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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 27/01/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1312/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18002/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 856/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.10.2025 alla Camera di commercio di Napoli e all'Agenzia delle Entrate RI, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 21.7.2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.022,33, riferendosi l'impugnazione a tre cartelle aventi ad oggetto l'omesso versamento dei diritti annuali della Camera di Commercio relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2019. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente evidenzia che con la sentenza n. 6881/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, pronunciata il 15/04/2024, depositata il 03/05/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, si è definitivamente statuito che il ricorrente ha cessato la sua attività d'impresa in data 2.7.2007 e non ha più svolto alcuna attività d'impresa o lavoro autonomo. Infatti, egli era iscritto alla Camera di Commercio di
Napoli al n. REA NA – 629687 con la ditta individuale “Società_1 DI Ricorrente_1”, ditta individuale regolarmente iscritta in data 21.2.2000 e cancellata in data 16.7.2007 dalla Camera di Commercio di Napoli per cessazione di ogni attività d'impresa. Per tale ditta sono stati regolarmente pagati i diritti camerali per gli anni dal 2000 al 2007. L'intimazione di pagamento impugnata fa riferimento a una doppia iscrizione errata ovvero all'iscrizione al Numero REA NA – 641135 che si riferisce alla stessa P.IVA P.IVA_1 cessata in data 2.7.2007 ed è attribuita a un diverso codice fiscale. Infatti dalla visura camerale allegata in atti si evidenzia che il codice fiscale riportato nella doppia iscrizione REA NA – 641135 errata è il seguente CF_1, mentre il Codice Fiscale del contribuente è il seguente CF_Ricorrente_1. Dunque, il Codice Fiscale del contribuente nella doppia iscrizione camerale è errato e contiene la lettera
“C759” invece che la lettera “G795”. Illegittimamente si chiede quindi al ricorrente il pagamento del debito camerale di un soggetto con Codice Fiscale inesistente.
Si è costituita la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Associazione_1 di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che non esiste identità oggettiva tra i crediti annullati dal giudicato e quelli oggetto dell'avviso di intimazione contestato dal ricorrente, per cui l'eccezione di violazione del giudicato è manifestatamente infondata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando di avere notificato regolarmente le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, per cui il titolo- costituito dal ruolo esattoriale notificato con la cartella esattoriale- si è consolidato ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa tributaria divenuta inoppugnabile.
Con memoria del 30 dicembre 2025, il contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti.
All'udienza del 20 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Deve premettersi che, con ricorso n. 213/2024 depositato il 05/01/2024, Ricorrente_1 aveva chiesto l'annullamento della comunicazione delle somme ai sensi della Definizione agevolata (“rottamazione quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione n.07190202302163919180, notificata il 30/8/23 per il mancato pagamento di n.5 cartelle di pagamento relative a tassa auto 2007, diritti annuali CCIIA anni
2010,2012,2014. A sostegno del ricorso, il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle costituenti atto presupposto e la nullità derivata dell'iter procedurale confluito nel provvedimento impugnato;
la decadenza e la prescrizione delle pretese tributarie e infine la doppia imposizione dei diritti camerali, essendo riferiti i pagamenti a due posizioni REA relative alla stessa azienda “Società_1 su Società_1 di Ricorrente_1” cancellata nel 2007, con pagamento di tutti i diritti camerali dal 2000 al 2007. Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 6881/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione
10, pronunciata il 15/04/2024, depositata il 03/05/2024, divenuta definitiva, con la quale il ricorso è stato respinto fatta eccezione per la pretesa relativa ai diritti camerali, essendosi in premessa evidenziato che “il provvedimento impugnato trae origine, incontestatamente, dalla richiesta del ricorrente di voler procedere alla definizione agevolata delle proprie pendenze tributarie, volontà che presuppone la conoscenza delle stesse che pertanto devono ritenersi incontrovertibili nel merito e sicuramente non impugnabili per omessa notifica degli atti presupposti, eccezione non più proponibile”. Ciò posto, è stato tuttavia evidenziato nella sentenza sopra citata che: “quanto ai diritti camerali, va rilevato, invece, che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge, in particolare dalla visura camerale relativa alla ditta individuale del ricorrente,
l'attribuzione di un codice fiscale errato della ditta del ricorrente, cessata nel 2007, da cui discende la non debenza dei diritti camerali a partire da quella data. Tale conclusione è avvalorata dalla visura relativa alla ditta individuale in cui è indicato il codice fiscale corretto, dalla quale si ricava difatti l'intervenuta cancellazione della ditta individuale facente capo al ricorrente a partire dal 2007. A nulla può valere la mancata impugnazione degli atti presupposti stante l'inesistenza della pretesa tributaria che alcun effetto può produrre”.
Orbene, alla luce di quanto definitivamente statuito dalla richiamata sentenza n. 6881/10/2024 della Sezione
10 di questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, si impone dunque l'accoglimento del ricorso, riferendosi la pretesa azionata ad anni successivi al 2007, ossia agli anni 2012, 2013, 2014 e 2019, a nulla rilevando che non vi sia piena coincidenza tra i crediti azionati in questa sede e quelli oggetto del precedente giudicato, stante la valenza generale dell'affermazione della pronuncia n. 6881 del 2024 circa la non debenza dei diritti camerali successivi al 2007. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere accolto, da ciò scaturendo l'annullamento dell'atto impugnato rispetto ai diritti camerali, mentre sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante l'oggettiva peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Acccoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ZUNICA FABIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18002/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Camera Di Commercio Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90268984 12 000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 856/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da verbali e atti di causa.
Resistente/Appellato: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 12.10.2025 alla Camera di commercio di Napoli e all'Agenzia delle Entrate RI, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata in data 21.7.2025, con la quale gli è stato richiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 1.022,33, riferendosi l'impugnazione a tre cartelle aventi ad oggetto l'omesso versamento dei diritti annuali della Camera di Commercio relativi agli anni 2012, 2013, 2014 e 2019. Nel chiedere l'annullamento del provvedimento impugnato, il ricorrente evidenzia che con la sentenza n. 6881/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, pronunciata il 15/04/2024, depositata il 03/05/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione, si è definitivamente statuito che il ricorrente ha cessato la sua attività d'impresa in data 2.7.2007 e non ha più svolto alcuna attività d'impresa o lavoro autonomo. Infatti, egli era iscritto alla Camera di Commercio di
Napoli al n. REA NA – 629687 con la ditta individuale “Società_1 DI Ricorrente_1”, ditta individuale regolarmente iscritta in data 21.2.2000 e cancellata in data 16.7.2007 dalla Camera di Commercio di Napoli per cessazione di ogni attività d'impresa. Per tale ditta sono stati regolarmente pagati i diritti camerali per gli anni dal 2000 al 2007. L'intimazione di pagamento impugnata fa riferimento a una doppia iscrizione errata ovvero all'iscrizione al Numero REA NA – 641135 che si riferisce alla stessa P.IVA P.IVA_1 cessata in data 2.7.2007 ed è attribuita a un diverso codice fiscale. Infatti dalla visura camerale allegata in atti si evidenzia che il codice fiscale riportato nella doppia iscrizione REA NA – 641135 errata è il seguente CF_1, mentre il Codice Fiscale del contribuente è il seguente CF_Ricorrente_1. Dunque, il Codice Fiscale del contribuente nella doppia iscrizione camerale è errato e contiene la lettera
“C759” invece che la lettera “G795”. Illegittimamente si chiede quindi al ricorrente il pagamento del debito camerale di un soggetto con Codice Fiscale inesistente.
Si è costituita la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Associazione_1 di Napoli che ha chiesto il rigetto del ricorso, osservando che non esiste identità oggettiva tra i crediti annullati dal giudicato e quelli oggetto dell'avviso di intimazione contestato dal ricorrente, per cui l'eccezione di violazione del giudicato è manifestatamente infondata.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate RI, che ha chiesto il rigetto del ricorso, rilevando di avere notificato regolarmente le cartelle di pagamento indicate nell'intimazione impugnata, per cui il titolo- costituito dal ruolo esattoriale notificato con la cartella esattoriale- si è consolidato ed è preclusa qualunque domanda attinente al merito della pretesa tributaria divenuta inoppugnabile.
Con memoria del 30 dicembre 2025, il contribuente ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendone gli argomenti.
All'udienza del 20 gennaio 2026, aveva luogo la trattazione del processo e la causa veniva decisa, come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Deve premettersi che, con ricorso n. 213/2024 depositato il 05/01/2024, Ricorrente_1 aveva chiesto l'annullamento della comunicazione delle somme ai sensi della Definizione agevolata (“rottamazione quater”) dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate riscossione n.07190202302163919180, notificata il 30/8/23 per il mancato pagamento di n.5 cartelle di pagamento relative a tassa auto 2007, diritti annuali CCIIA anni
2010,2012,2014. A sostegno del ricorso, il ricorrente aveva eccepito la mancata notifica delle cartelle costituenti atto presupposto e la nullità derivata dell'iter procedurale confluito nel provvedimento impugnato;
la decadenza e la prescrizione delle pretese tributarie e infine la doppia imposizione dei diritti camerali, essendo riferiti i pagamenti a due posizioni REA relative alla stessa azienda “Società_1 su Società_1 di Ricorrente_1” cancellata nel 2007, con pagamento di tutti i diritti camerali dal 2000 al 2007. Tale giudizio è stato definito con la sentenza n. 6881/10/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, Sezione
10, pronunciata il 15/04/2024, depositata il 03/05/2024, divenuta definitiva, con la quale il ricorso è stato respinto fatta eccezione per la pretesa relativa ai diritti camerali, essendosi in premessa evidenziato che “il provvedimento impugnato trae origine, incontestatamente, dalla richiesta del ricorrente di voler procedere alla definizione agevolata delle proprie pendenze tributarie, volontà che presuppone la conoscenza delle stesse che pertanto devono ritenersi incontrovertibili nel merito e sicuramente non impugnabili per omessa notifica degli atti presupposti, eccezione non più proponibile”. Ciò posto, è stato tuttavia evidenziato nella sentenza sopra citata che: “quanto ai diritti camerali, va rilevato, invece, che dalla documentazione versata in atti dal ricorrente emerge, in particolare dalla visura camerale relativa alla ditta individuale del ricorrente,
l'attribuzione di un codice fiscale errato della ditta del ricorrente, cessata nel 2007, da cui discende la non debenza dei diritti camerali a partire da quella data. Tale conclusione è avvalorata dalla visura relativa alla ditta individuale in cui è indicato il codice fiscale corretto, dalla quale si ricava difatti l'intervenuta cancellazione della ditta individuale facente capo al ricorrente a partire dal 2007. A nulla può valere la mancata impugnazione degli atti presupposti stante l'inesistenza della pretesa tributaria che alcun effetto può produrre”.
Orbene, alla luce di quanto definitivamente statuito dalla richiamata sentenza n. 6881/10/2024 della Sezione
10 di questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado, si impone dunque l'accoglimento del ricorso, riferendosi la pretesa azionata ad anni successivi al 2007, ossia agli anni 2012, 2013, 2014 e 2019, a nulla rilevando che non vi sia piena coincidenza tra i crediti azionati in questa sede e quelli oggetto del precedente giudicato, stante la valenza generale dell'affermazione della pronuncia n. 6881 del 2024 circa la non debenza dei diritti camerali successivi al 2007. Ne consegue che il ricorso proposto nell'interesse di Ricorrente_1 deve essere accolto, da ciò scaturendo l'annullamento dell'atto impugnato rispetto ai diritti camerali, mentre sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese di giudizio, stante l'oggettiva peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Acccoglie il ricorso e compensa le spese di giudizio.