiducia da parte di ON, fosse chiusa è un'asserzione del ricorrente non risultante dalle sentenze di merito, unica fonte di conoscenza 5 delle evenienze fattuali cui questa Corte può attingere. E comunque, l'argomentazione difensiva non è concludente, dal momento che l'imputato non ha mostrato l'assenza di volontà sottrattiva laddove non ha consegnato le scritture neanche agli investigatori o all'Autorità giudiziaria. 2.2. Il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, giacché non fronteggia, se non con argomentazioni in fatto, la riflessione della Corte territoriale, secondo cui il mancato ritrovamento delle attività rilevabili dal bilancio depositato nel 2015, in uno all'assenza di documentazione contabile, il trasferimento di ON all'estero dieci mesi prima della dichiarazione di fallimento nonché la presenza di debiti per circa un milione di euro erano tutti indicatori da cui ricavare — secondo un giudizio che questo Collegio ritiene immune da cadute logiche — che i beni in capo alla società nel 2014 fossero stati distratti. D'altra parte tale ragionamento è in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). In Sez. 5 Aucello, a sostegno di questa tesi, si è osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. In quest'ottica, non è senza significato la presa d'atto, da parte dei Giudici di appello, che non vi era stata alcuna spiegazione sulla destinazione dei beni sociali da parte dell'imputato. 3. Il terzo motivo di ricorso — che concerne il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello ha correttamente e razionalmente giustificato l'aggravamento di pena sulla scorta del quantum di sottrazione (1.200.000 euro), con corrispondente danno per i creditori, profilo cui occorre fare riferimento onde valutare la sussistenza delle condizioni previste dal legislatore. Di contro, le osservazioni critiche del ricorrente non sono pertinenti e indulgono sul fatto, facendo riferimento ad un aspetto diverso, che è quello dei debiti verso i creditori (poco importa se fornitori o Agenzia delle Entrate) e delle loro ragioni giustificative, che, oltre ad essere un profilo di 6 merito, non smentisce che, alla massa attiva a disposizione delle ragioni creditorie riconosciute dagli organi fallimentari, siano stati sottratti ben 1.200.000 euro. Il riferimento all'incensuratezza dell'imputato, poi, è del tutto distonico rispetto al tema oggetto della censura. 4. Il quarto motivo di ricorso, quando si rivolge al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non può avere seguito in quanto la Corte distrettuale ha risposto sul punto proprio alla sollecitazione dell'appello, che aveva invocato le circostanze attenuanti generiche solo in ragione dell'incensuratezza del prevenuto, correttamente escludendone la rilevanza concludente ai sensi dell'art. 62-bis u.c., cod. pen. Ne consegue che non vi è alcun difetto di motivazione. In ordine alla mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice, il ricorso è generico, mentre la Corte di appello ha valutato la sussistenza del coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale ricollegando la mancata consegna della documentazione all'esistenza di plurime condotte distrattive. Peraltro la richiesta di derubricazione avrebbe un senso laddove si discutesse di omessa tenuta o di tenuta irregolare nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ma nel nostro caso si vede in un'ipotesi di sottrazione giacché neanche il ricorrente sostiene che le scritture non siano state tenute ovvero siano state tenute in maniera irregolare o incompleta (condotte contemplate dalla disposizione di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/2/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell'Avv. GIORGIO NUCARO AMICI, per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 4 maggio 2022 dalla Corte di appello di Roma, che ha confermato la decisione del Tribunale della capitale che aveva condannato DR ON per bancarotta fraudolenta documentale e distrattiva in reazione alla società "Rial & C s.r.1,", dichiarata fallita dal Tribunale di Roma il 7 giugno 2017, società di cui l'imputato era amministratore unico. Penale Sent. Sez. 5 Num. 11244 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: BORRELLI PAOLA Data Udienza: 02/02/2023 2. Contro la decisione di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato con il ministero del difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta mancata assunzione di prova decisiva e violazione dell'art. 503 cod. proc. pen. Nella specie — si legge nel ricorso — l'esame dell'imputato (ammesso su richiesta della difesa) non si era svolto in quanto il processo di primo grado si era concluso in un'unica udienza ed il Tribunale non aveva ritenuto di dover rinviare per consentire la presenza di ON, nell'occasione assente. Il ricorso passa, poi, a contestare la mancata assunzione dell'esame da parte della Corte di merito (riferendosi ad un'udienza del 20 aprile 2021), esame richiesto in una memoria depositata prima dell'udienza.
Considerato che
l'udienza si svolgeva con modalità scritta, la Corte di appello avrebbe dovuto disporre un rinvio perché fosse consentito lo svolgimento in presenza e si procedesse all'esame dell'imputato, che sarebbe stato rilevante per chiarire i fatti posti a base del giudizio di colpevolezza del prevenuto. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto al principio dell'onere della prova. 2.2.1. Con riferimento alla bancarotta fraudolenta documentale, il ricorrente sottolinea che il curatore aveva spiegato, nella sua relazione, di avere inviato una raccomandata presso la sede legale della società Rial & C s.r.l. e presso l'indirizzo spagnolo dell'imputato, in Benidorm av. Municipi n. 9, e che tali missive erano state restituite al mittente;
né in dibattimento il curatore aveva saputo fornire altre informazioni. Dal canto suo, il prevenuto nulla aveva saputo del fallimento e della necessità di consegnare le scritture contabili, in quanto la raccomandata del curatore era stata inviata al civico sbagliato, che era 8 e non 9. Quanto alla missiva inviata alla sede della società, il teste NI aveva affermato che nel 2017 l'immobile già sede della fallita era occupato da altra società. Nessuna rilevanza — prosegue il ricorso — ha il fatto che anche l'indirizzo spagnolo corretto si fosse rivelato inidoneo quando il pubblico ministero vi aveva inviato un atto destinato al prevenuto, dal momento che ciò era avvenuto nel 2018, il che non forniva certezza che tale indirizzo non fosse idoneo neanche nel 2017, epoca delle raccomandate del curatore. Il ricorrente affronta, poi, l'argomentazione ulteriore della Corte territoriale a proposito del fatto che la nomina del difensore di fiducia nel 2019 aveva comunque dimostrato che ON fosse a conoscenza del fallimento. A quell'epoca, infatti, il fallimento era chiuso (decreto del 6 dicembre 2018), sicché l'imputato non avrebbe più potuto consegnare le scritture al curatore. Il ricorso contesta, quindi, il ragionamento della Corte distrettuale quanto al coefficiente soggettivo. 2 2.1.2. L'impugnativa si rivolge, quindi, alla bancarotta fraudolenta distrattiva e sostiene che si sia invertito l'onere della prova nel ritenere che l'assenza della documentazione avesse impedito di conoscere la sorte dei beni della società. Il teste ZZ — prosegue il ricorso — aveva spiegato che le indagini non avevano verificato l'esistenza di conti correnti della fallita e che l'investigazione si era limitata ad interrogare la banca dati dello spesometro integrato e quelle SDI - INPS, queste ultime quanto ai dipendenti. Contrariamente a quanto emergeva dalle banche dati per i rapporti di lavoro, proprio le risultanze dello spesometro evidenziavano che la fallita aveva operato solo fino al 2015 e la nomina di ON come amministratore è del 2012, quindi pochi anni prima. Il maggior debito evincibile dallo stato passivo era quello verso l'Agenzia delle entrate, maturato anni prima rispetto all'assunzione della carica da parte di ON. L'unico dato a supporto del giudizio di responsabilità è il mancato ritrovamento dei beni, ma ciò si basava su un bilancio al 31 dicembre 2014. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità. La Corte di appello — osserva il ricorrente — si è basata, per giustificare l'aggravante, sul bilancio del 2014, lontano dalla data del fallimento. L'unico dato certo era l'ammontare dei crediti insinuati, ma il maggior debito della società non è verso i fornitori, ma verso l'agenzia delle entrate, debito tuttavia accertato solo con la procedura sommaria della verifica dello stato passivo e senza che si conosca quale sia il titolo giustificativo dei debiti verso l'Erario. L'imputato era incensurato e, quindi, la Corte distrettuale avrebbe dovuto accogliere i motivi di appello. 2.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in primo luogo, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, ancorato all'assenza di dati positivi. Sicuramente era stato il trasferimento in Spagna dell'imputato a convincere la Corte di merito che egli non fosse meritevole delle circostanze attenuanti generiche;
ma, se ON avesse voluto veramente far perdere le proprie tracce, non si sarebbe iscritto all'AIRE e, ove avesse avuto la possibilità di sottoporsi ad esame, avrebbe spiegato di essere rientrato in Italia e di vivere a Firenze, ma di versare in condizioni economiche precarie. Inoltre il ricorso affronta la mancata derubricazione in bancarotta semplice documentale, che si sarebbe imposta in assenza di prova della distrazione e data la sola mancata consegna delle scritture contabili. Un ulteriore accenno riguarda il tema già sviluppato della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo di ricorso — che lamenta la mancata sottoposizione ad esame dell'imputato — è manifestamente infondato dal momento che l'assenza dell'imputato, ritualmente citato per il dibattimento e che abbia scelto di non presenziare, non adducendo alcun impedimento a comparire, non costituisce una giusta causa di rinvio dell'udienza, tanto più che l'esame, nel caso di specie, era stato richiesto proprio dal difensore di ON, il che avvalora l'idea che il prevenuto fosse a conoscenza della necessità di essere esaminato e che, quindi, la sua mancata comparizione equivalga ad una scelta di non sottoporsi all'esame. Peraltro, come sottolineato dalla Corte di appello, nessuna norma del codice di rito prevede la possibilità, per l'imputato, di ottenere un rinvio del dibattimento per consentirgli di sottoporsi ad esame laddove non vi sia alcun impedimento alla sua comparizione. Anzi — osserva il Collegio — l'art. 513 comma 1 cod. proc. pen. prevede proprio che, nel caso di assenza dell'imputato, le sue dichiarazioni predibattimentali possano essere acquisite a richiesta di parte, il che avvalora l'idea che la mancata comparizione volontaria del prevenuto da esaminare non dia luogo alla necessità di un rinvio. D'altronde, se così fosse, lo strumento si presterebbe a condotte dilatorie, potendo l'imputato, con la sua scelta di non presenziare, determinare l'allungamento dei tempi del procedimento. Quanto alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello con esame dell'imputato, va precisato che il Collegio accede alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in ragione della sua natura eccezionale, alla rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale può farsi ricorso, in deroga alla presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, esclusivamente allorché il giudice ritiene, nella sua discrezionalità, indispensabile la integrazione, nel senso che non è altrimenti in grado di decidere sulla base del solo materiale già a sua disposizione (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820). Ne consegue che in cassazione può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'oggettiva necessità dell'incombente istruttorio e, di conseguenza, l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate 4 prove in appello (Sez. 5, n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577; Sez. 6, n. 1256 del 28/11/2013, dep. 2014, Cozzetto, Rv. 258236). Orbene, vi sono due ragioni per ritenere la censura non ammissibile in questa sede. La prima è che la richiesta era stata formulata solo nella parte conclusiva dell'appello (pag. 12), senza alcuna precisazione circa la necessità dell'incombente, il che già rendeva la richiesta inammissibile in quanto l'obbligo di formularla nell'appello o nei motivi aggiunti di cui all'art. 603 cod. proc. pen. ha un senso laddove essa sia accompagnata — in quello stesso atto e non in memorie successive — dall'illustrazione della specifiche ragioni che rendono necessario l'incombente istruttorio nel senso delineato dalla giurisprudenza di questa Corte sopra richiamata. La seconda è che il motivo di ricorso non chiarisce quali siano le ragioni per cui l'audizione del prevenuto fosse indispensabile per la decisione e quali anomalie motivazionali si sarebbero evitate esaminandolo. Un ultimo accenno è doveroso alla confusione che caratterizza il motivo di ricorso laddove la parte fa riferimento alla data del 20 aprile 2021 come a quella di un'udienza dinanzi alla Corte di appello, mentre l'udienza presso la Corte territoriale si è tenuta il 4 maggio 2022, mentre il 20 aprile 2021 è la data di celebrazione del processo di primo grado. 2. Anche il secondo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 2.1. Quanto alla bancarotta fraudolenta documentale, la tesi del ricorrente è che non aveva avuto conoscenza della dichiarazione di fallimento e delle comunicazioni del curatore, sicché non aveva volontariamente omesso di mettersi in contatto con quest'ultimo per la consegna delle scritture contabili. Ora, il fatto che ON non fosse a conoscenza della dichiarazione di fallimento è una circostanza di fatto dedotta dalla parte ma che non risulta dalle sentenze di merito né è stata in alcun modo documentata;
questione diversa è quella dell'avvenuta ricezione delle raccomandate con cui il curatore lo invitava a prendere contatti con lui e/o a depositare le scritture, che non è momento costitutivo dell'obbligo di cui all'art. 16, comma 1, n.
3. leg. fall. D'altronde, a tutto voler concedere, come sottolineato dalla Corte di appello, ON ha saputo del fallimento quantomeno prima di nominare il difensore di fiducia in questo processo e, ciò nonostante, non si è attivato per far giungere alla procedura le scritture contabili. A questo proposito, si osserva che il dato di fatto, agitato nel ricorso ma non documentato, che la procedura, alla data di nomina del difensore di fiducia da parte di ON, fosse chiusa è un'asserzione del ricorrente non risultante dalle sentenze di merito, unica fonte di conoscenza 5 delle evenienze fattuali cui questa Corte può attingere. E comunque, l'argomentazione difensiva non è concludente, dal momento che l'imputato non ha mostrato l'assenza di volontà sottrattiva laddove non ha consegnato le scritture neanche agli investigatori o all'Autorità giudiziaria. 2.2. Il ricorso è manifestamente infondato e aspecifico quanto alla bancarotta fraudolenta distrattiva, giacché non fronteggia, se non con argomentazioni in fatto, la riflessione della Corte territoriale, secondo cui il mancato ritrovamento delle attività rilevabili dal bilancio depositato nel 2015, in uno all'assenza di documentazione contabile, il trasferimento di ON all'estero dieci mesi prima della dichiarazione di fallimento nonché la presenza di debiti per circa un milione di euro erano tutti indicatori da cui ricavare — secondo un giudizio che questo Collegio ritiene immune da cadute logiche — che i beni in capo alla società nel 2014 fossero stati distratti. D'altra parte tale ragionamento è in linea con quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/02/2014, Ghirardelli, Rv. 262740; Sez. 5, n. 22894 del 17/04/2013, Zanettin, Rv. 255385). In Sez. 5 Aucello, a sostegno di questa tesi, si è osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato. In quest'ottica, non è senza significato la presa d'atto, da parte dei Giudici di appello, che non vi era stata alcuna spiegazione sulla destinazione dei beni sociali da parte dell'imputato. 3. Il terzo motivo di ricorso — che concerne il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. — è manifestamente infondato dal momento che la Corte di appello ha correttamente e razionalmente giustificato l'aggravamento di pena sulla scorta del quantum di sottrazione (1.200.000 euro), con corrispondente danno per i creditori, profilo cui occorre fare riferimento onde valutare la sussistenza delle condizioni previste dal legislatore. Di contro, le osservazioni critiche del ricorrente non sono pertinenti e indulgono sul fatto, facendo riferimento ad un aspetto diverso, che è quello dei debiti verso i creditori (poco importa se fornitori o Agenzia delle Entrate) e delle loro ragioni giustificative, che, oltre ad essere un profilo di 6 merito, non smentisce che, alla massa attiva a disposizione delle ragioni creditorie riconosciute dagli organi fallimentari, siano stati sottratti ben 1.200.000 euro. Il riferimento all'incensuratezza dell'imputato, poi, è del tutto distonico rispetto al tema oggetto della censura. 4. Il quarto motivo di ricorso, quando si rivolge al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non può avere seguito in quanto la Corte distrettuale ha risposto sul punto proprio alla sollecitazione dell'appello, che aveva invocato le circostanze attenuanti generiche solo in ragione dell'incensuratezza del prevenuto, correttamente escludendone la rilevanza concludente ai sensi dell'art. 62-bis u.c., cod. pen. Ne consegue che non vi è alcun difetto di motivazione. In ordine alla mancata riqualificazione in bancarotta documentale semplice, il ricorso è generico, mentre la Corte di appello ha valutato la sussistenza del coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale ricollegando la mancata consegna della documentazione all'esistenza di plurime condotte distrattive. Peraltro la richiesta di derubricazione avrebbe un senso laddove si discutesse di omessa tenuta o di tenuta irregolare nei tre anni antecedenti alla dichiarazione di fallimento, ma nel nostro caso si vede in un'ipotesi di sottrazione giacché neanche il ricorrente sostiene che le scritture non siano state tenute ovvero siano state tenute in maniera irregolare o incompleta (condotte contemplate dalla disposizione di cui all'art. 217, comma 2, legge fall. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2/2/2023.