Sentenza 23 febbraio 2000
Massime • 1
Nel caso di "prova sopravvenuta o scoperta" successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado l'obbligo di procedere alla rinnovazione del dibattimento fissato dall'art. 603, comma 2, cod. proc. pen. comprende anche quello di ammettere la prova contraria secondo quanto previsto dall'art. 495, comma 2, stesso codice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/02/2000, n. 3614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3614 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Mauro D. LOSAPIO Presidente del 23/02/2000
1. Dott. EN COSTANZO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Francesco MARZANO Consigliere N.380
3. Dott. Giovanni FEDERICO Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Paolo SEPE Consigliere N.37160/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) SI ER EN nato in [...] il [...];
2) AR LF nato in [...] il [...];
3) NC VA nato in [...] il [...];
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Messina del 5 febbraio 1999. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal presidente.
Udito la requisitoria del pubblico ministero, Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnato.
Udito il difensore della parte civile avv. Milio il quale ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
Uditi i difensori dei ricorrenti, avv. Occhiuto e Trantino, i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti dai propri assistiti con annullamento della sentenza impugnato con o senza rinvio.
La Corte rileva,
1. Dalla sentenza impugnata emerge che, preliminarmente, la Corte di Messina dispone la riunione di due procedimenti, pendenti nella stessa fase, per connessione soggettiva (quanto al NI) e per ragioni latamente probatorie quanto agli altri appellanti. I procedimenti erano stati esaminati, in primo grado, dal Tribunale di AT e dal OR della stessa città, sezione distaccata di NA.
1.1. Il primo procedimento, attivato con decreto di citazione innanzi al Tribunale di AT n.240/95, contemplava, come imputato, ER EN NI, chiamato a rispondere:
a) omissis b) del reato di cui agli art. 110 e 367 c.p. per avere, in concorso con ignoti ed agendo quale mandante, simulato le tracce di reati di minaccia e danneggiamento concretatisi nel deterioramento di una poltrona collocata nella sede dell'UPEA in via Crispi, sulla quale veniva tracciato, con strumento da taglio, un segno di croce. In Capo D'AN fra i giorni 8 e 9 ottobre 1990;
c) del reato di cui all'art. 367 c.p., per avere, con denuncia presentata al Procuratore della Repubblica, falsamente affermato di essere stato soggetto passivo di reato di minaccia grave operata da soggetto a lui sconosciuto che lungo l'autostrada ME-PA (Messina - Palermo), puntandogli un'orma, gli avrebbe detto "ti devi dimettere, devi andartene a casa e dare un segnale entro un mese altrimenti ti faccio saltare il cervello". In AT il 4 settembre 1990;
d) del reato di cui agli artt. 110 e 367 c.p., per avere, in concorso con ignoti, agendo quale mandante, simulato le tracce di reati di minaccia e danneggiamento mediante deterioramento di porte e pareti di un capannone ad uso industriale della cooperativa PA, associata all'UPEA, di cui esso NI era amministratore delegato, sulle quali venivano disegnati, tramite vernice, delle croci, oltreché mediante sfondamento di una porta ed ancora rottura dei monitors di due computers, allocati nel predetto immobile, e versamento di vernice negli ingranaggi di uno di tali computer. In Capo D'AN, nella notte fra il 20 e il 21 agosto 1992;
e) del reato di cui agli artt. 110 e 367 c.p., per avere, in concorso con ignoti, ed agendo quale mandante, simulato le tracce di reato di minaccia grave tramite collocazione, nel pianerottolo antistante l'ingresso della sede dell'UPEA in Via Crispi, di una cartuccia cal.7,65 riposta all'interno di un biglietto ove era la scritta ti aspetto" in Capo D'AN, il giorno 8 ottobre 1991;
f) del reato di cui all'art.73 comma 1 d.P.R.9110/90 n.309, per avere illegittimamente detenuto gr. 0,286 di cocaina, sostanza di cui alla tabella I contenente principio attivo pari al 48,47% e 1,90 dosi medie giornaliere. In Capo D'AN, il giorno 8 giugno 1992;
g) omissis h) omissis i) del reato di cui agli artt. 110 e 326 c.p., per avere, quale determinatore in concorso con pubblici ufficiali di polizia giudiziario, rimasti ignoti, appartenenti alla squadra di polizia giudiziaria del commissariato della Polizia di Stato di Capo D'AN, agendo questi ultimi ed abusando della loro predetta qualità, che gli consentiva di avere accesso ai locali di quel comando di Polizia adibiti alle operazioni di intercettazione e registrazione telefoniche, rivelato al NI che le utenze di Milio CI, IF EP e La IA RM erano sottoposte ad intercettazioni colà effettuate nell'ambito di indagini preliminari condotte dal Procuratore della Repubblica e delegate a quell'Ufficio. In Capo D'AN in data anteriore e prossima al 23 maggio 1992. 1.2. Il secondo procedimento era sfato attivato con decreto di citazioni innanzi al Preture di AT, Sezione distaccata di NA e vedeva imputati il NI, il EO e il NC, tutti in epigrafe indicati, secondo la seguente rubrica:
a.1) del reato p. e p. dagli artt. 56, 81, 624 e 625 nn. 2 e 5 c.p. per essersi impossessati, in concorso tra loro (Il primo, quale mandante e gli altri quali esecutori materiali) con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e al fine di trarne profitto, di un numero imprecisato di documenti dell'Associazione Produttori Ortofrutticoli (Apo) nonché per avere posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di una cassaforte della stessa associazione, senza che l'evento si verificasse per causa indipendente dalla loro volontà. Fatto aggravato dalla violenza sulle cose e dal numero delle persone. In Rocca di Caprileone tra i giorni 10 e 11 gennaio 1993;
b.1) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 614 ultimo comma c.p. per essersi in concorso tra loro (il primo quale mandante e gli altri quali esecutori materiali) introdotti nel villino di Milio CI contro la volontà di costui, forzando il cancello ed il portone d'ingresso. Fatto aggravato ai sensi dell'art. 61 n.2 c.p., perché consumato per eseguire quello di cui al capo c).
c.1) del reato p. e p. dagli artt. 110 e 424 c.p. per avere in concorso tra loro (il primo quale mandante e gli altri come esecutori materiali) allo scopo di danneggiarlo appiccato il fuoco al villino di Milio CI. In S. VA di Fitalia tra i giorni 10 e 11 maggio 1993.
In quest'ultimo procedimento si costituirono parte civile Milio RG e Milio CI.
1.3. Iniziando il racconto, seppur in estrema sintesi, dal primo procedimento, va rilevato che, secondo la sentenza impugnata, a cominciare dal settembre 1990 e sino al maggio 1992, il NI, personalmente, o tramite persone a lui vicine, avrebbe prodotto numerose denunzie di reato, sia direttamente all'autorità giudiziaria, sia alla Polizia di Stato;
le quali, poi, al vaglio di elementi sopravvenuti e a seguito di più ponderata analisi di talune incongruenze o contraddizioni, nonché sulla base di dichiarazioni di personaggi definiti "collaboranti di giustizia", e di altri a costoro collegati, e, infine, e persino, quanto a un episodio di depistaggio, per effetto di confessione spontanea, sarebbero risultate simulate se non proprio calunniose.
La causale di tale condotta, secondo la Corte a qua sarebbe da individuarsi nell'intento del NI, interessato alla gestione di cooperative agricole di commercializzazione di prodotti del suolo, di sbarazzarsi, danneggiandolo moralmente e materialmente, sino a rappresentarsi la prospettiva di eliminazione fisica, di un concorrente commerciale e, pare anche, politico, tale CI Milio, anche questi interessato alla gestione di cooperative agricole svolgenti la stessa attività di quelle facenti capo al NI.
1.4. Acquisita, investigativamente, la contezza della commissione dei fatti rubricati da a) usque i), il NI venne rinviato al giudizio del Tribunale di AT che, con sentenza del 27 marzo 1995, lo giudicò colpevole solo del fatto di cui al capo i) (art. 326 c.p.: rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio), condannandolo alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione, con benefici di legge. In ordine alle altre imputazioni, il Tribunale ritenne che per il fatto di cui al capo f) (detenzione di cocaina) mancasse la prova della commissione del reato, mentre per le altre imputazioni giudicò insufficiente l'apparato probatorio acquisito in causa.
1.5. Avverso tale decisione proposero appello sia l'imputato NI, in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 326 c.p., sia il pubblico ministero presso il Tribunale di AT come il Procuratore generale della Repubblica della Corte d'appello di Messina, in relazione alla assoluzione del prevenuto dalle altre imputazioni in addebito.
In sede preliminare al giudizio di appello si procedeva alla riunione del procedimento proveniente dalla Pretura, come sopra si è detto.
1.6. Tale procedimento vedeva quali imputati ER EN NI, LF EO e VA NC in relazione ai fatti si cui sopra da a.1) sino a c.1), concernenti pur sempre, seppure sotto altro aspetto, vicende connesse alla contesa NI - Milio, laddove il primo era stato ritenuto il mandante di furto, di danneggiamento e di incendio a danno del secondo, coinvolgendo anche nel danno il genitore di costui comproprietario dei beni aggrediti. In questo procedimento, nel quale si erano costituiti parti civili i Milio, padre e figlio, nonché la cooperativa APO, il OR aveva concluso per l'assoluzione dei prevenuti da tutte le imputazioni provocando l'appello del pubblico ministero, del Procuratore generale predetto e delle stesse parti civili.
1.7. La Corte d'appello dispose la riapertura del dibattimento acquisendo documenti e sentendo, o risentendo, alcuni testimoni tra i quali i sopra accennati collaboranti, cioè, i fratelli AN e LO GA DA.
A conclusione dell'articolato dibattimento, la Corte di Messina, in riforma delle predette sentenze del Tribunale di AT (del 27 marzo 1995) e del OR di AT, sezione distaccata di NA (del 3 febbraio 1996), come sopra impugnate, dichiarò il NI colpevole dei reati di cui ai capi d) ed e) della rubrica nel processo n.47/93 R.G. trattato, in primo grado, dal Tribunale di AT, e il predetto nonché il EO e il NC, colpevoli dei reati di cui ai capi a), b), e c) della rubrica del processo n.3313/94 R.G. trattato dal OR di AT, sezione di NA, e, concesse a tutti gli imputati le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle aggravanti contestate e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ivi compreso quello già giudicato dal Tribunale di AT, condannò il NI alla pena complessiva di anni uno e mesi sei di reclusione e L. 200.000 di multa: il EO alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione e L. 400.000 di multa, e il NC alla pena di mesi nove di reclusione e L. 200.000 di multa, con gli accessori di rito. Quanto ai danni rivendicati dalle parti civili, rinvio il giudizio olia sede civile per mancanza di elementi di giudizio.
2. La Corte d'appello sottopose ad esame tutti gli elementi disponibili fornendo un'ampia, anche se non sempre puntuale, motivazione.
2.1. Dopo avere ricapitolato gli accadimenti portati alla cognizione del giudice d'appello, ritenne che, anche a seguito delle acquisizioni integrative scaturite dai parziale rinnovamento della istruttoria dibattimentale, fosse stata provata la tesi accusatoria, esposta dal Commissario di pubblica sicurezza Fusco, facente perno sulla ipotesi di un accanimento del NI nei riguardi del CI Milio, visto come un concorrente fastidioso e da espellere dal mercato con ogni mezzo sino alla prospettazione della eliminazione fisica, Per conseguire siffatto risultato, il NI avrebbe concepito un disegno di aggressione sviluppatosi in tre fasi: una prima, a cavallo degli anni 1990 - 1991, articolata sulla simulazione di una serie di atti intimidatori e irrobustita da insinuazioni suggerite agli inquirenti a livello confidenziale ed indirizzate, ovviamente, nel senso di far cadere sospetti sull'avversario; una seconda fase, subito successiva, tesa a creare circostanze e condizioni idonee ad indirizzare l'attività investigativa verso l'avversario Milio;
un terzo, infine, in cui il prevenuto si sarebbe indotto a comportamenti fattivi utilizzando l'opera dei coimputati OL e EO e avvalendosi anche della collaborazione di un clan malavitoso (quello dei germani GA DA) cui sarebbe stato commissionata l'eliminazione fisica del CI Milio.
2.2. Passando all'esame delle singole imputazioni, la Corte ritenne che attraverso le dichiarazioni dei collaboranti germani GA DA, quali rese in sede investigativa e poi nel corso del primo dibattimento, si era pervenuti all'acquisizione di adeguata prova quanto all'individuazione degli autori dell'irruzione nei locali dell'APO e della villa del Milio, attribuendo l'immotivato silenzio di uno di costoro, o le ritrattazioni operate dai predetti collaboranti in sede di appello, all'effetto di minacce e di intimidazioni.
In particolare:
- quanto all'addebito sub b) della rubrica dei procedimento trattato dal Tribunale di AT (art. 367 c.p.: simulazione di reati di minacce e di danneggiamento di suppellettili della sede UEPA), il Giudice del gravame ritenne pertinenti e sufficientemente significative le dichiarazioni del collaborante LO GA DA (che aveva fatto risalire il fatto all'opera del EO e del NC, emissari dei NI), corroborate da elementi obiettivi di riscontro, quali la condizione in cui fu rinvenuta la porta di accesso ai locali della sede commerciale, aperta ma con la serratura a mandate inserite, sì da fare ritenere che gli autori del fatto fossero forniti delle chiavi originali, o duplicate, della serrature;
- quanto al fatto di cui ad c) della predetta rubrica d'accusa, la Corte ritenne di poter individuare numerosi e altrimenti inspiegabili elementi di inverosimiglianza nel racconto del NI (appuntamento notturno datogli da ignoti in un'area di parcheggio su l'autostrada) perché: (1) la denunzia era stata sporta dopo ben 27 giorni dal fatto senza alcuna ragione plausibile;
(2) l'imprudenza del NI nel recarsi a un appuntamento notturno fissatogli da ignoti, senza che fossero esplicite le ragioni, in luogo isolato, esponendosi così, inverosimilmente, a rischio elevato, anche di morte;
(3) inusuale e poco credibile freddezza, per una persona che sia appena reduce da una minaccia di morte con arma puntata al viso, nel chiedere al casellante dello svincolo di uscito dell'autostrada la ricevuta di pagamento del pedaggio;
(4) la contraddizione di testimoni che avrebbero notato una tumefazione al volto del NI e da costui attribuita alla pressione della canna della pistola puntatagli dall'ignoto intimidatore;
(5) sicura simulazione di una telefonata dal prevenuto attribuita a voce uguale a quella dell'ignoto autore della minaccia sull'autostrada, in quanto sicuramente quella telefonata non era mai pervenuta;
- quanto al fatto di cui al capo d) della predetta rubrica, la Corte ritenne che la giustificazione assolutoria esposta dal Tribunale di AT dovesse ritenersi non condivisibile in quanto la circostanza che il NI all'epoca del danneggiamento era sotto protezione non escludeva l'attendibilità della dichiarazione del LO GA DA, che aveva indicato come autori materiali dell'operazione simulatoria i coimputati EO e NC, i quali, per avere eseguito lavori di coloritura in quei locali, potevano essere in possesso della chiave della serratura, risultata non manomessa;
dai due poi, si poteva agevolmente risalire al NI quale mandante;
- anche il fatto di cui al capo e) (rinvenimento di un biglietto dal tenore intimidatorio con un proiettile inesploso sul pianerottolo antistante l'ingresso alla sede UEPA al terzo piano di via Crispi n. 39), secondo la Corte territoriale, sarebbe riferibile al disegno perseguito dal NI per colpire il concorrente Milio. La prova verrebbe dalle dichiarazioni del LO GA DA, del carabiniere RI, addetto alla scorta del NI, del testimone FI EL, che rinvenne il biglietto con il suo contenuto, senza che elemento contrario potrebbe dedursi dalla deposizione del teste Gori, invocata dalla difesa, poiché questi non sarebbe stato in grado di accorgersi di quanto avveniva nel corridoio antistante la stanza nella quale lavora;
- con riferimento al capo f) (rinvenimento di cocaina) la Corte ritenne di non potersene occupare dato che la decisione resa dal Tribunale non risultava gravata, nel senso che nessuna critica era stata sviluppata dagli uffici appellanti, sicché lasciò ferma la pronuncia assolutoria;
- quanto all'appello proposto dal NI in relazione alla imputazione per la quale fu affermata la responsabilità penale in primo grado, la Corte di Messina lo ritenne infondato. Invero, dopo avere ricapitolato la storia dell'accaduto, ritenne di poter condividere la decisione del Tribunale essendosi convinto, sulla base di molteplici considerazioni, che il NI venne a conoscenza del numero delle utenze sottoposte a intercettazione (e sulle quali, pacificamente, fece telefonare dal suo collaboratore La Rosa) non per suo personale ed abile intuito, ne' per fatto accidentale, ma per arbitraria e illegittima rivelazione da parte di qualche agente del Commissariato di pubblica sicurezza, con il personale in servizio presso il quale egli allora aveva grande dimestichezza e frequentazione. Corroborerebbe tale convinzione (a circostanza che il NI aveva predisposto una dichiarazione da fare rendere dal La Rosa, secondo la quale questi si accollava ogni responsabilità al riguardo;
dichiarazione estratta dalla stampa di un file rinvenuto nella memoria di un computer usato dall'imputato e prodotta dal Procuratore generale nel corso dell'udienza di appello, come prova nuova. Prova ritenuta inutilizzabile, come tale, ma significativa del tentativo del NI di allontanare da sè ogni sospetto.
2.3. Passando all'esame delle imputazioni di cui al procedimento trattato presso la Sezione distaccata di NA della Pretura di AT, la cui sentenza assolutoria era stata impugnata, come sopra si è detto, la Corte ritenne di poter trarre elementi essenziali di convincimento dalle dichiarazioni dei collaboranti AN, LO e EL GA DA, benché ritrattate - secondo la Corte maldestramente -, in sede di appello, corroborate, però, da ulteriori elementi di riscontro.
La Corte di Messina ritenne attendibile la dichiarazione del OG GA DA, che aveva riferito di avere appreso dagli imputati EO e NC, all'epoca dipendenti della PA (una cooperativa associata alla UPEA, cioè, la struttura governata dal NI), la notizia della commissione di una serie di azioni delittuose messe in essere ai danni della cosa di campagna e dell'esercizio del Milio, finalizzate anche al reperimento di documentazione compromettente.
Secondo la Corte del merito, il OR avrebbe male applicato le disposizioni codicistiche quanto a dichiarazione de relato aggravando l'errore con la valorizzazione di marginati discrepanze tra le dichiarazioni dei vari testimoni escussi, piuttosto che concentrare la propria attenzione sul disegno maturato e posto in attuazione dal NI per screditare ed eliminare i (concorrente Milio. Le dichiarazioni del GA DA sarebbero corroborate dalla considerazione delle ragioni della confidenza dell'AN al LO (richieste di assistenza di stampo mafioso), dall'insistenza con cui costoro era stati sollecitati a ritrattare sia dal fratello EL, come dalla moglie del NC (tale NA ER), dal possesso da parte del NC (che l'aveva ricevuta dal NI) della copia del verbale delle dichiarazioni rese da LO GA DA alla polizia.
Il primo giudice avrebbe anche trascurato di trarre elementi di giudizio dalla circostanza che il LO GA DA era stato in grado di indicare un particolare della cassaforte, che i ladri (id est. NC e EO) avevano tentato di asportare dalla sede dell'APO, cioè la presenza di un minuscolo foro sulla parte posteriore alta a sinistra;
particolare sfuggito persino agli inquirenti che erano intervenuti sul posto e, quindi, non noto ad alcuno, se non a coloro che lo avevano prodotto. Ancora, il OR avrebbe trascurato di valutare adeguatamente la natura e la intensità dei rapporti tra tali imputati EO e NC, da una, parte, e il NI dall'altra, evidenziati dall'esito di perquisizione eseguita nell'abitazione del primo e dalla iettura di un file di scrittura, reperito nella memoria di un computer di proprietà del NI, portante i(testo della dichiarazione che il EO avrebbe dovuto rendere al OR nel produrre copia della registrazione dei colloquio avuto in precedenza con il LO OL DA (di cui si è detto avanti). Tutto ciò proverebbe anche l'inclinazione del NI a precostituire e manipolare le prove.
2.4. Conclusivamente, la Corte di Messina, da un lato, confermò la decisione di condanna quanto al capo i) della rubrica del Tribunale di AT;
dall'altro, preso atto della sopravvenuto prescrizione dei reati sub b) e c) del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di AT, e dichiaratala, affermò la responsabilità penale per le altre imputazioni del detto decreto di citazione (esclusa quella sub f) che ritenne intangibile per omessa impugnazione) e di tutti e tre gli addebiti del decreto di citazione pretorile, riunendoli tutti sotto il vincolo della continuazione ed applicando le pene come avanti indicate.
3. Avverso la decisione della Corte di Messina hanno prodotto ricorso per cassazione i tre sopra indicati imputati con atto congiunto sottoscritto dal comune difensore avv. Occhiuto e, inoltre, il NI singolarmente con otto sottoscritto dall'avv. Trantino.
3.1. Con l'atto di impugnazione indicato per primo, dopo una adeguata sintesi dell'iter procedimentale, i ricorrenti deducono tre mezzi di annui(amento della sentenza di appello.
3.1.1. Con il primo mezzo denunziano, con riferimento all'art. 606 lett. b), d) ed e), violazione degli artt. 17 lett. d) e 12 lett. b) c.p.p..
La censura concerne il provvedimento di riunione dei due processi operato in limine dalla Corte territoriale sia per connessione soggettiva (in relazione all'imputato NI) sia per ragioni latamente probatorie. Tuttavia, secondo il deducente, non sussisterebbero i requisiti previsti dalla legge trattandosi di procedimenti che avevano superato la fase delle indagini preliminari (dove la connessione probatoria sarebbe rilevante), tanto più che la riunione non avrebbe portato alcun beneficio probatorio.
3.1.2. Con il secondo mezzo di annullamento i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 526 c.p.p., con riferimento ai parametri di cui alle lett. b) e d) dell'art. 606 s. c.. Essi si dolgono perché il Giudice del gravame avrebbe utilizzato elementi concernenti fatti in relazione ai quali il NI sarebbe stato prosciolto con provvedimenti del competente giudice dell'udienza preliminare.
3.1.3. Con il terzo mezzo di annullamento i ricorrenti denunziano violazione dell'art. 192 comma 2 c.p.p. con riferimento ai parametri di cui alle lett. b) ed e) dell'art. 606 s. c. Essi sostengono che, stante la natura de relato delle dichiarazioni rese dal LO GA DA, esattamente il OR di NA aveva cercato elementi di riscontro che non aveva rinvenuto;
anzi, questa ricerca si era conclusa con la evidenziazione di numerose incongruenze e contraddizioni giustificanti il giudizio di inattendibilità a riguardo di tutti i GA DA. La Corte di Messina, secondo i deducenti, nonostante la ritrattazione o il rifiuto di deporre da parte dei predetti, ipotizzando indebite pressioni e subornazioni, sarebbe illogicamente pervenuta a un giudizio di attendibilità e riscontro proprio sulla base del rifiuto a deporre. Inoltre, il Giudice dell'appello si sarebbe limitato a sottoporre a critica le ragioni esposte dal primo giudice ma non avrebbe operato una autonoma valutazione degli elementi indizianti onde giustificare l'affermazione di penale responsabilità. In sostanza, la Corte si sarebbe impegnata nel demolire il discorso logico giustificativo offerto dai Giudici del primo grado, sottraendosi al dovere di costruire, in positivo, la prova della commissione dei fatti in addebito. Per i ricorrenti dal coacervo istruttorio risulterebbe evidente come le propalazioni d'accusa architettate dai GA DA nei riguardi del NI sarebbero state il frutto di rancori personali e di calcolo per ottenere i benefici offerti dalla normativa sui collaboratori.
3.2. L'altro difensore del NI deduce due mezzi di annullamento.
3.2.1. Con il primo denunzia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e mancata assunzione di prove decisive. Si duole, il deducente, perché la Corte territoriale disposta, per soddisfare le esigenze dell'accusa, la riapertura dell'istruttoria dibattimentale, respinse la richiesta della difesa tesa a contrastare le acquisizioni accusatorie. Critica, il deducente, la giustificazione addotta dal Giudice del gravame, arroccatosi nell'assunta sufficienza del materiale di giudizio, utilizzando una formula adottabile solo nell'ipotesi ipotesi di rinnovazione d'ufficio del dibattimento in appello. Nel caso di specie, secondo il deducente, sarebbero da applicare i principi enunciati dagli artt.493 e 495 c.p.p.. 3.2.2. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denunzia vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il deducente, dopo avere ricapitolato il racconto offerto dai germani GA DA in termini non risultanti dalla sentenza impugnata, si addentra in una minuta critica intorno alla congruenza e la credibilità di ciascun passaggio del complesso racconto evidenziando contraddizioni ed imprecisioni di tale spessore da elidere credibilità al racconto. Ciascun dettaglio delle dichiarazioni dei detti "collaboranti" viene demolito sia per effetto del raffronto con altre contrastanti dichiarazioni, sia incompatibilità logica.
Particolare attenzione viene dedicata all'analisi del colloquio tra il OL e LO GA DA, registrato dal primo che era in possesso del verbale delle dichiarazioni rese da AN GA DA al pubblico ministero (la bobina fu poi prodotta in giudizio di primo grado, seppure in copia, per come ricorda la sentenza impugnata).
Secondo il deducente le dichiarazioni rese dai GA DA in primo grado di per sè risulterebbero inattendibili, ma, ancor più svalutate dovrebbe ritenersi alla luce delle ritrattazioni operate in sede di appello;
ritrattazioni non immotivate ma giustificate adeguatamente con spiegazioni logiche e credibili che comunque non avrebbero consentito di ipotizzare minacce e pressioni illecite. Sul punto, la Corte di Messina sarebbe caduto in un travisamento del fatto, la cui censura in sede di cassazione sarebbe ammissibile secondo un orientamento del quale si cita, a pag. 17, un precedente.
Poi, il deducente passa ad esaminare la valenza del riscontro individuato dalla Corte territoriale a riguardo del foro praticato su un lato della cassaforte che gli ignoti ladri avrebbero tentato di asportare dalla sede dell'APO, concludendo per la insignificanza della circostanza.
Pur spiegando le ragioni che indurrebbero ad escludere la responsabilità dei coimputati EO e NC, il deducente evidenzio che, comunque, nessuna prova è stata esibita quanto al ritenuto ruolo di mandante contestato al NI.
In relazione al capo d) del decreto di citazione innanzi al Tribunale di AT, il ricorrente sostiene che arbitrariamente la Corte del merito si ritenne investita del potere di cognizione;
infatti, sempre secondo il deducente, l'appello dell'accusa non riguarderebbe tale addebito del quale non vi sarebbe alcuna menzione nella parte razionale dell'impugnazione.
Con specifico riferimento al capo e) del decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di AT, il deducente richiama le ragioni sviluppate dal Giudice di primo grado, sottoponendo poi a serrata critica le argomentazioni d'accusa accolte dalla Corte di Messina, cercando di dimostrare la impraticabilità fattuale e logica.
In relazione al capo i) del predetto decreto, per il quale il NI fu ritenuto colpevole anche in primo grado, la difesa, richiamando anche motivi di appello, evidenzia una serie di incongruenze logiche che inficerebbero la tesi accusatoria, ribadendo la sconoscenza da parte del prevenuto del provvedimento che autorizzò le intercettazioni telefoniche. In ogni caso, la difesa evidenzia sia la ipotizzabilità di una rivelazione involontaria ed occasionale da parte degli addetti alle operazioni, sia la mancanza di prova quanto al ruolo di istigazione o determinazione attribuito al ricorrente.
4. - Osserva il Collegio che preliminarmente vanno discussi i motivi attinenti vizi procedurali.
4.1. Non è fondato il motivo sviluppato dal primo difensore (avv. Occhiuto: avanti sub 3.1.1.). Invero, tutto a voler concedere, rimane dirimente la considerazione che la disposizione richiamato dal difensore e ritenuta violata non commina alcuna nullità, sicché, stante il principio enuncialo dall'art. 177 c.p.p., si potrebbe parlare al massimo di irregolarità. Nè, peraltro, il deducente indica quale eventuale pregiudizio alla difesa sia venuto dalla riunione dei due procedimenti, sicuramente pendenti nello stesso grado di giudizio (unica condizione prevista dall'art. 17 c.p.p.) e dalla valutazione complessiva ed unitaria degli elementi probatori raccolti nell'uno come nell'altro procedimento.
4.2. Neppure esatta è la deduzione difensiva, inserita nell'immenso motivo sub 3.2.2, laddove si contesta la devoluzione alla cognizione della Corte d'appello dell'imputazione di cui ad d) della rubrica d'accusa.
Sebbene inserito in un più ampio discorso impugnatorio, non può certo sostenersi che l'Ufficio appellante abbia inteso lasciare fuori delle sue doglianze quel punto dell'imputazione. Peraltro, neppure si comprenderebbe la ragione logico giuridica di una tale decisione, alla luce della complessiva razionalizzazione del gravame. 4.3. È da condividersi, invece, il motivo di ricorso articolato dal secondo difensore, di cui si è data una sintesi avanti sub 3.2.1..
Da come risulta dalla sentenza impugnata, su richiesta dell'Accusa, la Corte territoriale dispose la riapertura del dibattimento per l'esame, o il riesame, di testimoni quali i germani GA DA e l'acquisizione di nuovi documenti, ivi compresa una bobina di nastro magnetico registrata (sottratta, pare, durante il giudizio di primo grado), ma negò alla difesa l'ammissione e l'esame di altri testimoni, dedotti al fine di contrastare le nuove (eventuali) acquisizioni.
La spiegazione data dalla Corte del merito per giustificare la decisione, sostenuta dal rilievo della possibilità di decidere sulla base delle acquisizioni in atti, non convince.
L'art. 603 c.p.p. contempla quatto ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
Lasciata da parte quella relativa all'imputato contumace (comma 4), che qui non riguarda, con il comma 1 è prevista l'ipotesi in cui con l'atto di appello o con motivi aggiunti sia chiesta la riassunzione di prove già acquisite o di prove nuove, tali intendendosi quelle prove che comunque non erano state oggetto di acquisizione nel corso del dibattimento di primo grado (cfr.: Sez. III, 16 novembre 1995, Esposito, CED n.203274). In questa ipotesi il giudice dell'appello ammette le prove richieste solo quando ritenga di non poter decidere allo stato degli atti;
quando, cioè, la presunzione di completezza dell'acquisi2Jone probatoria di primo grado (cfr.: Sez. I, 11 gennaio 1995, Fodde, CED n.201493; Sez. I, 22 novembre 1994, Butera, ivi, n.200027) risulti smentita dalla situazione processuale nel caso concreto è ovvio che il potere del giudice non arbitrario, ma solo discrezionale sicché egli, adotti l'una come l'altra soluzione tra quelle consentite, deve fornire adeguata e logica motivazione che spieghi la ragione di decidere (cfr.: Sez. I, 10 gennaio 1995, Abdel Saved, CED n. 200975). Nella terza ipotesi (comma 3) è contemplato il caso in cui, indipendentemente da richieste delle parti, ed anzi, come logico presupposto, quando richieste di parte non vi siano, il giudice si trovi in una situazione probatoria tale da non gli consentirgli di assumere la decisione. In questo caso, in cui, al di la della regola ne procedot ex officio, è il giudice a disporre l'assunzione della prova, la legge richiede che sussista l'assoluta necessità funzionale (alla giusta decisione) per consentire l'esercizio di quell'eccezionale potere che, a sua volta, rappresenta ulteriore eccezione alla regola di completezza dell'istruttoria dibattimentale di primo grado.
Infine, il comma 2 dell'art. 603 c.p.p. prevede l'ipotesi in cui prove nuove (nei senso sopra precisato) sopravvengano al, o siano scoperte (pur fenomenicamente preesistendo) dopo il giudizio di primo grado.
In questa ipotesi, fermo il potere - dovere del giudice di verifica ex art. 190 comma 1 e 495 c.p.p., l'ammissione della prova è doverosa negli stessi termini di cui all'art. 495 comma 1, richiamato dall'art. 603 comma 2.
Ma quest'ultimo richiamo normativo non significa affatto che il giudice debba o posso limitarsi ad ammettere la prova nuova sopravvenuta rifiutando alla "controparte" (per tale intendendosi la parte che sia portatrice di interesse processuale - e sostanziale - contrapposto) la prova contraria, cioè l'esercizio del potere processuale enunciato dal comma 2 dell'art. 495 c.p.p. Al contrario, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare (cfr.: Sez. V, 28 marzo 1995, Layne, CED n. 201150), la fondamentale regola del contraddittorio arricchita, quanto alla posizione dell'imputato, da quella del diritto di "difendersi provando", impone al giudice, per salvaguardare indiscutibili principi costituzionali (art. 24 della Carta), di ammettere sempre la prova che la "controparte" abbia articolato a contrasto dell'elemento probatorio che si intende introdurre attraverso l'acquisizione della prova nuova sopravvenuta o postscoperta. È fondamentale che il giudice salvaguardi il reale, e non solo formale, contraddittorio tra le parti portanti interessi diversi, in ciò realizzandosi l'essenzialità del dibattimento, fermo, ed in aggiunta, il diritto dell'accusato "a ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico", secondo l'enunciato dell'art. 6 paragrafo 3 lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (sottoscritta a Roma il 4 novembre 1959 e ratificata e resa esecutiva in Italia con la l. 4 agosto 1955, n.848). Per quanto emerge dalla decisione impugnata, la Corte a qua dispose la riapertura del dibattimento per consentire, tra altro, l'acquisizione di nuove prove sopraggiunte prodotte dall'accusa; poi, respinse la richiesta della difesa di esame di testi che, nella prospettiva dei deducenti, sarebbero valse a contrastare le (nuove) acquisende prove, assumendo, come parametro normativo della decisione, la disposizione dell'art. 603 comma 2 c.p.p. ed evidenziando che essa fa rinvio solo al comma 1 dell'art. 495. Ma, alla luce di quanto avanti spiegato, appare evidente l'errore nel quale la Corte territoriale incorse.
Per quanto avanti precisato, può convenirsi con la difesa nel senso che la censurata decisione ha comportato una evidente compromissione del diritto dell'imputato a difendersi provando, e, più ampiamente, della essenzialità del contraddittorio. Ne segue l'esigenza di annullare la sentenza impugnata;
il che coinvolge la valutazione di tutte le acquisizioni probatorie, stante la impossibilità, in questa sede, di sceverare su quali accuse e su quali punti le eventuali (nuove) acquisizioni difensive avrebbero potuto, o potrebbero incidere ed assorbe tutti gli altri motivi di ricorso, salvo quanto oppresso.
4.4. Manifestamente inconsistente risulta la censura riassunto sub 3.1.2 (secondo mezzo di annullamento del ricorso dei tre imputati), con il quale ci si duole perché il Giudice del gravame avrebbe utilizzato elementi concernenti fatti in relazione ai quali il NI sarebbe stato prosciolto con provvedimento del competente giudice dell'udienza preliminare.
Invero, per principio generale, che va qui ribadito, il giudice del processo può fa capo, ai fini della corretta decisione, a tutto il materiale acquisito purché utilizzabile e non affetto da nullità rilevabili d'ufficio oppure tempestivamente dedotte e ritenute.
4.5. Benché la decisione sopra enunciata travolgo tutto il giudizio di appello, per quanto già esplicitato, il Collegio ritiene opportuno evidenziare come l'analisi della valenza probatoria delle dichiarazioni rese dai "collaboranti", molto sospetti, per come è motivata nella decisione impugnata, non pare risponda ai canoni di cui all'art. 192 c.p.p.; in particolare, nella parte in cui della irrilevanza della ritrattazione dibattimentale si fornisce una spiegazione alquanto contraddittoria e sfuocata rispetto alle emergenze processuali evidenziate dalla stessa sentenza.
4.6. Va, infine, posto in rilievo che, avendo il Giudice del merito ritenuto, seppure alquanto sommariamente, il vincolo della continuazione, ex art. 81 cp.v. c.p., tra tutti i fatti per i quali i prevenuti sono stati ritenuti colpevoli, non è possibile, in questa sede, per effetto della disposizione di cui all'art. 158 comma 1 c.p., procedere alla eventuale declaratoria di estinzione dei reati per i quali, singolarmente considerati, si potrebbe ritenere verificata la prescrizione.
Va, pertanto, rimesso all'esito del giudizio di rinvio qualsiasi decisione sul punto.
Nulla è dovuto alla parte civile, stante l'esito del presente giudizio.
P.T.M.
La Corte, visti gli artt. 615, 620 c.p.p. annulla la sentenza impugnata rinvia
per nuovo esame alla stessa Corte d'appello di Messina, altra sezione, rimettendo al Giudice del rinvio la decisione sull'eventuale declaratoria di prescrizione dei reati di cui ai capi d), e), i) del decreto di citazione n.240/95 innanzi al Tribunale di AT in relazione all'esito del giudizio di rinvio sui reati in ordine ai quali è stata riconosciuto il vincolo della continuazione. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2000