Sentenza 12 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2003, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2003 |
Testo completo
| Aula 'B' : : REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 21 03/03 LA CORT Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G.N. 15060/00 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere 16936/00 Consigliere Cron..4782 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Dott. Paolo STILE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Aldo DE MATTEIS ha pronunciato la seguente SE NT ENZA sul ricorso proposto da: FF. $S. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio dell'avvocato GERARDO VESCI, che 10 rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente :
contro
LI IE;
intimato e sul 2° ricorso n° 16936/00 proposto da: 2002 LI IE, elettivamente domiciliato in ROMA VLE 4249 -1- GIULIO CESARE 95, presso 10 studio dell'avvocato PALUMBO, che lo rappresenta e difende FRANCESCO unitamente all'avvocato ADRIANO ABATE, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
FF SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RIPETTA 22, presso 10 studio che lo rappresenta edell'avvocato GERARDO VESCI, difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 17162/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 20/09/99 - R.G.N. 44212/95; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per rigetto del ricorso principale ed accoglimento dell'incidentale. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato 1'8-4-1992 il sig. TE RO, dipendente dell'allora Ente Ferrovie dello Stato con la qualifica di ausiliario, chiedeva al RE di Roma, giudice del lavoro, di accertare e dichiarare, in relazione alle mansioni svolte, il suo diritto all'inquadramento nel profilo professionale di segretario superiore di prima classe (VIII cat.), o, in subordine di segretario superiore (VII cat.), con decorrenza 1.1.1986 o, in subordine, 2.5.1986, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive. Deduceva di avere svolto sistematicamente, sin dal 1°-1- Axy 1986, le seguenti mansioni, superiori rispetto a quelle del profilo di appartenenza: -richiesta alle ditte fornitrici dei dati relativi alla sicurezza dei materiali;
-compilazione, su tale base, per ciascun prodotto, di schede, il cui complesso costituiva il registro delle schede di sicurezza;
a gruppi di lavoro per la ricerca e -partecipazione adozione degli interventi necessari alla compilazione delle mappe di rischio negli impianti lavorativi -attività di studio e ricerca volta ad accertare la fattibilità di uno stabulario per animali di piccola 3 taglia, al fine di incrementare la ricerca scientifica sulle proprietà mutagene ed oncogene delle sostanze organiche in uso nell'ambito professionale;
Il RE rigettava la domanda. Il Tribunale di Roma, con sentenza 22 dicembre 1998 n. 17162, in parziale accoglimento dell'appello del TE, accertato lo svolgimento da parte dell' appellante di mansioni corrispondenti al profilo di segretario superiore (VII cat.), condannava la s.p.a. Ferrovie dello Stato a pagare allo stesso L. 15.355.648 a titolo di differenze retributive fino al 31.12.1989, адиш accessori;
ritenuto che
il TE, essendo oltre cessato dal servizio prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non avesse interesse ad ottenere l'inquadramento superiore, rigettava la relativa domanda. Il Tribunale rilevava preliminarmente che, già dalla stessa posizione difensiva delle FS, risultava che l'attività del TE esulava dai compiti, semplici e strettamente manuali, propri della qualifica di ausiliario rivestita, quale descritta nella declaratoria contenuta nel DM 1085/1985, che riportava. Illustrava poi analiticamente le ragioni, tratte dalla testimoniale e documentale, che inducevano ilprova giudice d'appello a ritenere che il TE avesse svolto mansioni di concetto, di apprezzabile impegno, riconducibili a quelle di segretario superiore. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. Ferrovie dello Stato, con unico motivo. L'intimato, ritualmente costituito con controricorso, ha resistito, ed ha proposto ricorso incidentale sulla mancata declaratoria dell'inquadramento richiesto. Motivi della decisione Con unico articolato motivo la ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 1362 cod.civ., in relazione al D.M. 1085/1985 nonché del Azu contratto collettivo 1987/89 e 1990/92; dell'art. 116 c.p.c.; illogica e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata in primo luogo nella parte relativa all'attività di schedatura. Riportata la declaratoria di segretario superiore contenuta nel D.M. 1085, individua una contraddittorietà tra l'accertamento del Tribunale, secondo cui il TE si inseriva nell'ambito di un'attività diretta e coordinata dai superiori, sotto il diretto controllo di un capo reparto, e la declaratoria stessa, secondo cui il segretario superiore "può svolgere attività di 5 coordinamento di determinati settori di lavoro". Insiste nel sostenere che i compiti del TE erano prettamente esecutivi, consistendo nella mere copiatura di dati sulle schede. Il motivo non è fondato. Quanto all'attività di schedatura, il rilievo della ricorrente contrasta con l'accertamento di fatto operato dal Tribunale, non congruamente censurato, secondo cui tale attività richiedeva elaborazione dei dati, in quanto questi dovevano essere sintetizzati, e talvolta raccolti presso gli impianti secondo criteri che sono mutati nel tempo, stabiliti in riunioni alle quali prendeva parte lo xxy stesso TE, quale rappresentante del servizio sanitario, partecipando alle relative decisioni, come risulta dai verbali delle riunioni. Quanto alla pretesa contraddittorietà, essa non sussiste, in quanto il Tribunale ha fondato la propria decisione sullo svolgimento da parte del TE di mansioni di rientranti nella qualificaconcetto, come tali riconosciuta, rispetto alla quale l'attività di coordinamento "può" essere svolta, come riconosce la ma non integra in via esclusiva la stessa ricorrente, qualifica stessa. 6 Sotto altro profilo, il ricorrente contesta il rilievo attribuito dal Tribunale al contributo dato dal TE alla progettazione dello stabulario, contrapponendogli la diversa valutazione del RE. Nel far ciò, conferma i dati di fatto accertati dal primo giudice: la circostanza che il teste ME, medico legale, direttore del centro studi di via Pigafetta, responsabile della realizzazione dello stabulario, incaricò il TE, munito di diploma di perito agrario, di realizzarlo;
che a tal fine venne mandato a visitare quello esistente presso la GM (come risulta dalla lettera inviata dal direttore del Centro Studi Trasporti presso le FFSS al direttore dello stabilimento di tale società); la lettera di ringraziamento del direttore del servizio sanitario al TE per la sua collaborazione. Ciò posto, la doglianza del ricorrente si risolve in una diversa valutazione di tali risultanze probatorie che non può intaccare quella operata dal Tribunale. Il ricorso principale va pertanto respinto. Con il proprio ricorso incidentale il TE, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata impugnata nellaimpugnata 7 parte in cui ha ritenuto che egli, essendo cessato dal servizio prima della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio, non avesse interesse ad ottenere l'inquadramento superiore, ed ha rigettato per tale motivo la relativa domanda. Rileva che il Tribunale ha affermato il diritto del TE al superiore inquadramento con decorrenza dal 5.5.1988, e che egli è cessato dal servizio il 16 gennaio 1991, e pertanto ha diritto ad una pronuncia sulla domanda di inquadramento anche ai fini delle ricadute AXY economiche sia sulle differenze retributive dal 31.12.1989 al 16.1.1991, data del pensionamento, sia sul trattamento di fine rapporto e sul trattamento di quiescenza. Il motivo non è fondato. Come anticipato in parte narrativa, il sig. TE aveva proposto nel ricorso introduttivo del giudizio due domande subordinate: in via principale "dichiarare il diritto del ricorrente ad essere inquadrato • • dal .in VIII cat. Classe 1, quale segretario 5.2.1988. • • e per l'effetto condannare superiore di I classe. all'inquadramento dil'Ente Ferrovie dello Stato • cui sopra nonché al pagamento in favore del ricorrente 8 della somma di L. 28.842.863 o quella minore o maggiore che riterrà di giustizia;
in via subordinata come sopra, in relazione alla VII cat., quale segretario superiore, con condanna al pagamento della somma di L. 15.355.648, о quella minore o maggiore che riterrà di giustizia. Il Tribunale ha emesso la seguente pronuncia: "Accertato lo svolgimento, da parte del TE, di mansioni superiori corrispondenti al profilo di segretario superiore (cat. VII) dall'l.
1.1986 e ritenuto il diritto dello stesso TE al relativo inquadramento superiore dal 5.5.1988, Axy condanna la FF.SS. s.p.a. al pagamento, in favore dello stesso, della somma di L. 15.355.648 a titolo di differenze retributive fino al 31.12.1989), oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria". Il ricorso incidentale risulta pertanto infondato: posto che il ricorrente non si duole del mancato accoglimento della domanda principale, e posto che il Tribunale ha in sostanza accolto la sua domanda subordinata, riconoscendogli il VII livello preteso, la doglianza del TE sulla mancata declaratoria dell'inquadramento ha carattere nominale e si risolve essenzialmente nella doglianza per il mancato riconoscimento di alcuni effetti patrimoniali. Ma tale doglianza infondata, perché il Tribunale ha accolto integralmente la domanda di differenze retributive g come quantificata nel conteggio allegato al ricorso introduttivo del giudizio e nelle conclusioni formulate, sopra riportate. Né l'impiego della formula di rito "o minore o maggiore somma di giustizia” può valere a introdurre in causa somme non richieste dal ricorrente, о per periodi ○ titoli riflessi non richiesti, e pertanto fuori dal presente giudizio. Anche il ricorso incidentale va pertanto respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza sul ricorso principale, che ha dato luogo al presente giudizio, e 15,00 vengono liquidate in EuroVoltre Euro 2.000 per onorari di sul ricorso avvocato. Le stesse, attesa la soccombenza incidentale, vengono compensate per la metà.
p.q.m
Riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Condanna la alle spese del presente giudizioricorrente principale 16,00 liquidate in EuroVoltre Euro 2.000 per onorari di avvocato, compensandole per la metà. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 29 ottobre 2002. Il Presidente U/zno Ciciretti Il Consigliere Estensore Aldo Malbeis Lav cqm-fs-santelli RG 15060+16936/2000 C ANCELLIERE Depositat in celleria ZFEB 2004 ggi, IL CANCELLIERE