Sentenza 16 febbraio 2005
Massime • 1
Qualora il sequestro del veicolo sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - e, di conseguenza, non ne sia stata disposta la vendita ai sensi degli artt. 151 e seguenti, il giudice, nel procedere alla liquidazione del compenso al custode giudiziario, deve provvedere secondo equità (Nella specie la Corte ha affermato che, nella nuova disciplina, l'onere per lo Stato di provvedere al compenso del custode, dopo la comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione del bene, rappresenta la contropartita del potere dell'autorità di disporre la vendita del bene stesso se la comunicazione sia rimasta infruttuosa e che, qualora nella fase transitoria la vendita non sia stata disposta, l'applicazione della disciplina sulle spese di giustizia non può comunque risolversi in una perdita per l'Erario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2005, n. 13509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13509 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 16/02/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 00248
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 024651/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
2) D.M.S. DI RL BA & C. S.N.C.;
avverso DECRETO del 11/02/2004 TRIBUNALE di CAGLIARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MANCINI FRANCO;
lette le conclusioni del P.G. chiede trasmettersi gli atti al presidente del Tribunale di Cagliari.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza dell'11 febbraio 2004 il giudice dell'esecuzione del tribunale di Cagliari liquidava alla DMS di CA BO & c. snc in persona del legale rappresentante la somma di euro 3327,17 oltre ad IVA quale compenso della attività di custode giudiziario di quanto sequestrato in occasione del procedimento penale
contro
OI EL per il reato di cui all'art. 80 c. 13 del codice della strada allora vigente.
Con atto depositato il 21 giugno 2002 detta società aveva proposto incidente di esecuzione avverso il provvedimento in data 14 maggio 2002 del tribunale monocratico di Cagliari che aveva liquidato per detta attività, svoltasi a partire dal 22 maggio 1992, data sotto la quale era stata sottoposta a sequestro l'autovettura Citroen tg. CA 309052, la somma di euro 1038,45. All'esito il tribunale adito revocava il mandato di pagamento emesso il 14 maggio 2002 sul rilievo che già il 6 febbraio 1993 il GIP presso la pretura circondariale di Cagliari aveva disposto la restituzione dell'auto all'avente diritto ed il provvedimento era stato regolarmente comunicato (con la conseguenza che trascorsi 30 gg. da tale comunicazione e dunque nella specie a partire dal 25 marzo 1993 le spese di conservazione e custodia del bene dovevano considerarsi a carico dell'avente diritto alla restituzione (artt. 84 norme di attuazione del c.p.p. e 12 del regolamento dello stesso codice). Con sentenza dell'11 giugno 2003 la Corte di Cassazione annullava tale decisione sul rilievo che dovevano applicarsi le norme attualmente in vigore trattandosi di un rapporto in contestazione e non quelle vigenti al momento del fatto. Decidendo in sede di rinvio (il PM si era rimesso mentre l'avvocatura distrettuale aveva insistito nella richiesta di revoca del decreto di liquidazione del 14 maggio 2002) il tribunale, premesso che il custode aveva chiesto la liquidazione del compenso per il periodo dal 26 marzo 1993 al 15 marzo 2002 (il GIP aveva già liquidato il compenso per il periodo compreso fra il 22 maggio 1992 ed il 25 marzo 1993), che al custode doveva essere liquidato il compenso per complessivi gg. 3276, che doveva trovare applicazione la disciplina contenuta negli artt. 58 e 59 del DPR 115 del 2002, perveniva alla liquidazione come sopra indicata.
Avverso tale ordinanza propone ricorso per Cassazione l'Avvocatura distrettuale premettendo che al contraddittorio in sede di giudizio per cassazione non era stata presente l'Amministrazione finanziaria di guisa che l'avvocatura generale era stata sollecitata a proporre ricorso per revocazione e deducendo quindi: mancanza e manifesta illogicità della motivazione su di un punto decisivo della questione.
L'onere per lo Stato di provvedere al pagamento del compenso al custode pur dopo al comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione del bene altro non è, nella vigente normativa,che la contropartita del potere dell'autorità procedente di procedere alla vendita del bene medesimo una volta che quella comunicazione sia rimasta infruttuosa. Nota l'avvocatura ricorrente che in precedenza quel potere non era riconosciuto cosicché non può ora farsi carico allo Stato dell'onere delle spese di custodia a partire dalla scadenza dei 30 gg. dalla comunicazione di che trattasi;
violazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità dell'ordinanza su di un punto decisivo in relazione all'art. 2948 n. 4 c.c.. Sostiene il ricorrente che il diritto del custode ha natura disponibile e che per esso il termine prescrizionale è quello breve come accade per i crediti che maturano giorno per giorno (art. 1183 stesso codice). Pur essendo la relativa eccezione irrinunciabile per l'amministrazione, il ricorrente ricorda di averla ritualmente sollevata;
violazione di legge e mancanza o manifesta illogicità della motivazione su di un punto decisivo, in relazione agli artt. 58 e sgg. del testo unico delle spese di giustizia, 107 della tariffa penale ed alla sentenza della Corte cost. 230 del 1989. La ricorrente avvocatura afferma che l'ordinanza è errata laddove procede alla liquidazione del compenso sulla base delle tariffe praticate dalla associazione di categoria mentre avrebbe dovuto procedere ad una valutazione equitativa, tra l'altro prevedendo un compenso giornaliero non costante ma decrescente in funzione della durata della custodia. Intervenendo, il Procuratore generale presso questa Corte osserva che l'impugnata ordinanza è stata emessa all'esito di un procedimento celebratosi nelle forme dell'incidente d'esecuzione pur essendo già in vigore la disciplina del decreto 115 del 2002 che, abolito tra l'altro l'art. 695 c.p.p., ha fatto cessare la competenza del giudice dell'esecuzione. Aggiunge che dalla nuova disciplina emerge come nella materia in questione la competenza a conoscere le impugnazioni spetti al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha reso il provvedimento. Lo stesso Procuratore generale conclude per la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale di Cagliari.
Tanto premesso in fatto, si osserva in diritto: il ricorso è fondato nei termini appresso specificati.
Deve premettersi che non è accoglibile la richiesta del Procuratore generale presso questa Corte, di trasmettere gli atti per competenza al presidente del tribunale di Cagliari.
Essa infatti, pur essendo correttamente formulata in relazione all'art. 170 del DPR 115 del 2002, contenente disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, urta contro l'ostacolo insormontabile costituito dal rinvio operato dalla citata sentenza di questa Corte di cassazione dell'11 giugno 2003 che, annullando la decisione del tribunale di Cagliari, ha rimesso gli atti al tribunale stesso (non al capo dell'ufficio giudiziario) perché applicasse alla liquidazione del compenso di cui trattasi la nuova disciplina delle spese di giustizia contenuta nell'appena citato decreto presidenziale. Parimenti non condivisibile è il motivo del ricorso concernente il termine di prescrizione del credito vantato dalla società,che l'avvocatura ricorrente indica in quello breve di cui all'art. 2948 co. 4 c.c.. Tale riferimento infatti appare improprio posto che, a prescindere da ogni altra pur possibile considerazione, in tanto la norma indicata può trovare applicazione in quanto il credito sia liquido ed esigibile non essendo sufficiente la mera idoneità dello stesso ad essere determinato ancorché prontamente (in tal senso Cass. civ. sez. lav., 2 luglio 2000 n. 9627). Ed è esattamente questa la caratteristica che si registra nel credito in questione per la cui liquidazione è escluso qualsiasi automatismo.
Anche a quest'ultimo riguardo, infatti, la censura mossa dall'avvocatura ricorrente all'impugnato provvedimento deve essere condivisa. Questa Suprema Corte a sezioni unite ha infatti affermato - con riferimento al previgente regime delle spese di giustizia ma elaborando concetti validi anche per il regime attualmente in vigore - che "è legittima la liquidazione in via equitativa del compenso al custode giudiziario di cose sequestrate nell'ambito di un procedimento penale allorché quella che si dovrebbe disporre con riferimento alle tariffe ed agli usi locali non sia ritenuta adeguata e corrispondente alla valutazione dell'attività prestata dal custode stesso nel caso specifico" (sent. 24 aprile/2 luglio 2002 n. 25161, ric. Fabrizi). Orbene nell'impugnato provvedimento manca una puntuale valutazione dell'opera in concreto svolta dal custode di guisa che non è dato sapere se essa sia consistita nella mera occupazione da parte del bene sequestrato di uno spazio di sua pertinenza oppure se essa abbia comportato altre attività come ad esempio quella di guardarla;
come pure manca l'indicazione specifica dei criteri cui è stata ancorata la liquidazione del compenso limitandosi l'impugnato provvedimento a richiamare genericamente le tabelle in uso presso il tribunale ed gli usi locali.
Parimenti condivisibili infine sono le osservazioni critiche rivolte nel ricorso al modo in cui il tribunale in sede di rinvio ha proceduto all'applicazione della nuova disciplina delle spese di giustizia per adeguarsi al decisum della Corte di Cassazione. Come è noto il sistema previgente (artt. 84 disposizioni att. c.p.p. e 12 norme regolamentari del codice stesso) prevedeva che decorsi inutilmente 30 giorni dalla comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione del bene sequestrato le spese di custodia fossero a carico dello stesso avente diritto. Attualmente, con il sistema delineato dagli artt. 151 e sgg. del nuovo testo unico, l'avente diritto è esonerato da tale obbligo ma in compenso, decorsi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra senza che l'avente diritto abbia provveduto al ritiro del bene, il magistrato ne dispone la vendita con la possibilità di devolvere la somma ricavata alla Cassa delle Ammende, ove nessuno abbia provato di avervi diritto.
Ciò posto, l'impugnato provvedimento, che in pratica esonera dal pagamento del compenso l'avente diritto alla restituzione del bene ponendolo a carico dell'erario, non procede in realtà ad una razionale ed equa applicazione della vigente normativa che prevede - è bensì vero - tale esonero e tuttavia consente all'autorità giudiziaria di procedere alla vendita, nel caso indicato, del bene già sottoposto a sequestro sollevando conseguentemente anche l'erario da ogni onere al riguardo.
In altre parole, così come è formulato, l'impugnato provvedimento comporta una perdita secca per l'erario che non trova giustificazione nella vigente normativa sulle spese di giustizia. A tale ingiustizia il giudice di merito dovrà porre rimedio nei modi consentiti dalla annosità della procedura e quindi con il ricorso a criteri equitativi per la determinazione del compenso dovuto al custode e per l'individuazione dei soggetti tenuti a corrisponderlo. Alla stregua delle considerazioni che precedono l'ordinanza del tribunale di Cagliari deve essere annullata con rinvio allo stesso tribunale che, procedendo al nuovo esame, dovrà attenersi ai seguenti principi di diritto:
a) l'opera del custode deve essere valutata nel concreto, con riguardo alle concrete modalità esecutive che l'hanno caratterizzata. La liquidazione del compenso deve avvenire secondo criteri equitativi laddove gli usi locali facciano riferimento ad una attività di custodia qualitativamente più impegnativa di quella svolta dal custode giudiziario nel caso concreto. In ogni modo nella liquidazione, laddove e per la parte in cui essa sia a carico dell'erario, non potrà trascurarsi l'aspetto pubblicistico del rapporto;
b) l'applicazione della nuova disciplina sulle spese di giustizia, in una fase di diritto intertemporale o transitorio quale è quella che caratterizza la presente procedura, non può risolversi in una perdita secca per l'erario. Spetta al giudice di merito evitare che ciò accada procedendo ad una equa ripartizione della stessa nel caso in cui se ne accerti la inevitabilità nonché ad una determinazione del compenso secondo criteri di equità.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Cagliari.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2005