Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
In materia di applicazione dell'indulto, di cui alla legge 31 aprile 2006, n. 241, il divieto di concessione del beneficio in ordine ai reati aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, non può estendersi agli altri reati concorrenti per i quali la medesima aggravante non sia stata formalmente contestata, ritenendone l'esistenza sulla base di una interpretazione contenutistica della sentenza. (In applicazione del principio la Corte ha annullato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva esteso il divieto di applicazione dell'indulto per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ai reati di omicidio e detenzione armi, per i quali non era stata formalmente contestata la circostanza, ritenendola contenuta nelle aggravanti formalmente contestate dei motivi abietti e del nesso teleologico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2013, n. 40394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40394 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/09/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 2949
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 6967/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SS IO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 21/12/2012 della Corte di assise di appello di Catania nel proc. n. 78/2011;
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Cedrangolo Oscar, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 21 dicembre 2012 la Corte di assise di appello di Catania, giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione proposta da RU IO, condannato alla pena di anni trenta di reclusione per concorso in omicidio pluriaggravato, partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso e violazione della legge sulle armi, avverso l'ordinanza resa dalla stessa Corte, il 6 luglio 2012, con la quale era stata respinta la richiesta del condannato di applicazione dell'indulto. A ragione della decisione la Corte ha addotto che, pur non essendo stata formalmente contestata per i delitti non associativi (omicidio e violazioni della legge sulle armi), la circostanza aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, ostativa all'applicazione del beneficio dell'indulto, tuttavia essa doveva ritenersi compresa e si identificava nella contestata e ritenuta aggravante di cui all'art. 61 c.p., comma 1, n. 1, richiamata dall'art. 577 c.p., comma 1, n. 4, perché il delitto di omicidio era stato commesso per motivi abietti al fine di vendicare la morte di alcuni associati con l'uccisione dei prossimi congiunti dei capi delle associazioni rivali, e di ottenere il controllo delle attività delittuose nel territorio di Catania, sicché, essendo il contesto dell'omicidio propriamente mafioso, sussisteva la preclusione del beneficio. Analogo discorso valeva, secondo la Corte territoriale, per i reati concernenti le armi, contestati con la circostanza aggravante del nesso teleologia) di cui all'art. 61 c.p., n. 2, in quanto funzionali all'omicidio, a sua volta diretto ad affermare l'associazione di tipo mafioso ed agevolarne le attività, con la conseguenza che anche per i reati suddetti doveva ritenersi sussistente la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, nella quale si identificava quella comune contestata e ritenuta.
2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il RU tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce la violazione della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. d), di concessione dell'indulto.
Tale norma esclude dal beneficio dell'indulto, testualmente, "i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 203 del 1991".
L'espresso richiamo dell'aggravante suddetta non consente, secondo il ricorrente, un'interpretazione analogica od estensiva del divieto per estenderlo, a sfavore del condannato, ai casi in cui la medesima aggravante, pur non essendo stata formalmente contestata, si identifichi tuttavia in un'altra aggravante, invece contestata e ritenuta, la quale abbia lo stesso contenuto sostanziale dell'aggravante di mafia.
Tale operazione ermeneutica non sarebbe conforme a diritto, con la conseguente illegittimità dell'ordinanza impugnata che, al contrario, la suppone e la richiesta del suo annullamento.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del ricorso, richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui, quand'anche l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 non abbia formato oggetto di formale contestazione, ma essa risulti tuttavia dalla natura e finalità dell'illecito, ovvero dal contesto in cui esso fu commesso, se ne deve comunque tenere conto in relazione a tutte le ipotesi di legge che tale aggravante valorizzano, al fine di escludere determinati benefici. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte in tema di applicazione dell'indulto di cui alla L. 31 aprile 2006, n. 241, una volta che nel giudizio di cognizione non sia stata formalmente contestata la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n. 152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dell'esecuzione non può ritenerne la ricorrenza, al fine di escludere l'applicabilità dell'indulto di cui alla citata legge n.241 del 2006 (Sez. 1, n. 43716 del 13/11/2008, dep. 21/11/2008, De
Simone, Rv. 242199); in particolare, se l'aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione delle attività dell'associazione mafiosa non è stata contestata, il beneficio dell'indulto non può essere negato interpretando la sentenza di condanna per più reati in continuazione, nel senso che quelli non oggetti va mente esclusi dal beneficio siano stati commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso, per il solo fatto di essere in continuazione con il delitto associativo (Sez. 1, n. 25954 del 4/06/2008, dep. 27/06/2008, Amodei, Rv. 240469).
L'orientamento contrario richiamato nell'ordinanza impugnata (Sez. 1, n. 1797 del 6/11/2007, dep. 14/01/2008, Comis, Rv. 238642) è rimasto isolato e non è condiviso dal collegio.
E, invero, la formulazione letterale della L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, comma 2, lett. d), e l'interpretazione restrittiva, a favore del condannato, dei casi di esclusione dell'indulto inducono ad affermare che il beneficio non si applica "ai reati per i quali ricorre la circostanza aggravante di cui al D.L. 13 maggio 1991, n.152, art. 7, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203", così
testualmente indicata nella norma, senza possibilità di ammettere equipollenti della medesima aggravante ossia altre circostanze, ritualmente contestate, in cui la prima, non contestata, si identifichi o resti assorbita, producendo il medesimo effetto ostativo all'operatività dell'indulto.
Diverso, invece, è il caso in cui, ai fini del divieto di altri benefici e, segnatamente, di quelli penitenziari, la circostanza aggravante del metodo mafioso o della finalità di agevolazione delle attività di associazione mafiosa sia richiamata in modo descrittivo e non con il preciso riferimento alla norma - il citato D.L. n. 152 del 1991, art.
7 - che la prevede (c.f.r. la L. 26 luglio 1975, n.354, art. 4 bis, comma 1, con successive modificazioni, di ordinamento penitenziario).
In tal caso, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto legittimo il diniego di concessione del beneficio (permesso premio) al condannato per reato commesso per motivi di mafia che il Tribunale di sorveglianza abbia verificato attraverso l'esame del contenuto della sentenza, a nulla rilevando la circostanza che nel giudizio non fosse stata contestata l'aggravante prevista dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito nella L. n. 203 del 1991 (Sez. 1, n. 4091
del 07/01/2010, dep. 01/02/2010, Dragone, Rv. 246053; conformi: n. 34022 del 2007 Rv. 237295, n. 17816 del 2008 Rv. 240005). L'ordinanza impugnata, avendo esteso il divieto dell'indulto anche ai reati per i quali non era stata contestata la circostanza ostativa in esame, sulla base di un'interpretazione contenutistica o sostanzialista di essa, ravvisandone la ricorrenza in altre aggravanti invece contestate ed accertate, ha quindi erroneamente applicato il disposto della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 2, lett. d).
2. Segue, in accoglimento del ricorso, l'annullamento dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti per nuovo esame, ai sensi dell'art. 623 c.p.p., comma 1, lett. a); alla Corte di assise di appello di Catania, giudice dell'esecuzione, che si atterrà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di assise di appello di Catania.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2013