Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20491
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

Argomenti

Il contenuto è stato generato dall'intelligenza artificiale. Verifica le informazioni.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al contributo causale

    La Corte ha ritenuto che il motivo fosse generico e riproduttivo di censure già confutate, impattando nel merito e proponendo una rilettura delle emergenze processuali non proponibile in sede di legittimità. La Corte ha evidenziato la motivazione della Corte di appello che ha fondato il concorso del ricorrente nell'attività illecita sulla lettura composita delle risultanze probatorie.

  • Inammissibile
    Vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'accertamento

    La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per genericità estrinseca, perché fattuale e contraddetto dalle risultanze processuali, e manifestamente infondato. La Corte ha spiegato le ragioni che hanno portato alla valorizzazione della quantità di principio attivo, dando atto di come gli accertatori abbiano preso in considerazione la riduzione ponderale e la sua incidenza sulla quantità di principio attivo ricavabile.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20491
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20491
    Data del deposito : 4 giugno 2026

    Testo completo