Art. 10. Norme finali e disciplina transitoria 1. Gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.
2. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2008 di definizione dei trattamenti economici della Commissione AIA-IPPC cessa di avere efficacia dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.
3. Nel rispetto dei principi del presente decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalita' di versamento di cui al presente decreto da applicare alle istruttorie e alle attivita' di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realta' rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe gia' vigenti nella regione o provincia autonoma.
4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i provvedimenti di cui al comma 3, i cui contenuti sono considerati in sede di aggiornamento del tariffario di cui al comma 8 dell'articolo 2 ed al comma 6 dell'articolo 3.