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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9804 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4012/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 10 N. R.G. 4012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4012/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PROFUMO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. Controparte_1
, quale mandataria per la gestione del con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_2 dell'avv. BRANCADORO GIANLUCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Parte_2 P.IVA_3
MARIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 2 di 10 Conclusioni di parte attrice
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis e salvis iuribus; respinte le domande, le eccezioni e le prospettazioni tutte d'entrambe le parti convenute perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate;
rigettata anche definitivamente, in ogni caso, l'istanza di separazione delle domande avanzata da dando atto - occorrendo - della Parte_2 ribadita opposizione della conchiudente al riguardo;
accertata e dichiarata la tardività ex artt. 166 c.p.c. della comparsa di costituzione e risposta resa dalla convenuta e la Parte_2 conseguente decadenza di essa convenuta medesima dalle domande, eccezioni ed attività tutte mentovate dall'art. 167, comma II c.p.c.:
• in via principale (fatti salvi, in denegato caso, gli artt. 59, legge 18.06.2009 n.ro 69 e 11 D.lgs. 2.07.2010, n.ro 104 come interpretati da Cass. SS.UU. n.ro 27163/2018), incidentalmente accertata e ritenuta l'illiceità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustizia e/o l'erroneità e/o la gravatorietà - per violazione di legge e/o eccesso di potere e/o insufficienza assoluta di motivazione e/o travisamento assoluto dei fatti e/o illogicità manifesta e/o ingiustizia manifesta e/o violazione del legittimo affidamento dell'avente diritto e/o contrarietà a correttezza e buona fede e/o comportamento scorretto, e/o abuso del diritto, etc. - della Delibera assunta dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996, in riferimento alla Posizione MCC. n.ro 2228229 - nella riunione del 15.11.2024 e come in atti comunicata Controparte_3 con p.e.c. in data 29.11.2024, nella parte in cui è stata con essa deliberata l'inefficacia della corrispondente garanzia relativa nei seguenti termini testuali: omissis a) disapplicare, occorrendo, il predetto provvedimento di dichiarata inefficacia-garanzia come sopra individuato, descritto e come in atti prodotto sub attoreo doc. n.ro 18 e per l'effetto e comunque accertare, ritenere e dichiarare la piena efficacia della garanzia per la quale è causa ed il conseguente diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore di Parte_1 riscuotere dal Fondo di Garanzia la somma complessiva di € 240.000,00// (= 80% di € 300.000,00//) (ovvero l'altra maggiore o minore - denegatamente occorrendo - determinanda ex ctu), oltre accessori dalla data di richiesta escussione del 8 gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente all'80% massimo garantito dell'importo del Finanziamento erogato Contr afferente la vertita partita n. 2228229 - Controparte_3
b) sempre di conseguenza, per l'effetto e comunque, dichiarare tenuta e condannare QUALE MANDATARIA Controparte_5
PER in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al riconoscimento ed alla conferma dell'efficacia della precitata garanzia di legge nei confronti dell'attrice in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della stessa Banca attrice, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, della medesima pagina 3 di 10 somma di € 240.000,00// (= 80% di € 300.000,00//) (ovvero dell'altra maggiore o minore - denegatamente occorrendo - determinanda ex ctu), oltre accessori dalla data di richiesta escussione del 8 gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente all'80% Contr massimo garantito dell'importo del Finanziamento erogato afferente la vertita partita n. 2228229 - Controparte_3
• in subordine e salvo gravame per il davvero non creduto caso di ritenuta inaccoglibilità delle principali conclusioni di cui sopra, in applicazione degli artt. 2043 ss. e/o 1218 ss e comunque degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, nonché d'ogni altra norma e disposizione conferente ed applicabile, dichiararsi tenute e condannarsi, in solido tra loro - ovvero, ma in denegato subordine gradato, pro quota, in via alternativa o come meglio -, le convenute Controparte_1
QUALE MANDATARIA PER LA
[...] Controparte_6
e ciascuna in persona del rispettivo legale
[...] Parte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore di anch'essa in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni, passati, presenti e futuri, diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili, comunque patiti e patiendi da Parte_1 medesima, per lucro cessante e/o danno emergente, per fatto e grave colpa esclusivi di quale Mandataria per la Gestione Del Controparte_1
Fondo Di Garanzia Delle Pmi e/o di per la dichiarata inefficacia, con Parte_2 conseguente mancata copertura e relativo mancato realizzo, della garanzia MCC n.ro 2228229 -
il tutto nella misura di € 240.000,00// (= 80% di € 300.000,00//) Controparte_3
(ovvero nell'altra maggiore o minore - denegatamente occorrendo - determinanda ex ctu), oltre accessori dalla data di richiesta escussione del 8 gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente all'80% massimo garantito dell'importo del Finanziamento erogato afferente la vertita partita MCC n. 2228229 - ; Controparte_3
• in ogni caso
- previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie tutte dalla conchiudente già in atti formulate ed occorrendo formulande, comunque senza assunzione o inversione d'alcun onere probatorio;
- nonché con vittoria di spese ed onorari - ivi compreso rimb. forf. spese generali 15% ed oltre c.p.a. ed iva come per legge- e con ogni altra consequenziale e dovuta pronuncia.
Contro Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1. rigettare integralmente le domande tutte formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
2. con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
pagina 4 di 10 Conclusioni di parte convenuta Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti: a) in via preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per la connessione delle cause e, per l'effetto, disporre la separazione delle cause proposte da parte attrice nei confronti, rispettivamente, di e di Controparte_7 Parte_2
avuto riguardo alla circostanza che le domande difettano dei presupposti di cui all'art.
[...]
103, c.p.c. per le ragioni di cui alla superiore narrativa. b) nel merito: con riferimento alla domanda spiegata in via subordinata da parte attrice, accertare i fatti di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda avanzata da
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa;
Parte_1
c) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere responsabile, stimare l'ammontare del danno per difetto nella misura che sarà accertata Pt_2 in corso di causa, anche in ragione del concorso di colpa registrato in capo alla società attrice nella imprudente attività di erogazione del credito con conseguente e relativa graduazione delle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 240.000, oltre “accessori”, vantato da parte attrice in primo luogo nei confronti di quale gestore del Fondo di Controparte_8 garanzia per le PMI, a seguito della mancata liquidazione della garanzia prestata in relazione ad un finanziamento di euro 300.000, concesso dall'attrice alla , con Controparte_9 sede in Padova, nonostante l'ammissione dell'operazione alla garanzia diretta per l'80% deliberata dal Fondo in data 16/10/2020 (v. doc. 6 att.).
La società finanziata non ha rimborsato, nemmeno in parte, il capitale, di modo che la banca attrice ha azionato la garanzia del Fondo per l'80% della somma di euro 300.000, pari alla somma qui domandata.
Tuttavia il con delibera dell'8/8/2024 (v. doc. 12 att.) ha avviato la procedura di CP_2
pagina 5 di 10 inefficacia della garanzia, in quanto la società finanziata era un'impresa in difficoltà, a causa della perdita di oltre metà del capitale sociale nel bilancio 2019, ai sensi dell'art. 2, n. 18, reg. UE
n. 651/2014 (c.d. regolamento esenzione), secondo quanto previsto dal par. B.1, n. 4, lett. b, delle disposizioni operative del L'inefficacia è stata poi confermata, anche a seguito del CP_2 reclamo della banca.
3. Ammissione
In primo luogo, si rileva che l'ammissione del finanziamento alla garanzia è stata disposta dal
Fondo in modo condizionato. Infatti, si legge nella lettera di cui al doc. 6 di parte attrice:
“La validita' della garanzia rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di inefficacia della garanzia di cui alle Disposizioni Operative.”
Pertanto, il fatto che al momento della escussione il abbia negato il proprio intervento non CP_2
è precluso dalla iniziale ammissione, né costituisce una condotta contraria a correttezza o buona fede, come sostenuto dall'attrice. Va considerato, peraltro, che la domanda di ammissione proviene da soggetti particolarmente qualificati, come le banche, di modo che è ragionevole l'affidamento che il Fondo ripone nella relativa istruttoria, riservandosi comunque un doveroso controllo in caso di escussione, dal momento che si tratta di erogare fondi pubblici.
3. Normativa europea Contr Come accennato, in comparsa ha giustificato il mancato intervento sulla base delle
Disposizoini operative, con particolare riferimento alla parte II, paragrafo B.1., punto 4., lett. b) in forza della quale “Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, inoltre, i soggetti beneficiari finali:
[…]; b) non devono essere definiti 'imprese in difficoltà' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione.”
Parte convenuta ha aggiunto che la previsione è coerente con quanto stabilito a livello comunitario dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che vieta espressamente la concessione di aiuti a imprese in difficoltà.
Circa l'applicabilità di tale regolamento sono stati concessi i termini ex art. 101 c.p.c., atteso che le parti non avevano tenuto in considerazione la normativa di cui al reg. 14707/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il secondo considerando del regolamento spiega che, in materia di aiuti Stato,
pagina 6 di 10 al sotto di una certa soglia la Commissione ha ritenuto inapplicabile l'art. 107, par. 1, TFUE. In effetti il successivo art. 3 stabilisce che “Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo
107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.” Il comma 2 dello stesso articolo fissa in euro 200.000, in tre esercizi finanziari, la misura massima dell'aiuto de minimis concesso ad un'impresa. L'art. 4 introduce la nozione di equivalente sovvenzione lordo, rilevante in particolare per le garanzie. Nel caso di Contr specie è stato lo stesso per conto del a calcolare l'equivalente sovvenzione lordo CP_2 concesso a in euro 24.216,37, nel contesto del provvedimento di ammissione a garanzia CP_3
(v. doc. 6 att.), nel quale si esplicita anche che si tratta di “agevolazione concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per la regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis".
Ne deriva che l'aiuto in questione, essendo sotto soglia, non incorre nel divieto che colpisce gli aiuti di Stato e quindi ad esso non applicano le condizioni previste nel regolamento 651/2014, che disciplina invece le deroghe a quel divieto.
Va, quindi, affermato che il reg. n. 651/2014 non si applica alla fattispecie.
4. Disposizioni operative
Tuttavia, il testo delle Disposizioni operative del già sopra riportato, opera un rinvio a tale CP_2 regolamento solo ai fini descrittivi, cioè per individuare i requisiti che definiscono una impresa in difficoltà. La previsione del però, è dotata di autonomia ed è prescrittiva di per sé. Ciò CP_2 significa che anche se nel caso di specie non si applica il reg. n. 651/2014, resta comunque fermo il divieto per il Fondo di finanziare imprese in difficoltà. La disposizione, peraltro, è del tutto ragionevole, sempre in un'ottica di oculata gestione delle risorse pubbliche, posto che è evidentemente molto rischioso finanziare un'impresa che ha perso oltre la metà del capitale sociale.
Ne deriva, in conclusione, che correttamente il non ha reso operante la garanzia nei CP_2 confronti di in conformità alle Disposizioni operative. Controparte_3
5. Pt_2
Parte attrice in via subordinata ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno subito. Pt_2
Sulla base di un contratto di servizi (v. doc. 3 att.), la banca ha affidato a l'istruttoria e la Pt_2
pagina 7 di 10 gestione delle domande di garanzia da inoltrare al Fondo. Tra l'altro il contratto prevede la fornitura di
All'esito di tale attività, per conto della banca ha inoltrato la domanda al Fondo, con Pt_2
l'esito di cui sopra.
Questa domanda si basa su un titolo diverso rispetto alla pretesa nei confronti del ma le CP_2 due domande hanno in comune l'oggetto, cioè il pagamento della somma di euro 240.000 e, pertanto, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., non vi è ragione per separare il giudizio, come chiesto da
. Pt_2
ha precisato che la sua attività esula dalla valutazione del merito creditizio, che resta di Pt_2 competenza della banca. La questione è pacifica ma ininfluente rispetto alla domanda risarcitoria svolta banca. Il compito di era quello di verificare l'ammissibilità dell'operazione alla Pt_2 garanzia del Fondo e la stessa parte ha riconosciuto che “All'esito dell'attività di verifica,
[...] valutava positivamente la richiesta” e quindi ha proceduto alla presentazione della Parte_2 domanda.
Come si è visto, invece, l'operazione non possedeva i requisiti di ammissibilità, perché CP_3 era una impresa in difficoltà. Si tratta di un accertamento e una verifica che non presentavano particolari profili di complessità, essendo sufficiente verificare il bilancio della società. Pertanto, ha svolto il servizio a essa demandato con grave negligenza e imperizia. La parte ha Parte_2 evidenziato che la era una start up innovativa e, come tale godeva di speciali Controparte_3 disposizioni di favore, sia a livello legislativo, che in base alle Disposizioni operative del CP_2 in particolare ha evidenziato che essa non era soggetta a valutazione del merito creditizio. La circostanza è vera, ma la deroga riguarda in particolare le lettere g) ed h) del già citato punto 4, par. B1, delle Diposizioni operative, mentre non vi è alcuna deroga per la lettera b), che si riporta nuovamente:
“4. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, inoltre, i soggetti beneficiari finali:
a) omissis;
b) non devono essere definiti “imprese in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione;”.
pagina 8 di 10 Tale previsione, in quanto non derogata, si applica anche alle start up innovative.
E' del tutto ragionevole ritenere che se , all'esito della corretta istruttoria, avesse Pt_2 correttamente attestato che l'operazione non poteva godere della garanzia del la banca CP_2 non avrebbe finanziato . Il suo inadempimento, quindi, ha avuto una efficacia Controparte_3 diretta nella causazione del danno sofferto dalla banca a causa della mancata restituzione del finanziamento.
La domanda risarcitoria è stata formulata per l'importo di euro 240.000 e in tale limite va accolta.
La responsabilità è contrattuale e quindi gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. decorrono dalla notifica della citazione.
Nessun inadempimento è imputabile, invece, al che ha correttamente rigettato il suo CP_2 intervento in base alle Disposizioni operative. Nei suoi confronti, quindi, è infondata anche la domanda di risarcimento del danno.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice nei confronti di Controparte_1
[...]
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno nei confronti di e per Parte_2
l'effetto la condanna a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 240.000,00 oltre interessi come in motivazione;
3) condanna parte convenuta rimborsare in favore di parte attrice le spese Parte_2 di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
pagina 9 di 10 4) condanna parte attrice a rimborsare in favore di Controparte_1
e spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15%
[...] per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127-TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani, premesso che l'udienza di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del giorno 17/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti e viste le rispettive conclusioni;
pronuncia la sentenza di seguito riportata.
Milano, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 1 di 10 N. R.G. 4012/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 4012/2025 promossa da:
(c. f. , con il patrocinio dell'avv. PROFUMO Parte_1 P.IVA_1
ALESSANDRO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(c. f. Controparte_1
, quale mandataria per la gestione del con il patrocinio P.IVA_2 Controparte_2 dell'avv. BRANCADORO GIANLUCA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. BENEDETTI Parte_2 P.IVA_3
MARIO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parti convenute -
pagina 2 di 10 Conclusioni di parte attrice
Voglia il Giudice adito, contrariis reiectis e salvis iuribus; respinte le domande, le eccezioni e le prospettazioni tutte d'entrambe le parti convenute perché inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto e non provate;
rigettata anche definitivamente, in ogni caso, l'istanza di separazione delle domande avanzata da dando atto - occorrendo - della Parte_2 ribadita opposizione della conchiudente al riguardo;
accertata e dichiarata la tardività ex artt. 166 c.p.c. della comparsa di costituzione e risposta resa dalla convenuta e la Parte_2 conseguente decadenza di essa convenuta medesima dalle domande, eccezioni ed attività tutte mentovate dall'art. 167, comma II c.p.c.:
• in via principale (fatti salvi, in denegato caso, gli artt. 59, legge 18.06.2009 n.ro 69 e 11 D.lgs. 2.07.2010, n.ro 104 come interpretati da Cass. SS.UU. n.ro 27163/2018), incidentalmente accertata e ritenuta l'illiceità e/o l'invalidità e/o l'illegittimità e/o l'ingiustizia e/o l'erroneità e/o la gravatorietà - per violazione di legge e/o eccesso di potere e/o insufficienza assoluta di motivazione e/o travisamento assoluto dei fatti e/o illogicità manifesta e/o ingiustizia manifesta e/o violazione del legittimo affidamento dell'avente diritto e/o contrarietà a correttezza e buona fede e/o comportamento scorretto, e/o abuso del diritto, etc. - della Delibera assunta dal Consiglio di Gestione del Fondo di Garanzia ex lege 662/1996, in riferimento alla Posizione MCC. n.ro 2228229 - nella riunione del 15.11.2024 e come in atti comunicata Controparte_3 con p.e.c. in data 29.11.2024, nella parte in cui è stata con essa deliberata l'inefficacia della corrispondente garanzia relativa nei seguenti termini testuali: omissis a) disapplicare, occorrendo, il predetto provvedimento di dichiarata inefficacia-garanzia come sopra individuato, descritto e come in atti prodotto sub attoreo doc. n.ro 18 e per l'effetto e comunque accertare, ritenere e dichiarare la piena efficacia della garanzia per la quale è causa ed il conseguente diritto di in persona del legale rappresentante pro tempore di Parte_1 riscuotere dal Fondo di Garanzia la somma complessiva di € 240.000,00// (= 80% di € 300.000,00//) (ovvero l'altra maggiore o minore - denegatamente occorrendo - determinanda ex ctu), oltre accessori dalla data di richiesta escussione del 8 gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente all'80% massimo garantito dell'importo del Finanziamento erogato Contr afferente la vertita partita n. 2228229 - Controparte_3
b) sempre di conseguenza, per l'effetto e comunque, dichiarare tenuta e condannare QUALE MANDATARIA Controparte_5
PER in persona del legale Controparte_6 rappresentante pro tempore, al riconoscimento ed alla conferma dell'efficacia della precitata garanzia di legge nei confronti dell'attrice in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nonché, comunque ed in ogni caso, al pagamento in favore della stessa Banca attrice, sempre in persona del legale rappresentante pro tempore, della medesima pagina 3 di 10 somma di € 240.000,00// (= 80% di € 300.000,00//) (ovvero dell'altra maggiore o minore - denegatamente occorrendo - determinanda ex ctu), oltre accessori dalla data di richiesta escussione del 8 gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente all'80% Contr massimo garantito dell'importo del Finanziamento erogato afferente la vertita partita n. 2228229 - Controparte_3
• in subordine e salvo gravame per il davvero non creduto caso di ritenuta inaccoglibilità delle principali conclusioni di cui sopra, in applicazione degli artt. 2043 ss. e/o 1218 ss e comunque degli artt. 1175 e 1375 cod. civ, nonché d'ogni altra norma e disposizione conferente ed applicabile, dichiararsi tenute e condannarsi, in solido tra loro - ovvero, ma in denegato subordine gradato, pro quota, in via alternativa o come meglio -, le convenute Controparte_1
QUALE MANDATARIA PER LA
[...] Controparte_6
e ciascuna in persona del rispettivo legale
[...] Parte_2 rappresentante pro tempore, al risarcimento, in favore di anch'essa in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, di tutti i danni, passati, presenti e futuri, diretti ed indiretti, prevedibili ed imprevedibili, comunque patiti e patiendi da Parte_1 medesima, per lucro cessante e/o danno emergente, per fatto e grave colpa esclusivi di quale Mandataria per la Gestione Del Controparte_1
Fondo Di Garanzia Delle Pmi e/o di per la dichiarata inefficacia, con Parte_2 conseguente mancata copertura e relativo mancato realizzo, della garanzia MCC n.ro 2228229 -
il tutto nella misura di € 240.000,00// (= 80% di € 300.000,00//) Controparte_3
(ovvero nell'altra maggiore o minore - denegatamente occorrendo - determinanda ex ctu), oltre accessori dalla data di richiesta escussione del 8 gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, quale somma corrispondente all'80% massimo garantito dell'importo del Finanziamento erogato afferente la vertita partita MCC n. 2228229 - ; Controparte_3
• in ogni caso
- previa occorrendo ammissione delle istanze istruttorie tutte dalla conchiudente già in atti formulate ed occorrendo formulande, comunque senza assunzione o inversione d'alcun onere probatorio;
- nonché con vittoria di spese ed onorari - ivi compreso rimb. forf. spese generali 15% ed oltre c.p.a. ed iva come per legge- e con ogni altra consequenziale e dovuta pronuncia.
Contro Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis rejectis,
1. rigettare integralmente le domande tutte formulate da in quanto Parte_1 infondate in fatto e in diritto;
2. con vittoria di spese e onorari di causa, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
pagina 4 di 10 Conclusioni di parte convenuta Parte_2
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per tutti i motivi esposti e che qui abbiansi per integralmente ripetuti e trascritti: a) in via preliminare: accertare e dichiarare l'assenza dei presupposti per la connessione delle cause e, per l'effetto, disporre la separazione delle cause proposte da parte attrice nei confronti, rispettivamente, di e di Controparte_7 Parte_2
avuto riguardo alla circostanza che le domande difettano dei presupposti di cui all'art.
[...]
103, c.p.c. per le ragioni di cui alla superiore narrativa. b) nel merito: con riferimento alla domanda spiegata in via subordinata da parte attrice, accertare i fatti di cui in narrativa e per l'effetto rigettare la domanda avanzata da
[...] in quanto infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni espresse in narrativa;
Parte_1
c) in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere responsabile, stimare l'ammontare del danno per difetto nella misura che sarà accertata Pt_2 in corso di causa, anche in ragione del concorso di colpa registrato in capo alla società attrice nella imprudente attività di erogazione del credito con conseguente e relativa graduazione delle spese di lite. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite ex D.M. 55/2014, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e oneri di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di euro 240.000, oltre “accessori”, vantato da parte attrice in primo luogo nei confronti di quale gestore del Fondo di Controparte_8 garanzia per le PMI, a seguito della mancata liquidazione della garanzia prestata in relazione ad un finanziamento di euro 300.000, concesso dall'attrice alla , con Controparte_9 sede in Padova, nonostante l'ammissione dell'operazione alla garanzia diretta per l'80% deliberata dal Fondo in data 16/10/2020 (v. doc. 6 att.).
La società finanziata non ha rimborsato, nemmeno in parte, il capitale, di modo che la banca attrice ha azionato la garanzia del Fondo per l'80% della somma di euro 300.000, pari alla somma qui domandata.
Tuttavia il con delibera dell'8/8/2024 (v. doc. 12 att.) ha avviato la procedura di CP_2
pagina 5 di 10 inefficacia della garanzia, in quanto la società finanziata era un'impresa in difficoltà, a causa della perdita di oltre metà del capitale sociale nel bilancio 2019, ai sensi dell'art. 2, n. 18, reg. UE
n. 651/2014 (c.d. regolamento esenzione), secondo quanto previsto dal par. B.1, n. 4, lett. b, delle disposizioni operative del L'inefficacia è stata poi confermata, anche a seguito del CP_2 reclamo della banca.
3. Ammissione
In primo luogo, si rileva che l'ammissione del finanziamento alla garanzia è stata disposta dal
Fondo in modo condizionato. Infatti, si legge nella lettera di cui al doc. 6 di parte attrice:
“La validita' della garanzia rimane comunque subordinata alla verifica dell'assenza delle cause di inefficacia della garanzia di cui alle Disposizioni Operative.”
Pertanto, il fatto che al momento della escussione il abbia negato il proprio intervento non CP_2
è precluso dalla iniziale ammissione, né costituisce una condotta contraria a correttezza o buona fede, come sostenuto dall'attrice. Va considerato, peraltro, che la domanda di ammissione proviene da soggetti particolarmente qualificati, come le banche, di modo che è ragionevole l'affidamento che il Fondo ripone nella relativa istruttoria, riservandosi comunque un doveroso controllo in caso di escussione, dal momento che si tratta di erogare fondi pubblici.
3. Normativa europea Contr Come accennato, in comparsa ha giustificato il mancato intervento sulla base delle
Disposizoini operative, con particolare riferimento alla parte II, paragrafo B.1., punto 4., lett. b) in forza della quale “Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, inoltre, i soggetti beneficiari finali:
[…]; b) non devono essere definiti 'imprese in difficoltà' ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione.”
Parte convenuta ha aggiunto che la previsione è coerente con quanto stabilito a livello comunitario dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che vieta espressamente la concessione di aiuti a imprese in difficoltà.
Circa l'applicabilità di tale regolamento sono stati concessi i termini ex art. 101 c.p.c., atteso che le parti non avevano tenuto in considerazione la normativa di cui al reg. 14707/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Il secondo considerando del regolamento spiega che, in materia di aiuti Stato,
pagina 6 di 10 al sotto di una certa soglia la Commissione ha ritenuto inapplicabile l'art. 107, par. 1, TFUE. In effetti il successivo art. 3 stabilisce che “Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo
107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.” Il comma 2 dello stesso articolo fissa in euro 200.000, in tre esercizi finanziari, la misura massima dell'aiuto de minimis concesso ad un'impresa. L'art. 4 introduce la nozione di equivalente sovvenzione lordo, rilevante in particolare per le garanzie. Nel caso di Contr specie è stato lo stesso per conto del a calcolare l'equivalente sovvenzione lordo CP_2 concesso a in euro 24.216,37, nel contesto del provvedimento di ammissione a garanzia CP_3
(v. doc. 6 att.), nel quale si esplicita anche che si tratta di “agevolazione concessa ai sensi e nel rispetto delle condizioni previste per la regolamentazione UE sugli aiuti "de minimis".
Ne deriva che l'aiuto in questione, essendo sotto soglia, non incorre nel divieto che colpisce gli aiuti di Stato e quindi ad esso non applicano le condizioni previste nel regolamento 651/2014, che disciplina invece le deroghe a quel divieto.
Va, quindi, affermato che il reg. n. 651/2014 non si applica alla fattispecie.
4. Disposizioni operative
Tuttavia, il testo delle Disposizioni operative del già sopra riportato, opera un rinvio a tale CP_2 regolamento solo ai fini descrittivi, cioè per individuare i requisiti che definiscono una impresa in difficoltà. La previsione del però, è dotata di autonomia ed è prescrittiva di per sé. Ciò CP_2 significa che anche se nel caso di specie non si applica il reg. n. 651/2014, resta comunque fermo il divieto per il Fondo di finanziare imprese in difficoltà. La disposizione, peraltro, è del tutto ragionevole, sempre in un'ottica di oculata gestione delle risorse pubbliche, posto che è evidentemente molto rischioso finanziare un'impresa che ha perso oltre la metà del capitale sociale.
Ne deriva, in conclusione, che correttamente il non ha reso operante la garanzia nei CP_2 confronti di in conformità alle Disposizioni operative. Controparte_3
5. Pt_2
Parte attrice in via subordinata ha chiesto la condanna di al risarcimento del danno subito. Pt_2
Sulla base di un contratto di servizi (v. doc. 3 att.), la banca ha affidato a l'istruttoria e la Pt_2
pagina 7 di 10 gestione delle domande di garanzia da inoltrare al Fondo. Tra l'altro il contratto prevede la fornitura di
All'esito di tale attività, per conto della banca ha inoltrato la domanda al Fondo, con Pt_2
l'esito di cui sopra.
Questa domanda si basa su un titolo diverso rispetto alla pretesa nei confronti del ma le CP_2 due domande hanno in comune l'oggetto, cioè il pagamento della somma di euro 240.000 e, pertanto, ai sensi dell'art. 103 c.p.c., non vi è ragione per separare il giudizio, come chiesto da
. Pt_2
ha precisato che la sua attività esula dalla valutazione del merito creditizio, che resta di Pt_2 competenza della banca. La questione è pacifica ma ininfluente rispetto alla domanda risarcitoria svolta banca. Il compito di era quello di verificare l'ammissibilità dell'operazione alla Pt_2 garanzia del Fondo e la stessa parte ha riconosciuto che “All'esito dell'attività di verifica,
[...] valutava positivamente la richiesta” e quindi ha proceduto alla presentazione della Parte_2 domanda.
Come si è visto, invece, l'operazione non possedeva i requisiti di ammissibilità, perché CP_3 era una impresa in difficoltà. Si tratta di un accertamento e una verifica che non presentavano particolari profili di complessità, essendo sufficiente verificare il bilancio della società. Pertanto, ha svolto il servizio a essa demandato con grave negligenza e imperizia. La parte ha Parte_2 evidenziato che la era una start up innovativa e, come tale godeva di speciali Controparte_3 disposizioni di favore, sia a livello legislativo, che in base alle Disposizioni operative del CP_2 in particolare ha evidenziato che essa non era soggetta a valutazione del merito creditizio. La circostanza è vera, ma la deroga riguarda in particolare le lettere g) ed h) del già citato punto 4, par. B1, delle Diposizioni operative, mentre non vi è alcuna deroga per la lettera b), che si riporta nuovamente:
“4. Ai fini dell'ammissibilità alla garanzia, inoltre, i soggetti beneficiari finali:
a) omissis;
b) non devono essere definiti “imprese in difficoltà” ai sensi dell'art. 2, paragrafo 18, del regolamento di esenzione;”.
pagina 8 di 10 Tale previsione, in quanto non derogata, si applica anche alle start up innovative.
E' del tutto ragionevole ritenere che se , all'esito della corretta istruttoria, avesse Pt_2 correttamente attestato che l'operazione non poteva godere della garanzia del la banca CP_2 non avrebbe finanziato . Il suo inadempimento, quindi, ha avuto una efficacia Controparte_3 diretta nella causazione del danno sofferto dalla banca a causa della mancata restituzione del finanziamento.
La domanda risarcitoria è stata formulata per l'importo di euro 240.000 e in tale limite va accolta.
La responsabilità è contrattuale e quindi gli interessi legali ex art. 1284, quarto comma, c.c. decorrono dalla notifica della citazione.
Nessun inadempimento è imputabile, invece, al che ha correttamente rigettato il suo CP_2 intervento in base alle Disposizioni operative. Nei suoi confronti, quindi, è infondata anche la domanda di risarcimento del danno.
6. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice nei confronti di Controparte_1
[...]
2) accoglie la domanda di risarcimento del danno nei confronti di e per Parte_2
l'effetto la condanna a pagare in favore di parte attrice la somma di euro 240.000,00 oltre interessi come in motivazione;
3) condanna parte convenuta rimborsare in favore di parte attrice le spese Parte_2 di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi ed euro 786,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili;
pagina 9 di 10 4) condanna parte attrice a rimborsare in favore di Controparte_1
e spese di giudizio, che liquida in € 7.052,00 per compensi, oltre 15%
[...] per spese generali, CPA ed IVA sugli importi imponibili.
Milano, 18 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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