CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/06/2026, n. 20491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20491 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da UC NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 06/05/2025 della Corte di appello di Reggio Calabria;
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. Domenico Albanese, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 20491 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 04/02/2026 1. Con sentenza del 6 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria -in riforma di quella con cui in data 8 luglio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Locri, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità (tra gli altri) di UC NT in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 e 6/ e 80 d.P.R. 309/90, e lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro di reclusione e euro 12.000 di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento in carcere, aveva disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque con la pena accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di un anno- in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. anche comparando le diverse posizioni processuali di tutti gli imputati, ha rideterminato la pena inflitta al UC in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6.800 di multa. 2. UC ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -art. 110 cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, e travisamento della prova, in ordine al contributo causale nel delitto di detenzione dello stupefacente, ritenuto dalla Corte con argomentazioni asseritamente semplicistiche ed apodittiche, reiterative di quelle del primo giudice in assenza di concreto confronto con le doglianze difensive. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, in ordine al rigetto dell'eccezione difensiva relativa alla nullità dell'accertamento sulla sostanza stupefacente effettuato dal Ris di Messina, per avere la Corte di merito disatteso i rilievi della difesa ancora una volta senza confrontarsi con le argomentazioni dedotte nella specifica doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (in c.d. "doppia conforme") dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il 2 profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, [...], Rv«. 255542. 1.1. Ha ritenuto questa Corte (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, [...], n.m.) che il vizio di travisamento della prova -dedotto dal ricorrente col primo motivo- può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020 , Tassoni. n.m.; Sez 4, n. 44765, [...], n.m.). Se non ché, il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., ex multis, Sez 5, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini;
Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ EL;
Sez. 5, n. 18542 del 2011, Carone, n.m.). Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez 2, n. 27929 del 3 12/06/2019, PG c/ EL, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
e Sez 5, n. 48.050 del 02/07/2019, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione;
logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 2. Ciò premesso si osserva che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito. 2.1. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, ed entrato in vigore il 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della 4 specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 3. Quanto al primo motivo -riproduttivo di identiche censure sviluppate col gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello, con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'accusa di aver concorso nel delitto di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di principio attivo di grammi 3.261,4, e, dunque, per quanto sopra argomentato estrinsecamente generico- si osserva, inoltre, che chiaramente impinge nel merito -nel che si ravvisa ulteriore motivo di inammissibilità- in quanto la difesa contesta che i giudici territoriali avrebbero: -erroneamente ritenuto l' apporto del ricorrente tutt'altro che scarso (in quanto, proprietario del casolare e del fondo, avrebbe fornito la base logistica per lo smistamento e la custodia della droga) disconoscendo rilevanza alla circostanza che il casolare fosse sprovvisto di porte, insistesse su terreno non recintato, fosse, per ubicazione, difficilmente sorvegliabile, non fossero stati censiti contatti tra i coimputati per organizzare luogo e ora dell'appuntamento, e pretermettendo qualsiasi valutazione in ordine alla plausibile spiegazione della condotta osservata dalla polizia giudiziaria in termini alternativi rispetto alla prospettazione accusatoria (e secondo quanto dichiarato dall'odierno ricorrente vocata ad assistere i maiali di sua proprietà la cui presenza presso la porcilaia adiacente al casolare è risultata circostanza di fatto vera e non contestata); coerentemente alla sostenuta ricostruzione alternativa la difesa argomenta una qualificazione della condotta sub iudice in termini di connivenza non punibile piuttosto che di concorso punibile;
-erroneamente valorizzato la presenza fisica del ricorrente in loco insieme con la circostanza che egli fosse stato osservato dalla polizia giudiziaria discorrere coi correi, «con cui evidentemente concertava i dettagli dell'operazione delittuosa», 5 così, alfine, leggendo una condotta essenzialmente "passiva", coincidente con la presenza, in termini negativi in forza di mere congetture;
l'attività della polizia giudiziaria è consistita nello scattare foto a distanza, senza poter ascoltare i dialoghi tra gli imputati;
-erroneamente valorizzato il rinvenimento nel mezzo del ricorrente di «danaro, foto-trappole, una bilancia, tutti elementi riconducibili ad attività connesse alla detenzione di quella droga», illogicamente valutando tali effetti idonei e funzionali rispetto ad una attività di mera detenzione (al più potendo invece in tesi esser significativi di una condotta illecita di coltivazione di stupefacente); -travisato la circostanza, rilevante, del ritrovamento del terzo sacco di droga, affermando che fosse stato rinvenuto nel casolare del UC, laddove correttamente il primo giudice aveva attestato che il rinvenimento fosse avvenuto nei pressi del predetto casolare (come puntualmente rassegnato nel decreto di perquisizione e sequestro) e correttamente escludendo che la sosta del UC per una mezzora ulteriore rispetto ai correi fosse stata determinata dalla necessità di sorvegliare il carico. Si tratta, con evidenza, di una proposta di rilettura delle emergenze processuali, in prospettiva favorevole all'imputato, in questa sede non proponibile. 3.1. Si osserva, comunque, che la Corte di appello ha evidenziato in cosa sia consistita la condotta posta in essere dal ricorrente, singolarmente prima, e complessivamente poi, apprezzando ciascun contributo dei quattro soggetti sottoposti a procedimento penale, nell'ambito dell'unitaria condotta finalizzata al trasporto di tre sacchi di sostanza stupefacente del tipo marijuana prelevata dal casolare di proprietà del ricorrente: sono stati nel dettaglio scanditi la fase del riempimento dei sacchi, il successivo trasporto, il controllo dei mezzi visti partire dal casolare ed il sequestro delle due buste con all'interno la sostanza stupefacente del tipo marijuana, l'arrivo sul posto del UC -visto in precedenza presso lo stesso casolare colloquiare con gli altri soggetti-, il rinvenimento all'interno dell'auto condotta dal ricorrente di una bilancia di precisione e di fototrappole - ritenuti oggetti compatibili con l'accertata attività di trasporto in quanto prodromici all'illecita detenzione di sostanza stupefacente-. 3.2. A fronte di una motivazione che -compiutamente e senza illogicità manifesta- ha fondato il concorso del UC nell'attività illecita accertato grazie alla lettura composita delle risultanze probatorie, quali l'interlocuzione del ricorrente coi medesimi soggetti poi visti riempire e caricare i sacchi di stupefacente, il fatto che un sacco delle medesime caratteristiche e contenente la stessa sostanza fosse rimasto presso un terreno nei pressi del casolare, il sopraggiungere al momento del controllo dei carabinieri ed il rinvenimento all'interno dell'autovettura su cui 6 viaggiava di materiale comunque pertinente all'illecita attività per come accertata, non può condividersi la censura difensiva, peraltro fondata su una frammentaria e parcellizzata analisi del coacervo probatorio, sostenendo l'irrilevanza di ciascun suo frammento isolatamente considerato. 3.3. Manifestamente infondata risulta la deduzione che ipotizza una connivenza penalmente irrilevante del ricorrente, istituto (quello della connivenza) eccentrico rispetto all'ipotizzata partecipazione all'attività di detenzione di tre sacchi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che il gruppo -composto da quattro persone- intendeva, dopo lo stoccaggio, trasportare in altro luogo. 3.4. Manifestamente infondato risulta il dedotto travisamento che si assume sia consistito nel dare una eccessiva valorizzazione del rinvenimento di un altro sacco contenente lo stupefacente trovato -si specifica- non nel casolare ma a notevole distanza del medesimo (in realtà è certo essere stato rinvenuto nei pressi del casolare di che trattasi). La Corte di appello, contrariamente a quanto si deduce, ha ben compreso che il sacco in questione non fosse stato rinvenuto all'interno dell'immobile, ma nelle sue immediate vicinanze ed in area di pertinenza, in ogni caso aidistanza e con caratteristiche tali da potersi ritenere come rinvenuto "nel casolare", costituendo quello del ricorrente un espediente meramente lessicale che nessuna incidenza assume nell'economia della decisione che ha valorizzato sì tale elemento (il rinvenimento della busta nell'area di pertinenza e tra le sterpaglie del casolare), ma anche e soprattutto la verificata concorsuale e programmata attività di stoccaggio, caricamento e trasporto dello stupefacente)su cui i verbalizzanti e, di conseguenza, la sentenza danno specifico conto. 3.5. Il motivo è, dunque, nella sua totalità, inammissibile. 4. Quanto al secondo motivo si osserva quanto segue. 4.1. Assume la difesa che, a fronte della eccezione svolta in appello, in ragione di una asserita evidente "incongruenza" -supportata dalle conclusioni del consulente di parte e ritualmente depositata agli atti del processo- "tra le premesse, campionatura e operazioni peritali, e i risultati dell'accertamento svolto dal RIS di Messina", con cui si contestava non essere stato chiarito in termini percentuali il calo ponderale del contenuto di sostanza potenzialmente stupefacente in ragione dell'essiccazione e della commistione tra infiorescenze, foglie secche e rami del materiale vegetale posto sotto sequestro, e si poneva in dubbio che l'esame peritale avesse avuto ad oggetto lo stupefacente sequestrato agli imputati, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi. 7 4.2. La Corte di appello, nel respingere le deduzioni difensive volte a contestare l'attendibilità dell'accertamento sulla sostanza o, in subordine, a rinnovarlo, ha: a) affermato la rilevanza del dato quantitativo -23/24 chilogrammi di marijuana per 3, 261 chilogrammi di principio attivo, «accertato dai Ris in misura superiore al limite di 2 kg individuato dalla giurisprudenza»; b) rilevato che nella relazione tecnica n. 1425/16 di prot. del 30 gennaio 2024 era stato dato atto di come "essendo stato osservato un calo ponderale in peso pari all'unità percentuale, è possibile stimare che la quantità di principio attivo ricavabile dall'intero quantitativo in sequestro risulta pari a 3261,4 (quantitativo superiore oltre 2000 volte la dose soglia) per un totale dosi medie singole ricavabili dal sequestro in esame pari a 130456,0", sicchè ha ridimensionato la rilevanza della censura difensiva con cui si contestava non essere stato chiarito in termini percentuali il calo ponderale del contenuto di sostanza, non solo contraddicendola in fatto, mercè la rilevata considerazione svolta dai tecnici che avevano contemplato il fenomeno, e non avevano considerato tale fenomeno non anomalo, e, mercè tali considerazioni, ha respinto la richiesto di rinnovazione dell'accertamento; c) valutato il coinvolgimento, nella condotta contestata, di una pluralità di correi. 4.3. Per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, limiti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere presuppongono che la quantità di principio attivo sia superiore a due chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01). 4.4. Ciò premesso corretto risulta il percorso logico-argomentativo da cui la conclusione della Corte di appello in ordine alla valorizzazione della quantità di principio attivo di grammi 3.2261,4 (non assume concreta rilevanza, invero, la circostanza che nel declinare il principio di diritto sopra riportato la Corte di appello abbia, pur riportando quanto contenuto nell'elaborato del RIS che il peso di grammi 3.2261,4 di principio attivo, affermato che lo stesso sarebbe "superiore oltre 2.000 volte la dose soglia", là dove il citato principio di diritto fa riferimento a 2.000 grammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore soglia, ciascuno individuato in 500 milligrammi). Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione spiega le ragioni che 8 avrebbero portato ad una riduzione fisiologica del campione di un punto percentuale dando atto di come gli stessi accertatori abbiano preso in considerazione la corrispondente riduzione del peso del campione medio tempore verificatasi, specie quanto a sua incidenza sulla quantità di principio attivo complessivamente ricavabile. Sotto questo profilo, declinata in fatto e meramente ipotetica, oltre che contraddetta dalle risultanze procedimentali per come riportate nelle due sentenze di merito, risulta la ventilata possibilità che il RIS di Messina abbia errato nel trasmettere il risultato che sarebbe stato relativo ad altro procedimento. 4.5. Anche il motivo in disamina dunque, risulta inammissibile, per genericità estrinseca, perché fattuale e come tale sconfessato dalle risultanze per come risultanti a questa Corte, e perché manifestamente infondato. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026
udita la relazione svolta dalla consigliera Cinzia Vergine;
lette le conclusioni rassegnate, ex art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, dal Procuratore generale che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie a firma del difensore del ricorrente, avv. Domenico Albanese, che nel riportarsi ai motivi di ricorso ne ha invocato l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO Penale Sent. Sez. 3 Num. 20491 Anno 2026 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: VERGINE CINZIA Data Udienza: 04/02/2026 1. Con sentenza del 6 maggio 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria -in riforma di quella con cui in data 8 luglio 2024 il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Locri, all'esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità (tra gli altri) di UC NT in relazione al reato di cui agli artt. 73, commi 1 e 4 e 6/ e 80 d.P.R. 309/90, e lo aveva condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di anni quattro di reclusione e euro 12.000 di multa, oltre al pagamento delle spese del procedimento e di mantenimento in carcere, aveva disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque con la pena accessoria del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per la durata di un anno- in applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.pen. anche comparando le diverse posizioni processuali di tutti gli imputati, ha rideterminato la pena inflitta al UC in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 6.800 di multa. 2. UC ha proposto, a mezzo del difensore di fiducia, tempestivo ricorso, affidato a due motivi. 2.1. Col primo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen., inosservanza o erronea applicazione di legge -art. 110 cod.pen.- e correlato vizio di motivazione, asseritamente illogica e contraddittoria, e travisamento della prova, in ordine al contributo causale nel delitto di detenzione dello stupefacente, ritenuto dalla Corte con argomentazioni asseritamente semplicistiche ed apodittiche, reiterative di quelle del primo giudice in assenza di concreto confronto con le doglianze difensive. 2.2. Col secondo motivo denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, in ordine al rigetto dell'eccezione difensiva relativa alla nullità dell'accertamento sulla sostanza stupefacente effettuato dal Ris di Messina, per avere la Corte di merito disatteso i rilievi della difesa ancora una volta senza confrontarsi con le argomentazioni dedotte nella specifica doglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Si premette che non è compito di questa Corte operare una rivalutazione del compendio probatorio effettuato (in c.d. "doppia conforme") dai giudici di merito. Il controllo del giudice di legittimità sul vizio della motivazione attiene difatti solo alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il 2 profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3, n. 12110 del 19.3.2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene né alla ricostruzione dei fatti né all'apprezzamento del giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2, n. 21644 del 13/2/2013, [...], Rv«. 255542. 1.1. Ha ritenuto questa Corte (Sez. 2, n. 32113 del 02/07/2021, [...], n.m.) che il vizio di travisamento della prova -dedotto dal ricorrente col primo motivo- può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta " doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr., Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020 , Tassoni. n.m.; Sez 4, n. 44765, [...], n.m.). Se non ché, il travisamento della prova che è consentito dedurre in cassazione consiste nella contraddittorietà della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo indicati nei motivi di gravame, nonché dall'errore cosiddetto revocatorio, che cadendo sul significante e non sul significato della prova, si traduce nell'utilizzo di una prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall'atto istruttorio (cfr., ex multis, Sez 5, n. 8188 del 4.12.2017, Grancini;
Sez 2, n. 27929 del 12/06/2019, PG c/ EL;
Sez. 5, n. 18542 del 2011, Carone, n.m.). Per aversi vizio di travisamento della prova è necessario, insomma, che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori eventualmente commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. Sez 2, n. 27929 del 3 12/06/2019, PG c/ EL, in cui la Corte ha ribadito che il vizio di travisamento della prova deducibile in cassazione, ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., oltre ad essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati, è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia;
e Sez 5, n. 48.050 del 02/07/2019, S., secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio). In altri termini, il vizio di "travisamento" deve riguardare una prova che non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di merito in termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo "significato" ma) dal suo "significante" e che venga individuata specificamente e "puntualmente" come idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione;
logico corollario a questa premessa è quello secondo cui, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, deve trovare applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr., Cass. Pen., 2, 8.5.2019 n. 35.164, Talamanca). 2. Ciò premesso si osserva che tutti i motivi di ricorso sono generici e riproduttivi di censure adeguatamente confutate dalla Corte di merito. 2.1. L'art. 581, comma 1-bis, cod.proc.pen., introdotto nell'impianto del codice di rito per effetto dell'art. 33, comma 1, lett.d), del d.lgs. 31 ottobre 2022, n.150, ed entrato in vigore il 30 giugno 2024, per effetto dell'art. 11, comma 7, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215, prevede una causa d'inammissibilità dell'impugnazione, per mancanza di specificità dei motivi, qualora non vengano enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici alla motivazione del provvedimento impugnato. Si tratta di enunciazione critica, da svilupparsi per ogni richiesta contenuta nell'atto d'impugnazione, e che deve riferirsi alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, nell'ambito dei capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione. Risulta, pertanto, codificato il requisito della 4 specificità c.d. "estrinseca" dei motivi d'impugnazione, coerentemente con la funzione di controllo della sentenza impugnata rivestita dal giudizio di appello. Si tratta di principio comunque già immanente nel sistema processuale in quanto consolidato, a seguito di Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [...], Rv. 268822 - 01, secondo cui l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato. 3. Quanto al primo motivo -riproduttivo di identiche censure sviluppate col gravame e adeguatamente confutate dalla Corte di appello, con cui si deducono vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge con riferimento all'accusa di aver concorso nel delitto di detenzione a fini di spaccio di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso di principio attivo di grammi 3.261,4, e, dunque, per quanto sopra argomentato estrinsecamente generico- si osserva, inoltre, che chiaramente impinge nel merito -nel che si ravvisa ulteriore motivo di inammissibilità- in quanto la difesa contesta che i giudici territoriali avrebbero: -erroneamente ritenuto l' apporto del ricorrente tutt'altro che scarso (in quanto, proprietario del casolare e del fondo, avrebbe fornito la base logistica per lo smistamento e la custodia della droga) disconoscendo rilevanza alla circostanza che il casolare fosse sprovvisto di porte, insistesse su terreno non recintato, fosse, per ubicazione, difficilmente sorvegliabile, non fossero stati censiti contatti tra i coimputati per organizzare luogo e ora dell'appuntamento, e pretermettendo qualsiasi valutazione in ordine alla plausibile spiegazione della condotta osservata dalla polizia giudiziaria in termini alternativi rispetto alla prospettazione accusatoria (e secondo quanto dichiarato dall'odierno ricorrente vocata ad assistere i maiali di sua proprietà la cui presenza presso la porcilaia adiacente al casolare è risultata circostanza di fatto vera e non contestata); coerentemente alla sostenuta ricostruzione alternativa la difesa argomenta una qualificazione della condotta sub iudice in termini di connivenza non punibile piuttosto che di concorso punibile;
-erroneamente valorizzato la presenza fisica del ricorrente in loco insieme con la circostanza che egli fosse stato osservato dalla polizia giudiziaria discorrere coi correi, «con cui evidentemente concertava i dettagli dell'operazione delittuosa», 5 così, alfine, leggendo una condotta essenzialmente "passiva", coincidente con la presenza, in termini negativi in forza di mere congetture;
l'attività della polizia giudiziaria è consistita nello scattare foto a distanza, senza poter ascoltare i dialoghi tra gli imputati;
-erroneamente valorizzato il rinvenimento nel mezzo del ricorrente di «danaro, foto-trappole, una bilancia, tutti elementi riconducibili ad attività connesse alla detenzione di quella droga», illogicamente valutando tali effetti idonei e funzionali rispetto ad una attività di mera detenzione (al più potendo invece in tesi esser significativi di una condotta illecita di coltivazione di stupefacente); -travisato la circostanza, rilevante, del ritrovamento del terzo sacco di droga, affermando che fosse stato rinvenuto nel casolare del UC, laddove correttamente il primo giudice aveva attestato che il rinvenimento fosse avvenuto nei pressi del predetto casolare (come puntualmente rassegnato nel decreto di perquisizione e sequestro) e correttamente escludendo che la sosta del UC per una mezzora ulteriore rispetto ai correi fosse stata determinata dalla necessità di sorvegliare il carico. Si tratta, con evidenza, di una proposta di rilettura delle emergenze processuali, in prospettiva favorevole all'imputato, in questa sede non proponibile. 3.1. Si osserva, comunque, che la Corte di appello ha evidenziato in cosa sia consistita la condotta posta in essere dal ricorrente, singolarmente prima, e complessivamente poi, apprezzando ciascun contributo dei quattro soggetti sottoposti a procedimento penale, nell'ambito dell'unitaria condotta finalizzata al trasporto di tre sacchi di sostanza stupefacente del tipo marijuana prelevata dal casolare di proprietà del ricorrente: sono stati nel dettaglio scanditi la fase del riempimento dei sacchi, il successivo trasporto, il controllo dei mezzi visti partire dal casolare ed il sequestro delle due buste con all'interno la sostanza stupefacente del tipo marijuana, l'arrivo sul posto del UC -visto in precedenza presso lo stesso casolare colloquiare con gli altri soggetti-, il rinvenimento all'interno dell'auto condotta dal ricorrente di una bilancia di precisione e di fototrappole - ritenuti oggetti compatibili con l'accertata attività di trasporto in quanto prodromici all'illecita detenzione di sostanza stupefacente-. 3.2. A fronte di una motivazione che -compiutamente e senza illogicità manifesta- ha fondato il concorso del UC nell'attività illecita accertato grazie alla lettura composita delle risultanze probatorie, quali l'interlocuzione del ricorrente coi medesimi soggetti poi visti riempire e caricare i sacchi di stupefacente, il fatto che un sacco delle medesime caratteristiche e contenente la stessa sostanza fosse rimasto presso un terreno nei pressi del casolare, il sopraggiungere al momento del controllo dei carabinieri ed il rinvenimento all'interno dell'autovettura su cui 6 viaggiava di materiale comunque pertinente all'illecita attività per come accertata, non può condividersi la censura difensiva, peraltro fondata su una frammentaria e parcellizzata analisi del coacervo probatorio, sostenendo l'irrilevanza di ciascun suo frammento isolatamente considerato. 3.3. Manifestamente infondata risulta la deduzione che ipotizza una connivenza penalmente irrilevante del ricorrente, istituto (quello della connivenza) eccentrico rispetto all'ipotizzata partecipazione all'attività di detenzione di tre sacchi di sostanza stupefacente del tipo marijuana che il gruppo -composto da quattro persone- intendeva, dopo lo stoccaggio, trasportare in altro luogo. 3.4. Manifestamente infondato risulta il dedotto travisamento che si assume sia consistito nel dare una eccessiva valorizzazione del rinvenimento di un altro sacco contenente lo stupefacente trovato -si specifica- non nel casolare ma a notevole distanza del medesimo (in realtà è certo essere stato rinvenuto nei pressi del casolare di che trattasi). La Corte di appello, contrariamente a quanto si deduce, ha ben compreso che il sacco in questione non fosse stato rinvenuto all'interno dell'immobile, ma nelle sue immediate vicinanze ed in area di pertinenza, in ogni caso aidistanza e con caratteristiche tali da potersi ritenere come rinvenuto "nel casolare", costituendo quello del ricorrente un espediente meramente lessicale che nessuna incidenza assume nell'economia della decisione che ha valorizzato sì tale elemento (il rinvenimento della busta nell'area di pertinenza e tra le sterpaglie del casolare), ma anche e soprattutto la verificata concorsuale e programmata attività di stoccaggio, caricamento e trasporto dello stupefacente)su cui i verbalizzanti e, di conseguenza, la sentenza danno specifico conto. 3.5. Il motivo è, dunque, nella sua totalità, inammissibile. 4. Quanto al secondo motivo si osserva quanto segue. 4.1. Assume la difesa che, a fronte della eccezione svolta in appello, in ragione di una asserita evidente "incongruenza" -supportata dalle conclusioni del consulente di parte e ritualmente depositata agli atti del processo- "tra le premesse, campionatura e operazioni peritali, e i risultati dell'accertamento svolto dal RIS di Messina", con cui si contestava non essere stato chiarito in termini percentuali il calo ponderale del contenuto di sostanza potenzialmente stupefacente in ragione dell'essiccazione e della commistione tra infiorescenze, foglie secche e rami del materiale vegetale posto sotto sequestro, e si poneva in dubbio che l'esame peritale avesse avuto ad oggetto lo stupefacente sequestrato agli imputati, la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi. 7 4.2. La Corte di appello, nel respingere le deduzioni difensive volte a contestare l'attendibilità dell'accertamento sulla sostanza o, in subordine, a rinnovarlo, ha: a) affermato la rilevanza del dato quantitativo -23/24 chilogrammi di marijuana per 3, 261 chilogrammi di principio attivo, «accertato dai Ris in misura superiore al limite di 2 kg individuato dalla giurisprudenza»; b) rilevato che nella relazione tecnica n. 1425/16 di prot. del 30 gennaio 2024 era stato dato atto di come "essendo stato osservato un calo ponderale in peso pari all'unità percentuale, è possibile stimare che la quantità di principio attivo ricavabile dall'intero quantitativo in sequestro risulta pari a 3261,4 (quantitativo superiore oltre 2000 volte la dose soglia) per un totale dosi medie singole ricavabili dal sequestro in esame pari a 130456,0", sicchè ha ridimensionato la rilevanza della censura difensiva con cui si contestava non essere stato chiarito in termini percentuali il calo ponderale del contenuto di sostanza, non solo contraddicendola in fatto, mercè la rilevata considerazione svolta dai tecnici che avevano contemplato il fenomeno, e non avevano considerato tale fenomeno non anomalo, e, mercè tali considerazioni, ha respinto la richiesto di rinnovazione dell'accertamento; c) valutato il coinvolgimento, nella condotta contestata, di una pluralità di correi. 4.3. Per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità ex art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, limiti che, con riferimento alle c.d. droghe leggere presuppongono che la quantità di principio attivo sia superiore a due chilogrammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore-soglia di 500 milligrammi (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005 - 01). 4.4. Ciò premesso corretto risulta il percorso logico-argomentativo da cui la conclusione della Corte di appello in ordine alla valorizzazione della quantità di principio attivo di grammi 3.2261,4 (non assume concreta rilevanza, invero, la circostanza che nel declinare il principio di diritto sopra riportato la Corte di appello abbia, pur riportando quanto contenuto nell'elaborato del RIS che il peso di grammi 3.2261,4 di principio attivo, affermato che lo stesso sarebbe "superiore oltre 2.000 volte la dose soglia", là dove il citato principio di diritto fa riferimento a 2.000 grammi di principio attivo pari a 4000 volte il valore soglia, ciascuno individuato in 500 milligrammi). Contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la decisione spiega le ragioni che 8 avrebbero portato ad una riduzione fisiologica del campione di un punto percentuale dando atto di come gli stessi accertatori abbiano preso in considerazione la corrispondente riduzione del peso del campione medio tempore verificatasi, specie quanto a sua incidenza sulla quantità di principio attivo complessivamente ricavabile. Sotto questo profilo, declinata in fatto e meramente ipotetica, oltre che contraddetta dalle risultanze procedimentali per come riportate nelle due sentenze di merito, risulta la ventilata possibilità che il RIS di Messina abbia errato nel trasmettere il risultato che sarebbe stato relativo ad altro procedimento. 4.5. Anche il motivo in disamina dunque, risulta inammissibile, per genericità estrinseca, perché fattuale e come tale sconfessato dalle risultanze per come risultanti a questa Corte, e perché manifestamente infondato. 5. Ne consegue la inammissibilità del ricorso con onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 4 febbraio 2026