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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 25/08/2025, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N.R.G. 874/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 874/2018 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME), C.F._1
via Massaua n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Gugliotta, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Attrice -
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di C.F._2
Militello (ME), via Medici n. 189, presso lo studio dell'avv. Alfio
Pappalardo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
1 convenuto -
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'udienza del 28-4-2025,
svoltasi, giusta decreto del 19-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127
ter c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14-5-2018,
adiva il Tribunale di Patti e, premesse le proprie Parte_1
ragioni in fatto e in diritto ivi esplicitate, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande;
“1) Ritenere e dichiarare responsabile l'Ing. CP_1
per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto d'opera
[...]
professionale concluso nel 2011 con la ricorrente, avente ad oggetto la redazione,
presentazione ed esecuzione di ogni altra prestazione necessaria a portare a buon
esito la domanda di contributo di cui in premessa;
2) Condannare il resistente, al
risarcimento di tutti danni subiti dalla ricorrente per effetto del suo
inadempimento, nella misura di € 28.000,00 pari al contributo stabilito dalle
norme richiamate, per la ristrutturazione dell'immobile, non potuto percepire e
definitivamente perduto, nonché il risarcimento del danno pari al deprezzamento
dell'immobile e per il suo prolungato mancato uso, per un importo complessivo
di € 50.000,00, salva più giusta liquidazione. 3) Condannare il resistente al
pagamento degli interessi legali, sulla somma dovuta, previa rivalutazione
monetaria, dalla data della contestazione del suo inadempimento. 4) Condannare
il resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere omesso qualunque risposta
all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex
art. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014. 5) Condannare il
2 resistente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso
spese generali, c.p.a. e I.V.A”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-11-2018, si costituiva Controparte_1
contestando le deduzioni avversarie e instando per “Preliminarmente e in
relazione a quanto sin qui argomentato è di tutta evidenza che l'azione proposta
nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. è inammissibile, in quanto non rientrante
tra quelle indicate nella medesima norma, trattandosi di giudizio nel quale
l'istruttoria non può considerarsi sommaria ma deve necessariamente espletarsi
nelle forme ordinarie;
2) Sempre in via preliminare, laddove non dovesse essere
accolta l'eccepita inammissibilità, si chiede che il Giudice Voglia procedere ai
sensi dell'art. 702 ter, comma 3, disponendo il mutamento di rito nelle forme di
legge; 3) Accertare, ritenere e dichiarare che nel caso di specie l'ing. CP_1
non è incorso in alcuna violazione del dovere di diligenza e conseguente
[...]
responsabilità contrattuale per inadempimento;
4) Ritenere e dichiarare che il
resistente ha prontamente redatto la perizia di stima dei danni del fabbricato in
proprietà alla ricorrente, unitamente alla documentazione e agli elaborati di
competenza, e che tale compito gli è stato conferito a seguito della nota del
Sindaco di San Fratello del 15.5.2013; 5) Accertare e dichiarare che la mancata
integrazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale e la
conseguente disposta archiviazione del procedimento è stata determinata dalla
mancata adozione da parte del Sindaco pro tempre della ordinanza di sgombero
del fabbricato in proprietà alla ricorrente;
6) Conseguentemente, ritenere e
dichiarare che nessun danno è imputabile a titolo di responsabilità professionale
né ad altro titolo in capo al deducente, né a titolo di mancato rimborso, né a
3 titolo risarcitorio, non avendo mai ricevuto incarichi precedenti, contestuali e
successivi alla commissionata perizia giurata;
7) In ragione di quanto dedotto,
rilevato ed eccepito si chiede che il Giudice Voglia dichiarare la responsabilità
aggravata della ricorrente, ex art. 96, comma 1, c.p.c., per avere agito con
malafede ovvero in liminis con colpa grave, liquidando anche d'ufficio i danni
che l'odierno resistente, quale professionista affermato del circondario, nonché
consulente tecnico d'ufficio di codesto Tribunale, ha subito in conseguenza
all'instaurato giudizio”.
Di talché, con ordinanza del 26-02-2020, il G.I. disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. e fissava l'udienza del 28-09-2020 ex art. 183 c.p.c.
Alla predetta udienza del 28 settembre 2020, il G.I. concedeva alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 16-03-2021.
Di poi, con ordinanza del 20-3-2021, veniva ammesso l'interrogatorio formale di la quale, tuttavia, in data 1-06-2021, Parte_1
depositava un certificato medico attestante una serie di patologie ritenute impeditive dell'attività istruttoria disposta.
La causa veniva, allora, istruita mediante le prove testimoniali ammesse giusta ordinanza del 22 ottobre 2021 a tenore della quale “
1. Non
sussistono i presupposti per la chiesta revoca dell'ordinanza con la quale è stato
ammesso l'interrogatorio formale di parte attrice poiché la stessa non è comparsa
in udienza, deducendo la sussistenza di un legittimo impedimento, atteso che
non viene in rilievo la correttezza della decisione sul mezzo istruttorio ivi
contenuta, ma la questione relativa alla sussistenza o meno del legittimo
4 impedimento addotto dalla che sarà vagliata in sede decisoria.
2. Non Parte_1
si ravvisa l'incapacità a testimoniare del figlio dell'attrice non sussistendo
norme ostative all'assunzione della prova testimoniale ad opera di congiunti
delle parti.
3. Con riferimento alle prove orali offerte dalle parti, sono
ammissibili e rilevanti i seguenti capitoli di prova indicati da parte attrice nella
propria memoria c.d. secondo termine: A-C-D-E-F-G- e di seguito da pag. 5 A-
B-C. Con il limite, tuttavia, di 2 soli testi a scelta fra quelli indicati su tutti i
capitoli e di 1 solo teste a scelta fra quelli indicati sui singoli capitoli. Le altre
circostanze risultano documentate/documentabili e/o irrilevanti.
3.1. Con
riferimento alle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
depositata in data 26.11.2020 dal convenuto sono ammissibili e rilevanti i
seguenti capitoli di prova: A- B – D- F- G, sempre con il limite di 3 soli testi a
scelta fra quelli indicati.
3.2. Va ammessa la prova del contrario chiesta
dall'attrice sempre nel limite di 3 testi e la prova del contrario di cui alla
memoria c.d. terzo termine del convenuto limitatamente ai capitoli di cui alle
lettere D e I con il limite di tre testi.
4. Non può darsi corso alla richiesta ex art.
210 c.p.c. non potendo l'ordine di esibizione, in alcun caso, supplire al mancato
assolvimento dell'onere della prova a carico di chi spetti (Tribunale Roma sez.
XVII, 10/01/2019, n.623). Ci si riserva, all'esito dell'assunzione delle prove
orali, oggi ammesse, la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza delle chieste
consulenze tecniche d'ufficio”; mentre con ordinanza dell'11-11-2022 veniva rigettata la richiesta di parte convenuta di sostituzione dei testi poiché
“La richiesta di sostituzione dei testi non può essere accolta, atteso che risulta
che gli stessi non fossero stati indicati da parte convenuta, oggi istante, ma bensì
da parte attrice e rilevato che “L'assunzione di testi che non siano stati
5 preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei
casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi
tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la
preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice
e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il
quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da
escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le
parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può
pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non
siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8929). Occorre interpellare parte attrice
poiché, per un verso, è stata richiesta in atti consulenza tecnica d'ufficio e, per
altro verso, nelle note depositate il 18-10-2022 si è affermato che “i fatti di causa
possono invero ritenersi sufficientemente provati con i documenti prodotti””.
Successivamente, con ordinanza del 27 marzo 2023, era disposta consulenza tecnica d'ufficio, rimessa il 12-08-2023, al geom. Per_1
chiamato a rispondere al seguente quesito: “previa
[...]
ricostruzione, sul piano tecnico-documentale, dell'iter della vicenda per cui è
causa, esprima, in termini percentuali, la probabilità di accoglimento
dell'istanza di concessione del contributo in atti qualora la documentazione
integrativa richiesta dal competente ufficio fosse stata tempestivamente
presentata”.
In data 1° luglio 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva e,
all'udienza del 28-10-2024, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 21-01-
6 2025, al fine di verificare “gli eventuali spazi transattivi della controversia
anche tenuto conto delle risultanze della perizia in atti”.
Atteso che non veniva raggiunto tra le parti alcun accordo conciliativo,
con ordinanza del 21-1-2025, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 aprile del 2025.
Come accennato, all'udienza del 28-4-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e va, quindi, rigettata.
2.1. Al riguardo, giova premettere che ha chiesto Parte_1
l'accertamento della responsabilità professionale dell'ing. CP_1
per non avere questi adempiuto le obbligazioni assunte con il
[...]
contratto di prestazione di opera professionale che sarebbe stato stipulato tra le parti nel 2011, cagionando, così, all'attrice danni da quantificarsi “nella misura di euro 28.000,00 pari al contributo stabilito dalle
norme richiamate, per la ristrutturazione dell'immobile, non potuto percepire e
definitivamente perduto, nonché il risarcimento del danno pari al deprezzamento
dell'immobile e per il suo prolungato mancato uso, per un importo complessivo
di € 50.000,00, salva più giusta liquidazione” (cfr. pag. 8 ricorso introduttivo).
In particolare, l'attrice ha allegato di aver conferito incarico al convenuto per la redazione della domanda diretta ad ottenere il contributo previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15
7 aprile 2010, corredata di tutti gli elaborati e allegati richiesti, e per lo svolgimento della pratica, in ogni sua fase, al fine di poter procedere alla ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in San Fratello, via
Roma n. 191, composto di due piani, identificato al N.C.E.U. del
Comune di San Fratello al foglio 38, particella n. 257 sub 2, deducendo che il mancato accoglimento dell'istanza sarebbe ascrivibile all'omessa integrazione documentale richiesta dall'ente, come imputabile alla negligenza del professionista incaricato.
3. Orbene, la fattispecie in parola va inquadrata nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 c.c. e ss.
Come, in più occasioni, chiarito dalla giurisprudenza, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera (vedi Cassazione civile sez. II, 25/03/2024, n.7953;
Tribunale Catania sez. V, 17/09/2024, n.4383; Tribunale Patti sez. I,
18/07/2023, n.771).
Invero “in relazione agli incarichi professionali, secondo la giurisprudenza di
legittimità, il conferimento degli stessi può avvenire in qualsiasi forma idonea a
manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta
né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo
importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica
amministrazione (Cass. 22.10.2013 n. 23957; Cass. 27.1.2010 n. 1741)”
(Tribunale Pavia sez. III, 25/09/2023, n.1149).
8 Nella specie, l'incarico professionale venne conferito oralmente trattandosi, quindi, di modalità – come detto – ammissibile.
Cionondimeno, in difetto di una convenzione scritta, sono sorte tra le parti, nel presente giudizio, contestazioni sia con riferimento all'esatta individuazione del momento genetico di conclusione del contratto (anno
2011 secondo la ricostruzione di parte attrice;
maggio 2013 secondo il narrato del convenuto), sia con riguardo al contenuto e ai limiti dell'incarico conferito al professionista.
3.1. Quanto al primo profilo, sebbene le dichiarazioni rese dai testimoni escussi risultino contrastanti, dall'esame della documentazione in atti appare plausibile ritenere che l'incarico venne conferito nell'anno 2013,
atteso che l'esigenza della redazione di una perizia appare collegata alla nota del 15/05/2013 con cui il Comune di San Fratello, facendo espressamente riferimento alla richiesta di sopralluogo, inoltrata dall'attrice, prot. n. 1774 del 26-2-2013, chiese la produzione di una relazione di stima dei danni redatta da un tecnico abilitato, con allegata documentazione fotografica per verificare la veridicità di quanto esposto,
come di seguito si trascrive:
9 Inoltre, siffatta circostanza risulta confermata dal teste Testimone_1
all'epoca tirocinante e collaboratore dell'ing. , il quale ha CP_1
riferito di essere stato presente al momento del conferimento dell'incarico.
3.2. A tutto concedere, però, il fulcro della controversia si incentra sul secondo profilo, ossia sul contenuto e, quindi, sull'oggetto dell'incarico professionale che risulta essere stato materialmente conferito all'ing.
[...]
dal figlio dell'attrice ( ) per conto della madre CP_1 Controparte_2
. Parte_1
Ora, posto che “al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione
professionale in termini di esatto adempimento, è necessario che vi sia
certezza in ordine all'oggetto della prestazione, la quale costituisce un
"prius" logico rispetto all'analisi della diligenza nell'adempimento
(conf. Sez. 2, Sentenza n. 443 del 16/01/2012 (Rv. 621189)” (Tribunale
Milano sez. I, 03/11/2020, n.6875), il relativo onere della prova non può che gravare su parte attrice ex art. 2697 c.c., tenuto anche conto che “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio
cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone
la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la
condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente,
formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di
legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione civile sez. III, 09/05/2017,
n.11213).
A tal proposito, sul piano dell'esame delle dichiarazioni testimoniali, si riscontra il contrasto fra la dichiarazione resa dal teste Testimone_1
10 il quale ha confermato che la prestazione del professionista avrebbe avuto ad oggetto la sola redazione della perizia di stima dei danni subiti dall'immobile e di aver egli stesso collaborato alla stesura della perizia,
al rilievo fotografico, ai rilievi e alle misurazioni, e la dichiarazione del teste il quale ha riferito che l'incarico si sarebbe esteso Controparte_2
anche alla predisposizione e presentazione della richiesta del contributo,
fino all'esito del procedimento.
Sennonché, in tale stato di cose, non può ritenersi raggiunta la prova del dedotto inadempimento del , consistente nella mancata CP_1
produzione della documentazione integrativa richiesta dal ai CP_3
fini del completamento dell'istruttoria.
Peraltro, agli atti del giudizio non risulta alcuna delega conferita dall'attrice al convenuto per la presentazione della richiesta del contributo presso il Comune di San Fratello - la quale risulta, invece,
presentata personalmente dalla stessa - né una delega Parte_1
per la presentazione della documentazione integrativa richiesta successivamente dal Comune di San Fratello né ancora è emerso che il convenuto fosse stato autorizzato a richiedere le planimetrie catastali depositate presso il competente Ufficio di Messina
Inoltre, la richiesta di integrazione documentale (relativa alle planimetrie catastali dell'immobile, al computo metrico e all'ordinanza di sgombero)
venne inviata dal Comune direttamente a con le Parte_1
comunicazioni prot. n. 4675 del 30-5-2014 e prot. n. 3792 del 6-05-2015.
Di talché, come riscontrato dal CTU, geom. Persona_1
“…mancando quindi i suddetti documenti l'istruttoria dell'Ufficio ai fini
11 dell'emissione del relativo parere per essere trasmessa alla protezione civile, per
l'ammissione al contributo non poteva essere eseguita” (cfr. pag. 17 della relazione) e, inoltre, “la probabilità di accoglimento dell'istanza di concessione
del contributo in atti qualora la documentazione integrativa richiesta dal
competente ufficio fosse stata tempestivamente presentata, in termini
percentuali sarebbe stata del 62,92%”(cfr. pag. 17 della relazione).
Ora, tenuto conto della percentuale indicata dal CTU, non potrebbe affermarsi che il rigetto dell'istanza dell'attrice sia derivato
(esclusivamente) dalla mancata produzione documentale integrativa;
viceversa può dirsi che la mancata produzione della sola ordinanza di sgombero avrebbe comportato il rigetto dell'istanza, considerato che “Si
concorda che l'ordinanza di sgombero, qualora esistente, rappresentava la
condizione o il presupposto necessario per poter accedere al contributo richiesto e
che in assenza della stessa, la domanda assunta al protocollo del Comune di San
Fratello al n. 6032 il 04/07/2013 (all. 10) oggetto di contestazione, “non aveva
diritto all'indennizzo”. Non vi è riscontro né agli atti di causa né nella
documentazione inviata dal con la nota prot. n. 676 del 24/01/2024 CP_3
(all. 1) per affermare da parte di questa ctu che l'Ordinanza di sgombero sia
stata emessa o meno” (cfr. pag. 21 della relazione del CTU).
Pertanto, “Si evidenzia che qualora il fabbricato non risulti essere stato censito
dal Comune di San Fratello e dalla Protezione Civile negli elenchi degli immobili
danneggiati dagli eventi franosi di cui alla OPCM N. 3865 del 15/04/2010) e
che risulti sprovvisto di Ordinanza di sgombero, la percentuale di probabilità a
che venisse riconosciuto il contributo alla sig.ra per la Parte_1
domanda assunta al protocollo del Comune di San Fratello al n. 6032 il
12 04/07/2013 (all. 10) era pari allo 0,00%” (cfr. pagg. 23/24 della relazione del geom. . Per_1
In sintesi, rilevato che l'attrice non ha allegato di essere stata destinataria dell'ordinanza di sgombero, il rigetto della richiesta di corresponsione del contributo non può ritenersi conseguente all'eventuale inadempimento attribuito (nella tesi dell'attrice) a parte convenuta ma appare, semmai, connessa alla mancata adozione dell'ordinanza di sgombero, quale provvedimento presupposto.
Conclusivamente, quindi, difettando sia la prova (gravante su parte attrice) della certezza dell'oggetto della prestazione, (la quale, come accennato, costituisce un "prius" logico rispetto all'esame della diligenza nell'adempimento) sia ancora la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio reclamato dal cliente, le domande risarcitorie avanzate dalla non meritano Parte_1
accoglimento.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa indicato nell'atto introduttivo, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
13 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
4.1. Non sussistono, invece, i presupposti per la chiesta condanna della parte soccombente “anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”, atteso che
“L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte
soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula,
oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario
deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in
conseguenza del comportamento processuale della parte medesima,
nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa
grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di
un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del
carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in
giudizio. Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure
equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne
concretamente l'esistenza di tale responsabilità.” (Tribunale Napoli, sez. XI,
05/12/2024 n. 10504).
Più in generale, “La responsabilità processuale aggravata per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta
presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in
giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche
se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere
eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo,
giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta
alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”
14 (Corte appello Napoli, sez. VII, 22/01/2025 n. 277); presupposti che non si intercettano nella condotta di parte attrice.
4.2. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno integralmente e definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 874/2018 R.G.
1. Rigetta le domande risarcitorie formulate da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00, per compensi, oltre IVA
[...]
e CPA e spese generali (15%) come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U Parte_1
come provvisoriamente liquidate in atti.
Patti, 25 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso,
Visto il provvedimento con il quale lo Scrivente ha assunto le funzioni giudiziarie presso
Questo Tribunale in data 5.04.2019;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 874/2018 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Sant'Agata di Militello (ME), C.F._1
via Massaua n. 5, presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Gugliotta, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
Attrice -
CONTRO
nato a [...] il [...], Controparte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sant'Agata di C.F._2
Militello (ME), via Medici n. 189, presso lo studio dell'avv. Alfio
Pappalardo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
1 convenuto -
Conclusioni: Come da note scritte depositate per l'udienza del 28-4-2025,
svoltasi, giusta decreto del 19-12-2024, con le modalità di cui all'art. 127
ter c.p.c.;
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 14-5-2018,
adiva il Tribunale di Patti e, premesse le proprie Parte_1
ragioni in fatto e in diritto ivi esplicitate, chiedeva l'accoglimento delle seguenti domande;
“1) Ritenere e dichiarare responsabile l'Ing. CP_1
per inadempimento alle obbligazioni assunte con il contratto d'opera
[...]
professionale concluso nel 2011 con la ricorrente, avente ad oggetto la redazione,
presentazione ed esecuzione di ogni altra prestazione necessaria a portare a buon
esito la domanda di contributo di cui in premessa;
2) Condannare il resistente, al
risarcimento di tutti danni subiti dalla ricorrente per effetto del suo
inadempimento, nella misura di € 28.000,00 pari al contributo stabilito dalle
norme richiamate, per la ristrutturazione dell'immobile, non potuto percepire e
definitivamente perduto, nonché il risarcimento del danno pari al deprezzamento
dell'immobile e per il suo prolungato mancato uso, per un importo complessivo
di € 50.000,00, salva più giusta liquidazione. 3) Condannare il resistente al
pagamento degli interessi legali, sulla somma dovuta, previa rivalutazione
monetaria, dalla data della contestazione del suo inadempimento. 4) Condannare
il resistente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per avere omesso qualunque risposta
all'invito a concludere la convenzione di negoziazione assistita da avvocati ex
art. 2 e ss. Del D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014. 5) Condannare il
2 resistente al pagamento delle spese e compensi di causa, oltre 15% rimborso
spese generali, c.p.a. e I.V.A”.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-11-2018, si costituiva Controparte_1
contestando le deduzioni avversarie e instando per “Preliminarmente e in
relazione a quanto sin qui argomentato è di tutta evidenza che l'azione proposta
nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. è inammissibile, in quanto non rientrante
tra quelle indicate nella medesima norma, trattandosi di giudizio nel quale
l'istruttoria non può considerarsi sommaria ma deve necessariamente espletarsi
nelle forme ordinarie;
2) Sempre in via preliminare, laddove non dovesse essere
accolta l'eccepita inammissibilità, si chiede che il Giudice Voglia procedere ai
sensi dell'art. 702 ter, comma 3, disponendo il mutamento di rito nelle forme di
legge; 3) Accertare, ritenere e dichiarare che nel caso di specie l'ing. CP_1
non è incorso in alcuna violazione del dovere di diligenza e conseguente
[...]
responsabilità contrattuale per inadempimento;
4) Ritenere e dichiarare che il
resistente ha prontamente redatto la perizia di stima dei danni del fabbricato in
proprietà alla ricorrente, unitamente alla documentazione e agli elaborati di
competenza, e che tale compito gli è stato conferito a seguito della nota del
Sindaco di San Fratello del 15.5.2013; 5) Accertare e dichiarare che la mancata
integrazione della documentazione richiesta dall'Amministrazione comunale e la
conseguente disposta archiviazione del procedimento è stata determinata dalla
mancata adozione da parte del Sindaco pro tempre della ordinanza di sgombero
del fabbricato in proprietà alla ricorrente;
6) Conseguentemente, ritenere e
dichiarare che nessun danno è imputabile a titolo di responsabilità professionale
né ad altro titolo in capo al deducente, né a titolo di mancato rimborso, né a
3 titolo risarcitorio, non avendo mai ricevuto incarichi precedenti, contestuali e
successivi alla commissionata perizia giurata;
7) In ragione di quanto dedotto,
rilevato ed eccepito si chiede che il Giudice Voglia dichiarare la responsabilità
aggravata della ricorrente, ex art. 96, comma 1, c.p.c., per avere agito con
malafede ovvero in liminis con colpa grave, liquidando anche d'ufficio i danni
che l'odierno resistente, quale professionista affermato del circondario, nonché
consulente tecnico d'ufficio di codesto Tribunale, ha subito in conseguenza
all'instaurato giudizio”.
Di talché, con ordinanza del 26-02-2020, il G.I. disponeva il mutamento del rito ex art. 702 ter comma 3 c.p.c. e fissava l'udienza del 28-09-2020 ex art. 183 c.p.c.
Alla predetta udienza del 28 settembre 2020, il G.I. concedeva alle parti i chiesti termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa era rinviata all'udienza del 16-03-2021.
Di poi, con ordinanza del 20-3-2021, veniva ammesso l'interrogatorio formale di la quale, tuttavia, in data 1-06-2021, Parte_1
depositava un certificato medico attestante una serie di patologie ritenute impeditive dell'attività istruttoria disposta.
La causa veniva, allora, istruita mediante le prove testimoniali ammesse giusta ordinanza del 22 ottobre 2021 a tenore della quale “
1. Non
sussistono i presupposti per la chiesta revoca dell'ordinanza con la quale è stato
ammesso l'interrogatorio formale di parte attrice poiché la stessa non è comparsa
in udienza, deducendo la sussistenza di un legittimo impedimento, atteso che
non viene in rilievo la correttezza della decisione sul mezzo istruttorio ivi
contenuta, ma la questione relativa alla sussistenza o meno del legittimo
4 impedimento addotto dalla che sarà vagliata in sede decisoria.
2. Non Parte_1
si ravvisa l'incapacità a testimoniare del figlio dell'attrice non sussistendo
norme ostative all'assunzione della prova testimoniale ad opera di congiunti
delle parti.
3. Con riferimento alle prove orali offerte dalle parti, sono
ammissibili e rilevanti i seguenti capitoli di prova indicati da parte attrice nella
propria memoria c.d. secondo termine: A-C-D-E-F-G- e di seguito da pag. 5 A-
B-C. Con il limite, tuttavia, di 2 soli testi a scelta fra quelli indicati su tutti i
capitoli e di 1 solo teste a scelta fra quelli indicati sui singoli capitoli. Le altre
circostanze risultano documentate/documentabili e/o irrilevanti.
3.1. Con
riferimento alle prove orali di cui alla memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
depositata in data 26.11.2020 dal convenuto sono ammissibili e rilevanti i
seguenti capitoli di prova: A- B – D- F- G, sempre con il limite di 3 soli testi a
scelta fra quelli indicati.
3.2. Va ammessa la prova del contrario chiesta
dall'attrice sempre nel limite di 3 testi e la prova del contrario di cui alla
memoria c.d. terzo termine del convenuto limitatamente ai capitoli di cui alle
lettere D e I con il limite di tre testi.
4. Non può darsi corso alla richiesta ex art.
210 c.p.c. non potendo l'ordine di esibizione, in alcun caso, supplire al mancato
assolvimento dell'onere della prova a carico di chi spetti (Tribunale Roma sez.
XVII, 10/01/2019, n.623). Ci si riserva, all'esito dell'assunzione delle prove
orali, oggi ammesse, la valutazione sull'ammissibilità e rilevanza delle chieste
consulenze tecniche d'ufficio”; mentre con ordinanza dell'11-11-2022 veniva rigettata la richiesta di parte convenuta di sostituzione dei testi poiché
“La richiesta di sostituzione dei testi non può essere accolta, atteso che risulta
che gli stessi non fossero stati indicati da parte convenuta, oggi istante, ma bensì
da parte attrice e rilevato che “L'assunzione di testi che non siano stati
5 preventivamente e specificamente indicati può essere consentita solamente nei
casi previsti dall'art. 257 c.p.c., con una enunciazione che deve ritenersi
tassativa, dal momento che l'obbligo della rituale indicazione è inderogabile e la
preclusione ex art. 244 c.p.c. ha il suo fondamento nel sistema del vigente codice
e si inquadra nel principio, espresso dal successivo art. 245 c.p.c., secondo il
quale il giudice provvede sull'ammissibilità delle prove proposte e sui testi da
escutere con una valutazione sincrona e complessiva delle istanze che tutte le
parti hanno sottoposto al suo esame. Di conseguenza, la parte non può
pretendere di sostituire i testi deceduti prima dell'assunzione con altri che non
siano stati da essa stessa indicati nei modi e nei termini di cui all'art. 244 c.p.c.”
(Cassazione civile sez. II, 29/03/2019, n.8929). Occorre interpellare parte attrice
poiché, per un verso, è stata richiesta in atti consulenza tecnica d'ufficio e, per
altro verso, nelle note depositate il 18-10-2022 si è affermato che “i fatti di causa
possono invero ritenersi sufficientemente provati con i documenti prodotti””.
Successivamente, con ordinanza del 27 marzo 2023, era disposta consulenza tecnica d'ufficio, rimessa il 12-08-2023, al geom. Per_1
chiamato a rispondere al seguente quesito: “previa
[...]
ricostruzione, sul piano tecnico-documentale, dell'iter della vicenda per cui è
causa, esprima, in termini percentuali, la probabilità di accoglimento
dell'istanza di concessione del contributo in atti qualora la documentazione
integrativa richiesta dal competente ufficio fosse stata tempestivamente
presentata”.
In data 1° luglio 2024, il CTU depositava la propria relazione definitiva e,
all'udienza del 28-10-2024, il G.I. rinviava la causa all'udienza del 21-01-
6 2025, al fine di verificare “gli eventuali spazi transattivi della controversia
anche tenuto conto delle risultanze della perizia in atti”.
Atteso che non veniva raggiunto tra le parti alcun accordo conciliativo,
con ordinanza del 21-1-2025, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 28 aprile del 2025.
Come accennato, all'udienza del 28-4-2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni nelle rispettive note scritte e la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Nel merito, la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice è infondata e va, quindi, rigettata.
2.1. Al riguardo, giova premettere che ha chiesto Parte_1
l'accertamento della responsabilità professionale dell'ing. CP_1
per non avere questi adempiuto le obbligazioni assunte con il
[...]
contratto di prestazione di opera professionale che sarebbe stato stipulato tra le parti nel 2011, cagionando, così, all'attrice danni da quantificarsi “nella misura di euro 28.000,00 pari al contributo stabilito dalle
norme richiamate, per la ristrutturazione dell'immobile, non potuto percepire e
definitivamente perduto, nonché il risarcimento del danno pari al deprezzamento
dell'immobile e per il suo prolungato mancato uso, per un importo complessivo
di € 50.000,00, salva più giusta liquidazione” (cfr. pag. 8 ricorso introduttivo).
In particolare, l'attrice ha allegato di aver conferito incarico al convenuto per la redazione della domanda diretta ad ottenere il contributo previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3865 del 15
7 aprile 2010, corredata di tutti gli elaborati e allegati richiesti, e per lo svolgimento della pratica, in ogni sua fase, al fine di poter procedere alla ristrutturazione dell'immobile di sua proprietà sito in San Fratello, via
Roma n. 191, composto di due piani, identificato al N.C.E.U. del
Comune di San Fratello al foglio 38, particella n. 257 sub 2, deducendo che il mancato accoglimento dell'istanza sarebbe ascrivibile all'omessa integrazione documentale richiesta dall'ente, come imputabile alla negligenza del professionista incaricato.
3. Orbene, la fattispecie in parola va inquadrata nell'ambito del rapporto di prestazione d'opera intellettuale regolato dagli artt. 2230 c.c. e ss.
Come, in più occasioni, chiarito dalla giurisprudenza, il rapporto di prestazione d'opera professionale postula l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi dell'attività del professionista e della sua opera (vedi Cassazione civile sez. II, 25/03/2024, n.7953;
Tribunale Catania sez. V, 17/09/2024, n.4383; Tribunale Patti sez. I,
18/07/2023, n.771).
Invero “in relazione agli incarichi professionali, secondo la giurisprudenza di
legittimità, il conferimento degli stessi può avvenire in qualsiasi forma idonea a
manifestare il consenso delle parti, non essendo necessaria la forma scritta
né, a fortiori, un contratto che stabilisca il contenuto dell'incarico e il relativo
importo, ad eccezione delle ipotesi in cui il committente sia una Pubblica
amministrazione (Cass. 22.10.2013 n. 23957; Cass. 27.1.2010 n. 1741)”
(Tribunale Pavia sez. III, 25/09/2023, n.1149).
8 Nella specie, l'incarico professionale venne conferito oralmente trattandosi, quindi, di modalità – come detto – ammissibile.
Cionondimeno, in difetto di una convenzione scritta, sono sorte tra le parti, nel presente giudizio, contestazioni sia con riferimento all'esatta individuazione del momento genetico di conclusione del contratto (anno
2011 secondo la ricostruzione di parte attrice;
maggio 2013 secondo il narrato del convenuto), sia con riguardo al contenuto e ai limiti dell'incarico conferito al professionista.
3.1. Quanto al primo profilo, sebbene le dichiarazioni rese dai testimoni escussi risultino contrastanti, dall'esame della documentazione in atti appare plausibile ritenere che l'incarico venne conferito nell'anno 2013,
atteso che l'esigenza della redazione di una perizia appare collegata alla nota del 15/05/2013 con cui il Comune di San Fratello, facendo espressamente riferimento alla richiesta di sopralluogo, inoltrata dall'attrice, prot. n. 1774 del 26-2-2013, chiese la produzione di una relazione di stima dei danni redatta da un tecnico abilitato, con allegata documentazione fotografica per verificare la veridicità di quanto esposto,
come di seguito si trascrive:
9 Inoltre, siffatta circostanza risulta confermata dal teste Testimone_1
all'epoca tirocinante e collaboratore dell'ing. , il quale ha CP_1
riferito di essere stato presente al momento del conferimento dell'incarico.
3.2. A tutto concedere, però, il fulcro della controversia si incentra sul secondo profilo, ossia sul contenuto e, quindi, sull'oggetto dell'incarico professionale che risulta essere stato materialmente conferito all'ing.
[...]
dal figlio dell'attrice ( ) per conto della madre CP_1 Controparte_2
. Parte_1
Ora, posto che “al fine di valutare la condotta del debitore di una prestazione
professionale in termini di esatto adempimento, è necessario che vi sia
certezza in ordine all'oggetto della prestazione, la quale costituisce un
"prius" logico rispetto all'analisi della diligenza nell'adempimento
(conf. Sez. 2, Sentenza n. 443 del 16/01/2012 (Rv. 621189)” (Tribunale
Milano sez. I, 03/11/2020, n.6875), il relativo onere della prova non può che gravare su parte attrice ex art. 2697 c.c., tenuto anche conto che “La responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio
cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone
la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la
condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente,
formando oggetto di un accertamento che non è sindacabile in sede di
legittimità, se correttamente motivato” (Cassazione civile sez. III, 09/05/2017,
n.11213).
A tal proposito, sul piano dell'esame delle dichiarazioni testimoniali, si riscontra il contrasto fra la dichiarazione resa dal teste Testimone_1
10 il quale ha confermato che la prestazione del professionista avrebbe avuto ad oggetto la sola redazione della perizia di stima dei danni subiti dall'immobile e di aver egli stesso collaborato alla stesura della perizia,
al rilievo fotografico, ai rilievi e alle misurazioni, e la dichiarazione del teste il quale ha riferito che l'incarico si sarebbe esteso Controparte_2
anche alla predisposizione e presentazione della richiesta del contributo,
fino all'esito del procedimento.
Sennonché, in tale stato di cose, non può ritenersi raggiunta la prova del dedotto inadempimento del , consistente nella mancata CP_1
produzione della documentazione integrativa richiesta dal ai CP_3
fini del completamento dell'istruttoria.
Peraltro, agli atti del giudizio non risulta alcuna delega conferita dall'attrice al convenuto per la presentazione della richiesta del contributo presso il Comune di San Fratello - la quale risulta, invece,
presentata personalmente dalla stessa - né una delega Parte_1
per la presentazione della documentazione integrativa richiesta successivamente dal Comune di San Fratello né ancora è emerso che il convenuto fosse stato autorizzato a richiedere le planimetrie catastali depositate presso il competente Ufficio di Messina
Inoltre, la richiesta di integrazione documentale (relativa alle planimetrie catastali dell'immobile, al computo metrico e all'ordinanza di sgombero)
venne inviata dal Comune direttamente a con le Parte_1
comunicazioni prot. n. 4675 del 30-5-2014 e prot. n. 3792 del 6-05-2015.
Di talché, come riscontrato dal CTU, geom. Persona_1
“…mancando quindi i suddetti documenti l'istruttoria dell'Ufficio ai fini
11 dell'emissione del relativo parere per essere trasmessa alla protezione civile, per
l'ammissione al contributo non poteva essere eseguita” (cfr. pag. 17 della relazione) e, inoltre, “la probabilità di accoglimento dell'istanza di concessione
del contributo in atti qualora la documentazione integrativa richiesta dal
competente ufficio fosse stata tempestivamente presentata, in termini
percentuali sarebbe stata del 62,92%”(cfr. pag. 17 della relazione).
Ora, tenuto conto della percentuale indicata dal CTU, non potrebbe affermarsi che il rigetto dell'istanza dell'attrice sia derivato
(esclusivamente) dalla mancata produzione documentale integrativa;
viceversa può dirsi che la mancata produzione della sola ordinanza di sgombero avrebbe comportato il rigetto dell'istanza, considerato che “Si
concorda che l'ordinanza di sgombero, qualora esistente, rappresentava la
condizione o il presupposto necessario per poter accedere al contributo richiesto e
che in assenza della stessa, la domanda assunta al protocollo del Comune di San
Fratello al n. 6032 il 04/07/2013 (all. 10) oggetto di contestazione, “non aveva
diritto all'indennizzo”. Non vi è riscontro né agli atti di causa né nella
documentazione inviata dal con la nota prot. n. 676 del 24/01/2024 CP_3
(all. 1) per affermare da parte di questa ctu che l'Ordinanza di sgombero sia
stata emessa o meno” (cfr. pag. 21 della relazione del CTU).
Pertanto, “Si evidenzia che qualora il fabbricato non risulti essere stato censito
dal Comune di San Fratello e dalla Protezione Civile negli elenchi degli immobili
danneggiati dagli eventi franosi di cui alla OPCM N. 3865 del 15/04/2010) e
che risulti sprovvisto di Ordinanza di sgombero, la percentuale di probabilità a
che venisse riconosciuto il contributo alla sig.ra per la Parte_1
domanda assunta al protocollo del Comune di San Fratello al n. 6032 il
12 04/07/2013 (all. 10) era pari allo 0,00%” (cfr. pagg. 23/24 della relazione del geom. . Per_1
In sintesi, rilevato che l'attrice non ha allegato di essere stata destinataria dell'ordinanza di sgombero, il rigetto della richiesta di corresponsione del contributo non può ritenersi conseguente all'eventuale inadempimento attribuito (nella tesi dell'attrice) a parte convenuta ma appare, semmai, connessa alla mancata adozione dell'ordinanza di sgombero, quale provvedimento presupposto.
Conclusivamente, quindi, difettando sia la prova (gravante su parte attrice) della certezza dell'oggetto della prestazione, (la quale, come accennato, costituisce un "prius" logico rispetto all'esame della diligenza nell'adempimento) sia ancora la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio reclamato dal cliente, le domande risarcitorie avanzate dalla non meritano Parte_1
accoglimento.
4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornati con D.M. n. 147/2022, avuto riguardo alla natura e al valore della causa indicato nell'atto introduttivo, secondo il prospetto che segue:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 851,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 602,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 903,00
13 Fase decisionale, valore minimo: € 1.453,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 3.809,00
4.1. Non sussistono, invece, i presupposti per la chiesta condanna della parte soccombente “anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.”, atteso che
“L'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte
soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, comma primo, c.p.c. postula,
oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che l'avversario
deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in
conseguenza del comportamento processuale della parte medesima,
nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa
grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di
un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del
carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in
giudizio. Ne consegue che il giudice non può liquidare il danno, neppure
equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne
concretamente l'esistenza di tale responsabilità.” (Tribunale Napoli, sez. XI,
05/12/2024 n. 10504).
Più in generale, “La responsabilità processuale aggravata per lite
temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta
presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in
giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche
se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere
eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo,
giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta
alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost.”
14 (Corte appello Napoli, sez. VII, 22/01/2025 n. 277); presupposti che non si intercettano nella condotta di parte attrice.
4.2. Mentre le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate in atti,
vanno integralmente e definitivamente poste a carico dell'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice, dott. Gianluca Antonio Peluso,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 874/2018 R.G.
1. Rigetta le domande risarcitorie formulate da parte attrice per le causali di cui in motivazione;
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
delle spese di lite che liquida in € 3.809,00, per compensi, oltre IVA
[...]
e CPA e spese generali (15%) come per legge;
3. Pone definitivamente a carico di le spese di C.T.U Parte_1
come provvisoriamente liquidate in atti.
Patti, 25 agosto 2025
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
15