Rigetto
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 3530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3530 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03530/2026REG.PROV.COLL.
N. 02272/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2024, proposto da
Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Lanzaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lietta Calzoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Umbria, non costituita in giudizio;
nei confronti
TT EL, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
A.-Per quanto concerne il ricorso principale:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 700/2023, resa tra le parti, con riproposizione delle domande ex art. 101 c.p.c. formulate nel giudizio promosso in primo grado per l’annullamento: a) del provvedimento “Avviso interno” n. 418 del 28.03.2023, per il conferimento dell'incarico di responsabilità della struttura semplice “centro di salute mentale trasimeno” afferente alla UOC “salute mentale m.v.t – Trasimeno - Assisi”; b) della nota di riscontro offerta dall'Amministrazione procedente in data 16.05.2023, con la quale sono state respinte le richieste dell'odierna deducente a provvedere all'annullamento d'ufficio ex art. 21- nonies della legge n. 241/90 del su riferito “Avviso interno” n. 418 del 28.3.2023; c) ove occorra, della D.C.R. n. 372/1997, recante “Piano regionale di riorganizzazione dei servizi e delle attività di tutela della Salute mentale”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria il 30 luglio 1997, per come menzionata nella nota di riscontro sopra individuata; d) ove occorra e per illegittimità derivata, della delibera del Direttore generale f.f. n. 629 del 24.5.23 e della proposta di delibera alla prima allegata;
B.- per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dall’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 in data 10/5/2024:
della stessa sentenza del TAR Umbria - Sez. I, n. 700/2023, limitatamente ai capi che hanno rigettato le eccezioni preliminari sollevate dall'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 (capi n. 9.1, 9.2, 9.2.1 e 9.2.2), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado e di irricevibilità per tardività dell'impugnativa proposta avverso la DCR della Regione Umbria n. 372/1997 per le ragioni dedotte nelle suddette eccezioni e contestuale riproposizione ex art. 101, comma 2, c.p.a. dell’eccezione preliminare di inammissibilità, non esaminata in primo grado e rimasta assorbita, sollevata dall'Azienda Unità sanitaria locale Umbria n. 1 al punto 1.4 del § 1 della parte in diritto della memoria difensiva in primo grado in data 16/6/2023 (pag. 5), con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso in primo grado anche per le ragioni dedotte con la suddetta eccezione;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e di TT EL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. IA LE e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1.- Il presente giudizio investe l’Avviso interno indetto dall’AUSL Umbria n. 1 con delibera del Direttore Generale n. 418 del 28/3/2023, per il conferimento dell’incarico quinquennale di responsabilità della Struttura Semplice “Centro di Salute Mentale Trasimeno”, afferente alla UOC “Salute Mentale MVT, Trasimeno e Assisi”, riservato ai Dirigenti Medici a tempo indeterminato, in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina di Psichiatria ed equipollenti; incarico che, con delibera n. 629 del 24/5/2023, recependo la proposta del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale di cui alla nota prot. 83765 in data 9 maggio 2023, è stato conferito dallo stesso Direttore generale alla controinteressata dott.ssa TT EL, con decorrenza 1° giugno 2023. Il relativo contratto è stato stipulato il 30 giugno successivo.
Il C.d.O. degli psicologi della Regione Umbria, odierno appellante, lamenta l’esclusione degli psicologi da tale procedura; esclusione che -in tesi- non troverebbe fondamento in alcuna disposizione di legge e, tanto meno, nella DCR n.372/97 -unica fonte normativa che espressamente riserva la direzione del CSM ad un medico psichiatra (e in questa parte impugnata)- ormai scaduta, in quanto contenente il piano regionale in materia di servizi e attività sulla tutela della salute mentale, riproduttivo del piano nazionale, di durata triennale (cfr. art. 1, comma 9, d.lgs. n. 502/1992).
Si sono costituite in giudizio l’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 1 e TT EL, con atti -rispettivamente- in data 10 aprile e 17 luglio 2024; l’Azienda sanitaria proponendo contestualmente appello incidentale. Tutte le parti hanno poi articolato e ribadito le proprie difese in successive memorie.
All’udienza del 19 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.-Il gravame principale è infondato nel merito e va, pertanto, respinto con conferma delle statuizioni di primo grado; prescindendo dall’eccezione preliminare di inammissibilità sollevata in primo grado dall’Azienda resistente al punto 1.4 del paragrafo 1 della parte in diritto della memoria difensiva del 16 giugno 2023, assorbita dal giudice di prime cure e riproposta in appello ex art. 101 c.p.a. nella memoria di costituzione.
2.1.-I due motivi di censura riguardano una questione unica: la legittimità della riserva del posto di cui si tratta ai Dirigenti Medici a tempo indeterminato, in possesso di un’anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina di Psichiatria ed equipollenti, con conseguente esclusione degli psicologi.
Con il primo motivo, il Consiglio dell’Ordine degli psicologi, lamenta l’errore in cui sarebbe incorso il TA nel ritenere riservata tale funzione agli psichiatri sulla scorta di una deliberazione del Consiglio regionale n. 372 del 1997, ritenuta ancora oggi efficace in quanto lex specialis, nonostante la normativa sopravvenuta (la legge n.3/2018 che ha disciplinato la professione di psicologo ricomprendendola tra le professioni sanitarie; e l’art. 18 del CCNL Area sanitaria del 19 dicembre 2019); laddove tale deliberazione, in quanto contenente il “Piano regionale in materia di servizi ed attività sulla tutela della salute mentale”, adottata in diretta applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, non poteva che avere una durata temporalmente limitata al triennio successivo, ai sensi e per gli effetti del comma 9 dell’art. 1 stesso.
Con il secondo motivo, poi, facendo leva sulla posizione espressa dallo stesso TA nella sentenza gravata circa “ l’assenza di un’espressa previsione normativa di rango primario o comunque di livello nazionale che imponga a livello di principio una tale riserva in favore dei medici.. ” e sul presupposto che”.. una previsione siffatta…non si ritrova nel d.lgs. 502/1992, né, tantomeno, nel D.P.R. 01.11.1999, che disciplina, tra le altre cose, le attività che si svolgono nei centri di salute mentale, senza tuttavia porre alcuna prescrizione sulla scelta dei relativi direttori ”, esclude di poter ricondurre la limitazione della partecipazione agli psichiatri al dato sostanziale concernente le funzioni oggetto dell’incarico controverso, non risultando inclusa nelle mansioni del Dirigente l’erogazione diretta di prestazioni medico-psichiatriche.
2.2.- Così sinteticamente inquadrati i rilievi mossi dall’appellante principale, vengono in soccorso, ai fini del vaglio di legittimità della scelta operata dall’Amministrazione resistente di limitare agli psichiatri l’accesso alla posizione di cui si tratta, due recenti precedenti -rispettivamente- di questa Sezione e del CGA (cfr. sentenze. n. 8046/2021 e 544/2023) che, univocamente, hanno valorizzato la prospettiva funzionale dell’accertamento delle attività concretamente svolte nella struttura al fine di scrutinarne la coerenza con il dirigente psicologo, ponendo in secondo piano la circostanza che il Centro di salute mentale risulti in concreto articolato in una unità organizzativa semplice o complessa.
Ha chiarito in particolare questa Sezione che: a) “ la cornice normativa di riferimento, rappresentata dal d.P.R. n. 484/1997, recante la disciplina dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, non offre risolutive risposte […]”. Ed, invero, l’articolo 4 del citato testo regolamentare “ […] si limita ad elencare le discipline (solo) all'interno delle quali devono essere scelte le professionalità a cui affidare gli incarichi dirigenziali sanitari di secondo livello, ma non prescrive in alcun modo che la selezione di un incarico di direzione di una struttura che interessa più discipline debba essere limitata ad una sola categoria professionale” (cfr. Cons. St., Sez. III, 4 febbraio 2016, n. 448)”; b) dunque, “ Il principio di fondo, tuttora condiviso dal Collegio, è….nel senso che, in caso di strutture multidisciplinari, debba essere privilegiato l’accesso pluricategoriale e ciò vieppiù nei casi in cui le funzioni direttive non comportino l'erogazione diretta di prestazioni mediche psichiatriche, ma solo l'organizzazione e il coordinamento della sottostante struttura, dovendo, comunque, essere fatte salve, ove adeguatamente esplicitate, ragioni di maggior funzionalità all’interesse pubblico che indirizzino verso opzioni diverse (cfr. CdS, III Sezione, n. 2735 del 29.4.2019 e 2799 del 30.4.2019 )”; c) facendone discendere che “ Diventa, pertanto, dirimente, nella detta prospettiva, l’analisi in concreto dell’assetto organizzativo e funzionale del CSM della cui direzione si controverte, onde ricostruire le competenze assegnate a tale unità organizzativa e verificare la coerenza rispetto ad esse del profilo professionale del direttore quale tracciato nell’avviso impugnato in prime cure: è, infatti, evidente che la struttura organizzativa e il sistema di attribuzione degli incarichi di direzione non può che declinarsi in funzione degli ambiti di competenza funzionale dei diversi servizi attribuiti alla struttura”. Negli stessi termini si è espresso il CGARS nella richiamata decisione, resa in fattispecie sovrapponibile (si ribadisce la sentenza n. 544/2023).
In estrema sintesi, l’elaborazione giurisprudenziale è andata nella direzione di rapportare l’individuazione della professionalità richiesta per la figura del Dirigente al tipo di attività in concreto espletata dai Centri di sanità mentale, a prescindere dalla rintracciabilità nel sistema normativo di un divieto espresso in danno degli psicologici.
2.3.- Applicando tali coordinate alla fattispecie che ci occupa, se ne deve far discendere la legittimità della scelta operata dall’Azienda sanitaria resistente di limitare la partecipazione agli psichiatri in ragione dei compiti concretamente assegnati a tali strutture dal D.P.R. del 1999, non riconducibili a funzioni meramente organizzative e di gestione.
E’ lo stesso Consiglio odierno appellante che, nel ricorso di primo grado, invocando il progetto-obiettivo “ tutela della salute mentale 1998-2000 ” approvato con il D.P.R. 1.1.1999, sostitutivo della precedente D.C.R. n. 372/1997 e non superato da successiva pianificazione (cfr. pag.12), descrive così le funzioni del CSM: “ Sin da subito, occorre citare il d.P.R. del 1.11.1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 22.11.1999, relativo all’approvazione del progetto obiettivo “tutela salute mentale 1998-2000". In questa norma si definisce il Centro di Salute Mentale (CSM) come “la sede organizzativa dell’équipe degli operatori e la sede del coordinamento degli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale, nel territorio di competenza, tramite anche l’integrazione funzionale con le attività dei distretti.
In particolare il CSM svolge:
• attività di accoglienza, analisi della domanda e attività diagnostica;
• definizione e attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi personalizzati, con le modalità proprie dell’approccio integrato, tramite interventi ambulatoriali, domiciliari, di “rete”, ed eventualmente anche residenziali, nella strategia della continuità terapeutica;
• attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre, in collaborazione, progetti terapeutici ed attività formativa;
• consulenza specialistica ai servizi “di confine” (alcolismo, tossicodipendenze ecc.), alle strutture residenziali per anziani e per disabili;
• attività di filtro ai ricoveri e di controllo della degenza nelle case di cura neuropsichiatriche private, al fine di assicurare la continuità terapeutica;
• valutazione ai fini del miglioramento continuo di qualità delle pratiche e delle procedure adottate”; altresì precisando che “ Dal canto suo, l’USL Umbria 1, sul proprio sito istituzionale, chiarisce che “il CSM costituisce la sede di accesso alle prestazioni del Dipartimento Salute Mentale ed è il punto di coordinamento e verifica di tutte le attività dell’assistenza psichiatrica svolte nel proprio territorio di riferimento” (cfr. pagg.7/8).
La più recente pianificazione affida pertanto a tali strutture “compiti assistenziali operativi”, come riconosciuto dallo stesso appellante e come si ricava ad una lettura del D.P.R. del 1999 (cfr. pag.13), quali come visto -esemplificativamente- la diagnosi differenziale, la valutazione dell’appropriatezza del trattamento, la gestione della risposta di emergenza psichiatrica, la consulenza psichiatrica, l’attività di filtro sui ricoveri; compiti la cui natura conduce ad escluderne la riconducibilità a funzioni meramente organizzative.
2.- Il rigetto del ricorso principale fa cessare qualsivoglia interesse in capo all’azienda sanitaria resistente a coltivare l’appello incidentale, diretto ad ottenere la declaratoria di inammissibilità e irricevibilità - in parte qua - del ricorso in primo grado, attraverso l’impugnazione dei capi di sentenza che avevano respinto le eccezioni preliminari sollevate dall'Azienda stessa di: a) inammissibilità del gravame per omessa impugnativa dell’atto presupposto costituito dalla delibera del Direttore generale n.418 del 28 marzo 2023 indittiva della selezione riservata (capi 9.2 e 9.2.1); b) di inammissibilità del gravame per omessa impugnazione dell’art. 13 del Regolamento aziendale (capi 9.2 e 9.2.2); c) di irricevibilità del gravame per intempestività dell’impugnazione della DCR Umbria n. 372/1997 (capo 9.1).
3.- In conclusione, l’appello principale va respinto e quello incidentale dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Considerata, tuttavia, la peculiarità della vicenda e la ricostruzione complessiva della stessa, si dispone la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così dispone:
-respinge il ricorso principale;
-dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
-compensa tra le parti le spese di causa.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI D'GE, Presidente FF
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
IA LE, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| IA LE | NI D'GE |
IL SEGRETARIO