Sentenza 24 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/03/2003, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA REMA DICASSAZIONE043 01/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COR Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.r Dott. Vincen TREZZA R.G.N. 12411/00 Cron.9841 PUTATURO DONATI VISCIDO-ConsiglierDott. Mario Rel. Consigliere Dott. Francesco MAIORANO Rep. Consigliere Ud.20/09/02Dott. Federico ROSELLI Consigliere Dott. Alessandro DE RENZIS ha pronunciato la seguente SENTENZA I sul ricorso proposto da: F.F.S.S. S.P.A.- FERROVIE DELLO STATO, SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale | rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato | in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 16, presso lo studio i dell'avvocato GIUSEPPE CONSOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DI DO ER, elettivamente domiciliato in ROMA | PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE | SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' 2002 3559 avvocato ETTORE LEPERINO, giusta delega in atti;
-1- - controricorrente avverso la sentenza n. 737/00 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 15/02/00 R.G.N. 44107/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato RUGGIERI per delega CONSOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Napoli del 4/12/93 la Ferrovie dello Stato Spa proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Napoli con cui era stata accolta la domanda di Di AR ER e riconosciuto il suo diritto all'inquadramento nella VI categoria di segretario tecnico dal 15/5/84, con conseguente condanna della società alla ricostruzione della carriera ed al pagamento delle differenze retributive. Deduceva che il Pretore aveva erroneamente applicato l'art. 2 L. n. 564 del 1981 e ritenuto che l'anzianità maturata dal De AR nel profilo di capo gestione, a decorrere dal 15/5/79, rilevasse non solo ai fini della conservazione della classe stipendiale e della ulteriore progressione economica, ma anche ai fini della progressione di carriera;
con la conseguenza che il Di AR, inquadrato a seguito di concorso pubblico nel profilo professionale di segretario tecnico, in data 10/11/82 poteva cumulare l'anzianità maturata nei due periodi e quindi fruire del passaggio automatico dalla V alla VI categoria (ai sensi dell'art. 5 della L. n. 292 del 1984), con diritto alla ricostruzione della carriera dal 1979 e non dal 1982. Il De AR resisteva al gravame ed il Tribunale, con sentenza del 25/11/99 - 15/2/00, lo rigettava confermando la decisione pretorile, sul rilievo che, ai sensi dell'art. 2 L. n. 564/81, nei casi di passaggio nell'ambito della stessa categoria per cambio di profilo, per accertamento professionale o concorso, veniva confermato lo stipendio in godimento o l'eventuale assegno personale;
l'anzianità maturata nelle medesima categoria era utile ai fini della ulteriore progressione economica;
la norma era finalizzata al mantenimento del raggiunto trattamento economico e dell'anzianità maturata ai fini della progressione in carriera, di cui quella economica era un aspetto. Nel caso di specie il rapporto non si era mai interrotto ed il passaggio automatico dalla V alla VI categoria (qualificate come unica categoria dalla L. n. 292/84) era una progressione economica. L'appellato, passato per effetto dell'esito positivo di un concorso pubblico, dal profilo di capo gestione a quello di segretario tecnico, non poteva perdere l'anzianità raggiunta nel primo profilo ed aveva diritto al computo della stessa ai fini del passaggio alla categoria Mai superiore. La sentenza impugnata doveva, quindi, essere confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la Ferrovie dello Stato Spa., fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. Resiste il Di AR con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione degli art. 5, comma VII, L. n. 292 del 10/7/84, 2 L. n. 564 del 1981, in relazione all'art. 12 delle preleggi al c.c., nonché errata ed insufficiente motivazione (art. 60, nn 3 e 5, CPC), deduce il ricorrente che il Tribunale non aveva considerato: a) che la lettera della norma in esame (art. 2, comma II, L. 6/10/81 n. 564), secondo cui “l'anzianità maturata nella categoria medesima (sc. di appartenenza) è utile solo ai fini dell'ulteriore progressione economica", che è concettualmente diversa dalla progressione in carriera;
b) che la progressione economica è un aspetto, e quindi un "minus" rispetto alla progressione di carriera e 2 quindi non la comprende;
c) che, se il legislatore ha fatto riferimento alla sola progressione economica, ha voluto limitare gli effetti dell'anzianità maturata, escludendo così ogni possibile riflesso sulla carriera del dipendente. l'ulterioreE', quindi, arbitrario trarre da questa norma conseguenza che l'anzianità maturata dal Di AR rilevi anche ai fini della progressione di carriera;
agli effetti di cui all'art. 5, comma VII, L. n. 292/84,l'anzianità decorre non dalla data di assunzione, bensì da quella in cui Di AR ha conseguito il profilo professionale di segretario tecnico. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, "l'anzianita' minima di cinque anni, necessaria, ai sensi dell'art. 5, comma settimo, della legge 10 luglio 1984 n. 292 (nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato), per il passaggio dai profili iniziali della quinta categoria a quelli della sesta, deve essere computata, tenendo conto - stante l'unicita' del rapporto di lavoro - del periodo di effettivo svolgimento delle mansioni inerenti alla categoria inferiore, indipendentemente dal fatto che l'espletamento di esse (nello stesso profilo della stessa categoria) sia avvenuto a seguito di nomine in compartimenti diversi”. (Cass. n. 2276 del 1994; conf. N. 3005 del 1999). Il principio è stato sancito dalla Corte in un caso in cui il lavoratore era in servizio come aiuto macchinista nel compartimento di Milano ed era risultato vincitore in un pubblico concorso per 3 macchinista presso il compartimento di Bari ed assegnato al deposito locomotive di Taranto;
il medesimo principio è però applicabile a qualunque ipotesi di passaggio ad un profilo superiore di una stessa categoria, a seguito di concorso, come nella specie, sussistendo il medesimo presupposto della unicità del rapporto di lavoro>. Il Collegio non ha motivo di discostarsi da questa giurisprudenza e quindi il ricorso va rigettato. Le spese di lite per il presente giudizio di legittimità vanno poste a carico delle Ferrovie, liquidate come in dispositivo e distratte in favore dell'avv. E. Leperino, che ha reso la dichiarazione di rito.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 13,60 oltre ad Euro 2.000,00 per onorario;
il tutto da distrarsi in favore dell'avv. E. Leperino, antistatario. Roma 20 settembre 2002 IL CONSIGLIERE EST.Francesco IL PRESIDENTE Main ійсенью Еченна IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 124 MAX. 2003 IL CANCELLIERE