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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 155/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di AN - P.zza Municipio N.1 91100 AN TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249005590083 IMU 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN depositato il 17/06/2024 Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 299 2024 9005590083/000 notificato dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione in data 13/05/2024 per un importo complessivo di € 197,69, relativa ad una sottesa cartella di pagamento n. 299 20130021427889/000 asseritamente notificata in data 18/12/2013, quale mancato pagamento ICI anno 2007 per € 197,69 unitamente a sanzioni e interessi, su ruolo emesso dal Comune di AN. Eccepisce: il difetto di motivazione dell'atto impugnato, trattandosi nella specie di tributo già assolto (All. in atti) e la intervenuta decadenza/ prescrizione del credito. Assumeva, inoltre, che l'odierna ricorrente non ricorda di aver ricevuto alcun avviso di accertamento né cartella di pagamento prima dell'atto oggi impugnato. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con il beneficio di spese e compensi di giustizia.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione in data 11/09/2024 rilevando in via preliminare e assorbente, l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento n.
299 20130021427889/000 regolarmente notificata. Assume che nella specie la pretesa in questione appare interessata dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella presupposta nulla è, allo stato, dovuto dalla parte ricorrente. Concludeva, avuto riguardo ai principi di buona fede sanciti dalla L. 212/2000, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di AN costituitosi in data 28/11/2024 sostiene la legittimità del proprio operato, che il ruolo portato dalla cartella presupposta, riguarda l'avviso di accertamento n. 89496 ICI – anno 2007 emesso in data 08/11/2012, è stato notificato in data 23/11/2012 e, pertanto, tempestivo ai fini della prescrizione quinquennale. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della controparte.
Con successiva memoria del 06/02/2026 Parte ricorrente, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere manifestata dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione, si opponeva alla compensazione delle spese di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 23/02/2026, il Giudice monocratico, consultato il fascicolo processuale trattiene la causa a decisione e in considerazione della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione nelle controdeduzioni del 11/09/2024, dichiara estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgs. 546/92.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione e liquidate a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, Sezione II:
1) Dichiara l'estinzione del processo per la cessata materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. 546/92;
2) Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione alle spese di giustizia in complessive € 150,00, oltre spese accessorie se dovute.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Giudice
ET GI
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MANGIARACINA GAETANO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 889/2024 depositato il 17/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - AN
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Comune di AN - P.zza Municipio N.1 91100 AN TP
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29920249005590083 IMU 2007 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso diretto alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN depositato il 17/06/2024 Ricorrente_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava l'avviso di intimazione di pagamento n. 299 2024 9005590083/000 notificato dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione in data 13/05/2024 per un importo complessivo di € 197,69, relativa ad una sottesa cartella di pagamento n. 299 20130021427889/000 asseritamente notificata in data 18/12/2013, quale mancato pagamento ICI anno 2007 per € 197,69 unitamente a sanzioni e interessi, su ruolo emesso dal Comune di AN. Eccepisce: il difetto di motivazione dell'atto impugnato, trattandosi nella specie di tributo già assolto (All. in atti) e la intervenuta decadenza/ prescrizione del credito. Assumeva, inoltre, che l'odierna ricorrente non ricorda di aver ricevuto alcun avviso di accertamento né cartella di pagamento prima dell'atto oggi impugnato. Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato con il beneficio di spese e compensi di giustizia.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate/Riscossione in data 11/09/2024 rilevando in via preliminare e assorbente, l'eccezione di prescrizione proposta dal ricorrente con riguardo alla cartella di pagamento n.
299 20130021427889/000 regolarmente notificata. Assume che nella specie la pretesa in questione appare interessata dal decorso della prescrizione per come eccepita, con la conseguenza che per le entrate di cui alla cartella presupposta nulla è, allo stato, dovuto dalla parte ricorrente. Concludeva, avuto riguardo ai principi di buona fede sanciti dalla L. 212/2000, dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Il Comune di AN costituitosi in data 28/11/2024 sostiene la legittimità del proprio operato, che il ruolo portato dalla cartella presupposta, riguarda l'avviso di accertamento n. 89496 ICI – anno 2007 emesso in data 08/11/2012, è stato notificato in data 23/11/2012 e, pertanto, tempestivo ai fini della prescrizione quinquennale. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna della controparte.
Con successiva memoria del 06/02/2026 Parte ricorrente, pur riconoscendo la cessazione della materia del contendere manifestata dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione, si opponeva alla compensazione delle spese di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'udienza del 23/02/2026, il Giudice monocratico, consultato il fascicolo processuale trattiene la causa a decisione e in considerazione della richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione nelle controdeduzioni del 11/09/2024, dichiara estinto il giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgs. 546/92.
Le spese processuali seguono l'ordinario regime della soccombenza virtuale e vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione e liquidate a favore della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di AN, Sezione II:
1) Dichiara l'estinzione del processo per la cessata materia del contendere ex art. 46 del D. Lgs. 546/92;
2) Condanna l'Agenzia delle Entrate/Riscossione alle spese di giustizia in complessive € 150,00, oltre spese accessorie se dovute.
Così deciso nella Camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Giudice
ET GI