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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 22/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 389/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4801/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1064072250000142 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1064072250000142 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prodotto nei termini il Signor Ricorrente_1 isi opponeva alla comunicazone preventiva di fermo amministrativo per IMU e TASI anno 2017, eccependo l'intervenuta prescrizione.
L'Ufficio resistente, radicatasi la lite, si costituiva eccependo il difetto di competenza per territorio, dal momento gli atti presupposti riguardavano l'IMU e la TASI emesse dal Comune di Pietradifusi in provincia di Avellino, per cui competente era la Corte di Giustizia di Avellino.
Indi all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 33 d.lgs. 546/92, sulle conclusioni nei sensi di cui sopra, questo Giudice ha reso la deliberazione come da dispositivo e motivi qui contenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene che, nella specie, non si tratti di materia attinente la sua competenza territoriale e, pertanto, dispone in conformità.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono compensarsi fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio manda la ricorrente di riassumere dinanzi alla Corte di
Giustizia di Avellino nei termini di legge
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ALBINI ANNA, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4801/2025 depositato il 16/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Gamma Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1064072250000142 IMU 2017
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 1064072250000142 TASI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 103/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: accogliere il ricorso, con condanna alle spese.
Resistente: rigettare il ricorso, con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso prodotto nei termini il Signor Ricorrente_1 isi opponeva alla comunicazone preventiva di fermo amministrativo per IMU e TASI anno 2017, eccependo l'intervenuta prescrizione.
L'Ufficio resistente, radicatasi la lite, si costituiva eccependo il difetto di competenza per territorio, dal momento gli atti presupposti riguardavano l'IMU e la TASI emesse dal Comune di Pietradifusi in provincia di Avellino, per cui competente era la Corte di Giustizia di Avellino.
Indi all'udienza odierna, svoltasi con le formalità di cui all'art. 33 d.lgs. 546/92, sulle conclusioni nei sensi di cui sopra, questo Giudice ha reso la deliberazione come da dispositivo e motivi qui contenuti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questo Giudice ritiene che, nella specie, non si tratti di materia attinente la sua competenza territoriale e, pertanto, dispone in conformità.
Le spese, attesa la natura della controversia, possono compensarsi fra le parti ex art. 92 c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara la propria incompetenza per territorio manda la ricorrente di riassumere dinanzi alla Corte di
Giustizia di Avellino nei termini di legge