Sentenza 4 aprile 2006
Massime • 1
In sede di giudizio di esecuzione, non é preclusivo della dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. il fatto che, dopo il passaggio in giudicato della sentenza pronunziata ex art. 444 cod. proc. pen., con la quale era stata concessa la sospensione condizionale della pena, il soggetto abbia commesso un nuovo reato, per il quale sia intervenuta pronunzia irrevocabile, successivamente oggetto di "abolitio criminis". (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di estinzione del reato, presentata dal condannato a norma dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., in relazione al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto di una sentenza emessa dal Gip ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. concessiva della sospensione condizionale della pena, in base al rilievo che dopo la decisione passata in giudicato era intervenuta condanna definitiva per il delitto di oltraggio commesso in epoca successiva e poi abrogato dall'art. 18, comma primo, L. 25 giugno 1999, n. 205).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/04/2006, n. 16740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16740 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/04/2006
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 1176
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007914/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LO ER, N. IL 05/08/1943;
avverso ORDINANZA del 17/01/2005 TRIBUNALE di VICENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Cedrangolo O., che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza limitatamente alla parte impugnata e il rinvio allo stesso giudice per nuovo esame.
RITENUTO IN FATTO
Il 17 gennaio 2005 il Tribunale di Vicenza in composizione monocratica, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava l'estinzione del reato oggetto della sentenza del Pretore di Vicenza, sezione distaccata di Arzignano, del 3 luglio 1995, relativa al reato di oltraggio, commesso il 22 novembre 1993, a seguito di intervenuta abolitio criminis e disponeva la conseguente cancellazione della condanna dal casellario giudiziale.
Rigettava, invece, l'istanza volta ad ottenere analoga declaratoria di estinzione del reato in relazione alla sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza il 5 febbraio 1993, avente ad oggetto l'applicazione su richiesta delle parti della pena concordata di anni due di reclusione e lire sei milioni di multa in relazione al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commesso il 20 novembre 1992, pena condizionalmente sospesa, sul rilievo che non si erano verificate le condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., avendo l'imputato commesso un altro delitto (quello di oltraggio in precedenza indicato).
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, AT, il quale lamenta erronea interpretazione dell'art. 445 c.p.p., n.
2. OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno più volte affermato il ruolo dell'interpretazione adeguatrice ai precetti costituzionali delle norme ordinarie quale imprescindibile punto di riferimento dell'attività del giudice (Cass., Sez. Un., 31 marzo 2004, Pezzella, rv. 227524; Sez. Un., 30 ottobre 2002, Vottari, rv. 222602; Sez. Un., 23 febbraio 2000, D'Amuri, rv. 215841; Sez. Un., 24 gennaio 1996, Panigoni, rv. 203966).
In particolare, nella sentenza Pezzella è stato sottolineato che "l'interpretazione adeguatrice corrisponde ad un preciso ed ineludibile dovere del giudice, il quale è tenuto a ricavare dalle disposizioni interpretate, tutte le volte che ciò sia possibile, norme compatibili con la Costituzione", con la precisazione che simile direttiva ermeneutica deve essere seguita "quando una disposizione abbia carattere "polisenso" e da essa sia enucleabile, senza manipolare il contenuto della disposizione, una norma compatibile con la Costituzione attraverso l'impiego dei canoni ermeneutici prescritti dagli artt. 12 e 14 delle disposizioni sulla legge in generale".
Tanto premesso, le Sezioni Unite di questa Corte, con una recente pronunzia (Cass. Sez. Un. 20 dicembre 2005, n. 4687, ric. Catanzaro, rv. 232610) hanno ribadito questi principi generali, evidenziando che la linea interpretativa che esclude la possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena in caso di revoca della sentenza di condanna per abolitio criminis conduce a risultati che appaiono disarmonici rispetto alla regola fondamentale del sistema penale enunciata dall'art. 2 c.p., comma 2, ed ai valori costituzionali di ragionevolezza e di equilibrata simmetria dell'ordinamento. La tesi negativa lascia, infatti, persistere la precedente valenza ostativa della sentenza di condanna poi revocata, ponendosi in aperta collisione col precetto sancito dal citato art. 2 c.p., comma 2, che dispone la cessazione dell'esecuzione e degli effetti penali della condanna per un fatto non più considerato reato da una legge posteriore.
2. Alla luce di questi principi è possibile un'indagine ricostruttiva della disciplina di cui all'art. 673 c.p.p. (collegato nel caso in esame all'art. 445 c.p.p., comma 2), che coinvolge sia profili di diritto processuale, riguardanti il principio del giudicato e i limiti dei poteri decisoli del giudice dell'esecuzione, sia profili di diritto sostanziale, incidenti sull'ambito di operatività della legge penale nel tempo, inquadrati nel contesto dei valori enunciati dalla Carta costituzionale in riferimento ai principi di pari trattamento e di legalità della pena (artt. 3, 25 e 27 Cost.). L'art. 673 c.p.p. stabilisce che "nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, il giudice dell'esecuzione revoca la sentenza di condanna o il decreto penale dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti". In puntuale sintonia con l'art. 2 c.p., comma 2, che fa discendere dall'abrogazione della norma incriminatrice la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna, la disposizione contenuta nel codice di rito stabilisce che la revoca della sentenza deve essere accompagnata dalla pronuncia dei "provvedimenti conseguenti", per tali intendendosi quelli destinati ad eliminare gli effetti giuridici comunque pregiudizievoli che sono scaturiti dal giudicato. Tra tali effetti devono indubbiamente annoverarsi anche gli effetti preclusivi eventualmente determinati dalle condanne poi revocate (Cass., Sez. 3^, 20 febbraio 2002, P.G. in proc. De Filippo). Pertanto, l'estensione e la flessibilità del valore semantico della locuzione "provvedimenti conseguenti", nonché la coerenza razionale del sistema, consentono di scegliere l'opzione corrispondente all'interpretazione adeguatrice dell'art. 673 c.p.p., senza travalicare le regole ermeneutiche alle quali il giudice deve attenersi.
Di conseguenza, il riconoscimento della possibilità di dichiarare, in sede esecutiva, ai sensi del combinato disposto dell'art. 673 c.p.p, e art. 445 c.p.p., comma 2, l'estinzione del reato per il quale è stata applicata, su richiesta delle parti, una pena concordata, qualora sia intervenuta una pronunzia concernente un reato, successivamente commesso, oggetto di successiva abolitio criminis ad opera del legislatore costituisce l'unica interpretazione funzionale alla totale rimozione degli effetti penali di una condanna che deve essere totalmente cancellata in tutte la sue implicazioni negative, perché riferentesi ad un fatto che ha perduto ogni rilevanza penale.
3. Nel caso di specie, dopo la commissione, in data 20 novembre 1992, del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in relazione al quale veniva emessa dal GIP del Tribunale di Vicenza sentenza ex art. 444 c.p.p. il 5 febbraio 1993 (irrevocabile il 26 febbraio 1993), AT si rendeva responsabile, il 22 novembre 1993, del reato di oltraggio, oggetto della pronunzia di condanna, emessa dal pretore di Docenza, sezione distaccata di Arzignano il 3 luglio 1995 (divenuta irrevocabile il 27 settembre 1995).
Il giudice a quo, nel ritenere ostativa all'estinzione del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la commissione del delitto di oltraggio, ha omesso di considerare che l'art. 341 c.p. è stato abrogato dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, art. 18, comma 1. S'impone, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui alla sentenza del Gip del Tribunale di Vicenza in data 5 febbraio 1993 (irrevocabile il 26 febbraio 1993) e il rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Vicenza, il quale dovrà verificare se, alla luce dei principi in precedenza illustrati, sussistono elementi ostativi alla declaratoria di estinzione del reato, invocata dalla difesa del ricorrente.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui alla sentenza del GIP del Tribunale di Vicenza in data 5 febbraio 1993 (irrevocabile il 26 febbraio 1993) e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Vicenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2006