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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/10/2025, n. 3667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3667 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3002 dell'anno 2021
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Dell'Erba e dall'Avv. Pasquale Barbara ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Attori
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Savino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 04.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 01.03.2021 i signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio lamentando la sottrazione
[...] Controparte_1
fraudolenta di somme di denaro dal proprio conto corrente e chiedendo:
“I) per le causali e responsabilità alternativamente indicate in via principale e subordinata alle lett. A), B) e C) del presente atto, condannare la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...]
complessiva somma di € 13.553,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia nei limiti del valore indicato, il tutto oltre interessi di mora legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora, eseguita a mezzo pec il giorno 27.05.2020 (missiva avv.
Dell'Erba), sino al soddisfo in favore degli attori sigg.ri e Parte_1 [...]
; Parte_2
- II) condannare, infine, la convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio che contestava le richieste di parte attrice, Controparte_1
chiedeva in via preliminare la chiamata in causa di Controparte_2 CP_3
e e nel merito il rigetto della domanda.
[...] Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
All'udienza del 4 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
Pag. 2 di 6 Preliminarmente si rileva che la convenuta pur avendo richiesto ed essere stata autorizzata alla chiamata in causa di tre soggetti, ritenuti responsabili delle sottrazioni illecite, non ha provveduto alla citazione degli stessi.
Nel merito, non è in contestazione che gli attori hanno subito un prelievo non autorizzato per complessivi euro 13.553,00 in data 14.04.2020 e che la stessa società
convenuta a mezzo del Centro Frodi Torino ha dato avviso a in data Parte_1
15.04.2020, di essere stati vittime di truffa e frode informatica online. Ciò si evince dalla deposizione testimoniale resa da . La stessa convenuta conferma Testimone_1
la sottrazione illecita dei fondi esistenti sul conto allorquando fa richiesta di chiamata in causa di tre soggetti ritenuti gli effettivi responsabili della truffa.
La richiesta di carta bancoposta da parte di e l'abilitazione alle Parte_1
operazioni online è stata inoltrata in data 26.03.2020 e solo pochi giorni dopo, in data
14.04.2020, lo stesso riceveva una serie di SMS a nome di Poste italiane che richiedevano l'inserimento di dati relativi al conto per completare le verifiche si sicurezza. Attraverso queste operazioni richieste tramite sms, i responsabili della truffa hanno potuto accedere al conto degli attori.
Gli attori hanno dato prova della sottrazione fraudolenta del denaro esistente sul conto corrente n. 1005723497 di , filiale di Rutigliano. La convenuta, invece, Controparte_1
non ha dato prova di fatti dolosi e di colpa grave da parte degli attori.
Si deve anche considerare che la convenuta ha riaccreditato la somma di € 1.454,81 in favore degli attori in data 21.05.2021 con valuta 14.04.2020.
Va richiamata la regola generale contemplata dall'art. 1218 c.c., secondo la quale, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
Pag. 3 di 6 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass., n. 25584/18; n. 3587/21; SU, n.
13533/01).
Nell'ambito del rapporto di conto corrente, con modalità telematiche, tale regula juris declina la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà
del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. Al riguardo, è da evidenziare che nell'esaminare la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall'art. 1218 c.c., va coordinata con l'art. 1176 c.c.,
quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per l'adempimento contrattuale. Va osservato che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere (Cass. n.
806/16). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore,
nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego
Pag. 4 di 6 delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio,
nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass. n. 12407/2020).
Nel caso di specie, va altresì osservato che secondo l'orientamento della S.C. in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema è
del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010,
attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente (Cass. n. 2950/17).
E' stato ancora affermato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Cass. Civ.
20/05/2022 n. 16417; Cass. n, 18045/19; n. 26916/20).
Pag. 5 di 6 Le non hanno adottato tutte le misure idonee a impedire l'utilizzo Controparte_1
illecito da parte di terzi dei codici di accesso del cliente. Tanto che già il giorno seguente alle operazioni illecite, ovvero il 15.04.2020, il Centro Frodi di Controparte_1
ha dato avviso a di essere stato vittima di frode.
[...] Parte_1
Né la convenuta ha provato alcun comportamento doloso o di colpa grave degli attori.
La domanda è quindi fondata e la convenuta condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 12.098,19, tenendo conto della somma riaccreditata di €
1.454,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 01.03.2021 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in accoglimento della domanda, così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 12.098,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate complessivamente in € 5.838,55 per compensi, € 264,00
per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice
Savino SA
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Quarta Sezione Civile
Il Giudice Unico del Tribunale di Bari, Quarta sezione civile, GOP Dott. Savino
SA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3002 dell'anno 2021
Tra
( ) Parte_1 C.F._1
) Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. Carlo Dell'Erba e dall'Avv. Pasquale Barbara ed elettivamente domiciliati presso indirizzo telematico
Attori
Contro
) in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Savino ed elettivamente domiciliata presso indirizzo telematico
Convenuta
Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza del 04.10.2024 che qui si intendono integralmente riportate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 01.03.2021 i signori e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio lamentando la sottrazione
[...] Controparte_1
fraudolenta di somme di denaro dal proprio conto corrente e chiedendo:
“I) per le causali e responsabilità alternativamente indicate in via principale e subordinata alle lett. A), B) e C) del presente atto, condannare la società Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento della
[...]
complessiva somma di € 13.553,00, ovvero di quella che sarà ritenuta di giustizia nei limiti del valore indicato, il tutto oltre interessi di mora legali e rivalutazione monetaria dalla costituzione in mora, eseguita a mezzo pec il giorno 27.05.2020 (missiva avv.
Dell'Erba), sino al soddisfo in favore degli attori sigg.ri e Parte_1 [...]
; Parte_2
- II) condannare, infine, la convenuta, al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio che contestava le richieste di parte attrice, Controparte_1
chiedeva in via preliminare la chiamata in causa di Controparte_2 CP_3
e e nel merito il rigetto della domanda.
[...] Persona_1
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. veniva ammessa ed espletata prova testimoniale.
All'udienza del 4 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata.
Pag. 2 di 6 Preliminarmente si rileva che la convenuta pur avendo richiesto ed essere stata autorizzata alla chiamata in causa di tre soggetti, ritenuti responsabili delle sottrazioni illecite, non ha provveduto alla citazione degli stessi.
Nel merito, non è in contestazione che gli attori hanno subito un prelievo non autorizzato per complessivi euro 13.553,00 in data 14.04.2020 e che la stessa società
convenuta a mezzo del Centro Frodi Torino ha dato avviso a in data Parte_1
15.04.2020, di essere stati vittime di truffa e frode informatica online. Ciò si evince dalla deposizione testimoniale resa da . La stessa convenuta conferma Testimone_1
la sottrazione illecita dei fondi esistenti sul conto allorquando fa richiesta di chiamata in causa di tre soggetti ritenuti gli effettivi responsabili della truffa.
La richiesta di carta bancoposta da parte di e l'abilitazione alle Parte_1
operazioni online è stata inoltrata in data 26.03.2020 e solo pochi giorni dopo, in data
14.04.2020, lo stesso riceveva una serie di SMS a nome di Poste italiane che richiedevano l'inserimento di dati relativi al conto per completare le verifiche si sicurezza. Attraverso queste operazioni richieste tramite sms, i responsabili della truffa hanno potuto accedere al conto degli attori.
Gli attori hanno dato prova della sottrazione fraudolenta del denaro esistente sul conto corrente n. 1005723497 di , filiale di Rutigliano. La convenuta, invece, Controparte_1
non ha dato prova di fatti dolosi e di colpa grave da parte degli attori.
Si deve anche considerare che la convenuta ha riaccreditato la somma di € 1.454,81 in favore degli attori in data 21.05.2021 con valuta 14.04.2020.
Va richiamata la regola generale contemplata dall'art. 1218 c.c., secondo la quale, in tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la
Pag. 3 di 6 risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, o dall'eccezione d'inadempimento del creditore ex art. 1460 c.c. (Cass., n. 25584/18; n. 3587/21; SU, n.
13533/01).
Nell'ambito del rapporto di conto corrente, con modalità telematiche, tale regula juris declina la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà
del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente. Al riguardo, è da evidenziare che nell'esaminare la condotta delle parti contrattuali, la regola desumibile dall'art. 1218 c.c., va coordinata con l'art. 1176 c.c.,
quale clausola generale relativa alla diligenza richiesta al debitore per l'adempimento contrattuale. Va osservato che la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell'accorto banchiere (Cass. n.
806/16). Inoltre, la diligenza esigibile dal professionista o dall'imprenditore,
nell'adempimento delle obbligazioni assunte nell'esercizio dell'attività, ha contenuto tanto maggiore quanto più è specialistica e professionale la prestazione richiesta;
pertanto, incorre in responsabilità il soggetto che non adoperi la diligenza dovuta in relazione alle circostanze concrete del caso, con adeguato sforzo tecnico e con impiego
Pag. 4 di 6 delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari o utili all'adempimento della prestazione dovuta e al soddisfacimento dell'interesse creditorio,
nonché ad evitare possibili effetti dannosi (Cass. n. 12407/2020).
Nel caso di specie, va altresì osservato che secondo l'orientamento della S.C. in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema è
del tutto ragionevole ricondurre nell'area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 11 del 2010,
attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell'accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità
dell'operazione al cliente (Cass. n. 2950/17).
E' stato ancora affermato che la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente, configurabile nel caso di protratta mancata attivazione di una qualsiasi forma di controllo degli estratti conto. (Cass. Civ.
20/05/2022 n. 16417; Cass. n, 18045/19; n. 26916/20).
Pag. 5 di 6 Le non hanno adottato tutte le misure idonee a impedire l'utilizzo Controparte_1
illecito da parte di terzi dei codici di accesso del cliente. Tanto che già il giorno seguente alle operazioni illecite, ovvero il 15.04.2020, il Centro Frodi di Controparte_1
ha dato avviso a di essere stato vittima di frode.
[...] Parte_1
Né la convenuta ha provato alcun comportamento doloso o di colpa grave degli attori.
La domanda è quindi fondata e la convenuta condannata al pagamento, in favore degli attori, della somma di € 12.098,19, tenendo conto della somma riaccreditata di €
1.454,81, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 01.03.2021 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2 [...]
in accoglimento della domanda, così provvede: CP_1
1) Accoglie la domanda e condanna la società convenuta al pagamento in favore degli attori della somma di € 12.098,19, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda al soddisfo;
2) Condanna la società convenuta al rimborso delle spese processuali in favore degli attori, liquidate complessivamente in € 5.838,55 per compensi, € 264,00
per esborsi, oltre 15% rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Bari, 14.10.2025
Il Giudice
Savino SA
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