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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 05/12/2025, n. 5286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5286 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8949/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8949/2025
Oggi 4 dicembre 2025 alle ore 14.41 innanzi al Giudice dott.ssa GD D'AM, sono comparsi:
personalmente con l'avv. RT NO Parte_1
VI AS e personalmente, privi di difesa tecnica. Controparte_1
Il giudice riprende il tentativo di conciliazione.
Dopo ampio confronto tra le parti, il giudice dà atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo e invita alla discussione.
L'avv. Manolino discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 5 N. R.G. 8949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GD D'AM
ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 4 dicembre 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8949/2025 promossa da:
, c.f. , ass. avv. BERNARDINO Parte_1 C.F._1
RA e RT NO
RICORRENTE
contro
VI AS, c.f. , C.F._2
, c.f. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: rilascio dell'immobile e indennità di occupazione senza titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio AV GU e Parte_2 Controparte_1 chiedendo che il giudice condannasse AV GU all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Torino, corso Vercelli n.
4 - stante l'avvenuta risoluzione in data 1 luglio 2020 del contratto di locazione intervenuto tra le parti - e che condannasse AV GU, nella sua qualità di debitore principale, e , nella sua qualità di fideiussore, al pagamento dell'importo di € Controparte_1
90.512 a titolo di canoni arretrati e indennità di occupazione maturati sino al mese di aprile 2025.
1.1 AV GU e sebbene ritualmente convenuti in giudizio, non si sono Controparte_1
pagina 2 di 5 costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
2. La domanda è fondata e va accolta.
3. È in atti il contratto di locazione sottoscritto da e AV GU in Parte_1 forza del quale il primo ha concesso in locazione al secondo il locale sito in Torino, corso Vercelli n. 4, censito al catasto fabbricati al foglio 1214, part. 11, sub. 1, cat. D1 per la durata di sei anni con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e scadenza al 30 settembre 2024. Il canone era stato fissato nella misura di € 26.400 annui, pari ad € 2.200 mensili, e le spese mensili in € 60; contestualmente le parti avevano previsto che dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020 il canone sarebbe stato pagato nella misura ridotta di € 600 mensili e dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2020 nella misura ridotta di € 1.100 mensili. Dal 1° ottobre 2022 alla scadenza del contratto, invece, era stato previsto il pagamento del canone nella misura piena (art. 3 contratto di locazione).
3.1 È altresì in atti la scrittura privata del 1° novembre 2020, sottoscritta da entrambe le parti, con la quale i signori e GU hanno risolto consensualmente il contratto di locazione a far data dal Pt_1
1° luglio 2020.
3.2 Non vi è dubbio che, in forza delle previsioni contrattuali, il signor GU per il periodo di vigenza del contratto è obbligato a pagare l'importo mensile di € 660 (canone e spese accessorie).
3.3 Altresì pacifico è che il creditore che agisce in giudizio è onerato di provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore è onerato di provare l'avvenuto pagamento ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
3.4 Nel caso di specie ha provato la fonte del proprio credito mediante la Parte_1 produzione del contratto di locazione e ha allegato l'inadempimento di AV GU. Quest'ultimo, invece, non costituendosi in giudizio non ha assolto il proprio onere probatorio.
3.5 Ne discende che AV GU deve essere condannato a pagare l'importo di € 352 a titolo di saldo dei canoni relativi all'anno 2019 (già considerata la rinuncia ai canoni dei mesi da luglio a dicembre di cui ha dato atto lo stesso creditore) oltre all'importo di 1.810 a titolo di saldo dei canoni relativi ai mesi da gennaio 2020 a giugno 2020 compreso.
4. Quanto al periodo successivo alla risoluzione del contratto, trova applicazione l'art. 1591 c.c. ai sensi del quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
4.1 Considerato, dunque, che a tutt'oggi detiene l'immobile (la circostanza è stata Controparte_2 confermata dalla stessa parte comparsa personalmente in udienza), lo stesso deve essere condannato a pagare a titolo di indennità di occupazione l'importo di € 88.350 calcolato sino al mese di aprile 2025, oltre agli ulteriori importi dovuti sino alla data dell'effettiva riconsegna.
pagina 3 di 5 Ai fini di completezza si precisa che gli importi di cui sopra sono stati calcolati sulla base del prospetto allegato dal ricorrente ove sono indicati tutti i pagamenti medio tempore fatti dal convenuto.
5. Chiarita la responsabilità del conduttore, deve essere vagliata la posizione di , Controparte_1 convenuto in giudizio nella sua qualità di responsabile in solido.
5.1 È in atti la scrittura privata del 20 luglio 2018, sottoscritta da con la quale Controparte_1 quest'ultimo “si dichiara garante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (…) autorizzando l'avv. , in caso di inadempimento del conduttore, l'esercizio dei diritti derivanti Pt_1 dalla locazione nei confronti di sé medesimo, senza necessità di preventiva escussione nei confronti del futuro conduttore signor AV GU”.
5.2 Stante il chiaro riferimento a “tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione” non vi è dubbio che la parte sia responsabile sia per le somme dovute a titolo di canone di locazione sia per le somme dovute a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c..
5.3 Il signor deve, quindi, essere condannato – in solido con il signor – al CP_1 CP_2 pagamento dell'importo complessivo di € 90.512 a titolo di canoni di locazioni e indennità di occupazione, calcolato sino al mese di aprile 2025.
5.4 A meri fini di completezza si precisa che la fideiussione prestata è valida nonostante l'assenza della previsione di una somma massima garantita atteso che per giurisprudenza consolidata “la fideiussione prestata per le obbligazioni nascenti in capo al conduttore da un contratto di locazione non costituisce, agli effetti dell'art. 1938 c.c., garanzia di un'obbligazione futura o condizionale, con la conseguente necessità della fissazione dell'importo massimo garantito, posto che gli obblighi garantiti, compreso quello relativo alla restituzione del bene, non nascono da nuove operazioni poste in essere dal debitore principale, ma sono determinati ed individuati sulla base delle previsioni di legge e contrattuali”
(Tribunale di Salerno, 27 settembre 2010).
5.5 Da ultimo, rimane irrilevante il fatto che la prima richiesta di pagamento del dovuto è stata rivolta al fideiussore ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. atteso che per pacifica giurisprudenza la disposizione citata è qualificata quale causa di decadenza la quale, dunque, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte nella sua prima difesa utile (cfr.
Cass. 14011/2024).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), scaglione € 52.001 – 260.000, valori minimi in ragione della semplicità giuridica della controversia e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, nei seguenti importi:
• fase di studio € 1.276
• fase introduttiva € 814 pagina 4 di 5 • fase istruttoria € 2.835
• fase decisoria € 2.127
e, dunque, in totale € 7.052, oltre € 759 per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
6.1 Devono, inoltre, essere riconosciute le spese di mediazione stante il fatto che si tratta di condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, considerato che vi è stato un solo incontro e che la parte convenuta non ha partecipato, si ritiene equo liquidare i valori minimi previsti per la sola fase introduttiva e dunque l'importo di € 504, oltre accessori, per compenso professionale ed € 273,28 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
• accerta l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso del contratto di locazione concluso fra le parti e registrato in data 18 ottobre 2018, relativo all'immobile sito in Torino, corso Vercelli n.
4., censito al catasto fabbricati al foglio 1214, part. 11, sub 1 cat D1;
• condanna VI AS al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di e fissa il termine per il rilascio al 12 gennaio 2026; Parte_2
• condanna VI AS e in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
90.512 oltre ad € 2.260 per ciascun mese di occupazione dal mese di aprile 2025 al rilascio;
• condanna VI AS e all'integrale rimborso delle Controparte_1 spese del giudizio in favore di , liquidandole in € Parte_2
7.556 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, nonchè
€ 1.032,28 per spese vive, e successive occorrende (già compresa la fase di mediazione).
Torino, 04/12/2025
Il Giudice
GD D'AM
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8949/2025
Oggi 4 dicembre 2025 alle ore 14.41 innanzi al Giudice dott.ssa GD D'AM, sono comparsi:
personalmente con l'avv. RT NO Parte_1
VI AS e personalmente, privi di difesa tecnica. Controparte_1
Il giudice riprende il tentativo di conciliazione.
Dopo ampio confronto tra le parti, il giudice dà atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo e invita alla discussione.
L'avv. Manolino discute la causa richiamando le conclusioni di cui al ricorso per i motivi ivi esposti.
Il giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, assenti le parti, pronuncia la seguente sentenza contestuale ex art. 429 c.p.c.
pagina 1 di 5 N. R.G. 8949/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa GD D'AM
ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Facente parte del verbale di udienza del 4 dicembre 2025
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8949/2025 promossa da:
, c.f. , ass. avv. BERNARDINO Parte_1 C.F._1
RA e RT NO
RICORRENTE
contro
VI AS, c.f. , C.F._2
, c.f. Controparte_1 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: rilascio dell'immobile e indennità di occupazione senza titolo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio AV GU e Parte_2 Controparte_1 chiedendo che il giudice condannasse AV GU all'immediato rilascio dell'immobile sito in
Torino, corso Vercelli n.
4 - stante l'avvenuta risoluzione in data 1 luglio 2020 del contratto di locazione intervenuto tra le parti - e che condannasse AV GU, nella sua qualità di debitore principale, e , nella sua qualità di fideiussore, al pagamento dell'importo di € Controparte_1
90.512 a titolo di canoni arretrati e indennità di occupazione maturati sino al mese di aprile 2025.
1.1 AV GU e sebbene ritualmente convenuti in giudizio, non si sono Controparte_1
pagina 2 di 5 costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
2. La domanda è fondata e va accolta.
3. È in atti il contratto di locazione sottoscritto da e AV GU in Parte_1 forza del quale il primo ha concesso in locazione al secondo il locale sito in Torino, corso Vercelli n. 4, censito al catasto fabbricati al foglio 1214, part. 11, sub. 1, cat. D1 per la durata di sei anni con decorrenza dal 1° ottobre 2018 e scadenza al 30 settembre 2024. Il canone era stato fissato nella misura di € 26.400 annui, pari ad € 2.200 mensili, e le spese mensili in € 60; contestualmente le parti avevano previsto che dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre 2020 il canone sarebbe stato pagato nella misura ridotta di € 600 mensili e dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2020 nella misura ridotta di € 1.100 mensili. Dal 1° ottobre 2022 alla scadenza del contratto, invece, era stato previsto il pagamento del canone nella misura piena (art. 3 contratto di locazione).
3.1 È altresì in atti la scrittura privata del 1° novembre 2020, sottoscritta da entrambe le parti, con la quale i signori e GU hanno risolto consensualmente il contratto di locazione a far data dal Pt_1
1° luglio 2020.
3.2 Non vi è dubbio che, in forza delle previsioni contrattuali, il signor GU per il periodo di vigenza del contratto è obbligato a pagare l'importo mensile di € 660 (canone e spese accessorie).
3.3 Altresì pacifico è che il creditore che agisce in giudizio è onerato di provare la fonte del proprio credito e allegare l'inadempimento della controparte, mentre il debitore è onerato di provare l'avvenuto pagamento ovvero il ricorrere di fatti estintivi o modificativi dell'obbligazione.
3.4 Nel caso di specie ha provato la fonte del proprio credito mediante la Parte_1 produzione del contratto di locazione e ha allegato l'inadempimento di AV GU. Quest'ultimo, invece, non costituendosi in giudizio non ha assolto il proprio onere probatorio.
3.5 Ne discende che AV GU deve essere condannato a pagare l'importo di € 352 a titolo di saldo dei canoni relativi all'anno 2019 (già considerata la rinuncia ai canoni dei mesi da luglio a dicembre di cui ha dato atto lo stesso creditore) oltre all'importo di 1.810 a titolo di saldo dei canoni relativi ai mesi da gennaio 2020 a giugno 2020 compreso.
4. Quanto al periodo successivo alla risoluzione del contratto, trova applicazione l'art. 1591 c.c. ai sensi del quale “il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”.
4.1 Considerato, dunque, che a tutt'oggi detiene l'immobile (la circostanza è stata Controparte_2 confermata dalla stessa parte comparsa personalmente in udienza), lo stesso deve essere condannato a pagare a titolo di indennità di occupazione l'importo di € 88.350 calcolato sino al mese di aprile 2025, oltre agli ulteriori importi dovuti sino alla data dell'effettiva riconsegna.
pagina 3 di 5 Ai fini di completezza si precisa che gli importi di cui sopra sono stati calcolati sulla base del prospetto allegato dal ricorrente ove sono indicati tutti i pagamenti medio tempore fatti dal convenuto.
5. Chiarita la responsabilità del conduttore, deve essere vagliata la posizione di , Controparte_1 convenuto in giudizio nella sua qualità di responsabile in solido.
5.1 È in atti la scrittura privata del 20 luglio 2018, sottoscritta da con la quale Controparte_1 quest'ultimo “si dichiara garante per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione (…) autorizzando l'avv. , in caso di inadempimento del conduttore, l'esercizio dei diritti derivanti Pt_1 dalla locazione nei confronti di sé medesimo, senza necessità di preventiva escussione nei confronti del futuro conduttore signor AV GU”.
5.2 Stante il chiaro riferimento a “tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di locazione” non vi è dubbio che la parte sia responsabile sia per le somme dovute a titolo di canone di locazione sia per le somme dovute a titolo di indennità di occupazione ex art. 1591 c.c..
5.3 Il signor deve, quindi, essere condannato – in solido con il signor – al CP_1 CP_2 pagamento dell'importo complessivo di € 90.512 a titolo di canoni di locazioni e indennità di occupazione, calcolato sino al mese di aprile 2025.
5.4 A meri fini di completezza si precisa che la fideiussione prestata è valida nonostante l'assenza della previsione di una somma massima garantita atteso che per giurisprudenza consolidata “la fideiussione prestata per le obbligazioni nascenti in capo al conduttore da un contratto di locazione non costituisce, agli effetti dell'art. 1938 c.c., garanzia di un'obbligazione futura o condizionale, con la conseguente necessità della fissazione dell'importo massimo garantito, posto che gli obblighi garantiti, compreso quello relativo alla restituzione del bene, non nascono da nuove operazioni poste in essere dal debitore principale, ma sono determinati ed individuati sulla base delle previsioni di legge e contrattuali”
(Tribunale di Salerno, 27 settembre 2010).
5.5 Da ultimo, rimane irrilevante il fatto che la prima richiesta di pagamento del dovuto è stata rivolta al fideiussore ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. atteso che per pacifica giurisprudenza la disposizione citata è qualificata quale causa di decadenza la quale, dunque, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice ma deve essere eccepita dalla parte nella sua prima difesa utile (cfr.
Cass. 14011/2024).
6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), scaglione € 52.001 – 260.000, valori minimi in ragione della semplicità giuridica della controversia e del limitato sforzo difensivo conseguente alla mancata costituzione in giudizio dei convenuti, nei seguenti importi:
• fase di studio € 1.276
• fase introduttiva € 814 pagina 4 di 5 • fase istruttoria € 2.835
• fase decisoria € 2.127
e, dunque, in totale € 7.052, oltre € 759 per contributo unificato, spese generali, IVA e CPA come per legge.
6.1 Devono, inoltre, essere riconosciute le spese di mediazione stante il fatto che si tratta di condizione di procedibilità della domanda. Tuttavia, considerato che vi è stato un solo incontro e che la parte convenuta non ha partecipato, si ritiene equo liquidare i valori minimi previsti per la sola fase introduttiva e dunque l'importo di € 504, oltre accessori, per compenso professionale ed € 273,28 per spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede:
• accerta l'avvenuta risoluzione per mutuo consenso del contratto di locazione concluso fra le parti e registrato in data 18 ottobre 2018, relativo all'immobile sito in Torino, corso Vercelli n.
4., censito al catasto fabbricati al foglio 1214, part. 11, sub 1 cat D1;
• condanna VI AS al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di e fissa il termine per il rilascio al 12 gennaio 2026; Parte_2
• condanna VI AS e in solido tra loro, al Controparte_1 pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
90.512 oltre ad € 2.260 per ciascun mese di occupazione dal mese di aprile 2025 al rilascio;
• condanna VI AS e all'integrale rimborso delle Controparte_1 spese del giudizio in favore di , liquidandole in € Parte_2
7.556 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, nonchè
€ 1.032,28 per spese vive, e successive occorrende (già compresa la fase di mediazione).
Torino, 04/12/2025
Il Giudice
GD D'AM
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