Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 16740
CASS
Sentenza 4 aprile 2006

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In sede di giudizio di esecuzione, non é preclusivo della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. il fatto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunziata ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, il soggetto abbia commesso un nuovo reato, per il quale sia intervenuta pronunzia irrevocabile, successivamente oggetto di "abolitio criminis". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del reato, presentata dal condannato a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di una sentenza emessa dal Gip ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. concessiva della sospensione condizionale della pena, in base al rilievo che dopo la decisione passata in giudicato era intervenuta condanna definitiva per il delitto di oltraggio commesso in epoca successiva e poi abrogato dall'art. 18, comma primo, L. 25 giugno 1999, n. 205).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 16740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16740
    Data del deposito : 4 aprile 2006

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