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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4310 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SESTA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice IA IN La
ER, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8069/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Loris Luca Mantia per C.F._1
procura in calce all'atto di citazione introduttivo;
(c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano-Monza-Brianza-Lodi n. 10311000961), in persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata a società a socio unico, in virtù dell'atto di fusione per CP_2
incorporazione del 6/06/2019 a rogito del Notaio dott. di Milano Persona_1
(rep. 4.740), nella qualità di mandataria di rappresentata e Parte_2
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giulia Galati del foro di Roma in forza di procura generale alle liti conferita per atto a rogito del Notaio
[...]
in data 29/11/2019 (rep. 5065 –racc. 1259) e dall'avv. Massimiliano Muni Per_1
per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
(c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso Controparte_3
- EL ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa la P.IVA_1
mandataria con rappresentanza (C.F.-P.IVA e numero Controparte_4
di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma , R.E.A. n. RM-1120356) P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano Muni per procura in calce alla comparsa di costituzione e intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del 13/06/2025;
Controparte_5 Controparte_6
CP_7
Controparte_8
Controparte_9
n.q. di mandataria di
[...] [...]
Controparte_10
Controparte_11
CP_12
Controparte_13
Controparte_14
e CP_15 CP_16
Controparte_17
Controparte_18
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
❖❖❖
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 1/07/2025;
❖❖❖
Con atto di citazione notificato il 13/06/2023 – premesso: di Parte_1
essere debitore esecutato nella procedura esecutiva n. 216/1994 r.g.Es. nell'ambito della quale, all'esito della vendita svoltasi in data 16/09/2021, veniva aggiudicato per il prezzo di € 42.300,00 il lotto unico di proprietà di esso opponente: piena proprietà di villetta sita nel Comune di Ustica (PA)
[...]
identificata al N.C.E.U. al Fg. 11 p.lla 688 con annesso fondo Controparte_19
2
rustico identificato al N.C.T. al Fg. 11 p.lle 54, 55 e 56; che in data 18/05/2022 veniva emesso il decreto di trasferimento del lotto unico;
che con ricorso ex art. 617 c.p.c. depositato il 30/05/2022 proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto di trasferimento, lamentando con il primo motivo la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 572, 568 e 586 c.p.c. in quanto l'aggiudicazione sarebbe avvenuta a un prezzo notevolmente inferiore al giusto prezzo secondo i valori di mercato, chiedendo su tali basi la revoca del decreto di trasferimento e dell'aggiudicazione; con il secondo motivo la nullità o l'inesistenza della notifica degli atti della procedura, compreso l'atto di precetto e il pignoramento, in quanto avvenuta ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. pur se in difetto dei relativi presupposti legittimanti, non avendo il creditore pignorante individuato con l'ordinaria diligenza la residenza effettiva del debitore ovvero la residenza di fatto;
che con ordinanza del 21/03/2023 il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza cautelare di sospensione, assegnando il termine per l'introduzione del giudizio di merito;
- introduceva la fase di merito dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Rejectis adversis;
accogliere tutti i motivi di opposizione promossi dal Sig. e per l'effetto revocare il decreto di trasferimento. provvedere Parte_1
conseguentemente ai sensi dell'art. 164 bis disp att. c.p.c. Con vittoria di spese e compensi”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio
[...]
subentrata a a seguito di incorporazione, nella qualità di CP_1 CP_2
mandataria di quale cessionaria del credito azionato dalla Parte_2
originaria creditrice procedente, con Controparte_20
comparsa di costituzione e risposta del 14/09/2023 con cui ha chiesto il rigetto delle domande di parte opponente.
Con comparsa di costituzione ed intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c. del
13/06/2025 è intervenuta nel presente giudizio e, per essa, Controparte_3
quale mandataria nella qualità di cessionaria pro soluto del Controparte_4
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credito azionato nella procedura esecutiva in forza di contratto di cessione del
28/11/2024 ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 da parte di facendo Parte_2
proprie le richieste, difese, eccezioni e deduzioni tutte avanzate dalla propria dante causa. Non si sono, invece, costituite in giudizio le altre parti, benchè ritualmente citate a comparire.
Istruita documentalmente, la causa è stata rinviata all'udienza del 1/07/2025 in cui, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Così tratteggiato l'oggetto del contendere, preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di Controparte_5 Controparte_6
, CP_7 Controparte_8 Controparte_9 CP_9
n.q. di mandataria di
[...] Controparte_10 Controparte_10
, , Controparte_11 CP_12 Controparte_13 Controparte_14
, , Controparte_21 CP_16 Controparte_17
in quanto benchè regolarmente citati Controparte_18
in giudizio, non si sono costituiti.
Sempre in via preliminare, va rilevato che all'udienza di prima comparizione dell'11/01/2024 ha contestato la legittimazione di Parte_1 [...]
nella qualità di mandataria di per non essere CP_1 Parte_2
stato prodotto agli atti il contratto di cessione dei crediti. La medesima eccezione è stata, poi, riproposta in seno alla comparsa conclusionale in cui la parte opponente ha contestato, altresì, la legittimazione della creditrice opposta anche sotto lo specifico profilo dell'inclusione del credito azionato nella procedura esecutiva nell'ambito dell'operazione di cessione dei crediti in blocco.
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Ebbene, è sufficiente richiamare in proposito la natura bifasica del giudizio di opposizione esecutiva - volta ad assicurare una finalità di carattere pubblicistico e, quindi, non derogabile (cfr. Cass. 11/10/2018 n. 25170) – che impone all'opponente di far valere le proprie doglianze direttamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, in quanto l'oggetto del giudizio di opposizione esecutiva
(all'esecuzione o agli atti esecutivi) è determinato dal ricorso, in cui il ricorrente
è tenuto ad enunciare i motivi di merito che saranno successivamente demandati alla cognizione di un giudice diverso da quello chiamato a delibare sulla domanda cautelare. L'oggetto della causa deve essere, quindi, circoscritto nei limiti dei motivi formulati nella fase sommaria, con conseguente inammissibilità di motivi, domande ed accertamenti ulteriori.
Nel caso di specie, peraltro, si osserva che nella qualità di Controparte_1
mandataria di risultava costituita nell'ambito della procedura Parte_2
esecutiva già in data antecedente a quella di emissione del decreto di trasferimento. Pertanto, l'opponente ben avrebbe potuto articolare tale doglianza alla data del 30/05/2022, di deposito del ricorso in opposizione;
non potendo, invece, introdurlo per la prima volta nel presente giudizio che costituisce la fase di merito dell'opposizione già proposta.
Per quanto riguarda, invece, la posizione di deve rilevarsi che Controparte_3
la stessa è intervenuta in giudizio con comparsa di costituzione e intervento ex art. 111 c.p.c. in data 13/06/2025, nella qualità di cessionaria pro soluto da parte di del credito azionato nella procedura esecutiva, allegando Parte_2
l'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 9/12/2024 e facendo proprie le difese, domande ed eccezioni articolate dalla dante causa [cfr. doc. n. 2 fascicolo parte intervenuta]. E' appena il caso di evidenziare che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale costituisce mero adempimento pubblicitario imposto dalla normativa speciale, per agevolare la circolazione dei crediti in deroga all'art. 1264 c.c.; laddove l'effetto traslativo
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della cessione si determina per effetto del contratto di cessione dei crediti in blocco, di cui non può considerarsi necessaria la produzione ai fini della prova, non essendo tale contratto soggetto a particolari requisiti formali a pena di invalidità dell'atto; e potendosene, quindi, provare in giudizio la sua esistenza con qualunque mezzo e, pertanto, a maggior ragione con la produzione dell'estratto della Gazzetta Ufficiale, la cui funzione è proprio quella di rendere nota l'esistenza della cessione ed il suo oggetto. Pertanto “se dall'informativa sulla
Gazzetta Ufficiale sono chiaramente evincibili non soltanto l'esistenza del contratto di cessione e le parti contraenti, ma anche i crediti ricompresi nella cessione e, dunque, l'oggetto dello stesso contratto, tale produzione documentale è idonea a dimostrare la legittimazione attiva di colui che agisce in giudizio in veste di cessionario del credito, essendo superflua, in quanto eccedente rispetto al fine, la produzione del contratto di cessione” (cfr. Tribunale di
Verona, 29/11/2021).
Ciò posto, per quanto qui di interesse è sufficiente osservare che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. il trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo non spiega alcun effetto sul rapporto processuale che continua a svolgersi tra le parti originarie;
dando luogo ad una sostituzione processuale della parte cedente, tanto che la sentenza spiega piena efficacia nei confronti dell'avente causa sostituito, pur se pronunciata senza la sua partecipazione al giudizio.
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Passando al merito della causa, si osserva che nell'atto di citazione la parte opponente ha riproposto soltanto il primo motivo di cui al ricorso introduttivo della fase sommaria, relativo alla dedotta violazione delle disposizioni di cui agli artt. 572, 568 e 586 c.p.c. per essere l'aggiudicazione avvenuta a un prezzo inferiore al giusto prezzo, chiedendo su tali basi la sospensione della vendita e la revoca del decreto di trasferimento e dell'aggiudicazione.
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Non è stato, invece, riproposto nel presente giudizio il secondo motivo di opposizione articolato nel ricorso ex art. 617 c.p.c. dinanzi il giudice dell'esecuzione, con cui era stata eccepita la nullità e/o l'inesistenza della notifica degli atti esecutivi e in particolare, del precetto e del pignoramento – ritenuto inammissibile all'esito della fase sommaria in conseguenza del maturare delle preclusioni di fase - che deve considerarsi quindi, implicitamente rinunciato. Ciò nondimeno, andrebbe anche in questa sede confermata l'inammissibilità del suddetto motivo, trattandosi di doglianza che avrebbe dovuto essere veicolata attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi entro i termini di decadenza previsti ex art. 617 c.p.c. Inoltre, come evidenziato dal giudice di prime cure, la parte opponente aveva già in precedenza proposto diverse opposizioni (con memoria contenente istanza di sospensione del 2/4/2013, nonché con ricorsi depositati il 30/12/2014, il
6/07/2016 e il 10/11/2016).
Così delimitato l'oggetto del contendere, l'opposizione proposta da
[...]
non fondata. Parte_1
Lamenta, infatti, l'opponente che il giudice della fase sommaria - nel ritenere che l'esercizio del potere di cui all' art. 586 c.p.c. avrebbe lo scopo di consentire il controllo della regolarità e della legittimità della procedura esecutiva, poiché il giusto prezzo è solo quello che si forma nel rispetto delle regole - avrebbe operato un'interpretazione eccessivamente restrittiva della suddetta disposizione normativa, la cui portata precettiva sarebbe svuotata;
dovendo, per converso, ritenersi secondo la prospettazione dell'opponente che la ratio della norma consisterebbe nel riconoscere al giudice dell'esecuzione un più ampio e pregnante potere di controllo, oltre che del corretto svolgimento delle operazioni di vendita, anche dell'adeguatezza del prezzo di aggiudicazione.
In proposito, deve prendersi atto che sulla questione della interpretazione dell'art. 586 c.p.c., e sui limiti e presupposti dell'esercizio del potere di
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sospensione della vendita ivi previsto, si è pronunciata la Corte di Cassazione che, con orientamento ormai consolidato, ha affermato il seguente principio: “Il potere di sospendere la vendita attribuito dall'art. 586 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 19 bis della legge 203 del 1991) al giudice dell'esecuzione dopo l'aggiudicazione perché il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello “giusto” può essere esercitato allorquando: a) si verifichino fatti nuovi successivi all'aggiudicazione; b) emerga che nel procedimento di vendita si siano verificate interferenze illecite di natura criminale che abbiano influenzato il procedimento di vendita, ivi compresa la stessa stima;
c) il prezzo fissato nella stima posta a base della vendita sia stato frutto di dolo che si scopra dopo l'aggiudicazione; d) vengono prospettati da una parte del processo esecutivo fatti o elementi che essa sola conosceva anteriormente all'aggiudicazione e che non fossero conosciuti o conoscibili dalle altre parti prima di essa, purché tali altre parti li facciano proprio esse stesse, adducendo tale soltanto tardiva acquisizione di conoscenza come ragione giustificativa per l'esercizio del potere del giudice dell'esecuzione” (cfr. Cass. 21/09/2015 n. 18451; conformi Cass.
10/06/2020 n. 11116; Cass. 18/05/2022 n. 15912; Cass. 19/01/2023 n. 1639).
In particolare, con la sentenza n 18451/2015, costantemente seguita da numerosi altri precedenti di legittimità, la Suprema Corte ha delimitato i presupposti giustificativi dell'esercizio da parte del giudice dell'esecuzione del potere attribuitogli dall'art. 586 c.p.c. Giova qui richiamare alcuni significativi passaggi della motivazione, secondo cui “ritiene in primo luogo il Collegio che l'art.
586 contenga due elementi di individuazione dei presupposti giustificativi del potere del giudice, uno in via diretta e l'altro in via indiretta, cioè risultante dalla collocazione stessa della norma nella sequenza procedimentale del processo esecutivo. L'elemento presente in via diretta è quello della necessaria correlazione, desumibile dallo stesso tenore della norma, della nozione di "giusto prezzo" al concreto svolgimento dell'intera sequenza procedimentale della vendita fino all'approdo finale del pagamento del prezzo di aggiudicazione, cioè di quello che la norma chiama "prezzo offerto". Poichè il prezzo offerto è la risultante del procedimento di svolgimento della vendita è palese che quando la norma prospetta che il prezzo offerto sia
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notevolmente inferiore a quello "giusto", suppone che il primo non corrisponda a quello
"giusto" necessariamente per il modo in cui si è svolta la sequenza che ha portato a realizzarlo: si vuoi dire, cioè, che il prezzo corrispondente all'offerta deve risultare "ingiusto" perchè vi è stata un'anomalia che non lo ha reso o può non averlo reso "giusto" nella sequenza procedimentale. Ciò può essere dipeso solo dalla circostanza che tale sequenza non ha avuto luogo secondo le modalità fissate dalla legge. Invero, se la sequenza procedimentale si fosse articolata senza anomalie rispetto alla normalità, la somma offerta sarebbe invece quella corrispondente al "prezzo giusto" perchè essa si sarebbe determinata attraverso lo svolgimento di quella sequenza per come voluta dalla legge e dunque, il risultato non potrebbe non essere
"giusto". Occorre, dunque, che l'ingiustizia del prezzo sia stata determinata dalla verificazione di quello che può definirsi un presupposto oggettivo: esso è rappresentato dalla circostanza che lo svolgimento della sequenza procedimentale abbia portato ad un esito finale,
l'offerta in base alla quale è avvenuta l'aggiudicazione, che non appaia corrispondere al prezzo giusto che la sequenza procedimentale, se avesse avuto corso secondo la normalità dello schema tipico immaginato dal legislatore, avrebbe portato a conseguire. Nella determinazione del presupposto del potere di cui all'art. 586 c.p.c., tuttavia, il segnalato elemento oggettivo non si può reputare sufficiente, in quanto va considerato che la sequenza procedimentale della vendita vede coinvolte nei vari momenti in cui si articola le parti del processo esecutivo, cioè il debitore, il creditore procedente e i creditori intervenuti, con le facoltà di interlocuzione che loro sono riconosciuti, e lo stesso giudice dell'esecuzione, con i poteri di cui all'art. 484 c.p.c..
Poichè gli atteggiamenti, positivi o negativi, tenuti da tutti tali soggetti sono idonei ad incidere sullo svolgimento della sequenza procedimentale, è palese che di tale incidenza e quindi, di essi non può non tenersi conto: in quanto incidenti o potenzialmente incidenti sulla sequenza procedimentale essi non possono non rilevare ai fini della giustezza o meno del prezzo di aggiudicazione, cioè del suo risultato. Ecco quello che appare come un elemento che nella norma dell'art. 586 c.p.c. non appare espressione del suo contenuto testuale, cioè del senso fatto manifesto dalle parole usate dal legislatore, bensì come un elemento desumibile indirettamente in ragione della sua collocazione nel processo esecutivo. Ne segue, innanzitutto,
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che il potere di cui all'art. 586 c.p.c. non può essere giustificato sulla base della valutazione di fatti ed elementi che tutte le parti del processo esecutivo avrebbero potuto evidenziare al giudice dell'esecuzione prima dell'aggiudicazione (che è il momento dopo il quale la norma colloca il potere del giudice), perchè ne avevano avuto conoscenza o avrebbero potuto averla con
l'ordinaria diligenza. Esse, in sostanza, o non hanno ritenuto di prospettarli prima che seguisse l'aggiudicazione, pur potendolo liberamente fare se del caso durante lo svolgimento del procedimento di vendita, o hanno comunque negligentemente omesso di prospettarli. Non si può ritenere che in una simile situazione di inerzia voluta o colpevole le parti, una sola o alcuna di esse, possano mutare atteggiamento ed evidenziare legittimamente al giudice dell'esecuzione i detti elementi in funzione dell'esercizio del potere di sospensione della vendita
e delle rilevanti conseguenze che il suo positivo esercizio comporta” (cfr. Cass. 21/09/2015
n. 18451 cit.).
Vanno altresì, evidenziati gli ulteriori passaggi del percorso motivazionale della decisione della Suprema Corte: “Va rilevato che quanto appena affermato circa
l'impossibilità che fatti ed elementi che le parti, tutte le parti interessate, avrebbero potuto prospettare al giudice dell'esecuzione durante lo svolgimento della procedura di vendita, possano da tutte o da una di esse addursi utilmente dopo l'aggiudicazione prospettandoli al giudice (che li ignorava o avrebbe potuto conoscerli) per sollecitare la sospensione della vendita, confligge con quanto affermato da Cass. n. 6269 del 2003, là dove essa rimarcò che il potere della parte di prospettazione al giudice dell'esecuzione di elementi sollecitatori del potere dell'art. 586 c.p.c. che si sarebbero potuti prospettare prima dell'aggiudicazione non si poteva escludere, come invocava il ricorso allora deciso, adducendo che detta prospettazione sarebbe stata preclusa, perchè si sarebbe dovuta far valere anteriormente con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi. Infatti, non v'è affatto bisogno di pensare alla preclusione del potere ai sensi dell'art. 617 per giustificare l'impossibilità di sollecitare utilmente il giudice dell'esecuzione sulla base di elementi noti o conoscibili con l'ordinaria diligenza che si sarebbero potuti prospettare durante il procedimento di vendita e prima dell'aggiudicazione:
l'irrilevanza della prospettazione di tali elementi per giustificare il potere del giudice trova il
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suo fondamento nell'oggettiva impossibilità di ritenere che il consentire alla parte di prospettare ciò che prima non ha prospettato o per negligenza o per scelta tattica e dilatoria pur potendolo liberamente fare, possa dirsi funzionale all'esercizio del potere di sospensione perchè il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello "giusto". S'è già detto che l'atteggiamento passivo della parte ha concorso allo svolgimento della vendita come elemento che, in quanto dipendente dalla sua scelta legittima di non esercitare durante di esso il relativo potere di interlocuzione, ha determinato un prezzo di vendita "giusto", proprio perché risultante da una condotta liberamente e consapevolmente tenuta. Il prezzo è allora "giusto" perchè si è determinato anche in ragione del consapevole e libero atteggiamento della parte. Onde essa non può prospettare elementi che lo potrebbero evidenziare come " ingiusto" solo prescindendo dal suo contributo causale all'esito della vendita. Non v'è alcuna contraddizione, dunque, tra il confermare che il potere della parte di prospettazione nel corso della procedura di vendita di elementi incidenti sull' individuazione del giusto prezzo sfugge ai termini di cui all'art. 617
c.p.c. (conclusione che è giustificata dall'assenza di indici normativi che lo regolino in questo senso e impongano con la soggezione al termine decadenziale di cui a detta norma di far valere gli elementi conosciuti che giustificherebbero la sospensione del procedimento), e l'escludere che, se esso non sia stato esercitato, come avrebbe potuto liberamente, durante lo svolgimento del procedimento di vendita e prima dell'aggiudicazione, non possa più essere successivamente
"recuperato" in funzione di una sollecitazione del potere di cui all'art. 586 c.p.c.” (cfr. Cass.
n. 18451/2015 cit.).
Pertanto, nel precisare i presupposti applicativi della norma in questione, la
Suprema Core fornisce alcuni chiarimenti: “In base ai rilievi svolti emerge un oggettivo ridimensionamento dell'individuazione che Cass. n 6269 del 2003 aveva fatto delle situazioni che giustificherebbero il potere d i cui all'art. 586 c.p.c.. Si deve innanzitutto, per le ragioni sopra esposte, escludere che possano essere assunti a fondamento del potere semplicemente quelli che detta sentenza chiamò "fatti notori", cioè fatti conosciuti o conoscibili dalle parti del processo esecutivo e quindi anche dal giudice dell'esecuzione durante lo svolgimento del procedimento di vendita: essi avrebbero potuto e dovuto essere rilevati dalle
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parti e dal giudice all' inizio (salvo quelli esistenti all'atto della stima e contro di essa deducibili, che le parti avevano l'onere di far valere con l'opposizione agli atti) o durante il procedimento di vendita e prima dell'aggiudicazione. Dei fatti conosciuti o conoscibili solo da una parte e non dalle altre e dal giudice si è detto che possono essere prospettati al giudice per
l'esercizio del potere dell'art. 586 c.p.c., ma poi essere da lui posti in concreto a base del potere se le parti che non li conoscevano o non potevano conoscerli vi acconsentano, in quanto per esse tale fatti sono “nuovi”. Le interferenze illecite derivanti dall'azione criminale anche solo su alcuna delle parti del processo esecutivo ovvero su organi ausiliari della procedura rileveranno senz'altro. Restano idonei a giustificare l'esercizio del potere i fatti storici veramente nuovi rispetto al procedimento di vendita, cioè quelli sopravvenuti dopo l'aggiudicazione. Quelle che
Cass. n. 6269 del 2003 aveva evocato come “le notizie e le informazioni dovunque e da chiunque attinte” si possono ritenere rilevanti solo alle condizioni che si sono sopra indicate”
(cfr. Cass. n. 18451/2015 cit.).
Tanto premesso, facendo applicazione al caso concreto dei principi esposti, in conformità del consolidato orientamento della Suprema Corte, da cui questo giudice non ha ragione di discostarsi, deve ritenersi che ai fini dell'esercizio del potere di sospensione della vendita ex art. 586 c.p.c., è necessario che ricorra almeno uno degli elementi sopra indicati, non essendo sufficiente l'elemento della notevole inferiorità del prezzo di aggiudicazione rispetto a quello giusto.
Senonchè, nel caso di specie la parte opponente non ha nemmeno allegato - né, tanto meno provato - la sussistenza di alcuno dei suddetti elementi o fattori devianti nel senso precisato dal citato arresto giurisprudenziale;
rappresentando, piuttosto, la circostanza che l'immobile staggito fosse stato oggetto di due differenti stime di cui, la prima, risalente al 2010 in cui l'immobile veniva valutato € 286.325,00 con un valore dell'intero compendio pignorato di €
320.000,00 e la seconda, effettuata nel 2020, con cui il medesimo immobile veniva valutato in € 75.000,00 con un valore ritenuto ingiustificatamente ribassato rispetto alla prima stima.
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Lamenta, poi, che la successiva aggiudicazione sarebbe Parte_1
avvenuta a un prezzo inferiore di oltre la metà al suddetto valore di stima;
allegando a sostegno delle proprie deduzioni una relazione di consulenza in data 20/05/2022 a firma del proprio consulente di parte Ing. Ignazio Ferrarella che determina il valore dell'immobile staggito in misura pari a € 300.000,00, sollecitando l'ammissione di Consulenza Tecnica di Ufficio [cfr. doc. n. fascicolo parte opponente].
E' evidente che le doglianze sollevate da hanno ad oggetto Parte_1
elementi di fatto strettamente attinenti la consistenza e la valutazione dell'immobile staggito. Nello specifico, la parte opponente si duole del fatto che, pur a fronte della modifica del compendio pignorato, vi sarebbe stata una notevole sproporzione nella rideterminazione del valore dell'immobile all'esito della seconda perizia in complessivi € 75.000,00, tenuto conto che la prima perizia aveva quantificato in € 280.000,00 il valore del solo immobile.
In proposito, è opportuno osservare che il giudice dell'esecuzione aveva motivato la rinnovazione della stima in conseguenza della modifica della consistenza del compendio pignorato in quanto - a causa dell'esclusione dalla valutazione delle particelle di terreno (di cui ai nn. 53, 584, 585e 586) liberate dal vincolo del pignoramento, divenuto inefficace, e trasferite a terzi, stante la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento relativo alla procedura n. 440/1994 r.g.Es. parzialmente riunita a quella n. 216/1994 r.g.Es.
- il fondo in questione era rimasto intercluso, con conseguente rideterminazione al ribasso del valore dell'immobile staggito in complessivi €
75.000,00; circostanza risultante dalla integrazione della perizia effettuata dall'esperto stimatore, Ing. [cfr. doc. n. 3 fascicolo parte opponente]. Persona_2
Inoltre, il giudice dell'esecuzione aveva, al contempo, evidenziato che non era emersa alcuna irregolarità o anomalia nella procedura di vendita.
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Pertanto, trattandosi di elementi e circostanze di fatto noti alle parti già nella fase precedente l'aggiudicazione, l'opponente avrebbero avuto l'onere di veicolarli per il tramite dell'opposizione agli atti avverso la stima.
Per converso, non possono tali elementi integrare un presupposto per consentire l'esercizio da parte del giudice dell'esecuzione del potere di cui all'art. 586 c.p.c. in difetto dell'allegazione di alcuno dei presupposti applicativi della suddetta norma, come individuati dalla Suprema Corte.
Ne consegue che l'opposizione proposta non può trovare accoglimento.
Ogni altra domanda sottoposta all'attenzione di questo Giudice deve considerarsi assorbita
In considerazione dell'esito del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza, va disposta la condanna della parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite, liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, avuto riguardo ai valori minimi previsti per i giudizi di cognizione e tenuto conto dello scaglione di valore di €
42.300,00, corrispondente al prezzo di trasferimento dell'immobile staggito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella contumacia di
[...]
, , Controparte_5 Controparte_6 CP_7 CP_8
di mandataria di
[...] Controparte_9 Controparte_22
Controparte_10 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , e CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
e , CP_16 Controparte_17 [...]
disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così Controparte_18
provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti costituite che liquida in € 2.356,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA
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come per legge in favore di nella qualità di mandataria di Controparte_1
e in € 1.453,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come Parte_2
per legge, in favore di Controparte_3
Palermo, 22/10/2025 IL GIUDICE
IA IN La ER
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal IA IN La ER, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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