Sentenza 21 aprile 2006
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p., richiesto dell'archiviazione di un affare iscritto nel registro degli atti non costituenti notizia di reato, dichiari non luogo a provvedere sulla richiesta disponendo la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo della inesistenza di una "notitia criminis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/04/2006, n. 18388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18388 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo Presidente del 21/04/2006
Dott. SQUASSONI Claudia Consigliere SENTENZA
Dott. GENTILE Mario Consigliere N. 454
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo Consigliere N. 46993/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PM presso il Tribunale di Aosta;
avverso Ordinanza del Gip Tribunale di Aosta, emessa il 04/05/01;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE MARIO;
letta la requisitoria scritta, in data 17/02/06, del PG della Cassazione nella persona della Dott.ssa CESQUI ELISABETTA, che ha concluso per la nullità del provvedimento, con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Aosta per la valutazione della richiesta di archiviazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Aosta, con provvedimento in data 04/05/01, disponeva la restituzione degli atti al PM, rigettando nel rito la richiesta di archiviazione.
Il PM presso il Tribunale di Aosta, proponeva ricorso per Cassazione deducendo l'abnormità del provvedimento del Gip. In particolare il PM ricorrente esponeva che non rientrava nei poteri del Gip - a fronte di una richiesta di archiviazione anche se relativa ad atti non costituenti reati iscritta nel mod. 45 - restituire gli atti al PM, senza pronunciarsi sulla richiesta di archiviazione, ai sensi dell'art. 409 c.p.p. Tanto dedotto, il PM ricorrente chiedeva l'annullamento senza rinvio di provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Aosta per l'ulteriore corso.
Il PG della Cassazione, con requisitoria scritta in data 17/02/06, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Gip del Tribunale di Aosta per la valutazione della richiesta di archiviazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei termini di cui in motivazione. Il PM presso il Tribunale di Aosta, avanzava richiesta di archiviazione relativa a procedimento penale n. 636/00 mod. 45 attinente a segnalazione iscritta nel registro degli atti non costituenti notizie di reato.
Il Gip del Tribunale di Aosta con provvedimento in data 04/05/01 - ritenuto che nel vigente sistema processuale non fosse possibile disporre l'archiviazione per fatti non costituenti, sin dall'origine, una notizia di reato - disponeva la restituzione del fascicolo del PM, rigettando nel rito la richiesta di archiviazione.
Il PM presso il Tribunale di Aosta proponeva ricorso per Cassazione deducendo sostanzialmente che trattavasi di provvedimento abnorme.
Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va precisato in via preliminare che la richiesta di archiviazione avanzata dal PM in relazione a segnalazioni attinenti a fatti non costituenti reati (cosiddetto mod. 45) costituisce richiesta irrituale, non conforme alla disciplina di cui all'art. 335 c.p.p.; agli artt. 109 e 110 disp. att. c.p.p.; al D.M. n. 334 del
1989, art. 2 (Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale). Al riguardo si rileva che - ai sensi dell'art. 335 c.p.p.
- il PM provvede immediatamente all'iscrizione, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, di ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa;
nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.
Va evidenziato che l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., va effettuata esclusivamente in virtù della prospettazione della segnalazione come fatto riconducibile ad una ipotesi di reato, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla fondatezza o meno della notizia medesima.
La segnalazione, invece, di una notizia che sin dall'origine non è sussumibile in un'ipotesi di reato, non va iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., bensì in altro registro, il cosiddetto mod. 45.
L'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. non è adempimento irrilevante ai fini della ritualità della disciplina codicistica.
Invero è sufficiente evidenziare che - ai sensi degli artt. 405, 406, 407, 408, 415 c.p.p. - il PM entro sei mesi dalla data dell'iscrizione del nominativo della persona alla quale è attribuito il reato nel registro delle notizie di reato;
oppure dalla data di registrazione della notizia di reato, se ignoto l'autore del fatto de quo - richiede l'archiviazione, oppure la proroga delle indagini, oppure esercita l'azione penale. Consegue, pertanto, che la richiesta di archiviazione in ordine ad un procedimento scaturito da una segnalazione ritenuta e iscritta sin dall'inizio quale fatto non costituente reato, non è conforme alla disciplina di cui ai citati artt. 405, 408, 415 c.p.p. Trattasi, tuttavia, di irritualità che non determina alcuna nullità della richiesta di archiviazione.
Una volta avanzata dal PM la richiesta di archiviazione - anche se per segnalazioni ritenute, fin dall'origine, fatto non costituente reato - il Gip ha l'obbligo di provvedere ai sensi dell'art. 409 c.p.p.; il tutto come si evince chiaramente, peraltro, dall'esame dell'art. 411 c.p.p., secondo cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 408, 409, 410 c.p.p., anche se il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Orbene nel caso in esame il Gip, senza indicare alcuna ragione sostanziale relativa ad eventuale impossibilità procedimentale ai sensi dell'art. 409 c.p.p., ha disposto la restituzione degli atti al PM rigettando nel rito la richiesta di archiviazione. Trattasi di provvedimento abnorme, perché pur essendo in astratto manifestazione di un legittimo potere, si è esplicato al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite, determinando così la stasi del procedimento e l'impossibilità di proseguirlo (Giurisprudenza consolidata sul punto: vedi Cass. Sez. Unite Sent. n. 34 del 22/11/2000, PM in proc. Ignoti, rv. 217474).
Va annullato, pertanto, senza rinvio il provvedimento del Gip del Tribunale di Aosta in data 04/05/01 con trasmissione degli atti a detto Ufficio giudiziario perché provveda alla richiesta di archiviazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Gip del Tribunale di Aosta per l'esame della richiesta di archiviazione.
Così deciso in Roma, il 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2006