Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 2538/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2538 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA C.F. C.F. 1 in proprio ed in qualità di legale Parte 1
Controparte_1 P.IVA 1 rappresentati e difesi rappresentante della dall'Avv. Rita Petricca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, viale Cesare
Battisti 45, giusta delega in atti
Attore/opponente
E
numero di iscrizione nel Registro delle Imprese Controparte_2 nella qualità di mandataria di Controparte_3 di Milano e codice fiscale P.IVA 2
iscritta al Registro delle Imprese di Milano al numero e codice fiscale P.IVA 3 '
rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Gargani ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale di Villa Grazioli 15, giusta delega in atti
Convenuto/opposto
OGGETTO: contratti bancari, cessione del credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del
24.9.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte 1 e la CP 1
[...] hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 737/2022 con cui il
Tribunale di Terni aveva ingiunto agli stessi, in solido con i sigg. CP 4 e CP_5
A fondamento della propria domanda ha dedotto quanto segue: difetto di legittimazione attiva del creditore intervenuto per mancata osservanza delle prescrizioni dettate circa la conoscibilità dell'atto di cessione, in particolare, l'art. 58
TUB prevede che la notizia dell'avvenuta cessione in blocco possa avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale producendo, nei confronti dei debitori ceduti, gli stessi effetti indicati nell'art. 1264 c.c., la stessa norma deve essere letta in connessione con altri principi, infatti, la società cessionaria, che agisce per ottenere l'adempimento da parte del debitore ceduto, è tenuta a dare la prova del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato, l'avviso di cessione dei crediti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, non costituisce prova idonea a dimostrare che il credito vantato rientri tra quelli oggetto del trasferimento e, ai fini della prova della cartolarizzazione del credito, in sede giudiziale, è necessario documentare la sussistenza del contratto di cessione intercorso tra il cedente e il cessionario, inoltre,
l'art. 4 della L. n. 130/1999 prevede, quale ulteriore adempimento, che il cessionario annoti l'iscrizione dell'operazione di cartolarizzazione nel Registro delle imprese e, quindi, ai fini della prova della titolarità del credito ceduto, è onere del cessionario provvedere e documentare anche l'avvenuto adempimento della registrazione dell'operazione di cessione nel registro imprese, tutti questi oneri non sarebbero stati assolti dalla cessionaria con conseguente carenza di legittimazione attiva da parte del creditore subentrante;
la natura meramente ricognitiva del debito del piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente non preclude la contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti poiché la ricognizione di debito non può poi supplire alla mancata documentazione della pattuizione, soggetta alla forma scritta ad substantiam, da cui trae origine il rapporto;
la nullità parziale della fideiussione in accordo con la sentenza del 21 ottobre 2024, n.
27243, della Cassazione che - valutando la clausola prevista in una fideiussione rilasciata a garanzia di un contratto, riproduttiva dell'art. 6 dello “Schema ABI” – ha stabilito che il suindicato principio enunciato dalle SS.UU. non riguardi le (clausole inserite nelle) sole fideiussioni omnibus, ma tutte le fideiussioni stipulate "a valle" di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle specifiche, concesse, cioè, a garanzia di uno determinato credito, connesso a un definito rapporto contrattuale.
La convenuta si è costituita con comparsa depositata in data 25.1.2023 evidenziando i seguenti aspetti:
La documentazione depositata comprova che il credito oggetto di causa fosse ricompreso nell'ambito della cessione, con conseguente rigetto della eccezione sollevata in merito al difetto di legittimazione attiva;
Idoneità dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB ai fini dell'emissione del provvedimento d'ingiunzione;
Il piano di rientro sottoscritto dagli opponenti in data 01/04/2016 ed il successivo atto integrativo del 30/11/2017 integrano una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.;
In relazione alla nullità parziale della fideiussione viene eccepita la violazione dell'art. 81 c.p.c., riguardo la posizione della Controparte 1 e il difetto di domanda ex inoltre, si evidenziaart. 99 c.p.c. in relazione alla posizione del sig. Parte 1
che la semplice allegazione della sussistenza dell'illecito antitrust, non sarebbe sufficiente a fondare la nullità, dovendo specificarsi anche le conseguenze che tale illecito avrebbe cagionato sul diritto del garante ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti convenienti.
Con ordinanza riservata emesse all'esito dell'udienza del 28.2.2023, il giudice ha rigettato l'istanza di concessione di provvisoria esecuzione ed ha assegnato alle parti termine per l'introduzione del procedimento di mediazione.
La causa è stata istruita in via documentale e, con ordinanza del 15.1.2024, è stata fissata l'udienza del 16.5.2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza si è effettivamente svolta, per motivi inerenti all'ufficio, in data 24.9.2024, quando, fatte precisare le conclusioni alle parti, lo scrivente giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
La domanda dell'opponente non è fondata per le ragioni di seguito illustrate.
Preliminarmente, infatti, deve essere rigettata l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione attiva.
In punto di diritto, infatti, occorre osservare che, secondo quanto previsto dall'articolo 1264 del Codice civile, la cessione di un credito ha effetto quando ne viene comunicata la cessione al debitore. Egli, infatti, deve necessariamente essere messo a conoscenza della vicenda legata al proprio debito.
A differenza del procedimento di cessione del singolo credito, nel caso della vendita in blocco l'art 58 del TUB consente al cessionario di pubblicare notizia dell'avvenuta compravendita sulla Gazzetta Ufficiale. In questo caso specifico, il creditore è esonerato dalla notifica individuale nei confronti di ogni singolo debitore.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare l'avvenuta cessione.
Invero, devono essere tenuti nettamente distinti i concetti di avviso e di esistenza. L'avviso, concretizzato nella pubblicazione in GU, è un adempimento soltanto pubblicitario e non dàprova del trasferimento del credito.
In caso di convocazione in giudizio, invece, è chi cede il proprio credito a dover dimostrare che all'interno del blocco di crediti ceduti sia presente anche quello di cui si chiede notizia.
Il cessionario deve fornire prova del perfezionamento della cessione dei crediti e dell'inclusione del credito nel blocco oggetto della cessione ed, a tal proposito, la prova documentale del contratto di cessione di crediti in blocco è sempre preferibile.
Nel caso in cui non sia possibile fornire il contratto, non possono essere considerate valide le prove indiziarie e indirette come gli scambi di comunicazioni tra le parti coinvolte nel contratto di cessione del credito.
La semplice pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è solamente un segno di esistenza della cessione in blocco e deve essere corredata da elementi che dimostrino la reale esistenza del credito e la sua inclusione nel blocco ceduto.
Sul punto si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con sentenza n. 3405 del 6 febbraio 2024 affermando che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente". Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Quest'ultima presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione.
Questo principio, infine, è stato ribadito anche nella recentissima ordinanza 7866 del 22 marzo 2024, in particolare, rifacendosi alle precedenti ordinanze n. 9412 del 5 aprile 2023 e n.
17944 del 22 giugno 2023, la Suprema Corte ha affermato che “la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 tub, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo."
Si rende, quindi, necessario, al fine dimostrare la legittimazione ad agire, la produzione del contratto di cessione e l'elenco specifico dei crediti allegato al contratto da cui si deve evincere in maniera assolutamente dettagliata e chiara che tra i crediti oggetto della cessione rientri anche quello controverso.
Applicando tali principi al caso di specie, infatti, la documentazione prodotta dalla convenuta
(quale attrice in senso sostanziale) può ritenersi sufficiente a provare la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla stessa.
Infatti, ad integrazione della documentazione depositata in sede di comparsa di costituzione, con le successive memorie di cui all'art. 183 co 6 cpc, è stato prodotto l'elenco dei crediti ceduti depositato presso il notaio Per 1 di Milano, a cui si aggiungono ulteriori atti che consentono di individuare con certezza la presenza del credito controverso tra quelli oggetti di cessione, in particolare, si fa riferimento alla dichiarazione di cessione del credito da [...]
CP_6 a CP_3 nonché la certificazione del Notaio Per 1 in cui viene attestato che il credito oggetto del presente procedimento è presente all'interno della lista dei crediti ceduti depositata presso i suoi atti al repertorio 141751/36019 del 2.12.2019.
Ciò posto in tema di legittimazione attiva, si ritiene che la documentazione versata in atti sia idonea a dimostrare la sussistenza del credito oggetto del decreto opposto, in quanto, oltre ai contratti e all'estratto conto ex art. 50 TUB sono stati prodotti gli estratti conto integrali relativi al rapporto di conto corrente n. 81207.
Inoltre, non può non sottolinearsi come il piano di rientro sottoscritto dagli opponenti in data
01/04/2016 ed il successivo atto integrativo del 30/11/2017 integrino una ricognizione di debito con conseguente applicazione della disciplina dell'art. 1988 c.c. che dispensa colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale.
In relazione alla nullità parziale della fideiussione in applicazione della recente sentenza n.
41994/2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con cui è stato enunciato disposto che
"i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità
Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti", giova evidenziare come l'opponente si sia limitata ad allegare la sussistenza dell'illecito antitrust, senza precisare le conseguenze che tale illecito avrebbe cagionato sul diritto del garante ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti convenienti.
Infatti, come disposto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n.2207/2005 se una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287 del 1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
In ogni caso, preme rilevare, in primo luogo, che il provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia si riferisce solo alle fideiussioni perfezionate secondo lo schema ABI vigente nel biennio 2003-2005, inoltre, nel luglio del 2005, l'ABI è intervenuta modificando lo schema delle fideiussioni omnibus e, in secondo luogo, che la garanzia in questione sia stata sottoscritta il 05/12/2007 e, quindi, in un periodo temporale diverso.
Da ultimo, si sottolinea come non vi sia stata una violazione dell'art. 1938 c.c. perché la fideiussione omnibus prevede un massimale garantito di € 65.000,00 come emerge dal contratto versato in atti. Inoltre, non può dirsi intervenuta la decadenza ex art. 1957 c.c., infatti, con raccomandata a.r. del 03/09/2021 (regolarmente ricevuta il 20/09/2021), l'opposta ha comunicato la decadenza dal beneficio del termine, diffidando la debitrice principale ed i garanti al pagamento dell'esposizione debitoria e, successivamente alla diffida del 03-
20/09/2021, in data 11/02/2022 ha iscritto al ruolo generale del Tribunale di Terni il ricorso per decreto ingiuntivo qui opposto, nel pieno rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
Per tutti i motivi sopra esposti, dunque, la domanda proposta dall'opponente deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 737/2022.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del
D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia (scaglione tra 26.001,00 e 52.000 euro), applicando, in considerazione della complessità della controversia, i parametri minimi per tutte le fasi processuali effettivamente svolte (solo studio, introduttiva e decisionale)
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando tra le parti in causa, ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- conferma il decreto ingiuntivo n. 737/2022.;
- condanna Parte 1 e Controparte 1 in solido tra di loro, alla rifusione delle spese processuali in favore della Controparte_2 qualità di mandataria di che liquida in € 2.906,00 per compensi, oltre Controparte_3
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Terni, 9.1.2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)