Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Non è incompatibile allo svolgimento delle funzioni di giudice dell'udienza preliminare il magistrato che, investito contestualmente di richiesta cautelare e di quella di rinvio a giudizio, emetta la misura cautelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/01/2013, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 09/01/2013
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - N. 27
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 27824/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA AL, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 04/06/2012 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. RIELLO Luigi che ha concluso domandando l'inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava la inammissibilità della ricusazione formulata da RA AL nei riguardi di RI OS Di LA, Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale della stessa città. Rilevava la Corte di appello come nessuna incompatibilità fosse sorta in capo alla dott.ssa Di LA per avere ella disposto, con ordinanza del 19/04/2012, l'applicazione nei confronti del RA della misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio di sottosegretario della Regione Calabria, in quanto tale provvedimento era stato emesso dopo l'esercizio dell'azione penale da parte del P.M. e, dunque, nella fase dell'udienza preliminare, già fissata dalla medesima dott.ssa Di LA con decreto adottato il 30/03/2012. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il RA, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Angelo Alessandro Sammarco, il quale, formalmente con tre distinti motivi, ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art. 34 c.p.p., comma 2 bis, art. 36 c.p.p., lett. g) e art. 37 cod. proc. pen., e vizio di motivazione,
per avere la Corte di appello omesso di considerare che la richiesta di applicazione della misura cautelare era stata avanzata dal P.M. prima dell'esercizio dell'azione penale, tant'è che era stata indirizzata al giudice per le indagini preliminari, talché la dott.ssa Di LA, nel decidere su quella istanza, aveva di fatto esercitato le funzioni di Giudice per le indagini preliminari, così rendendosi incompatibile all'esercizio delle successive funzioni di Giudice dell'udienza preliminare: e ciò essendo irrilevante che la richiesta del P.M., formulata durante la fase delle indagini, fosse stata decisa durante la pendenza dell'udienza preliminare, non essendo consentito al rappresentante della pubblica accusa di "scegliere" il giudice che deve decidere sulla istanza cautelare mediante una contestuale o immediatamente successiva adozione dell'atto di esercizio dell'azione penale. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile. 2. È consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale non è incompatibile allo svolgimento delle funzioni di Giudice dell'udienza preliminare il magistrato che, successivamente alla presentazione della richiesta di rinvio a giudizio, abbia emesso un'ordinanza cautelare nei confronti dell'imputato, e ciò perché detta ordinanza è stata assunta nella stessa fase riservata all'esercizio delle funzioni di Giudice dell'udienza preliminare (così, tra le tante, Sez. 2, n. 41913 del 22/10/2008, Violento, Rv. 242410; Sez. 6, n. 14114 del 08/01/2007, Talia e altro, Rv. 236210; Sez. 3, n. 38053 del 30/09/2002, Turkovic, Rv. 223012).
Tale opzione esegetica è coerente alle indicazioni offerte dai Giudici delle leggi i quali hanno avuto modo reiteratamente di sottolineare come sia manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., poiché l'ipotesi di incompatibilità del giudice ricorre qualora le precedenti valutazioni, anche di merito, siano state compiute in fasi diverse del procedimento e non nel corso della medesima fase (v. Corte cost., n. 123 del 2004). Di tale regula iuris la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione spiegando, con motivazione congrua e completa, che nella fattispecie la dott.ssa Di LA, destinataria della dichiarazione di ricusazione formulata dal RA, aveva emesso nei confronti del prevenuto l'ordinanza di applicazione di una misura cautelare interdittiva dopo che ella era stata già investita della regiudicanda con la presentazione di una richiesta del P.M. di rinvio a giudizio, dunque nel pieno dell'esercizio delle funzioni di Giudice dell'udienza preliminare, udienza la cui trattazione era stata, peraltro, già fissata con decreto emesso ai sensi dell'art. 418 cod. proc. pen. prima della adozione del provvedimento di natura cautelare.
D'altra parte, dalla stessa originaria istanza di ricusazione presentata dal RA (v. pag. 1 di quella istanza) risulta che, nel caso di specie, il P.M. formulò contestualmente la richiesta di rinvio a giudizio e quella di applicazione della misura cautelare nei confronti dell'imputato.
3. Il discorso non sarebbe mutato in ragione della circostanza laddove la richiesta di applicazione della misura cautelare fosse stata proposta dal P.M. prima della presentazione della richiesta di rinvio a giudizio e, perciò, mentre formai mente ancora pendeva la fase delle indagini preliminari.
Sul punto questo Collegio non ha ragione di discostarsi dall'orientamento già privilegiato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale, ai fini dell'individuazione del giudice competente all'adozione dei provvedimenti in tema di misure cautelari, occorre far riferimento al momento in cui la richiesta di applicazione di misura cautelare è avanzata dal P.M. e non al momento della decisione del giudice, sicché, se la richiesta è avanzata al Giudice per le indagini preliminari durante le indagini preliminari, tale organo resta competente a decidere anche se nelle more il P.M. ha esercitato l'azione penale e gli atti materialmente si trovino davanti al Giudice dell'udienza preliminare (così Sez. 1, n. 5609 del 22/01/2008, Maggio, Rv. 238868). E, tuttavia, laddove, in una siffatta situazione processuale, a decidere sulla richiesta del P.M. fosse stato il Giudice dell'udienza preliminare e non anche il Giudice per le indagini preliminari - in ragione della separazione delle relative funzioni derivanti dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 51 del 1998 - il problema che astrattamente si pone, e che l'interessato può eventualmente fare valere, sarebbe stato ipoteticamente quello dell'inosservanza delle norme sulle attribuzioni del giudice che ha provveduto, non anche della sua incompatibilità.
4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento ed a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a quella della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013