Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di traduzione degli atti, l'accertamento di cui all'art. 143 cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs. n. 32 del 2014, circa la conoscenza, da parte dell'imputato, della lingua italiana, non esige che ad effettuarlo sia direttamente l'autorità giudiziaria, né che vi partecipi il difensore, in quanto trattasi di una semplice verifica di qualità e circostanze e non di un atto a valenza difensiva. (Fattispecie in cui l'imputato, nella fase delle indagini, aveva sottoscritto i verbali di arresto e di sequestro e, in dibattimento, dinanzi al giudice di primo grado, aveva dichiarato di comprendere la lingua italiana).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 31/01/2017, n. 7913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7913 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
079 13-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 195/2017 GIACOMO FUMU Presidente - REGISTRO GENERALE MARCO MARIA ALMA N.23515/2016 STEFANO FILIPPINI -Rel. Consigliere - VINCENZO TUTINELLI ANNA MARIA DE SANTIS ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ME AR nato il [...] avverso la sentenza del 14/12/2015 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2017, la relazione svolta dal Consigliere STEFANO FILIPPINI Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 14.12.2015, la Corte di appello di Bari 1. dichiarava inammissibile l'appello proposto da ME EK avverso la sentenza del Tribunale di Bari in data 23.12.2014 con la quale lo stesso era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione a due episodi di rapina. La Corte territoriale giudicava tardivo l'appello e rigettava altresì l'istanza diretta ad ottenere la traduzione della sentenza di primo grado e finalizzata alla conseguente rimessione in termini per la proposizione dell'appello da parte dell'imputato.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato tramite difensore sollevando il seguente motivo: violazione di legge in relazione all'art. 143 cod.proc.pen., avendo la Corte territoriale rigettato l'istanza di traduzione della sentenza di primo grado sulla base dell'assunto che l'imputato medesimo, all'udienza del 2.10.2014 aveva dichiarato di comprendere l'italiano; si tratterebbe infatti di dichiarazione inutilizzabile perché resa in assenza del difensore, e comunque non indicativa della capacità di leggere l'italiano, ragione per la quale si imponeva la traduzione richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per essere manifestamente infondato il motivo dedotto.
1. Il ricorso si limita a contestare l'utilizzabilità, e comunque la idoneità probatoria, rispetto alla dimostrata conoscenza della lingua italiana scritta, della dichiarazione figurante al verbale dell'udienza del 2.10.2014, secondo la quale "l'imputato ha dichiarato di parlare e comprendere la lingua italiana e di non aver bisogno di un interprete". Premesso che non è sussistente la circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo la quale nel momento in cui l'imputato ha reso la citata dichiarazione, non fosse assistito da un difensore (risultando infatti dal verbale di udienza la presenza di tale figura), secondo il condiviso orientamento di legittimità, in tema di traduzione, qualora l'imputato straniero mostri di rendersi conto del significato degli atti processuali compiuti con il suo intervento o a lui indirizzati, al giudice non incombe l'obbligo di provvedere alla nomina dell'interprete, dovuta solo sul presupposto indefettibile della non conoscenza o della difficoltà di comprensione della lingua italiana da parte dell'imputato (Sez. 2, Sentenza n. 8094 del 04/02/2016, Rv. 266238 ). Nel caso di specie è lo stesso imputato a dichiarare di non aver bisogno dell'interprete.
1.1. Quanto alle modalità di verifica della conoscenza linguistica dell'imputato, si 1 P è affermato che l'accertamento al riguardo, previsto dall'art. 143, cod. proc. pen., come modificato dal D.Lgs n. 32 del 2014, non deve necessariamente essere compiuto personalmente dall'autorità giudiziaria, in quanto la conoscenza della lingua italiana può essere verificata anche sulla base degli elementi risultanti dagli atti di polizia giudiziaria, rimanendo comunque salva la facoltà per il giudice di compiere ulteriori verifiche ove tali elementi non siano concludenti (Sez. 5, n. 52245 del 09/10/2014, Rv. 262101). Nel caso di specie, l'imputato ha sottoscritto il verbale di sequestro e il verbale di arresto, così dimostrando ulteriormente, anche dinanzi alla PG, di comprendere la lingua italiana scritta. E comunque, nessuna previsione impone che l'accertamento della idoneità a comprendere la lingua sia effettuato direttamente dall'autorità giudiziaria e che a tanto partecipi il difensore, trattandosi all'evidenza di un atto non a valenza difensiva, ma di semplice accertamento di qualità o circostanze.
2. Va altresì considerato che, a tutto concedere, in caso di impugnazione ritualmente proposta dal difensore di fiducia di un imputato alloglotta, avente ad oggetto un provvedimento di cui è stata omessa la traduzione, può configurarsi una lesione del diritto di difesa, correlata all'attivazione personale dell'impugnazione da parte dell'imputato, solo qualora quest'ultimo evidenzi il concreto e reale pregiudizio alle sue prerogative derivante dalla mancata traduzione (Sez. 6, n. 22814 del 10/05/2016, Rv. 267941).
3. Ne consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1500,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennaio 2017. Il Presidente, Il Consigliere estensore Dr. Stefano FilippiniLif dott. Giacomo Fumu" Таши DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 17 FEB. 2017 IL CANGELLIERE DI NE, the 2 J O N E