Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 07/05/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00563/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1046 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
PI IG, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Rovelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Genova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati CA De Paoli e Caterina Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di MA NI NT e di RE PI NT, rappresentati e difesi dall'avvocato Vittorio Corradi, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, piazza Galeazzo Alessi 2/17;
per l'annullamento
del permesso di costruire n. 159 del 5.8.2024, assentito dal Comune di Genova ai controinteressati NT MA NI e NT RE PI per la realizzazione di un intervento edilizio nell’immobile sito in via Fieschi civ. 25 int. 10, consistente nello “ampliamento fuori sagoma in copertura per la realizzazione di un volume accessorio diretto per lo sbarco del nuovo impianto di risalita interno alla U.I. interno 10 che permetterà, sbarcati a tetto, di accedere al terrazzo e successivamente alla porzione con funzione abitativa” .
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Genova, di MA NI NT e di RE PI NT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 il dott. LO LI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
Con il ricorso in epigrafe il signor PI IG, proprietario dell'appartamento sito in Genova, via Fieschi n. 25 interno 8, ove risiede, ha impugnato il permesso di costruire n. 159 del 5.8.2024, assentito dal Comune di Genova ai controinteressati NT MA NI e NT RE PI per la realizzazione di un intervento edilizio nell’immobile sito in via Fieschi civ. 25 int. 10, consistente nello “ampliamento fuori sagoma in copertura per la realizzazione di un volume accessorio diretto per lo sbarco del nuovo impianto di risalita interno alla U.I. interno 10 che permetterà, sbarcati a tetto, di accedere al terrazzo e successivamente alla porzione con funzione abitativa” .
Espone: - che il suo appartamento si trova al settimo e ultimo piano dello stabile, e che, annessa all'unità immobiliare di sua proprietà, è una porzione del sovrastante lastrico solare adibito a terrazzo, al quale si accede mediante scala interna; - di avere l'uso esclusivo del sovrastante lastrico solare; - che i sig.ri NT MA NI e NT RE PI sono proprietari dell'appartamento interno 10, anch'esso posto all'ultimo piano di via Fieschi n. 25 Genova (censito al N.C.E.U. Sezione GEA – Foglio 98– Mappale 14 Sub. 11 Cat. A/2), al quale, tuttavia, non sarebbe ricollegato alcun uso esclusivo di porzione del lastrico solare sovrastante; - che, nondimeno, con istanza pervenuta al comune di Genova in data 8.5.2024 con prot. n. 229423, essi chiedevano ed ottenevano il permesso di costruire per la sopraelevazione del proprio immobile, con l’occupazione del lastrico solare soprastante.
Svolta una premessa sulla propria legittimazione ed interesse, a sostegno del gravame ha dedotto tre motivi di ricorso, come segue.
1. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione artt. 11 e 20 dpr. n. 380/2001 – violazione art. 1127 c.c..
Non solo i controinteressati non sarebbero proprietari del lastrico solare sul quale insiste l’intervento di sopraelevazione, ma neppure avrebbero un valido titolo per sopraelevare ai sensi dell’art. 1127 c.c. in danno a colui che, sul lastrico, gode di un diritto d’uso esclusivo.
La sopraelevazione non interesserà tutta la superficie del lastrico solare, sicché questo finirà per essere su due livelli, l’ultimo dei quali (collocato sopra i due nuovi manufatti) sarà di fatto inaccessibile: inoltre, il progetto prevede la realizzazione di due volumi tra loro separati, collegati da una tettoia aperta, con la creazione di una servitù di passaggio sul lastrico solare per accedere al nuovo volume abitativo.
2. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Omessa o insufficiente motivazione – Travisamento dei fatti – Violazione dpr. n. 380/2001 – violazione norme di conformità disciplina urbanistico-edilizia del piano urbanistico comunale (PUC) del comune di Genova, violazione punto 2 Disciplina degli interventi edilizi in AC-IU (Prescrizioni generali).
L’ampliamento assentito avrà altezza superiore all’altezza media degli edifici circostanti, in violazione dell’art. AC-IU-1 delle Norme di Conformità del PUC.
3. Violazione di legge e/o eccesso di potere – Violazione artt. 3 e 21 octies L. n. 241/1990 – Eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca – illogicità manifesta - violazione art. 9 bis dpr n. 380/2001.
Il progetto interferirebbe con altro progetto approvato dal Comune di Genova in favore del ricorrente, poiché parte del volume di nuova realizzazione si sovrapporrebbe alla pergola che il dott. IG intende realizzare in forza di permesso di costruire n. 17 del 22/01/2024, rilasciato prima del permesso di costruire oggetto di impugnazione: né l’Amministrazione potrebbe, su una stessa area, assentire contemporaneamente la realizzazione di due diversi manufatti appartenenti a differenti proprietari.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso i controinteressati signori NT MA NI e NT RE PI, instando per la reiezione del ricorso.
Avendo presentato, il 17 marzo 2025, istanza per l'esercizio dei poteri di autotutela ex artt. 19 e 21- nonies L. n. 241/1990 sulla SCIA in variante in corso d’opera presentata dai controinteressati in data 17.1.2025, con atto di motivi aggiunti ha agito ex art. 31 c.p.a. per l’accertamento del silenzio serbato dal Comune di Genova sull'istanza di autotutela, e per la condanna dell’amministrazione a provvedere.
La variante prevede la “non realizzazione della pergotenda disegnata a progetto oltre che alla realizzazione di n. 3 scale a pioli a muro che verranno sistemate in parete utili l'accesso alla copertura, così come la realizzazione di un parapetto” .
A sostegno del gravame aggiuntivo ha dedotto ulteriori tre motivi di ricorso, come segue (continuando la numerazione precedente).
4. Violazione degli artt. 2, 19 e 21- nonies L. n. 241/1990 - Silenzio inadempimento su istanza di autotutela - Violazione dell'obbligo di provvedere.
Quando l'istanza del terzo è volta a sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela, l'amministrazione ha il dovere di attivare il procedimento di verifica dell'eventuale illegittimità dell'attività segnalata e dell'esistenza delle condizioni ex art. 21- nonies L. 241/1990, in quanto il riesame del titolo costituisce lo strumento di tutela della posizione giuridica del terzo.
5. Violazione dell'art. 19 comma 3 L. n. 241/1990 - Omesso esercizio dei poteri di controllo sulla SCIA in variante - Violazione dell'art. 25 L.R. Liguria n. 16/2008.
La soluzione progettuale consistente nella realizzazione di "n. 3 scale a pioli a muro" per garantire al ricorrente, titolare del diritto di uso esclusivo sul lastrico solare, l'accesso alla copertura, sarebbe manifestamente inadeguata e pericolosa, in violazione dei più elementari principi di sicurezza.
6. Violazione dell'art. 1127 c.c. e dell'art. 11 D.P.R. n. 380/2001 - Difetto di legittimazione dei controinteressati - Violazione del diritto di uso esclusivo del ricorrente.
La SCIA in variante sarebbe viziata da un difetto radicale di legittimazione dei controinteressati, che non avrebbero titolo per realizzare interventi che interferiscono con il diritto di uso esclusivo del ricorrente sul lastrico solare.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso anche il Comune di Genova, controdeducendo ed instando per il suo rigetto.
Quanto ai motivi aggiunti, il Comune eccepisce di avere fornito riscontro all’istanza con la nota prot. 460218/2025.U del 17 settembre 2025, con la quale è stata negata l’autotutela sul presupposto che le doglianze contenute nell’istanza si riferirebbero in realtà al p.d.c., piuttosto che alla SCIA.
Previo scambio delle memorie conclusionali e di replica, all’udienza pubblica del 15 aprile 2026 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.
Occorre preliminarmente dare atto che, con la memoria di replica del 24.3.26 (p. 4/5), il ricorrente ha rinunciato al 3° motivo di ricorso.
Ciò premesso, il ricorso è infondato.
Giova riportare l’art. 1127 cod. civ. (Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio), sul quale i controinteressati fondano la propria legittimazione, ex art. 11 D.P.R. n. 380/2001, a richiedere il permesso di costruire: “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare” .
Premesso che, nell’assemblea straordinaria del 2.10.2023 - cui era presente il signor IG -, i condòmini approvarono “all’unanimità dei presenti” , oltre all’ampliamento proposto dal ricorrente, le opere di sopraelevazione proposte dai controinteressati sulla base del progetto illustrato nel corso dell’assemblea (cfr. doc. 3 delle produzioni 26.2.26 di parte controinteressata), è evidente come sussista certamente, ex artt. 11 DPR n. 380/2001 in relazione al citato art. 1127 cod. civ., la loro legittimazione a richiedere l’intervento, mentre le eventuali modalità esecutive di accesso al lastrico solare ricostruito sulla sopraelevazione (mediante scale a pioli) - in tesi non rispettose del diritto del ricorrente all’uso esclusivo del lastrico solare - integrano questioni civilistiche espressamente fatte salve dal rilascio del p.d.c., questioni per le quali peraltro già pende tra le parti giudizio R.G. 9652/2024 dinanzi al Tribunale civile di Genova.
In sostanza, il diritto dell’usuario di esclusivo calpestio del lastrico solare (preesistente e ricostruito) – la cui eventuale lesione è fatta salva dal permesso di costruire, e costituisce oggetto di una questione che esula dal thema decidendum - non può comprimere il diritto alla sopraelevazione riconosciuto dall’art. 1127 cod. civ. in capo al proprietario dell’ultimo piano dell’edificio, che integra un valido titolo per richiedere il permesso di costruire.
Quanto al secondo motivo di ricorso, dalla documentazione progettuale si ricava che, al netto della ringhiera parapetto, l’ampliamento volumetrico resta contenuto entro l’altezza massima dell’edificio esistente (cfr. doc. 33 delle produzioni 3.3.2026 di parte comunale), in linea con i volumi tecnici già presenti sulla copertura e, quindi, con l’art. AC IU 2 delle norme di conformità del PUC ( “nuovi edifici e l’ampliamento degli edifici esistenti devono avere altezza non superiore all’altezza media degli edifici circostanti” ), in quanto non comporta un incremento di altezza massima dell’edificio.
I motivi aggiunti ex art. 31 c.p.a. (silenzio) sono divenuti improcedibili, avendo il Comune fornito riscontro all’istanza di autotutela ex artt. 19 e 21- nonies L. n. 241/1990 sulla SCIA in variante con la nota prot. 460218/2025.U del 17 settembre 2025 (doc. 38 delle produzioni 3.3.2026 di parte comunale), con la quale è stata negata l’autotutela sul presupposto che le doglianze contenute nell’istanza si riferirebbero in realtà al p.d.c., piuttosto che alla SCIA.
Sussistono i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA BE, Presidente
LO LI, Consigliere, Estensore
Liliana Felleti, Primo Referendario
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| LO LI | CA BE |
IL SEGRETARIO