Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/02/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 06/02/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa BE AR Innaria, assistito dal cancelliere e dal funzionario addetto all'Ufficio per il processo dott.ssa
Giulia Milici, nel fascicolo iscritto al N. Rg.296/2021, pendente tra nato a [...] il [...] e Parte_1 Parte_2
nata a [...] il [...] entrambi ivi residenti in via Crimea
[...]
n. 16, nato a [...] il [...] e Parte_3
nata a [...] il [...] entrambi residenti a [...]Parte_4
di Lucio in via S. Antonino n. 2, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Nobile;
- opponenti –
CONTRO
con sede legale in viale Majno n. 45, 20122 Milano, Controparte_1
Italia, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Milano n. , P.IVA_1
R.E.A.:MI , per il tramite della sua mandataria (già P.IVA_2 CP_2 CP_3
, con sede legale in Verona, piazzetta Monte n.1, iscritta al Registro Imprese
[...]
CCIAA di Verona CCIAA\NREA: VR\19260- codice fiscale n. e partita P.IVA_3
IVA n. in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_4
rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Trifilò e Lara Trifilò;
- opposta –
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop BE AR Innaria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: opposizione a precetto ex art. 615 e 617 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 14/2/2021 , Parte_1 Parte_2
e proponevano opposizione all'atto
[...] Parte_3 Parte_4
di precetto con il quale era stato intimato agli odierni opponenti di pagare a favore di la complessiva somma di €. 30.232,40, oltre Controparte_1
interessi a titolo di saldo per debiti scaturenti dal contratto di conto corrente n.
1835410088183 e dal contratto di prestito artigiano n. 1843113800065, nonché il pagamento dell'ulteriore somma di € 2.081,31 per spese e competenze legali di cui al
DI n. 1/97 Pretura Circondariale di Mistretta, oltre le spese di precetto e successive occorrende.
Gli attori eccepivano, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'odierna intimante atteso che il titolo esecutivo - rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 1/97 emesso dalla Pretura Circondariale di Mistretta - individua come creditore il Banco di
Sicilia e che le plurime cessioni di credito intervenute dalla formazione del titolo esecutivo all'intimazione oggi opposta non sono state né notificate direttamente agli odierni debitori, né si è dato atto del fatto che il credito oggetto di causa sia stato ricompreso nelle operazioni di cessioni in blocco medio tempore avvenute.
Sempre in via preliminare, gli attori eccepivano la nullità della procura ad litem rilasciata al procuratore costituito per la presunta errata indicazione dei dati identificativi del mandante, non consentendo di risalire agli atti che ne legittimano il mandato ad litem.
Gli odierni attori eccepivano, altresì, la nullità del precetto per l'incertezza sui soggetti passivamente obbligati e sugli importi dovuti;
la prescrizione del credito azionato;
l'illegittima applicazione dei tassi di interesse in misura superiore alle soglie medie previste dalla Banca d'Italia nonché l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e chiedevano, pertanto, in via cautelare, la sospensione del precetto e, nel merito, di dichiarare invalido il suddetto atto.
Si costituiva parte convenuta, la quale contestava la fondatezza di tutti gli assunti attorei di rito e di merito e chiedeva rigettarsi l'opposizione spiegata.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale e, all'odierna udienza, previa discussione orale, veniva decisa.
In via preliminare, giova ricordare che il giudizio di opposizione all'esecuzione c.d. preventiva (o a precetto) è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti e dichiari l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e della causa petendi, che consiste nella situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo, l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Ciò premesso, è preliminarmente infondata l'eccezione di nullità della procura ad litem del convenuto rilasciata al procuratore costituito, essendo la stessa pienamente legittima come dimostrato e allegato in giudizio.
Nel merito, va accolta l'eccezione di legittimazione attiva dell'intimante per i motivi di seguito esposti.
Orbene, occorre rilevare che certamente, l'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito rappresenta una norma di favore per i creditori che prendono parte a tale procedura, poiché prevede che l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - produce gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
Tale norma speciale, dunque, deroga al disposto dell'art. 1264 c.c., con la conseguenza che ai fini dell'efficacia della cessione e dell'opponibilità di questa al debitore, non è necessaria alcuna ulteriore comunicazione o notificazione nei confronti del ceduto.
Al contrario, però, la superiore disciplina non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr., ex multis, Cass. n. 4116 del
2.03.2016). Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass. n. 24798 del 5.11.2020 e Cass. n. 5617 del 28.02.2020).
Tutto ciò doverosamente premesso e richiamato, nel caso di specie, la puntuale e documentale prova dell'effettiva inclusione dei crediti pretesi nei confronti degli odierni attori-opponenti nell'ambito delle plurime operazioni di cartolarizzazione non risulta essere stata adeguatamente fornita da parte opposta.
Dall'atto di precetto e dalla comparsa di costituzione dell'opposta si evince che vi sono state plurime cessioni e precisamente n. 3 cessioni in blocco: parte opposta ha versato in atti solo una dichiarazione sottoscritta da in nome e per conto di CP_4 [...] con la quale si attesta che tra i crediti ceduti da quest'ultima società a Parte_5
rientrano anche quelli vantati da , mentre Controparte_1 Parte_1
non vi sono riferimenti utili per individuare le restanti due cessioni, cioè quella da
Banco di Sicilia a Aspra Finance SPA e da Controparte_5
(in cui Aspra Finance SPA è stata incorporata a seguito di fusione) a Parte_5
fatta eccezione di quelli ricavabili dalla pubblicazione in G.U..
[...]
In mancanza della produzione in giudizio dei contratti di cessione e dell'elenco specifico dei crediti allegato ai medesimi, non è possibile, facendo riferimento ai soli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, individuare con esattezza se i crediti oggi opposti sono stati oggetto delle cessioni indicate dall'opposto.
Si rileva, quindi, l'insufficienza ai fini del compiuto assolvimento dell'onere della prova circa l'effettiva titolarità attiva del credito in capo al cessionario dell'avviso di cessione dei crediti deteriorati in blocco mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, considerato che nell'ambito del presente giudizio ordinario di cognizione piena (cfr. ex multis Cass. n. 7020 del 12.03.2019) ed in base alla ragione maggiormente liquida (cfr. Cass. n. 363 del 9.01.2019), parte opposta non ha provato in modo idoneo la sussistenza della propria effettiva e sostanziale titolarità attiva della posizione soggettiva vantata in giudizio, nella sostanza limitandosi ad affermarsi cessionario degli specifici crediti azionati a fronte delle contestazioni mosse da parte opponente sin dall'atto di citazione, l'opposizione proposta dagli opponenti è fondata e deve trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come indicato in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014 s.m.i., tenuto conto della natura non particolarmente complessa delle questioni affrontate e del fatto che la causa ha richiesto nella sostanza la risoluzione di un'unica questione a carattere giuridico, senza necessità di espletare alcuna ulteriore attività istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie l'opposizione proposta da , Parte_1 Parte_2
e per le ragioni di cui in parte motiva e Parte_3 Parte_4
conseguentemente dichiara l'insussistente il diritto dell'opposta a procedere ad esecuzione dovendosi ritenere conclusosi negativamente l'accertamento del credito in favore di quest'ultima;
- Condanna parte opposta al pagamento a favore di parte opponente, con distrazione al procuratore antistatario avv. Giuseppe Nobile delle spese di lite, che si liquidano in € 3.809,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 06/02/2025
Il Giudice
BE AR Innaria