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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/11/2025, n. 4120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4120 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Bari Sezione Lavoro Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli Alla udienza in trattazione scritta del 04/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 10103/2024 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dagli avv.ti STEFANO DI GIACOMO e Parte_1 ANTONINO DI GIACOMO;
RICORRENTE Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1 RESISTENTE RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso del 31/07/2024, il ricorrente in epigrafe indicato agiva in giudizio per sentir: “accertare e dichiarare che l'indebito contestato dall in p.l.r.t. pari ad € 4.083,45 o nella diversa o maggiore somma
CP_1 ritenuta di giustizia per il periodo che va da gennaio 2022 a luglio 2022, ovvero per il diverso periodo che verrà accertato in corso di causa, non è ripetibile e per l'effetto: a) In via principale accertare e dichiarare che parte ricorrente nulla deve all b) In via subordinata, accertare e
CP_1 dichiarare, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, la minor somma eventualmente dovuta;
- In ogni caso condannare l – in
CP_1 p.l.r.t. - alla restituzione di quanto eventualmente recuperato e trattenuto dall o restituito in buona fede da parte ricorrente,
CP_1 maggiorato di oltre interessi, come per legge;
- Condannare l al
CP_1 pagamento delle spese di lite, con la maggiorazione prevista per i collegamenti ipertestuali”, con distrazione.
Si costituiva parte resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All' esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Ritiene la decidente che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'abrogato art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio. Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur. costante;
cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio 2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, come rappresentato dalla parte resistente con la memoria difensiva, con provvedimento di rettifica in autotutela del 23.07.2024, l' ha provveduto a rettificare il CP_1 provvedimento di indebito per cui è causa, notificato in data 12/07/2022, per € 4.083,45, precisando che: “gli indebiti a lui imputati (oltre questo, n° 17061887 relativo al 2022 e oggetto del ricorso, vi sono anche gli indebiti n° 16676372 relativo al periodo 12/2017 - 11/2021; n°19026438 e n° 18767797 relativi al 2024) sono derivati in parte da errata considerazione dello stato civile in quanto il ricorrente è stato sempre considerato coniugato anche dopo la separazione, visto che gli ex coniugi non hanno cambiato residenza, e in parte a reddito da lavoro dipendente dello stesso Sig. , non comunicato o comunicato i misura inferiore. Il Sig. Pt_1
, infatti, dopo la decorrenza dell'assegno sociale, dal 2018 Pt_1 sino alla cessazione del 9/4/2024, ha lavorato. Quanto al primo aspetto, si procede a ricostituzione in autotutela, con azzeramento dei redditi e dei proventi di compravendita della moglie, prima considerati, sin dalla decorrenza, avendo verificato che nella separazione non è stato stabilito alcun obbligo di vivere separati, che è stato pattuito un mantenimento e che nelle autocertificazioni ISEE (pur "dimenticando" per qualche anno l'indicazione del mantenimento) gli ex coniugi si presentano come semplici conviventi;
quanto al secondo aspetto, invece, la quota parte di debito residua è corretta stante l'assegno sociale percepito in misura più alta di quella spettante per il reddito da lavoro. Il credito scaturito dalla ricostituzione sarà parzialmente conguagliato con i vari debiti del Sig. . Pt_1 Tenuto conto che è interesse dell'Amministrazione procedere alla modifica del provvedimento emanato e considerato che non è decorso un periodo di tempo eccessivamente ampio dall'emanazione dell'atto stesso;
Rilevato sussistente e prevalente, alla luce di quanto indicato sopra, l'interesse pubblico e dell' alla modifica in sede di CP_2 autotutela dell'atto in oggetto;
DISPONE Si procede pertanto a parziale conguaglio tra debiti e crediti con nuova ricostituzione. Il debito residuo deriva da reddito da lavoro successivo alla decorrenza di dicembre 2017 dell'assegno sociale e non è quindi sanabile”.
Dunque, come chiarito dall' , “il debito è stato annullato CP_1 mediante ricostituzione fatta il 23/7/2024 con la creazione di un pari credito (in relazione a quella fattispecie per la quale si è variato lo stato civile e quindi non si sono più considerati redditi e proventi della ex moglie) dal quale il debito di € 4083,45 è stato scorporato, unitamente ad altri. E' evidente dal TE08 primo allegato pg.
7. Sono stati, mediante la creazione di quel credito, anche azzerati altri 2 indebiti, come da relazione dettagliata in calce della collega . Resta in piedi RI 16676372 Tes_1 che deriva esclusivamente da redditi personali di lavoro del , Pt_1 non oggetto del giudizio, sul quale è in atto un piano centrale di pagamento rateale” (cfr. note di trattazione scritta del 03.11.25).
Pertanto, rilevato che l' ha provveduto sia ad annullare l' CP_1 indebito oggetto del giudizio e sia ad eseguire, mediante il riconoscimento di un credito in favore del Lorusso, un conguaglio tra le partite di dare ed avere (da cui ne è derivato l'azzeramento di altri due indebiti dell'opponente, residuando unicamente l'indebito RI 16676372 per il quale è in atto un piano di pagamento rateale, che, peraltro, trova riscontro nel cedolino di ottobre 2025, in atti, come da operata trattenuta per “ ), Controparte_3 deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, rilevato che il provvedimento di rettifica in autotutela è stato adottato in data 23.07.24 e notificato in data 08.08.2024, come da relata in atti (dunque, pochi giorni dopo l'iscrizione del presente giudizio avvenuta in data 31.07.2024, ma comunque prima della notifica del ricorso avvenuta a mezzo pec in data 05.09.2024, in atti), appare equo compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa le spese. Bari, 04.11.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)