Art. 21.
I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.(1) ((2))
Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.
Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianita'.
I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , cesserebbero alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restano in carica per tutto l'anno 1916". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I membri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che, a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , e 1° del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717 , cesserebbero dal loro ufficio alla fine del corrente anno, restano in carica sino a tutto l'anno in cui sara' conclusa la pace".
I membri del Consiglio restano in uffizio due anni.(1) ((2))
Nondimeno alla fine del primo anno cessano dal farne parte, nei Consigli composti di quindici membri, sette consiglieri estratti a sorte; cinque nei Consigli composti di dieci; tre in quelli composti di sette; due in quelli composti di cinque.
Nell'anno successivo escono gli altri per ordine di anzianita'.
I membri del Consiglio che escono d'uffizio possono essere rieletti.
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I componenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , cesserebbero alla fine del corrente anno di far parte dei rispettivi Consigli, restano in carica per tutto l'anno 1916". --------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1574 , ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I membri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori legali, che, a norma degli articoli 21 e 49 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 , e 1° del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1717 , cesserebbero dal loro ufficio alla fine del corrente anno, restano in carica sino a tutto l'anno in cui sara' conclusa la pace".