Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2005, n. 13509
CASS
Sentenza 16 febbraio 2005

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Qualora il sequestro del veicolo sia avvenuto prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 115 del 2002 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - e, di conseguenza, non ne sia stata disposta la vendita ai sensi degli artt. 151 e seguenti, il giudice, nel procedere alla liquidazione del compenso al custode giudiziario, deve provvedere secondo equità (Nella specie la Corte ha affermato che, nella nuova disciplina, l'onere per lo Stato di provvedere al compenso del custode, dopo la comunicazione all'avente diritto del provvedimento di restituzione del bene, rappresenta la contropartita del potere dell'autorità di disporre la vendita del bene stesso se la comunicazione sia rimasta infruttuosa e che, qualora nella fase transitoria la vendita non sia stata disposta, l'applicazione della disciplina sulle spese di giustizia non può comunque risolversi in una perdita per l'Erario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 16/02/2005, n. 13509
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13509
    Data del deposito : 16 febbraio 2005

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