Sentenza 17 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/07/2001, n. 9707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9707 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2001 |
Testo completo
I D E A A T O S S R S O T A P IS T 9 70 7 /0 1 M I UBBLICA ITALIANA G ' A L E R L R T A L I D 87 A D E 19 I , T N o O N e rz L G g E IN NOME DELma g L S O e L E O rt.19 A B D LA CORTE SUPRE I CASSAZIONE Oggetto (A SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pasquale REALE - Presidente - R.G.N. 17802/99 Dott. IA Gabriella LUCCIOLI - Rel. Consigliere Cron.-22300 Dott. Mario ADAMO Consigliere Rep. Dott. Giuseppe SALME' Consigliere Ud. 09/03, 01 Dott. Luigi MACIOCE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ROMEI ADDOLORATO, elettivamente domiciliato in ROMA, 69, presso l'avvocato MARCO PIAZZA COLA DI RIENZO MELLACCA, rappresentato e difeso dall'avvocato MICHELINO DE LISIO, giusta procura а margine del ricorso;
ricorrente contro elettivamente domiciliata in ROMA, ROTUNDO FILOMENA, VIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato CLEMENTINO PALMIERO, rappresentata e difesa dall'avvocato procura a margine delGIOVANNI DE NOTARIIS, giusta 2001 controricorso;
637 -1- controricorrente avversO la sentenza n. 19/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 24/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2001 dal Consigliere Dott. IA Gabriella LUCCIOLI%; udito per il ricorrente l'Avvocato Ferrara con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato De Notariis che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EN OT chiedeva al Tribunale di Isernia di dichiarare la separazione personale dal coniuge RA EI con addebito al marito, l'affidamento del figlio minore e l'attribuzione di un assegno per il mantenimento proprio e del bambino. Costituitosi il EI, il quale a sua volta chiedeva che la separazione venisse addebitata alla moglie, con sentenza del 20 giugno 21 luglio 1997 il Tribunale pronunciava la separazione senza addebito, affidava il figlio alla madre, con facoltà per il padre di visitarlo e tenerlo con sè nei periodi specificamente indicati, poneva a carico del EI l' assegno mensile di separazione di L. 250.000 ed un ulteriore assegno mensile di L. 250.000 a titolo di contributo per il mantenimento del bambino. Proposto appello dalla OT ed appello incidentale dal EI, con sentenza del 2 24 febbraio 1999 la Corte di Appello di - Campobasso, in riforma della pronuncia impugnata, addebitava la separazione al marito e sospendeva allo stato ogni possibilità di visita del padre al figlio. Osservava in motivazione la Corte territoriale essere rimasto accertato che il EI aveva sottoposto a continue vessazioni la moglie, fino a procurarle lesioni di durata superiore a quaranta giorni, ed aveva più volte minacciato di farsi giustizia da sè prendendo con la forza il bambino e determinando l' intervento delle forze dell' ordine. Rilevava altresì che il figlio nutriva un vero terrore nei confronti del padre a causa dei suoi comportamenti violenti, tanto da scoppiare in pianti irrefrenabili alla sua sola vista, e che pertanto l' esigenza fondamentale di tutelarne la psiche imponeva di escludere ogni 1 incontro tra padre e figlio fino a che il bambino non fosse in grado di accettare la figura genitoriale. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il EI deducendo due motivi. Resiste con controricorso la OT. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli artt. 352 e 190 c.p.c., si deduce che la sentenza impugnata è stata depositata in camcelleria ventinove giorni dopo l' udienza di precisazione delle conclusioni, così da impedire alle parti di depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica, con evidente violazione del diritto di difesa. Il motivo è infondato. Come questa Suprema Corte ha in numerosissime occasioni precisato, l' art. 4 comma 12 della legge n. 898 del 1970, nel testo riformato dalla legge n. 74 del 1987 - applicabile ai sensi dell' art. 23 di quest' ultima legge anche alle cause di separazione ai sensi del quale "l'appello è deciso in camera di - consiglio deve essere interpretato come introduttivo del rito 11 , camerale non soltanto relativamente alla fase decisoria, ma all' intero giudizio di appello, che va pertanto promosso con ricorso e deve seguire nel suo svolgimento il rito camerale ( v., tra le tante, Cass. 2000 n. 1916; 1999 n. 11386; 1998 n. 8287; 1998 n. 7495; 1996 n. 4290; 1995 n. 5433; 1994 n. 10950). E pertanto in tale procedimento, caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, se certamente deve essere assicurato il diritto di difesa e pienamente rispettato il principio del contraddittorio, non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ?. ordinaria, e segnatamente quelle di cui agli artt. 189 e 190 c.p.c.( v. in particolare sul punto Cass. 1996 n. 986). Con il secondo motivo, denunciando omesso esame di fatti prospettati dalle parti ed omessa motivazione, si deduce che la Corte di Appello, nell' addebitare la separazione al EI, non ha considerato il comportamento ostruzionistico tenuto dalla OT in relazione alle visite del padre al minore, consistito anche nell' inosservanza degli obblighi impostile con ordinanza della stessa Corte ed in precedenza dalla sentenza del Tribunale di Isernia. Si sostiene altresì che la Corte territoriale ha mancato di accertare se l' atteggiamento di paura del figlio nei confronti della figura paterna non fosse stato determinato da pressioni della madre o dei suoi familiari. Si aggiunge che nel ritenere che il EI avesse posto in essere atti di violenza contro la moglie la pronuncia impugnata si è fondata su una sentenza penale tuttora gravata di appello, peraltro relativa ad un episodio avvenuto successivamente alla separazione;
si rileva altresì che in merito alle ritenute minacce egli è stato assolto in sede penale e che per converso dalle relazioni degli assistenti sociali e dalle testimonianze raccolte in primo grado era emersa la piena conformità della sua condotta ai doveri familiari. Il motivo è inammissibile. Ed invero la censura così sintetizzata, al di là del richiamo formale al vizio di omessa motivazione, si risolve in una serie di rilievi diretti non già a dimostrare carenze motivazionali, ma unicamente a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi esaminati e valutati dal giudice di merito ed a proporre l' esame di 3 altri elementi non considerati, e quindi si sostanzia in una pretesa di riesame del merito che non può trovare ingresso in questa sede. Il EI va pertanto condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in L. 26.600, oltre L.
3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 9 marzo 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Loyall ther Phociol IL CANCELLIERE 17 LUG. 2001 DEPOSITATA IN CANCELLAR IA Di ZZ проста ম Oggi, IL CANCELLIERE IA Di NU Ді нного I D Di E A A ) T O S 4 .7 S R S n O T A P 7 S T I 8 M 9 'I G 1 A E L o R L z R r T a A L I m D A D 5 E I , T e N O N g L G n E e L O S L O E 9 .1 B A rt D (A 4