Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo relativo ai brevetti appartenenti a cittadini tedeschi, concluso a Roma il 29 novembre 1950 tra l'Italia, la Francia, il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d'America.