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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/12/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 14314/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 14314/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Corso S. Giovanni a Parte_1 P.IVA_1
Teduccio 486 80146 Napoli presso lo studio dell'Avv. BUONAIUTO CARMELA (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto C.F._1 di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CASTIGLIONE 41 CP_1 P.IVA_2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. GUIDUCCI ELENA (c.f.: C.F._2 dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e ri- sposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“1) In accoglimento della proposta eccezione di incompetenza per territorio, dichiarare competente per territorio il Tribunale di Nola o in subordine il Tribunale di Roma, per i motivi sopra esposti, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 2502/2024, R.G. 7816/2024;
2) in via preliminare, per le motivazioni e le contestazioni suesposte, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2502/2024;
1
3) Nel merito accogliere la presente opposizione, in quanto fondata in diritto e fatto e conseguen- temente revocare il decreto ingiuntivo n. 2502/2024, R.G. 7816/2024, e per l'effetto di chiarare come non dovute le somme liquidate nel decreto ingiuntivo che si oppone;
4) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Magistrato dovesse ritenere valido il presunto contratto di fornitura si chiede disporsi la compensazione dell'importo di € 17.708,40 per fatture pagate dall'opponente successivamente alla disdetta della fornitura, in data 29.09.2022, e contestualmente lo storno delle fatture a partire dal 30.12.2022 al 30.03.2023 emesse sempre successivamente alla su menzionata disdetta;
5) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle CP_2 spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA oltre spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattese:
In via preliminare di rito: accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Bolo- gna e, per l'effetto, rigettare l'eccezione preliminare di rito levata da parte attrice opponente, in quanto inammissibile o, comunque, infondata tanto in fatto, quanto in diritto;
In via preliminare di rito: rilevato che l'opposizione proposta da parte del non poggia su Pt_1 prova scritta o di pronta soluzione, disporre, a mezzo Ordinanza, la provvisoria esecutorietà par- ziale del Decreto Ingiuntivo n. 2502/2024 e, segnatamente, per l'importo di € 38.854,04; Part In via principale: per le ragioni esposte in narrativa, voglia rigettare l'opposizione proposta da
in quanto infondata e, per l'effetto, voglia confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2502/2024 emes-
[...] so dal Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse pervenire ad ac- cogliere in tutto o in parte l'opposizione, voglia accertare che il credito di ammonta CP_1 all'importo di € 38.854,04, oltre interessi decorrenti da ciascuna scadenza, fino al saldo, o alla dif- ferente somma che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, voglia condannare al Pt_1 pagamento, in favore di , del corrispondente importo. CP_1
Con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, opponeva il de- Pt_1 creto ingiuntivo n. 2502/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2024, nell'ambito del
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proc. R.G. n. 7816/2024 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto COroparte_1 il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 38.854,04 (oltre interessi e spese della pro- cedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
Preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di
Nola, individuabile quale foro delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., avendo l'opponente la pro- pria sede legale in Acerra (NA). Deduceva che la competenza del Tribunale di Nola discendeva al- tresì dall'applicazione dell'art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, in quanto la fornitura di energia elettrica era stata erogata in Acerra presso la sede operativa della società. In ogni caso, eccepiva che il credito vantato dall'opposta possedesse il re- quisito della liquidità idoneo a radicare, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c. la competenza in capo al Tribunale di Bologna. Da ultimo, richiamava l'art. 28 del Regolamento Servizio a Tutele Gradua- li, il quale individuava quale foro competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del Regolamento stesso il foro di Roma.
Ancora in via preliminare eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c., poiché tanto l'esistenza del credito, quanto il suo ammontare, quanto la sua esigibilità erano oggetto di contestazione.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della avversa pretesa creditoria, essendo onere dell'opposta, in applicazione dei criteri relativi al riparto dell'onere probatorio, dimostrare l'esistenza del credito azionato con le sole fatture nel procedimento monitorio.
Esponeva, poi, che le erano stati erroneamente attribuiti i requisiti previsti dalla normativa vigen- te per l'attivazione del Servizio a tutele graduali, poiché, invero, prima del mese di gennaio 2022 CO aveva in essere un regolare contratto di fornitura di energia con la società servizio elettrico na- zionale. Deduceva, inoltre, che i prezzi applicati da erano esorbitanti rispetto a quelli applicati, CP_1
a parità di consumi, dal precedente fornitore e che, per tale ragione, in data 29.9.2022 aveva richie- sto la disdetta dal servizio con contestuale disalimentazione dalla rete;
nonostante ciò, tuttavia,
l'opposta aveva continuato ad emettere fatture, di cui, pertanto l'opponente chiedeva lo storno.
Allegava inoltre, l'avvenuto pagamento di una serie fatture per un ammontare complessivo di €
17.708,40 di cui chiedeva la compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposta.
1.1
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nola o in subordine di quello di
Roma e, conseguentemente che venisse revocato il decreto ingiuntivo. Sempre in via preliminare, chiedeva che non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, del quale, nel
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merito, chiedeva la revoca. In via subordinata chiedeva che venisse disposta la compensazione dell'importo di € 17.708,40 nonché lo storno delle fatture comprese tra il 30.12.2022 e il
30.03.2023.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la COroparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In via preliminare si opponeva alla eccezione di incompetenza territoriale, deducendo che il Tri- bunale di Bologna doveva ritenersi competente sia in forza dell'applicazione del criterio del forum contractus, essendo il rapporto sorto nel luogo in cui essa ha sede (Imola), sia in ragione dell'applicazione del criterio del forum destinatae solutionis, stante la liquidità del credito ingiunto, determinato alla luce delle tariffe economiche stabilite da ARERA e comunicate all'opponente con la welcome letter.
Nel merito, rappresentava di essere stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali per il periodo 1.7.2021 – 30.6.2024 per la regione Campania e di aver servito l'opponente a far data dal 1.2.2022.
Esponeva che l'attivazione del Servizio avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, al momento in cui il POD viene associato, ad opera del distributore, alla società esercente il Servi- zio a tutele graduali, sicché alcuna censura poteva esserle mossa in ordine alla regolare instaurazio- ne del rapporto, avendo essa agito in conformità alla normativa di settore. Esponeva di aver tempe- stivamente notiziato controparte, con invio di apposita welcome letter datata 1.2.2022, dell'ingresso nel Servizio a tutele graduali e delle relative tariffe applicabili sulla base delle quali ha emesso le fatture alla luce dei consumi registrati e comunicati dal distributore locale.
Confermava di aver ricevuto la richiesta di disdetta della fornitura dell'opponente, ma di non aver potuto eseguire la disalimentazione per inaccessibilità dei locali ove era ubicato il POD, moti- vo per cui non poteva ritenersi fondata la domanda di compensazione proposta dall'opponente.
Eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni mosse rispetto ai consumi fatturati, la cui rile- vazione, ad ogni modo, avviene ad opera del distributore locale che comunica i dati al fornitore, il quale si limita a quantificarli, emettendo fattura alla luce delle tariffe applicabili.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannata al pagamento
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dell'importo di € 38.854,04 o di quella diversa somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre inte- ressi dalle singole scadenze delle bollette al saldo.
3.
Con ordinanza del 14.7.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclu- sioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18.11.2025 con concessione di ter- mine alle parti fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna sollevata dall'opponente.
Assorbente è l'applicazione del criterio del forum destinatae solutionis da individuarsi, secondo gli oramai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato di- sposto tra gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum de- stinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”.
Nel caso di specie, a fronte della generica contestazione con cui l'opponente ha negato, senza tuttavia fornire alcuna prova, di possedere i requisiti per l'inserimento nel Servizio a tutele graduali CO (l'opponente si è limitata ad affermare di aver intrattenuto un rapporto di fornitura con servizio elettrico nazionale sino al gennaio 2022, senza dimostrare la sua prosecuzione anche dal febbraio
2022, mese a partire dal quale è decorso il rapporto con , l'opposta ha dimostrato la corretta CP_1 instaurazione del c.d. Servizio a tutele graduali, la quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione agli utenti non domestici che si trovi- no senza un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
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In particolare, ha dato prova dell'invio e dell'avvenuta consegna, in data 1.2.2022 della c.d. CP_1
“lettera di benvenuto” (welcome letter) con cui informava l'opponente dell'ingresso nel Servizio a tutele graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA. Proprio sulla base di queste ul- time ha individuato il prezzo della fornitura, con la conseguenza che le fatture emesse, indi- CP_1 cando i consumi e i singoli prezzi applicati, rendono liquido, in quanto determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito, radicandosi, quindi, la competenza per territorio nel luogo del- la sede del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
5.1.
Al riguardo, peraltro, non può condividersi l'argomentazione con cui l'opponente ha sostenuto che la welcome letter prodotta sub doc. 5 dell'opposta non era a lei diretta in quanto recante lo sco- nosciuto indirizzo postale , ragion per cui detta lette- Email_1 ra di benvenuto non era mai stata ricevuta.
A ben vedere, la prova della corretta ricezione emerge direttamente dal citato doc. 5, in quanto, come anche rilevato dall'opposta, la ricevuta di avvenuta consegna allegata al testo della comunica- zione indica chiaramente come indirizzo di destinazione “ . Email_2
Ad abundatiam, occorre rilevarsi che, comunque, è stata la stessa opponente ad aver riconosciuto la ricezione della welcome letter: nella comunicazione di contestazione inviata ad il 20.4.2022 CP_1
(doc. 17 , infatti, ha affermato che “la […] tramite PEC informava la CP_1 COroparte_1 possibilità per l'istante di avere una fornitura a Tutele Graduali” ed ha aggiunto, peraltro, di non aver “dato riscontro alcuno, proprio per la inesistenza di alcun vincolo e nessuna richiesta in meri- to”.
Inconferente è, invece, il richiamo all'art. 28 del Regolamento Servizio a Tutele Graduali, il qua- le è vero che individua il Tribunale di Roma come foro competente, ma rispetto alla risoluzione del- le controversie relative alla procedura concorsuale, non al rapporto di fornitura intercorrente con il cliente.
6.
Da tali motivazioni discende anche il rigetto nel merito dell'opposizione.
Se, infatti, ha dimostrato la regolare instaurazione del rapporto con l'opponente a far data CP_1 dall'1.8.2022, l'opponente non ha raggiunto la prova dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della avversa pretesa creditoria. L'opponente, infatti non ha contestato l'effettiva ricezio- ne dell'energia elettrica, né ha dato prova dell'esistenza, nel periodo di riferimento, di un rapporto contrattuale con un diverso fornitore.
Rispetto al quantum ingiunto, poi, l'opponente ha denunciato l'eccessività degli importi fatturati,
a parità di consumi, rispetto al precedente fornitore.
6
Anche tale eccezione deve essere disattesa in quanto ha prodotto le certificazioni dei con- CP_1 sumi (doc. 6) nonché le fatture di trasporto del distributore locale E-Distribuzione (doc. 7), così for- nendo prova della correttezza della fornitura del servizio di energia elettrica e della conseguente re- golarità e tempestività della fatturazione.
Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di consumi vige una pre- sunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di pro- vare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del
6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n.
18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
Orbene, a fronte della posizione assunta da l'opponente non ha fornito alcuna evidenza CP_1 delle sue abitudini di consumo passate e attuali, né ha specificamente allegato l'esistenza di un mal- funzionamento del contatore rispetto al quale sia stata richiesta assistenza.
Ad ogni buon conto, occorre chiarire che i prezzi del Servizio a tutele graduali sono effettiva- mente diversi e, nello specifico, maggiori rispetto a quelli del libero mercato;
e ciò risponde ad una logica chiara, ovverosia quella per cui, come specificato nella stessa welcome letter ricevuta dall'opponente, il Servizio a tutele graduali è funzionale ad “accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata previ- sta la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Si tratta di un servizio che ha natura tran- sitoria e di “ultima istanza” in quanto funzionale a garantire la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della tutela di prezzo […] non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore”.
7.
Altresì infondata è la domanda dell'opponente di compensazione dell'importo di € 17.708,40 per fatture pagate successivamente alla comunicazione del 29.09.2022 con cui era stata richiesta la disa- limentazione della fornitura, e contestualmente lo storno delle fatture a partire dal 30.12.2022 al
30.03.2023 emesse sempre successivamente a detta comunicazione.
7
Al riguardo occorre osservare quanto segue.
Risulta documentalmente provato (doc. 30 , e comunque non contestato, che, a seguito del- CP_1 la richiesta di disalimentazione della fornitura, i tecnici del distributore locale, in data 10.10.2022, si sono recati presso i locali della società opponente al fine di eseguire materialmente l'intervento di distacco, senza tuttavia riuscirci a causa dell'assenza di personale e dell'inaccessibilità dei locali ove era ubicato il contatore.
Con lettera dell'11.10.2022 (doc. 30 il distributore locale ha comunicato all'opponente e CP_1 ad di aver effettuato il tentativo di intervento e, considerato l'esito negativo, la invitava a ri- CP_1 volgersi al COact Center al fine di prendere un nuovo appuntamento.
Orbene, l'opponente non ha fornito prova di aver mai più richiesto alcun intervento di disalimen- tazione, né ad né al distributore locale, e neppure di aver mosso qualsivoglia contestazione, da CP_1 ciò dovendosi presumere la sua volontà di proseguire il rapporto di fornitura con l'opposta. Detta circostanza trova conferma proprio nel fatto che l'opponente ha provveduto al pagamento di tutta una serie di fatture successive alla comunicazione del 29.9.2022, le quali quindi non possono essere poste in compensazione con il quantum ingiunto, essendo regolarmente proseguita l'erogazione del- la fornitura ed essendo, dunque, dovuti gli importi fatturati.
Medesima considerazione vale per le somme portate da quelle fatture di cui l'opponente ha chie- sto lo storno.
8.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 2502/2024 confermato in ogni sua parte.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria /trattazione,
e nel valore minimo per la fase decisionale, in ragione della esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2502/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2024, nell'ambito del proc. R.G. n.
7816/2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società semplificata a pagare, in favore di le spese proces- Pt_1 COroparte_1 suali che liquida in € 6.164,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
8
Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, ultimo comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 14314/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Corso S. Giovanni a Parte_1 P.IVA_1
Teduccio 486 80146 Napoli presso lo studio dell'Avv. BUONAIUTO CARMELA (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura allegata all'atto C.F._1 di citazione
- ATTORE/RICE
E
(c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA CASTIGLIONE 41 CP_1 P.IVA_2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. GUIDUCCI ELENA (c.f.: C.F._2 dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e ri- sposta
- CONVENUTO/A
CONCLUSIONI:
L'opponente così conclude:
“1) In accoglimento della proposta eccezione di incompetenza per territorio, dichiarare competente per territorio il Tribunale di Nola o in subordine il Tribunale di Roma, per i motivi sopra esposti, e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo n. 2502/2024, R.G. 7816/2024;
2) in via preliminare, per le motivazioni e le contestazioni suesposte, non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2502/2024;
1
3) Nel merito accogliere la presente opposizione, in quanto fondata in diritto e fatto e conseguen- temente revocare il decreto ingiuntivo n. 2502/2024, R.G. 7816/2024, e per l'effetto di chiarare come non dovute le somme liquidate nel decreto ingiuntivo che si oppone;
4) nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Magistrato dovesse ritenere valido il presunto contratto di fornitura si chiede disporsi la compensazione dell'importo di € 17.708,40 per fatture pagate dall'opponente successivamente alla disdetta della fornitura, in data 29.09.2022, e contestualmente lo storno delle fatture a partire dal 30.12.2022 al 30.03.2023 emesse sempre successivamente alla su menzionata disdetta;
5) condannare la società in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle CP_2 spese diritti ed onorari del presente giudizio oltre IVA e CPA oltre spese generali come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
L'opposta così conclude:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Bologna, ogni diversa istanza, azione o eccezione disattese:
In via preliminare di rito: accertare e dichiarare la competenza territoriale del Tribunale di Bolo- gna e, per l'effetto, rigettare l'eccezione preliminare di rito levata da parte attrice opponente, in quanto inammissibile o, comunque, infondata tanto in fatto, quanto in diritto;
In via preliminare di rito: rilevato che l'opposizione proposta da parte del non poggia su Pt_1 prova scritta o di pronta soluzione, disporre, a mezzo Ordinanza, la provvisoria esecutorietà par- ziale del Decreto Ingiuntivo n. 2502/2024 e, segnatamente, per l'importo di € 38.854,04; Part In via principale: per le ragioni esposte in narrativa, voglia rigettare l'opposizione proposta da
in quanto infondata e, per l'effetto, voglia confermare il Decreto Ingiuntivo n. 2502/2024 emes-
[...] so dal Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse pervenire ad ac- cogliere in tutto o in parte l'opposizione, voglia accertare che il credito di ammonta CP_1 all'importo di € 38.854,04, oltre interessi decorrenti da ciascuna scadenza, fino al saldo, o alla dif- ferente somma che verrà accertata in corso di causa e, per l'effetto, voglia condannare al Pt_1 pagamento, in favore di , del corrispondente importo. CP_1
Con vittoria di spese del presente giudizio e della fase monitoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.
La società semplificata, in persona del legale rappresentante pro tempore, opponeva il de- Pt_1 creto ingiuntivo n. 2502/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2024, nell'ambito del
2
proc. R.G. n. 7816/2024 promosso dalla società con il quale le era stato ingiunto COroparte_1 il pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 38.854,04 (oltre interessi e spese della pro- cedura di ingiunzione) quale importo dovuto per il mancato pagamento di alcune fatture emesse a fronte della fornitura di energia elettrica.
Preliminarmente eccepiva l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di
Nola, individuabile quale foro delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., avendo l'opponente la pro- pria sede legale in Acerra (NA). Deduceva che la competenza del Tribunale di Nola discendeva al- tresì dall'applicazione dell'art. 20 c.p.c., quale giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione, in quanto la fornitura di energia elettrica era stata erogata in Acerra presso la sede operativa della società. In ogni caso, eccepiva che il credito vantato dall'opposta possedesse il re- quisito della liquidità idoneo a radicare, ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c. la competenza in capo al Tribunale di Bologna. Da ultimo, richiamava l'art. 28 del Regolamento Servizio a Tutele Gradua- li, il quale individuava quale foro competente per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del Regolamento stesso il foro di Roma.
Ancora in via preliminare eccepiva la nullità del decreto ingiuntivo in ragione dell'assenza dei requisiti richiesti dall'art. 633 c.p.c., poiché tanto l'esistenza del credito, quanto il suo ammontare, quanto la sua esigibilità erano oggetto di contestazione.
Nel merito, eccepiva l'infondatezza della avversa pretesa creditoria, essendo onere dell'opposta, in applicazione dei criteri relativi al riparto dell'onere probatorio, dimostrare l'esistenza del credito azionato con le sole fatture nel procedimento monitorio.
Esponeva, poi, che le erano stati erroneamente attribuiti i requisiti previsti dalla normativa vigen- te per l'attivazione del Servizio a tutele graduali, poiché, invero, prima del mese di gennaio 2022 CO aveva in essere un regolare contratto di fornitura di energia con la società servizio elettrico na- zionale. Deduceva, inoltre, che i prezzi applicati da erano esorbitanti rispetto a quelli applicati, CP_1
a parità di consumi, dal precedente fornitore e che, per tale ragione, in data 29.9.2022 aveva richie- sto la disdetta dal servizio con contestuale disalimentazione dalla rete;
nonostante ciò, tuttavia,
l'opposta aveva continuato ad emettere fatture, di cui, pertanto l'opponente chiedeva lo storno.
Allegava inoltre, l'avvenuto pagamento di una serie fatture per un ammontare complessivo di €
17.708,40 di cui chiedeva la compensazione con quanto eventualmente dovuto all'opposta.
1.1
L'opponente, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, che venisse dichiarata l'incompetenza del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Nola o in subordine di quello di
Roma e, conseguentemente che venisse revocato il decreto ingiuntivo. Sempre in via preliminare, chiedeva che non venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, del quale, nel
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merito, chiedeva la revoca. In via subordinata chiedeva che venisse disposta la compensazione dell'importo di € 17.708,40 nonché lo storno delle fatture comprese tra il 30.12.2022 e il
30.03.2023.
2.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società la COroparte_1 quale si opponeva alle avverse deduzioni.
In via preliminare si opponeva alla eccezione di incompetenza territoriale, deducendo che il Tri- bunale di Bologna doveva ritenersi competente sia in forza dell'applicazione del criterio del forum contractus, essendo il rapporto sorto nel luogo in cui essa ha sede (Imola), sia in ragione dell'applicazione del criterio del forum destinatae solutionis, stante la liquidità del credito ingiunto, determinato alla luce delle tariffe economiche stabilite da ARERA e comunicate all'opponente con la welcome letter.
Nel merito, rappresentava di essere stata individuata quale esercente il Servizio a tutele graduali per il periodo 1.7.2021 – 30.6.2024 per la regione Campania e di aver servito l'opponente a far data dal 1.2.2022.
Esponeva che l'attivazione del Servizio avviene ex lege, senza la sottoscrizione di un contratto, al momento in cui il POD viene associato, ad opera del distributore, alla società esercente il Servi- zio a tutele graduali, sicché alcuna censura poteva esserle mossa in ordine alla regolare instaurazio- ne del rapporto, avendo essa agito in conformità alla normativa di settore. Esponeva di aver tempe- stivamente notiziato controparte, con invio di apposita welcome letter datata 1.2.2022, dell'ingresso nel Servizio a tutele graduali e delle relative tariffe applicabili sulla base delle quali ha emesso le fatture alla luce dei consumi registrati e comunicati dal distributore locale.
Confermava di aver ricevuto la richiesta di disdetta della fornitura dell'opponente, ma di non aver potuto eseguire la disalimentazione per inaccessibilità dei locali ove era ubicato il POD, moti- vo per cui non poteva ritenersi fondata la domanda di compensazione proposta dall'opponente.
Eccepiva, inoltre, la genericità delle contestazioni mosse rispetto ai consumi fatturati, la cui rile- vazione, ad ogni modo, avviene ad opera del distributore locale che comunica i dati al fornitore, il quale si limita a quantificarli, emettendo fattura alla luce delle tariffe applicabili.
2.1.
L'opposta, pertanto, concludeva chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'avversa eccezione di incompetenza, nonché la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo oppo- sto;
in via principale e nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo;
in via subordinata chiedeva che l'opponente venisse condannata al pagamento
4
dell'importo di € 38.854,04 o di quella diversa somma risultante a seguito dell'istruttoria, oltre inte- ressi dalle singole scadenze delle bollette al saldo.
3.
Con ordinanza del 14.7.2025 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata per la precisazione delle conclu- sioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 18.11.2025 con concessione di ter- mine alle parti fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive.
***
4.
L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.
5.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Bologna sollevata dall'opponente.
Assorbente è l'applicazione del criterio del forum destinatae solutionis da individuarsi, secondo gli oramai consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, in base al combinato di- sposto tra gli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3 c.c. Infatti, “Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182 c.c., comma 3, sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, sia della determinazione del forum de- stinatae solutionis ai sensi dell'art. 20 c.p.c., ultima parte, - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38 c.p.c., u.c.”.
Nel caso di specie, a fronte della generica contestazione con cui l'opponente ha negato, senza tuttavia fornire alcuna prova, di possedere i requisiti per l'inserimento nel Servizio a tutele graduali CO (l'opponente si è limitata ad affermare di aver intrattenuto un rapporto di fornitura con servizio elettrico nazionale sino al gennaio 2022, senza dimostrare la sua prosecuzione anche dal febbraio
2022, mese a partire dal quale è decorso il rapporto con , l'opposta ha dimostrato la corretta CP_1 instaurazione del c.d. Servizio a tutele graduali, la quale avviene ex lege, in ragione di un complesso normativo finalizzato a garantire la continuità dell'erogazione agli utenti non domestici che si trovi- no senza un fornitore nel mercato libero. Da ciò deriva l'assenza sia di un atto negoziale scritto, sia di una contrattazione tra le parti, in quanto le condizioni contrattuali vengono applicate in maniera automatica dalle società di vendita aggiudicatarie delle procedure concorsuali indette dagli enti competenti, al fine precipuo di garantire il godimento di un servizio pubblico essenziale quale è quello dell'erogazione di energia elettrica.
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In particolare, ha dato prova dell'invio e dell'avvenuta consegna, in data 1.2.2022 della c.d. CP_1
“lettera di benvenuto” (welcome letter) con cui informava l'opponente dell'ingresso nel Servizio a tutele graduali e delle tariffe applicabili e determinate da ARERA. Proprio sulla base di queste ul- time ha individuato il prezzo della fornitura, con la conseguenza che le fatture emesse, indi- CP_1 cando i consumi e i singoli prezzi applicati, rendono liquido, in quanto determinabile in base ad un calcolo aritmetico, il relativo credito, radicandosi, quindi, la competenza per territorio nel luogo del- la sede del creditore ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c.
5.1.
Al riguardo, peraltro, non può condividersi l'argomentazione con cui l'opponente ha sostenuto che la welcome letter prodotta sub doc. 5 dell'opposta non era a lei diretta in quanto recante lo sco- nosciuto indirizzo postale , ragion per cui detta lette- Email_1 ra di benvenuto non era mai stata ricevuta.
A ben vedere, la prova della corretta ricezione emerge direttamente dal citato doc. 5, in quanto, come anche rilevato dall'opposta, la ricevuta di avvenuta consegna allegata al testo della comunica- zione indica chiaramente come indirizzo di destinazione “ . Email_2
Ad abundatiam, occorre rilevarsi che, comunque, è stata la stessa opponente ad aver riconosciuto la ricezione della welcome letter: nella comunicazione di contestazione inviata ad il 20.4.2022 CP_1
(doc. 17 , infatti, ha affermato che “la […] tramite PEC informava la CP_1 COroparte_1 possibilità per l'istante di avere una fornitura a Tutele Graduali” ed ha aggiunto, peraltro, di non aver “dato riscontro alcuno, proprio per la inesistenza di alcun vincolo e nessuna richiesta in meri- to”.
Inconferente è, invece, il richiamo all'art. 28 del Regolamento Servizio a Tutele Graduali, il qua- le è vero che individua il Tribunale di Roma come foro competente, ma rispetto alla risoluzione del- le controversie relative alla procedura concorsuale, non al rapporto di fornitura intercorrente con il cliente.
6.
Da tali motivazioni discende anche il rigetto nel merito dell'opposizione.
Se, infatti, ha dimostrato la regolare instaurazione del rapporto con l'opponente a far data CP_1 dall'1.8.2022, l'opponente non ha raggiunto la prova dell'esistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi della avversa pretesa creditoria. L'opponente, infatti non ha contestato l'effettiva ricezio- ne dell'energia elettrica, né ha dato prova dell'esistenza, nel periodo di riferimento, di un rapporto contrattuale con un diverso fornitore.
Rispetto al quantum ingiunto, poi, l'opponente ha denunciato l'eccessività degli importi fatturati,
a parità di consumi, rispetto al precedente fornitore.
6
Anche tale eccezione deve essere disattesa in quanto ha prodotto le certificazioni dei con- CP_1 sumi (doc. 6) nonché le fatture di trasporto del distributore locale E-Distribuzione (doc. 7), così for- nendo prova della correttezza della fornitura del servizio di energia elettrica e della conseguente re- golarità e tempestività della fatturazione.
Come rammentato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in materia di consumi vige una pre- sunzione semplice di veridicità in conseguenza della quale in capo al fornitore sorge l'onere di pro- vare il corretto funzionamento del contatore solamente qualora sia sollevata contestazione specifica, da parte del cliente, sulla sproporzione dei consumi registrati (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. del
6.3.2019, n. 6562; cfr. Cass. civ., sez. III, sent. del 22.11.2016, n. 23699, Cass. civ., ord. n.
18195/2021: “in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante conta- tore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemen- te vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi”).
Orbene, a fronte della posizione assunta da l'opponente non ha fornito alcuna evidenza CP_1 delle sue abitudini di consumo passate e attuali, né ha specificamente allegato l'esistenza di un mal- funzionamento del contatore rispetto al quale sia stata richiesta assistenza.
Ad ogni buon conto, occorre chiarire che i prezzi del Servizio a tutele graduali sono effettiva- mente diversi e, nello specifico, maggiori rispetto a quelli del libero mercato;
e ciò risponde ad una logica chiara, ovverosia quella per cui, come specificato nella stessa welcome letter ricevuta dall'opponente, il Servizio a tutele graduali è funzionale ad “accompagnare il passaggio al mercato libero delle piccole imprese e di quelle microimprese per le quali dal 1° gennaio 2021 è stata previ- sta la rimozione della tutela di prezzo (mercato tutelato). Si tratta di un servizio che ha natura tran- sitoria e di “ultima istanza” in quanto funzionale a garantire la continuità di fornitura dell'energia elettrica ai punti facenti capo alle piccole e microimprese che, dopo la rimozione della tutela di prezzo […] non hanno ancora sottoscritto un contratto a condizioni di libero mercato o che, per qualsiasi motivo, sono rimasti senza fornitore”.
7.
Altresì infondata è la domanda dell'opponente di compensazione dell'importo di € 17.708,40 per fatture pagate successivamente alla comunicazione del 29.09.2022 con cui era stata richiesta la disa- limentazione della fornitura, e contestualmente lo storno delle fatture a partire dal 30.12.2022 al
30.03.2023 emesse sempre successivamente a detta comunicazione.
7
Al riguardo occorre osservare quanto segue.
Risulta documentalmente provato (doc. 30 , e comunque non contestato, che, a seguito del- CP_1 la richiesta di disalimentazione della fornitura, i tecnici del distributore locale, in data 10.10.2022, si sono recati presso i locali della società opponente al fine di eseguire materialmente l'intervento di distacco, senza tuttavia riuscirci a causa dell'assenza di personale e dell'inaccessibilità dei locali ove era ubicato il contatore.
Con lettera dell'11.10.2022 (doc. 30 il distributore locale ha comunicato all'opponente e CP_1 ad di aver effettuato il tentativo di intervento e, considerato l'esito negativo, la invitava a ri- CP_1 volgersi al COact Center al fine di prendere un nuovo appuntamento.
Orbene, l'opponente non ha fornito prova di aver mai più richiesto alcun intervento di disalimen- tazione, né ad né al distributore locale, e neppure di aver mosso qualsivoglia contestazione, da CP_1 ciò dovendosi presumere la sua volontà di proseguire il rapporto di fornitura con l'opposta. Detta circostanza trova conferma proprio nel fatto che l'opponente ha provveduto al pagamento di tutta una serie di fatture successive alla comunicazione del 29.9.2022, le quali quindi non possono essere poste in compensazione con il quantum ingiunto, essendo regolarmente proseguita l'erogazione del- la fornitura ed essendo, dunque, dovuti gli importi fatturati.
Medesima considerazione vale per le somme portate da quelle fatture di cui l'opponente ha chie- sto lo storno.
8.
Tutto ciò considerato, quindi, l'opposizione deve essere integralmente rigettata e il decreto in- giuntivo n. 2502/2024 confermato in ogni sua parte.
9.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe previste per lo scaglione da €
26.001,00 a € 52.000,00 nel valore medio per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria /trattazione,
e nel valore minimo per la fase decisionale, in ragione della esigua attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e do- manda disattesa:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società , avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
2502/2024 emesso dal Tribunale di Bologna in data 1.7.2024, nell'ambito del proc. R.G. n.
7816/2024, che, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna la società semplificata a pagare, in favore di le spese proces- Pt_1 COroparte_1 suali che liquida in € 6.164,00 per compenso, oltre il 15% per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A.
8
Bologna, 16 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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