Ordinanza cautelare 25 settembre 2025
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 27/04/2026, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02652/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4106 del 2025, proposto da
RU MI, rappresentato e difeso dall'avvocato Livio Neri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento del 16.6.2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla-osta al lavoro subordinato emesso dalla medesima Prefettura nei confronti del ricorrente;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
Con il presente ricorso, notificato il 5 agosto 2025 e depositato il 6 agosto 2025, il ricorrente impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Napoli ha revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in suo favore in data 5 maggio 2023.
Il ricorrente espone che: - ha fatto ingresso in Italia dopo aver ottenuto il nulla osta e il visto; - ha tentato senza successo di mettersi in contatto con il datore di lavoro; - in data 15.12.2023, tramite la CGIL di Bergamo, ha richiesto la fissazione di un appuntamento presso la Prefettura di Napoli per procedere con le pratiche necessarie all’ottenimento del permesso di soggiorno; - tale richiesta è rimasta senza riscontro; - il ricorrente ha allora rinnovato la richiesta di convocazione tramite l’avvocato; - con comunicazione del 6.02.2025 la Prefettura di Napoli-SUI ha convocato il ricorrente e l’originario datore di lavoro ma all’appuntamento si è presentato solo il ricorrente; - il ricorrente, non riuscendosi a mettere in contatto con l’originario datore di lavoro, ha trovato lavoro con altro datore a decorrere dal 3.6.2024 (lavora alle dipendenze della società Zeta r.s.l. a Venezia con contratto part-time 60%, come magazziniere); - in risposta al preavviso di revoca del nulla osta, il difensore del ricorrente ha fatto presente la nuova situazione lavorativa del ricorrente; - con provvedimento del 16.06.2025, la Prefettura ha revocato il nulla osta all’ingresso.
Il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta per: violazione dell’art. 22 del d.lgs 286/98; violazione della circolare n. 3836 del 2007; difetto di istruttoria e di motivazione ed eccesso di potere. Il ricorrente lamenta, in particolare, che è entrato legittimamente sul territorio dello Stato sulla base di nulla osta efficace e che non può andare a suo detrimento il comportamento del datore di lavoro che si è reso irreperibile e non ha integrato la documentazione, atteso che il ricorrente vive in Italia e lavora stabilmente con altro datore dal 3.06.2024.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata che ha depositato documentazione e argomentato per la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 2182 del 25 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto già deciso dalla giurisprudenza di questo Tar che ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso, in costanza di nulla osta efficace, da parte di altro datore di lavoro, come nel caso di specie, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro originario e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
L'amministrazione, invece, non ha operato quel bilanciamento di interessi che la giurisprudenza, anche di questa Sezione, ritiene doveroso in fattispecie analoghe: anziché applicare in modo automatico e meccanicistico la sanzione della revoca, essa avrebbe dovuto considerare che il ricorrente medio tempore aveva trovato lavoro con altro datore, come comunicato anche in sede procedimentale, valutando quindi la possibilità di consentire la permanenza dello stesso in Italia tramite il rilascio di un permesso di soggiorno in relazione al rapporto di lavoro in essere.
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento di revoca impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
Va, infine, confermata l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato disposta in via anticipata dalla apposita commissione, sussistendone i relativi presupposti, e va disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate" e che è prevista la riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002, si ritiene congruo liquidare al difensore di parte ricorrente la complessiva somma di euro 1.200,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ammette il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Livio Neri, la complessiva somma di € 1.200,00, oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ER, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario
AR AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AR AT | AN ER |
IL SEGRETARIO