Sentenza 14 febbraio 2001
Massime • 1
Attesa la possibilità di riconoscimento della continuazione fra reato da giudicare e reato già giudicato, anche quando il primo sia più grave del secondo (dovendosi in tal caso determinare la pena complessiva sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, aumentata nella misura ritenuta equa in riferimento al reato meno grave già giudicato), deve escludersi la violazione del divieto di "reformatio in pejus" qualora, avendo il giudice di primo grado stabilito, per una pluralità di reati, soltanto la pena complessiva, il giudice d'appello individui fra detti reati quello più grave e determini autonomamente la relativa pena base, sulla quale operi, quindi, l'aumento anche per il reato meno grave già giudicato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/02/2001, n. 14080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14080 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LA GIOIA VITO - Presidente - del 14/02/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. LOSANA CAMILLO - Consigliere - N. 275
3. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - N. 037863/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SC GI N. IL 20/03/1958
avverso SENTENZA del 18/05/2000 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VANCHERI ANGELO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIANFRANCO IADECOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 18.5.2000 la Corte di Appello di Napoli, in riforma della pronuncia del 2.7.1999 del Pretore di Barra - con cui SC GI era stato condannato alla pena di un anno arresto per violazione continuata degli obblighi della sorveglianza speciale di cui all'art. 9 della legge 27.12.1956 n. 1423, commesso in Napoli Ponticelli fino al 25.1.1997 - riteneva la continuazione tra i fatti di cui alla imputazione e quelli già giudicati con la sentenza 26.1.1999 della medesima Corte di appello, determinando la pena complessiva in un anno e tre mesi di arresto.
La corte suddetta, osservando che il giudice di prime cure aveva inflitto la pena di un anno di arresto senza alcuna distinzione in ordine ai singoli episodi, riteneva più grave l'ipotesi relativa al giudizio in corso e fissava la pena base in mesi 7 di arresto, aumentata di mesi 5 per gli episodi di cui al giudizio in corso e in mesi 3 per quelli oggetto della precedente sentenza, per i quali era stata inflitta la pena di mesi 6 di arresto.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso, tramite il suo difensore, il Piscopo, deducendo:
1) violazione dell'art. 597 c.p.p., sul rilievo che con la sentenza impugnata si era nei fatti realizzata una reformatio in peius, per il motivo che, in assenza di appello sul punto, si sarebbe dovuto utilizzare come pena base quella di mesi 6 inflitta per l'unico episodio giudicato con la precedente sentenza, aumentandola congruamente per gli ulteriori episodi, oggetto del nuovo giudizio;
2) violazione dell'art. 426 c.p.p., per inesistenza della motivazione in ordine alla determinazione della pena base.
Ciò premesso, osserva la Corte che il ricorso è infondato e va respinto.
Ed invero, come più volte statuito da questa Corte, il giudice di appello che, su richiesta dell'appellante, procede alla nuova determinazione della pena per effetto della continuazione tra fatti oggetto di procedimenti diversi, è chiamato ad operare una autonoma valutazione dell'intero quadro scaturente dalla valutazione complessiva della condotta dell'imputato e dal riconoscimento della unicità del disegno criminoso.
In particolare, si è affermato che "la valutazione del giudice circa l'identità del disegno criminoso costituisce il solo criterio per l'unificazione fittizia 'quoad poenam' della pluralità degli illeciti commessi dall'agente con una molteplicità di azioni, restandone escluso ogni fattore di carattere temporale. Pertanto al giudice del merito non è inibita l'applicazione del trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 81, primo e secondo comma, cod.pen., quando sia stata già pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dell'imputato per fatto anche meno grave quello sottoposto al suo giudizio. In siffatta ipotesi la pena complessiva va determinata sulla base di quella da infliggersi per il reato più grave sottoposto al giudizio in corso e va apportato l'aumento ritenuto equo in riferimento al reato meno grave già giudicato". (v. Cass., Sez. Un., sent. n. 7682 del 26/07/1986, Nicolini).
Devesi quindi riaffermare il principio che all'applicazione della disciplina della continuazione non è di ostacolo ne' il fatto che si sia formato il giudicato sulla violazione meno grave, ne' il rilievo che il fatto oggetto del giudizio in corso sia più grave di quello precedentemente giudicato.
L'art. 81, secondo comma, C.P. prevede, infatti, un particolare trattamento sanzionatorio per colui che, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge. Il codice non fa distinzioni, ne' pone altre condizioni, se non quella concernente l'unicità del disegno criminoso di cui le singole violazioni si pongono come attuative, e la nuova unificazione dei fatti di reato successivamente considerati "impone sempre un nuovo giudizio sul reato da ritenere di maggiore gravità, sulla cui pena va determinato un ulteriore aumento". (v. Cass., Sez. 3^, sent. n. 2107 del 20/02/1998, Del Moro, Sez. 1^, sent. n. 1028 del 10.3.1997, Muntoni;
Sez. 5^, sent. n. 853 del 26/01/1995, Di Sante ecc.) Pertanto, non sussiste violazione del divieto di "reformatio in peius", nel caso in cui il giudice di appello individui il fatto più grave in uno degli episodi oggetto del giudizio in corso e determini autonomamente la relativa pena base, anche quando, come nel caso di specie, il giudice di primo grado non abbia indicato quale degli episodi da giudicare fosse il più grave ed avesse fissato soltanto la pena complessiva per tutti gli episodi, non essendo inibito di al giudice di secondo grado riformulare un nuovo calcolo della pena da applicare.
Quanto al rilievo relativo alla mancanza di motivazione: in ordine alla individuazione del fatto più grave, la motivazione si deve ritenere implicita dal, momento che, come osservato dallo stesso ricorrente, la sentenza in precedenza emessa riguardava un buio episodio, per il quale era stata inflitta la pena, di poco inferiore, di mesi 6 di arresto, a fronte della trentina di violazioni oggetto del giudizio in corso.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001